Diritto, religioni, culture: Il fattore religioso nell'esperienza giuridica
Capitolo I - Religione e costituzione: Laicità e libertà di culto nell'esperienza giuridica
- Introduzione
- 1.2 L'art 7 Cost.
- 1.3 L'art 8 Cost.
- 1.4 Le intese
La costituzione dedica alcuni articoli di natura specificatamente religiosa e per tal motivo vanno ricordati gli artt. 7-8-19-20, accanto ad essi ricordiamo l’art 3 sul principio di eguaglianza (che esclude qualsiasi tipo di discriminazione per ragioni religiose) e l’art 18 inerente alla libertà di associazione ecc.
La religione ed il diritto si sono sempre influenzati a vicenda, poiché la religione è considerata come un fattore fondamentale per lo sviluppo della persona umana. Il nostro sistema giuridico si caratterizza per una laicità efficace, operativa ed attenta ai valori di ciascuna fede religiosa. La Corte Costituzionale ha individuato la laicità dello Stato come un principio supremo.
Nel 1929 con i Patti Lateranensi si è avuta una svolta nel rapporto tra Stato e Chiesa, si è così deciso che quest’ultima risultasse essere sovrana ed indipendente. Questi Patti sono stati definiti come veri e propri accordi internazionali che si articolano in un trattato e un concordato recepiti in Italia con la legge n. 810/1929. Con il trattato si giungeva ad una soluzione comune merita la creazione dello Stato città del Vaticano, la posizione del pontefice, la condizione giuridica della Santa sede. Con il concordato si disciplinava la condizione della Chiesa cattolica all’interno dell’ordinamento italiano e veniva superata la legislazione ecclesiastica emanata dallo Stato e venne introdotta la disciplina bilaterale delle materie.
A tal proposito l’assemblea costituente si trova ad affrontare la delicata questione dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica e si giunge quindi all’elaborazione dell’articolo 7 Comma 1 della costituzione dove “Stato e Chiesa cattolica, sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani“. Questo ha fatto sì che ciascuno potesse godere di competenze nel proprio ordine e non potesse interferire nelle materie di esclusiva competenza dell’altro. Ecco perché questo concetto risulta essere alla base del principio di laicità.
All’articolo 7 Comma 2 della Costituzione dove invece si va a disciplinare quello che è il rapporto tra Stato e Chiesa regolati dai patti lateranensi, qualora si decidesse di modificarli, vi sarebbe necessario l’accordo di ambedue le parti, altrimenti si ricorrerebbe alla disciplina della revisione costituzionale. Chiesa cattolica è stato utilizzato il concordato come strumento mediante il quale si possono risolvere i conflitti sorti dalla sovrapposizione degli ordinamenti canonico e statale. Le materie di regolamentazione concordataria prendono il nome di res mixtae, si tratta di uno strumento giuridico attraverso il quale si tendono a regolamentare materie di comune interesse (beni culturali, matrimonio) evitando contrasti normativi nonché conflitti di lealtà tra individui che sono contemporaneamente cittadini e fedeli.
Esso è stato rivisto nel 1984 con l’accordo di Villa Madama dove all’articolo 13 viene disposto che le norme del precedente concordato, non riprodotte nel testo del nuovo accordo, devono ritenersi abrogate. Questi accordi però non possono abrogare principi della costituzione.
Al comma due dell’articolo 13 dell’accordo di Villa Madama c’era la possibilità di ampliare l’ambito delle res mixtae mediante gli accordi tra Stato e la conferenza episcopale italiana. Gli accordi di Villa Madama sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la legge di esecuzione n. 121/1985, che insieme alla legge n. 810/1929 costituisce gli strumenti con i quali i patti lateranensi e gli accordi di Villa Madama hanno acquisito rilevanza giuridica nel nostro ordinamento. Esse sono annoverate tra le cosiddette fonti atipiche perché dotate di forza passiva rinforzata, godono di una particolare resistenza all’abrogazione da parte di successive leggi ordinarie a contenuto unilaterale e sono idonee a derogare alle norme della costituzione che non integrino i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Uno dei principi fondamentali all’interno della costituzione è il principio di bilateralità pattizia, il quale sancisce che lo Stato e le confessioni religiose (diverse da quella cattolica) disciplinano le materie di competenza concorrente attraverso ulteriori trattative. In mancanza di accordo per modifiche tra Stato e Chiesa si rimanderà alla disciplina della revisione costituzionale.
