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Appunti di Maia Miragliotta diritto del lavoro Anna Montanari

Sommario

  • Le fonti ...................................................................................................................................... 2
  • I sindacati ................................................................................................................................. 5
  • La libertà sindacale ................................................................................................................ 7
  • Le relazioni sindacali in azienda .......................................................................................... 9
  • I diritti sindacali ................................................................................................................... 11
  • La contrattazione collettiva ............................................................................................ 13
  • Il contratto collettivo ....................................................................................................... 17
  • La subordinazione e l’autonomia ..................................................................................... 22
  • Le organizzazioni del mercato del lavoro ........................................................................ 27
  • Il contratto di lavoro subordinato ................................................................................. 33
  • Il lavoro agile ....................................................................................................................... 43
  • La retribuzione ...................................................................................................................... 45
  • La gestione del rapporto di lavoro .................................................................................. 48
  • Le esternalizzazioni .............................................................................................................. 60
  • I contratti di lavoro non standard ................................................................................. 64
  • Lavoro e piattaforme digitali ............................................................................................ 69

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Appunti di Maia Miragliotta

Le fonti

[Quando parliamo di rapporto di lavoro e diritti dei lavoratori ci riferiamo ai lavoratori subordinati privati, escludendo quindi il riferimento ai lavoratori dipendenti pubblici; è d’obbligo specificare ciò perché tra tali categorie ci sono ampie differenze, in primo luogo la forma d’accesso, libera per i privati e previo concorso pubblico per i pubblici, poi in tema di contratti collettivi ed in parte per la regolamentazione dei rapporti lavorativi. Si pensi che fino al 1993, il rapporto di lavoro del dipendente pubblico era regolato dalla legge e dal diritto amministrativo, dopodiché c’è stata una “rivoluzione copernicana” affidando tale regolamentazione alle stesse fonti che regolano il rapporto di lavoro ordinario, quindi alla legislazione ordinaria e ai contratti collettivi.]

Le fonti di carattere legale sono costituite per lo più da legislazione, il che significa che si ha a che fare con le leggi, caratterizzate da un numero e una data di approvazione.

Le fonti del diritto del lavoro provengono sia:

  • Internamente, cosiddette fonti interne o nazionali, ovvero leggi approvate dal legislatore italiano e con campo di applicazione entro i confini nazionali; di cui fanno parte:

La Costituzione italiana

La Costituzione italiana ha un ampio ruolo in tema di lavoro, si pensi al primo articolo “la repubblica italiana è fondata sul lavoro” o al quarto che riconosce il diritto al lavoro o al titolo terzo “rapporti economici” al cui interno vengono indicati tutti i principi circa i diritti dei lavoratori, in particolare vi individuiamo:

  • L’articolo 35 che tutela tutto il lavoro: qualsiasi prestazione lavorativa, subordinata o autonoma;
  • L’articolo 36 che tratta la retribuzione, cioè il trattamento economico del lavoratore subordinato, definendo che ciascun lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata, alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, e sufficiente, quindi adeguata ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

! Il tema delle retribuzioni è molto attuale, in quanto l’UE quest’estate ha approvato una direttiva in tema di salario minimo legale dei lavoratori.

Inoltre, sempre l’articolo 36 tratta la durata massima della prestazione lavorativa definendo l’obbligo nazionale di scegliere un limite. Infine viene riconosciuto il diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite.

  • L’articolo 37 che fissa i principi generali circa il lavoro femminile e minorile, in particolare riconosce pari diritti e retribuzioni tra donna e uomo, oltre che adeguate condizioni che le garantiscano di potere ricoprire la propria funzione famigliare; infine esso definisce un’età minima per l’accesso al lavoro.
  • L’articolo 38 che tratta la previdenza sociale, come sistema che si occupa di fornire una tutela economica ai lavoratori in condizioni di necessità tali da evitargli di lavorare e l’assistenza sociale.
  • L’articolo 39 che stabilisce un principio cardine del diritto del lavoro, ovvero quello della libertà sindacale.
  • L’articolo 40 che tratta invece il diritto allo sciopero, cioè l’astensione collettiva al lavoro senza diritto alla retribuzione.
  • L’articolo 41 è legato all’iniziativa economica privata e libera, facendo riferimento principalmente ai datori di lavoro.

