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Diritto del lavoro

Parte storica introduttiva

Il diritto del lavoro viene impostato nel 1800 in un contesto legato all’attività agricola. Le prime necessità di tutela sono quelle dei lavoratori più giovani o fragili nel nord Italia. Si lavorava 15/16 ore al giorno in condizioni di salubrità pessime. Grosse trasformazioni sono state fatte negli anni '90 in Italia.

Il diritto del lavoro è stato per diverso tempo intriso di connotazioni politiche. Il diritto del lavoro segue anche il cambiamento dell’attività produttiva (es: avvento rivoluzione industriale). Con la Costituzione nel 1948 viene messo al centro il lavoratore. Per molto tempo le tutele ai lavoratori sancite dalla Costituzione non sono state rispettate.

Il Codice civile (fatto prima della Costituzione) poneva e soprattutto vedeva lavoratore e datore sullo stesso piano quando nella realtà il datore abbia di fatto più potere. Lo Statuto dei lavoratori è una norma simbolo (adottata nel 1970) delle conquiste dopo le rivolte del 1968. Il più grande merito è quello di aver portato la Costituzione all’interno dei cancelli delle fabbriche. Mette dei limiti ai poteri che il Codice civile dava al datore di lavoro.

Le agenzie interinali sono state autorizzate ad operare in Italia per rispondere alle esigenze degli imprenditori che volevano abbattere i costi come quello della ricerca del personale in quanto con l’avvento della globalizzazione le imprese si devono concentrare sul loro core business, esternalizzando quindi tutte le attività accessorie.

Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

Prevedeva che qualora il giudice ritenesse illegittimo (anche per un solo vizio di forma) il licenziamento, se l’azienda aveva più di 15 dipendenti, il dipendente sarebbe stato reintegrato e avrebbe dovuto ricevere tutte le mensilità come se non fosse mai stato licenziato oltre al risarcimento dei danni (pari come minimo a 5 mensilità). Il lavoratore può decidere di non essere reintegrato ricevendo però 15 mensilità.

Nell’ambito della crisi del 2011 (anche grazie alle sollecitazioni europee) per rendere più attrattivo il nostro mercato per investitori esteri venne abolito (o comunque diversificato) tale articolo con la riforma Fornero (legge 92 del 2011).

Legge 276 del 2003

Iniziano ad essere regolate anche le forme di lavoro non standard come il lavoro a progetto (che secondo molti è la causa dell’aumento della precarietà giovanile). Tale legge delega era stata voluta e strutturata dal ministro del lavoro Biagi, il quale però non vide mai la legge approvata in quanto venne ucciso dalle Brigate Rosse a conferma della politicizzazione del tema del diritto del lavoro.

La tendenza del diritto del lavoro

La tendenza del diritto del lavoro è quella di seguire le tendenze del mercato in quanto se si tutela il mercato si può aumentare l’occupazione ed il benessere dei lavoratori. Si deve saper soddisfare le richieste giuste e ragionevole che possono essere fatte dalle imprese. Quando si insedia un nuovo governo una delle materie su cui interviene per prima è quella del diritto del lavoro.

La riforma Fornero: 92/2012

La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro interviene sulle forme contrattuali flessibili, modifica la disciplina dei licenziamenti, rinnova il sistema di ammortizzatori sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e detta norme per promuovere l'occupazione femminile e dei lavoratori anziani.

Decreto 81/2015 – Jobs Act (Governo Renzi)

Con il governo Renzi, con il “Jobs Act” del 2015 (è una legge delega a cui poi sono seguiti diversi decreti legislativi), per la prima volta un governo di centro-sinistra metteva una forte mano sulle regole del diritto del lavoro senza tener conto delle parti sociali (in particolare le più grandi confederazioni sindacali). I decreti legislativi più importanti introdotti sono:

  • 23 del 2015: contratto a tutele crescenti
  • La tutela in caso di licenziamento variava in caso di anzianità. Di fatto va riformare ancora l’articolo 18 dello Statuto dei lavori
  • 81 del 2015: regola tutti i contratti non standard

Giurisprudenza e dottrina

Per il diritto del lavoro è determinante anche la giurisprudenza (ovvero le sentenze dei giudici del lavoro). La norma definisce la “giusta causa” ma NON le possibili forme che la giusta causa può assumere nella realtà, le quali si trovano nelle sentenze di merito soprattutto (ovvero il primo grado). Altra fonte importante è la dottrina redatta dagli studiosi del diritto del lavoro.

Negli ultimi anni sono nati anche diversi lavori (es: rider o lavoro su piattaforma che non vede il classico rapporto tra datore e lavoratore) e ciò ha messo in crisi gli studiosi. Con la flessibilità la retribuzione dovrebbe rimanere invariata (Contratto standard: a tempo indeterminato e a tempo pieno).

La Costituzione

La Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ha conferito al diritto del lavoro una definitiva legittimità nell’ambito dell’ordinamento giuridico tramite il riconoscimento, in aggiunta alla tutela dei diritti civili (liberali) e politici (democratici), di una terza generazione di diritti, ovvero i diritti sociali.

I diritti sociali comprendono:

  • Diritti aventi per oggetto prestazioni pubbliche erogate dallo Stato o da enti, es. diritto all’istruzione pubblica
  • Diritti pertinenti al piano dei rapporti inter-privati (diritti aventi rilievo orizzontale), es. lavoro subordinato

Il diritto del lavoro si occupa dei rapporti tra le parti sociali, ovvero le associazioni sindacali, la rappresentanza dei lavoratori e associazioni imprenditoriali, rappresentanza dei datori di lavoro, ma anche di privati e collaboratori.