Fondamentale importanza deriva dall’articolo 8 comma 1 della Costituzione che sancisce che “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi alla legge“. Il precetto contenuto all’interno dell’articolo è il cosiddetto principio del pluralismo di confessione, dove non si cristallizza l’uguaglianza ma l’eguale libertà delle confessioni religiose, difatti non è possibile avere una disciplina unitaria ma contestualmente va garantita la medesima libertà.
Al comma 2 dell’articolo 8 Cost. vi è riferimento alle confessioni religiose diverse dalla cattolica e vi si afferma che anche loro “hanno diritto di organizzarsi secondo un proprio statuto, che però non deve essere in conflitto con l’ordinamento italiano“. Non esiste una corretta definizione di confessione religiosa, ma vi è una nozione aperta al fine di essere propensa a tutti i movimenti religiosi ponendosi nell’ottica di una società multi religiosa.
La corte costituzionale con la sentenza 467/1992 ha individuato gli indici confessionali, dai quali desumere la natura di confessione di una comunità di fedeli essendo esclusa l’autoconclamazione (autoqualificazione):
- Devono aver stipulato precedentemente un’intesa;
- Devono aver avuto riconoscimenti pubblici precedenti (quindi la personalità giuridica);
- Avere uno statuto che ne esprima i caratteri confessionali;
- Ottenere una comune considerazione sociale;
Inoltre la corte di cassazione successivamente ha introdotto altri due indici:
- Non devono necessariamente credere in un essere supremo;
- Non devono necessariamente proporre una nuova visione del mondo.
Gli statuti sono quindi strumenti attraverso i quali ogni gruppo religioso può tracciare i lineamenti che lo caratterizzano e che sono espressione della propria identità, al fine di rendere riconoscibile a terzi le regole di funzionamento; l’unico limite è quello di non essere in contrasto con l’ordinamento italiano.
Infine al comma 3 dello stesso, viene sancito che “i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati sulla base delle intese con le relative rappresentanze“. Per rappresentanze religiose si intendono secondo la sentenza n. 351/1991 della Corte di Cassazione come “una forma di coordinamento paritario tra soggetti posti sullo stesso piano al fine di determinare insieme il contenuto dell’atto sottoposto all’intesa per superare le divergenze originarie”.
Le intese sono il presupposto per le future leggi l’interesse comune, le res mixtae, di solito le materie trattate sono il matrimonio, i beni culturali, edifici di culto, enti ed istruzione religiosa. Le leggi emanate su base di intesa possono essere considerate fonti atipiche a causa del procedimento di approvazione, in quanto l’intesa viene sempre richiesta dalla confessione religiosa. C’è da ricordare che però l’intesa differenza dei Patti Lateranensi dell’Accordo di Villa Madama, non sono trattati internazionali, bensì sono accordi e quindi non sono fonti di diritto, ma vengono rese esecutive mediante una legge di esecuzione successivamente di approvazione.
Ma come nasce l’intesa? Il rappresentante del consiglio d’intesa presenta l’istanza al presidente del Consiglio dei Ministri, il quale l’affido al sottosegretario, che partecipa la preparazione della bozza con la delegazione della confessione religiosa richiedente. Successivamente la commissione esprime un parere preliminare sulla libertà religiosa e passa esame il Consiglio dei Ministri per essere autorizzata la firma del presidente del consiglio. Il parlamento in tal caso non potrà modificare l’intesa, poiché ogni modifica deve essere convenuta tra le parti; se l’intesa viene approvata, il presidente firma l’intesa e la prova con legge di approvazione (legge con forza passiva rinforzata); se invece non viene approvata, il presidente non firma l’intesa, pertanto si ritornerà le trattazioni iniziali d’intesa.
