Diritto sindacale
L'organizzazione sindacale trae le sue origini storiche dalla cosiddetta questione sociale fra le classi sociali e, in particolare fra i lavoratori e i datori di lavoro. Tale conflitto ebbe origine in Inghilterra sin dagli inizi della rivoluzione industriale (fine 1700), come conseguenza dello sfruttamento da parte degli imprenditori delle nuove invenzioni, che provocarono in breve tempo una forte disoccupazione ed una concorrenza così agguerrita nell'offerta di lavoro da favorire condizioni inique di lavoro e lo sfruttamento a bassi costi delle forze di lavoro, soprattutto delle cosiddette mezze forze.
A tutela dei lavoratori nasce, dunque, e si sviluppa l'organizzazione sindacale, come strumento di realizzazione e tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, basato sulla partecipazione di tutti i lavoratori, necessaria per andare a contrastare il dominio economico dei datori di lavoro nel conflitto fra classi. L'organizzazione sindacale tende a riequilibrare il minor peso contrattuale dei lavoratori nei rapporti di lavoro subordinato ma più in generale in tutti quei rapporti di lavoro, compreso quello autonomo, nei quali il lavoratore pur essendo non giuridicamente subordinato è in concreto sotto il profilo economico.
Il fenomeno sindacale costituisce un ordinamento autonomo che si va ad affiancare a quello statale. In particolare si distinguono diversi periodi a seconda del maggiore o minore coinvolgimento statuale nelle dinamiche sindacali:
- Astensione dello Stato da qualsiasi intervento (Periodo liberale)
- Sottoposizione dei sindacati al pieno controllo statuale (Periodo Corporativo)
- Affermazione della libertà di organizzazione sindacale e del diritto di sciopero (Periodo Cost. Rep.)
Nascita del sindacalismo moderno
La nascita del sindacalismo moderno viene fatta risalire intorno alla prima metà del XIX secolo, epoca nella quale in Europa sorgono le prime associazioni sindacali, tra le quali vanno ricordate le trade union inglesi. Nel nostro Paese la nascita e lo sviluppo degli organismi sindacali incontrò molte più difficoltà rispetto agli altri Paesi Europei, essendo fortemente ostacolata da:
- a) Mancanza di uno Stato Unitario Nazionale
- b) Dal ritardo, rispetto agli altri paesi dello sviluppo industriale non uniforme sul territorio nazionale
- c) Dalla repressione di ogni forma di associazionismo professionale che proseguì anche dopo l'unità nazionale.
I primi operai difatti tendevano ad organizzarsi soprattutto come società o Casse di Mutuo soccorso, uniche e tollerate e talvolta anche favorite dal potere politico in quanto in esse non vi erano gli stessi pericoli connessi invece all'associazionismo professionale. Si ritiene comunque che il primo sindacato, negli stati pre-unitari sia stato fondato dai Tipografi di Torino nel 1848 e denominato Società fra i compositori per la difesa delle tariffe.
Alla fine del XIX secolo, con la nascita dei primi partiti politici-operai e con lo sviluppo del movimento socialista, il sindacalismo italiano si evolve soprattutto al nord, favorito sia da un rapido processo di industrializzazione sia dalla raggiunta unità nazionale. Nacquero così con il tempo le prime camere del lavoro e le prime federazioni di mestiere, che sono i prototipi della struttura organizzativa del sindacalismo.
- Camera del lavoro: erano organismi regionali che raccoglievano i lavoratori di una certa zona senza distinguere tra mestieri e neanche tra disoccupati e occupati. Provvedevano a fornire ai lavoratori di un luogo dove riunirsi, fornivano indicazioni circa le richieste di manodopera delle imprese e promuovevano la formazione professionale.
- Federazioni: erano organizzate su base professionale e raccoglievano sia operai singoli che associati. Le loro funzioni erano quelle di contrattare ed elaborare richieste comuni all'intera categoria e gestire gli scioperi. Rappresentavano la forma più avanzata di sindacalismo.