La legislazione ordinaria

La legislazione ordinaria, composta da tutti gli atti giuridici che sono stati approvati dagli organi legislativi: leggi, decreti legislativi e decreti legge convertiti in legge.

Essa deve rispondere ai principi della carta costituzionale e, in caso di contrasto, ci si può trovare in una situazione di illegittimità “legge incostituzionale”; l’organo che definisce se la legge è incostituzionale è la corte costituzionale mediante una sentenza. Se il contrasto perviene in riferimento ad una normativa europea viene richiamato l’intervento della corte di giustizia europea.

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! Gli ambiti del diritto del lavoro sono esclusi dalle competenze legislative regionali, le regioni hanno però una limitata competenza in tema di formazione professionale.

  • Esternamente, cosiddette fonti sovranazionali, ovvero leggi approvate da organismi sovranazionali; in particolare distinte in fonti:

Fonti internazionali

1) Internazionali, raccomandazioni OIL, convenzioni OIL, CEDU.

L’organismo internazionale più rilevante è l’OIL, o IOL in inglese, a cui partecipano quasi tutti i paesi del mondo e stato costituito nel 1919 con sede a Ginevra, il suo obiettivo è la promozione dei diritti dei lavoratori e la tutela del lavoratore.

Ha una propria struttura organizzativa composta da: segretario generale, segretariato e assemblea decisionale, composta dai rappresentanti dei paesi aderenti e in particolare dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

! Non ha un apparato sanzionatorio.

I suoi strumenti giuridici sono molto blandi e sono rappresentati da:

  • Raccomandazioni, sottoforma di consigli, quindi senza una vera e propria validità
  • Convenzioni, che prima di entrare in vigore all’interno dei diversi paesi, è il paese a dovere decidere se ratificarle o meno. Spesso nei paesi industrializzati non hanno molta utilità perché contengono diritti facenti capo ai lavoratori molto basilari, es. divieto del lavoro forzato, divieto del lavoro minorile, invece sarebbero utili in paesi in via di sviluppo, dove anche alcuni diritti base non sono ancora riconosciuti, ma spesso in essi non vengono ratificate.

Dichiarazioni ONU.

La CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, approvata dal consiglio d’Europa, organizzazione internazionale che riunisce la maggior parte dei paesi europei, nel 1950. La violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU può essere fatta valere davanti ad un’apposita corte “corte europea dei diritti dell’uomo” a Strasburgo.

Fonti dell’Unione Europea

2) Dell’Unione Europea, trattati, TUE e TFUE, Carta di Nizza, Direttive, regolamenti.

Con diritto europeo si fa riferimento alla regolamentazione dell’UE ed in particolare si dispone in due livelli: primario, trattati, e secondario o derivato, direttive e regolamenti europei.

Trattati, dei quali si ricordano il Trattato sull’UE, 1997, e Trattato sul Funzionamento dell’UE, quest’ultimo è l’ex trattato istitutivo, trattato di Roma.

All’interno di tali vi è l’intera disciplina circa gli organi dell’UE, commissione europea, parlamento europeo, assemblea europea, f. legislativa, tribunale di 1° grado e corte di giustizia dell’UE, quindi la loro costituzione, i loro compiti, il loro funzionamento, i settori in cui può legiferare l’UE, es. finanza, agricoltura, energia, e tutto ciò che riguarda le politiche europee.

! Un ambito in cui l’UE non può esercitare la competenza legislativa è la retribuzione del lavoratore.

I trattati contengono anche le competenze e gli iter legislativi: in alcuni casi è prevista la maggioranza, in altri ambiti è richiesta invece l’unanimità, rendendo logicamente limitata la possibilità di applicare la competenza legislativa, es. immigrazione.

Annessa a questi trattati vi è la carta di Nizza, contenente principi e diritti di cui sono titolari tutti i cittadini europei.