Per quanto riguarda le confessioni religiose prive di intesa invece si applica la disciplina generale prevista dalla legge 1929 n. 1159 per le disposizioni sull’esercizio dei culti diversi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto stessi, in tal modo si rende legittima una selezione che rispetti i criteri stabiliti.
1.5 Il principio di laicità dello stato
All’interno della costituzione non è presente alcun articolo che prevede il principio di laicità espressamente, ma è comunque desumibile dagli articoli 2-3-7-8-19-20. La corte costituzionale ha levato il principio di laicità principio supremo, ritenendo che esso sia una garanzia per la libertà religiosa. La sentenza della corte costituzionale n.203/1989 ha dichiarato che il principio di laicità che emerge dei suddetti articoli della costituzione, implica la non indifferenza da parte dello Stato dinanzi alla religione, ma a garanzia della religione il regime di un pluralismo confessionale e culturale.
La laicità viene quindi individuata in principi come “equidistanza“, “imparzialità“, “multiculturale“, “neutrale“ e “non-confessionale“. Questo principe supremo ribadito anche nella carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione nel decreto del 23 aprile 2007 del ministero dell’interno.
- L’Italia è un paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa, individuale e collettiva;
- Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi alla legge;
- È garantita pienamente la libertà di culto purché non contrasti con il diritto penale in difetto degli altri;
- I principi di libertà e diritti della persona non possono essere violati per alcuna religione, escluso ogni forma di violenza, istigazione o che sia motivata dalla religione.
- Per lo Stato la differenza di religione non è un ostacolo al matrimonio;
- L’Italia rispetta i simboli e segni di tutte le regioni. Nessuno deve ritenersi offeso.
- In Italia non esistono restrizioni sull’abbigliamento, non sono accettabili abiti che coprono il volto perché ciò impedirebbe il riconoscimento delle persone;
Il diritto di libertà religiosa e quindi visto come una delle garanzie di rispetto della dignità dell’uomo, un’idea di laicità che attenta al fenomeno religioso, toglie differenze di analogie, produce un diritto laico, favorisce un agire laico di istituti giuridici e si dimensiona in chiave interculturale.
È fondamentale ricordare anche l’articolo 19 della costituzione secondo cui “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o collettiva, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume“. Questa norma è rivolta a tutti gli individui indipendentemente dalla cittadinanza. Per “buon costume” non si intende pittore di carattere sessuale. Il buon costume viene preferito all’ordine pubblico, perché altrimenti legislatore ordinario avrebbe deciso sia metti Romina alcune tipologie di riti. Invece il buon costume è un concetto sociale mutevole a seconda dell’evoluzione della società.
La libertà religiosa sancita nella norma è costruita su alcuni valori:
- Professare: È una manifestazione inerente all’appartenenza di una fede, sia in privato che in forma associata;
- Propagandare: non solo significa rendere conoscibile a terzi la propria fede, ma si fa in modo che questi vi entrino a farne parte anche attraverso l’apostasia (cambio di fede).
- Esercizio dell’attività di culto: sarebbe il compimento di atti di culto in privato in pubblico, con l’unico limite del buon costume;
Questi tre modi sono attività tradizionali, ma non esauriscono tutti i modi di esplicare l’attività religiosa, poiché devono essere promossi e tutelati dalla costituzione, vanno aggiunti il diritto di mutare la propria fede ovvero l’apostasia e la libertà di coscienza nel senso di poter essere sempre se stessi. Libertà religiosa e benessere economico sono altresì proporzionali, sono collegati tra loro, la religione è un ruolo centrale nello sviluppo sociale ed economico. Basti pensare a luoghi di lavoro, non ci sono norme che obbligano vietino i datori di lavoro ad accordare le esigenze religiose, ma quanto più tutelata la libertà religiosa di un soggetto tanto più sarà facile. Chiaramente più si sta bene e più sarà produttivo eccetera eccetera.