Il processo di diffusione fu favorito dall'entrata in vigore nel 1890 del nuovo codice penale Zanardelli, nel quale, per la prima volta si riconobbe la libertà di coalizione e di sciopero, non essendo più previsti divieti penali così come nei codici precedenti. A differenza degli altri Paesi Europei, in Italia, mancò una legislazione volta a regolamentare l'organizzazione del sindacato e della contrattazione collettiva, preannunciando lo sviluppo dell'attività sindacale al di fuori di un rigido quadro giuridico.
Sempre in quegli anni, a testimonianza del bisogno di voler risolvere il conflitto tra le classi sociali è la costituzione del collegio probiviri di magistratura non togata volta alla risoluzione di controversie di lavoro individuali e collettive, sulla base di regole di diritto non scritte ma fondate sui principi di fatto operanti nei rapporti di lavoro. (1893).
La nascita del corporativismo
Il sindacalismo italiano subì nel 1922 un duro colpo con l’ascesa al potere del fascismo che teorizzava strutture sindacali differenti ovvero le cosiddette corporazioni. La dottrina sindacale corporativa comportava la nascita di un unico organo sindacale ognuno per ciascuna categoria professionale. Il sindacato era un unico soggetto pubblico ed era sottoposto al controllo dello stato.
La legge 563/1926 determinò la fine del pluralismo sindacale, attraverso l’istituzione, per ciascuna categoria di due sole associazioni contrapposte ovvero quella dei datori di lavoro e quella dei lavoratori, tra le quali vi dovevano essere relazioni basate sulla collaborazione e sulla cooperazione per l’interesse superiore dell’economia nazionale, obiettivo che invece si nascondeva dietro al disegno politico dei vertici fascisti di annientare il conflitto tra classi, imponendo una pacificazione sociale dai fini autarchici e imperialisti del fascismo.
Dunque i sindacati erano riconosciuti come persone giuridiche pubbliche: ciò determinò però un forte controllo statale su tali organismi, che poteva arrivare fino alla rimozione dei vertici o al loro scioglimento; una unica rappresentanza legale per tutta la categoria; vigilanza dell’autorità amministrativa; limitazioni legali all’autonomia sindacale; efficacia erga omnes anche per i non iscritti all’associazione dei contratti collettivi stipulati dai sindacati riconosciuti; divieto per i sindacati non riconosciuti di rappresentanza professionale e di stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; divieto assoluto di scioperi o serrate che erano considerati dei reati e dunque penalmente perseguibili; divieto di associazione sindacale per i pubblici dipendenti. L’ordinamento corporativo si caratterizzava quindi per l’intervento autoritario dello stato nei rapporti sindacali, mediante la creazione di un sistema sindacale e contrattuale completamente controllato dallo stato.
Dopo la seconda guerra mondiale
Con la fine della seconda guerra mondiale e la conseguente caduta del regime fascista, vengono per via legislativa abrogate le corporazioni e i sindacati corporativi. Contemporaneamente le confederazioni precorporative riprendono la loro attività di rappresentanza e di tutela degli interessi dei lavoratori, a cui però viene attribuito un riconoscimento di legittimità soltanto con la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e che con gli artt. 39 e 40 sancisce i principi fondamentali della libertà di organizzazione sindacale e del diritto di sciopero.
L’art. 39 sancisce la libertà sindacale come presupposto necessario per la sussistenza delle relazioni sindacali, e nel tentativo di costruire un sistema di mezzo tra quello corporativo e quello liberale, caratterizzato dalla astensione dello Stato delle dinamiche collettive, prevede il riconoscimento dei sindacati come persone giuridiche e quindi la possibilità di stipulare contratti con efficacia erga omnes a seguito della registrazione. Il timore però di un possibile controllo pubblico ha determinato però, come meglio si vedrà, la mancata attuazione del procedimento di riconoscimento sancito nella costituzione, cosicché i sindacati hanno natura di associazioni non riconosciute e i contratti collettivi da essi stipulati sono assoggettati alle norme di diritto comune.