Direttive, che una volta che vengono approvate dall’attività congiunta di consiglio e parlamento europeo, devono essere recepite, obbligo, dai paesi membri, il che significa che ogni membro ha un periodo di recepimento, definito dalla direttiva, entro al quale deve mettere in calendario la discussione di quella normativa. Nel caso non venga rispettato il periodo di recepimento, si incorre in sanzioni pecuniarie di cui

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Appunti di Maia Miragliotta

si occupa la corte di giustizia; in Italia negli ultimi 20 anni il diritto del lavoro è stato aggiornato praticamente solo da direttive europee.

L’obiettivo di questo strumento è giungere ad un ravvicinamento delle legislazioni dei paesi membri sulle tematiche di competenza dell’UE, regolare in uguale maniera le materie; la direttiva può essere più o meno specifica, consentendo meno o più capacità di modifica al legislatore nazionale, es. disciplina dell’orario di lavoro, disciplina dei contratti di lavoro a scadenza.

Regolamenti europei, che una volta che vengono approvati dall’UE e pubblicati sulla gazzetta dell’unione entrano in vigore anche nei singoli paesi membri, comportando l’obbligo di disapplicazione delle normative nazionali in contrasto con le normative europee, es. il regolamento sulla privacy o GDPR pubblicato in gazzetta nel 2016 ed operativo dal 2017. I regolamenti europei disciplinanti il diritto del lavoro sono limitati.

Approfondimento sull’UE

L’Unione Europea è un’organizzazione sovranazionale costituita nel 1957 con il trattato di Roma e 6 paesi membri, poi tramite un’attività di promozione si sono inclusi quasi tutti i paesi europei.

Negli ultimi anni si è stati interessati ad includere anche paesi dell’est, quindi dell’ex blocco sovietico, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, ma questo non è semplice per la mancanza di una visione comune su diversi temi.

! Il nome originario è Comunità Economica Europea.

L’UE ha una sua struttura organizzativa e politica: commissione europea, consiglio europeo, formato dai rappresentati degli stati membri e che può riunirsi per materie, e assemblea europea con potere legislativo.

Alla nascita dell’UE, come CEE, non si aveva come obiettivo l’aumento del livello dell’occupazione, bensì la creazione di un mercato comune tra i paesi affinché in esso potessero circolare liberamente, senza dazi o vincoli, i beni, i servizi, i capitali e le persone à servizio economico. Infatti, in origine, gli unici principi previsti in tema lavorativo erano:

  • La libertà di circolazione del lavoratore, cioè la possibilità del lavoratore europeo di lavorare in paesi diversi da quello di cittadinanza;
  • La parità di retribuzione tra uomo e donna, secondo il quale i trattamenti retributivi riconosciuti agli uomini siano pari a quelli riconosciuti alle donne.

Così, dal 1957, anche nei paesi membri è maturata una consapevolezza nel tema del lavoro, giungendo all’apice alla fine degli anni ’90 con l’emissione del trattato sull’UE che rappresenta un cambiamento per la tutela dei lavoratori.

Questo processo di consapevolezza è andato di pari passi con la volontà di costituire delle vere e proprie politiche europee di lavoro, spesso chiamate “strategie”, es. strategia di Lisbona al termine degli anni 2000, strategia europea 2020, che rappresentano raccolte di indicazioni ed obiettivi che l’Europa attribuisce all’unione e ai singoli membri in tema di lavoro e diritti dei lavoratori. I trend attuali sono legati:

  • Alla riduzione dei lavori poveri, cioè poco retribuiti
  • Alle competenze dei lavoratori
  • Alla riduzione della disoccupazione.

Negli ultimi due anni questi trend sono stati sostenuti anche con cospicui finanziamenti, attraverso ordinari canali di finanziamento, es. fondo sociale europeo, gestito dall’Unione e al quale devono contribuire tutti i membri con lo scopo di finanziare l’evoluzione delle competenze dei lavoratori; esistente dalla fine degli anni ‘60, e speciali canali di finanziamento, es. next generation EU, sottoforma di prestiti e finanziamenti a fondo perduto, per superare gli effetti negativi del Covid sul mondo del lavoro.