Nel contesto dei social network sono stati invece introdotte alcune tipologie di applicazioni religiose. Anche nella competenza giuridica vi deve essere una laicità interculturale, nel quotidiano gli operatori del diritto devono confrontarsi con un’apertura di tipo laico per garantire a tutti la stessa rilevanza. Questa laicità è tutelata anche negli statuti regionali, e varia a seconda delle esigenze territoriali (ad esempio in Campania si concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini).
L’articolo 20 della costituzione enuncia che “il carattere ecclesiastico al fine di religione o di culto di un’associazione o istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività“. Da questa normativa quindi un divieto di discriminazione in peius, anzi apre a delle agevolazioni fiscali più favorevoli, applicato non solo ad associazioni ed istituzioni, ma anche a tutti i gruppi promotori di iniziative spirituali, riferiti al fine di culto, tutti gli atti che fanno parte delle confessioni religiose. Queste agevolazioni sono giustificate perché l’ordinamento giuridico deve favorire le attività religiose di culto, perché sono necessari per il benessere della formazione di un individuo nella società, difatti sono tutelati e promossi dal legislatore ordinario.
La libertà religiosa è tutelata anche dal diritto internazionale, richiamata nella costituzione all’articolo 11 stabilente che l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie ed assicura la pace e la giustizia. Importante anche l’articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che stabilisce che “ogni persona diritto alla libertà di pensiero coscienza e religione“; anche il titolo quinto della costituzione delinea un ampio potere dato alle regioni secondo l’articolo 114 della Costituzione stabilente che per l’attuazione di misure volte alla libertà religiosa, le regioni godono di un’ampia competenza trasversale in materia di fattore religioso, per istruzione, educazione, rispetto di riti, costruzioni edilizie e così via.
Capitolo II - Esperienza giuridica e multireligiosità interculturale
2.1 Il rapporto osmotico tra diritto e religioni
Diritto e religione sono da sempre connessi. Rapporto osmotico tra diritto e religione significa che qualunque sistema giuridico sia fondato attraverso la stratificazione di condotte che sono stati assunti in maniera positiva o negativa dalle singole religioni della maggioranza delle popolazioni che abitava in un dato territorio. È accaduto che le religioni hanno suggerito ciò che gli ordinamenti giuridici hanno recepito. “Non si può capire alcun sistema giuridico vigente oggi senza indagare nel suo substrato religioso“ perché anche la divisione dei vari ordinamenti giuridici è una divisione che ha carattere religioso; perché le religioni da sempre sono creatrici di norme, e norme comportamentali e morali. Questo processo osmotico deve essere chiara giurista, perché comprendere le tradizioni giuridiche nel mondo, significa comprendere qual è l’impatto che il costume sociale ha nell’applicazione del diritto.
2.2 “Diritto ecclesiastico civile vivente“ e la religiosità del diritto positivo
Per diritto ecclesiastico civile vivente si intende il diritto positivo relativo al fenomeno religioso che trova applicazione mediante decisioni giurisprudenziali materia, grazie anche all’opera di interpretazione del giurista. Tale diritto si differenzia dal mero diritto scritto che poste in essere attraverso il sistema delle fonti-atto, che in materia è piuttosto scarno e lacunoso. Chiaramente nel campo in esame svolgono ruolo fondamentale la giurisprudenza e la dottrina (si fa riferimento ai problemi legati ai grandi problemi del vivere:
- La giurisprudenza svolge il ruolo di custodia dei valori già formalizzati, ma anche di innovazione interpretativa, colmando i voti normativi.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. D'Angelo Giuseppe, libro consigliato Nuovo Welfare sussidiario e fatto…
-
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, prof. Guarino, libro consigliato per la parte speciale Ministri di culto di …
-
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Ventrella Carmela , libro consigliato Manuale breve. Diritto ecclesias…
-
Riassunto esame Diritto Ecclesiastico, prof. Bettetini, libro consigliato Diritto Ecclesiastico, Finocchiaro