Nel frattempo nel 1944 con il patto di Roma si diede vita ad un organismo sindacale unitario ovvero la Confederazione Generale Italiana del Lavoro o meglio nota come CGIL Unitaria che avrebbe organizzato tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro orientamento politico. Il tentativo di unitarietà, ebbe vita breve poiché sotto la spinta degli eventi dell’epoca (in particolare ricordiamo l’attentato a Palmiro Togliatti che era l’allora segretario del PCI) si verificarono una serie di scissioni che portarono nel 1950 ad una ristrutturazione definitiva ancor oggi esistente:
- a) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) che includeva i sindacalisti più orientati verso l’ideologia comunista e socialista
- b) Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (CISL) che era composta dalla componente cattolica
- c) Unione Italiana del Lavoro (UIL) alla quale aderirono socialdemocratici e repubblicani.
Fin dal momento della scissione della CGIL Unitaria, lo stato dei rapporti tra le maggiori confederazioni ha costituito una delle variabili maggiormente esplicative dello stato delle relazioni industriali. Con l’unità infatti il potere contrattuale del movimento sindacale verso le controparti cresce a dismisura mentre il contrario succede nei momenti di polemica e di divisione.
Per questa ragione è sempre stata forte nei sindacati la tensione verso la unità di azione, che comporta l’accordo preventivo sulle politiche e sulle iniziative da realizzare così com’è sempre stato presente anche l’obiettivo di recuperare l’unità organica, attraverso la fusione delle tre organizzazioni in un’unica confederazione. Obiettivo difficile da realizzare visto le profonde differenze tra le culture sindacali di cui sono portatrici le tre confederazioni. Oltre a CGIL, CISL, e UIL esiste un insieme di altre organizzazioni sindacali autonome. L’elevata frammentazione fa sì che simili organizzazioni, se sono talvolta in grado di farsi portatrici di dissenso e di malcontento rispetto alle politiche di sindacati maggiori, con difficoltà riescono ad assumere il ruolo di parti del processo negoziali.
Diritto sindacale e le fonti
Il lavoro presuppone l’attività svolta da un prestatore di lavoro, in forza di un rapporto giuridico, alle dipendenze e sotto la direzione del creditore della prestazione, il datore di lavoro, dietro compenso economico. È questa la definizione di lavoro subordinato, oggetto fondamentale della disciplina del diritto del lavoro che rappresenta appunto il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.
La relazione giuridica tra il lavoratore e il datore di lavoro è caratterizzata da una particolarità rispetto alla generalità dei rapporti giuridici, se infatti le parti operano sullo stesso piano di parità da un punto di visto economico, il lavoratore viene a trovarsi una posizione di inferiorità che fa di esso il contraente più debole. La posizione di debolezza del lavoratore deriva sia dalla condizione di disoccupazione che caratterizza il mercato del lavoro (dipendenza economica), sia dal fatto di essere subordinato al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
Le norme del diritto del lavoro hanno pertanto la finalità di tutelare il lavoratore, attenuando gli effetti della subordinazione e assicurando nei rapporti con il datore di lavoro il rispetto e la promozione delle condizioni economiche del prestatore di lavoro e della sua libertà e personalità. È subordinato secondo la definizione dell’articolo 2094 c.c. colui che ‘’si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore’’.
Per quanto invece riguarda il diritto sindacale esso può definirsi come quella parte del diritto del lavoro che attraverso norme strumentali, poste dallo stato o dalle stesse organizzazioni di lavoratori e degli imprenditori, mira a regolare i conflitti nascenti nei rapporti di produzione e lavoro ovvero nelle cosiddette relazioni industriali. (Esse sono così definite in quanto sono sorte in origine nell’ambito dell’industria. Il termine deriva dalla disciplina sviluppatasi nei Paesi anglosassoni e fa riferimento al sistema delle relazioni tra sindacati, imprese e Stato e delle regole che le governano).