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Oggi, buona parte delle politiche europee hanno a che fare con la tutela del lavoratore, per questo l’Europa è definita “sociale”, nel diritto europeo con “sociale” si indica il tema del lavoro. In particolare si pone molta importanza ai temi di:

  • Parità di trattamento uomo-donna
  • Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Divieto di discriminazione

Inoltre, il diritto del lavoro si distingue per essere una disciplina regolata anche da una fonte non legale o atipica, cioè il contratto collettivo. Esso è infatti ritenuto, dalla maggior parte degli ordinamenti nazionali, come uno strumento fondamentale al fine della disciplina del rapporto di lavoro.

! Uno dei problemi caratterizzanti il diritto del lavoro è la definizione del contratto collettivo e il suo rapporto con le leggi.

Il termine “contratto” ha carattere privatistico, quindi rappresenta un accordo tra soggetti con interessi contrari, dunque rappresenta l’esito positivo di una contrattazione, e si caratterizza per l’aggettivo “collettivo” che indica l’esistenza di contraenti rappresentati da organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Un contratto collettivo è un accordo stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, parti contraenti, che tende a regolare rapporti in corso di esecuzione ovvero futuri rapporti intercorrenti tra altri e diversi soggetti, singoli lavoratori e datori di lavoro, in virtù del potere di rappresentanza volontaria che questi hanno conferito ai sindacati all’atto dell’adesione agli stessi, iscrizione.

! Quindi il contratto collettivo è particolare perché vincola i soggetti collettivi, quanto i singoli che hanno aderito ai sindacati collettivi.

I sindacati

Comprendere cosa sia un sindacato e un’organizzazione sindacale in generale è essenziale per definire il contratto collettivo.

Un sindacato, innanzitutto è un’organizzazione rappresentativa dei lavoratori con un proprio modello organizzativo che è oramai presente in ogni paese sviluppato con lo scopo di tutelare i lavoratori, sebbene lo scopo iniziale fosse quello di regolare i rapporti di lavoro.

Il fenomeno sindacale in Italia si caratterizza per:

  • Lo sviluppo tardivo, in quanto avvenuto in ritardo rispetto agli altri paesi, in particolare rispetto a quello inglese e ciò è collegato al ritardo del processo di industrializzazione e alla formazione del proletariato. Si pensi che il primo sindacato italiano è nato nel 1872 circa ed era quello dei tipografi, verso il 1890 nasce invece la CGIL.
  • L’estrema politicizzazione, cioè l’elevata influenza derivante dai partiti politici:
  • CGIL, Confederazione Generale Italiana Lavoratori à sinistra
  • CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori à centro
  • UIL, Unione Italiana Lavoro à laica
  • Un modello organizzativo di categoria o industriale
  • Essere concretamente organizzato come sindacalismo confederale

I due modelli organizzativi del sindacato, in riferimento a quali lavoratori sono rappresentata da esso, sono:

  • Sindacalismo di mestiere: aggregazione di lavoratori accomunati dallo svolgere lo stesso mestiere, oggi è solo un’organizzazione residuale e di solito facente capo ad

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attività professionali, es. sindacato di controllori di volo, sindacato di piloti, sindacato di medici ospedalieri, sindacato di manager e dirigenti à CIDA e Federmanager.

  • Sindacalismo di industria o di categoria: aggregazione di tutti i lavoratori operanti in un medesimo settore economico, es. metalmeccanici, chimici, bancari, edili, a prescindere dal mestiere a cui sono addetti.

! In Italia, il settore metalmeccanico comprende anche le automobili.

Per quanto riguarda l’organizzazione concreta del sindacato, si distinguono:

  • Il sindacalismo confederale, cioè una struttura molto complessa rappresentata da una federazione di più federazioni; in Italia è stata scelta tale struttura fin dall’ori
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maia.dance di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Montanari Anna.
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