Secondo la definizione classica, il diritto sindacale ha ad oggetto, quindi la regolamentazione dell’organizzazione e dell’attività dei sindacati ovvero la contrattazione collettiva, lo sciopero ed altre forme di lotta sindacale. Più semplicemente può dirsi che il diritto sindacale studia la disciplina dell’autonomia collettiva, intesa come associazionismo professionale, rapporti sindacali e contrattazione collettiva.
Pur essendo dunque un ramo del diritto del lavoro, il diritto sindacale ha comunque una propria autonomia scientifica, didattica e giuridica. In particolare il sistema di produzione normativa del diritto sindacale si compone solo in parte di norme di origine minima (eterotutela) cioè dettate dal legislatore, essendo per lo più costituite da norme prodotte direttamente dalle parti (sindacati e imprenditore) (autotutela). La materia sindacale è infatti caratterizzata dall’anomia, cioè dalla mancanza o quasi di regole. Nel diritto sindacale quindi l’autoregolamentazione riveste un’importanza prevalente poiché vi è una scarsità delle norme provenienti da origine statale, e vi sono per la maggior parte quelle di autotutele concordate dalle parti sindacali.
Tuttavia però l’autoregolamentazione e l’anomia caratterizzano soltanto il diritto sindacale nell’ambito del lavoro privato. Mentre per quanto riguarda il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni prevale in maniera netta l’etero regolamentazione, con una forte normativa legislativa, una rigida riserva di legge, individuazione dei soggetti, dei livelli e dei contenuti della contrattazione collettiva.
Ordinamento intersindacale
Il diritto sindacale fa dipendere da fonti di produzione private gran parte delle sue norme, principi ed istituti che tendono ad applicarsi in forma generalizzata, per lo meno a tutti i membri della stessa categoria professionale. Si parla al riguardo anche di ordinamento intersindacale e cioè di un sistema di autoregolamentazione che si pone allo stesso livello dell’ordinamento giuridico generale. Tale concetto è posto a fondamento del diritto sindacale moderno, e può essere così sintetizzato:
- L’ordinamento intersindacale costituisce un sistema normativo dinamico, basato sul riconoscimento reciproco tra le associazioni che vi fanno parte.
- L’ordinamento intersindacale è dotato di giuridicità originaria e non necessità legittimazione da parte dello Stato.
- È l’ordinamento intersindacale ad influenzare l’ordinamento statuale.
Il sistema di relazioni industriali è dunque quella sezione del sistema sociale generale formata dai rapporti tra imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri. Tali relazioni possono essere viste sotto una prospettiva di tipo giuridico normativa: le relazioni industriali normalmente sono dotate, di una relativa stabilità sia oggettiva che soggettiva, e di un altrettanto relativa autonomia da altri settori della vita sociale. Queste sono le caratteristiche di un’istituzione. Ad ogni istituzione corrisponde un ordinamento giuridico e viceversa, possiamo affermare che le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è convenuto chiamare intersindacale. Può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento statale sia da norme dell’ordinamento intersindacale. Finché le due valutazioni normative coincidono, il problema è di scarsa rilevanza; quando ciò non accade però si crea il cosiddetto conflitto di lealtà che rende la norma dell’uno o dell’altro ordinamento ineffettiva nonostante la sua validità per l’ordinamento a cui appartiene.
Per esempio il contratto collettivo è per l’ordinamento giuridico dello stato un contratto regolato come gli altri dal codice civile. Nell’ambito delle relazioni industriali e dell’ordinamento intersindacale è qualcosa di ben più importante: è l’atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati e assolve alla stessa funzione di normativa astratta e generale che la legge svolge nell’ordinamento statuale. Un altro esempio è quello relativo agli accordi triangolari tra parti sociali e governo nei quali quest’ultimo assume l’impegno di introdurre determinate norme legislative. Tale impegno sul piano dell’ordinamento dello stato, non può certo vincolare la volontà sovrana del Parlamento; tuttavia non può dirsi privo di valore giuridico nell’ordinamento avendo un peso rilevante negli equilibri di questo.
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