Le fonti

Le fonti che regolano il rapporto di lavoro e il diritto del lavoro sono:

  1. La legge è la disciplina normativa a livello nazionale, europeo e internazionale e ha efficacia generale verso tutti ed è inderogabile dalle altre fonti. Può essere la Costituzione o una legge ordinaria ma anche un decreto legislativo. (es. Non esiste una legge che stabilisce il salario minimo). Il legislatore ha un approccio paternalista nei confronti del lavoratore in quanto quest’ultimo viene visto come la parte debole. Gran parte delle tutele nel nostro ordinamento sono per i lavoratori subordinati e non tengono conto dei lavoratori autonomi che sono di fatto economicamente subordinati ai loro committenti. Le fonti nazionali sono distribuite come piramide, al vertice la legge fondamentale, ovvero la Costituzione, poi legge ordinaria, statale, regionale, decreti legislativi, leggi di conversione, regolamenti, decreti ministeriali e le circolari.
  2. Il contratto collettivo (con il diritto sindacale) è il contratto tra parti collettive ovvero associazioni sindacali e imprenditoriali. Contiene le tutele che dovranno essere recepite all’interno di tutti i contratti individuali del medesimo settore. Questo evita che si faccia una gara al ribasso quando si stipulano i contratti individuali. (es. Contiene il salario minimo)
  3. Il contratto individuale del lavoratore è un contratto stipulato tra il singolo lavoratore ed il singolo datore di lavoro.

Articoli della Costituzione

La prima delle fonti è quella costituzionale, entrata in vigore nel 1948. La Costituzione volta per volta può dettare principi generali che riguardano i vari profili del rapporto di lavoro, ma contiene anche 4 norme di esordio/principi che si occupano di tutelare il valore del lavoro:

  • Art. 1 – L’Italia è repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi il lavoro è il fondamento della repubblica. C’è un rifermo al dovere di lavorare: ovvero dovere di contribuire al progresso materiale e spirituale della società. Tale principio si salda con quello democratico, nella misura in cui il popolo, che è titolare della sovranità, è anche il detentore di quella ricchezza che è reputata tanto importante da costituire il fondamento della stessa Repubblica. Se la Repubblica è fondata sul lavoro, essa non può non annoverare la tutela di coloro che vengono consacrati come i principali agenti del progresso sociale, i lavoratori.
  • Art. 2 – Sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Il principio include la garanzia dei diritti dell’uomo-lavoratore. Ciò non implica che tutti i diritti dei lavoratori si possano considerare diritti inviolabili, ma essi godono di una tutela privilegiata. Es. il dovere dell’imprenditore di occuparsi della condizione dei propri dipendenti e di finanziare, tramite il pagamento dei contributi, i trattamenti previdenziali destinati ai lavoratori. Il lavoro assume un rilievo sia individuale sia collettivo, nazionale.
  • Art. 3 – Questo articolo è il fondamento dell’intero impianto lavoristico del nostro ordinamento in quanto sancisce due principi:
    • Al comma 1 il principio di eguaglianza formale sancisce il principio di eguaglianza formale, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, religione, di opinioni politiche. Il principio di pari dignità implica che non è ammesso che vi siano condizioni sociali privilegiate. L’uguaglianza formale è condizione in cui riversano tutti, fondamento della legge antidiscriminatoria del lavoro.
    • Al comma 2 il principio di eguaglianza sostanziale sancisce il dovere dello Stato di intervenire attivamente al fine di promuovere una maggiore equità e di favorire l’inclusione sociale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Siamo tutti uguali davanti alla legge ma siamo tutti diversi in quanto viviamo in contesti diversi. Il secondo comma sostiene che è necessario la discriminazione in quanto bisogna colmare i gap economici e sociali che ostacolano i cittadini. Gli ostacoli si riversano sulla collettività. Nel diritto del lavoro sono importanti perché il lavoro viene letto come valore e strumento per consentire alla personalità di svilupparsi, da qui tutte le norme utili all’inserimento nel mondo del lavoro anche delle persone che hanno problemi fisici, difficoltà e che hanno condizioni diverse rispetto alla gran parte delle persone per colmare quell’ostacolo che incontrano i soggetti differenti.
  • Art. 4 – L’art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. La repubblica si impegna a tutelare e rendere effettivo il lavoro tenendo conto del principio di uguaglianza sostanziale. È implicita la libertà di scelta del lavoro. Tale libertà può apparire banale se non si considerano le implicazioni come mettere in discussione della legittimità di norme che pongono barriere troppo rigide all’accesso a professioni. Non significa aver per forza un posto di lavoro ma viene letto con una duplice visione:
    • La prima è che lo Stato si impegna ad attuare politiche occupazionali che agevolino la possibilità di trovare opportunità di lavoro (pretesa positiva).
    • La seconda riguarda il fatto che la repubblica non interviene sulla libertà che ciascuno di noi ha di cercare la professione che più si gradisce, quindi, lo Stato deve astenersi dall’interferire nella scelta dell’occupazione (pretesa negativa).
    Le due concezioni sono connesse perché il programma costituzionale prevede che lo stato metta a disposizione posti di lavoro più vicini alle inclinazioni dei cittadini. Nel secondo comma il lavoro assume quasi la veste di un dovere morale, il dovere di lavorare impone al lavoratore il dovere di attivarsi per una ricerca del lavoro. Secondo una interpretazione più recente è una norma che ha anche una parte precettiva, laddove sancisce di fatto una pretesa negativa intesa come libertà di scegliere il proprio lavoro e una pretesa positiva di ottenere dal pubblico, in questo caso lo Stato, di rendere effettiva questa pretesa.
  • Articoli 35-47 – Altri articoli importanti per la tutela del lavoro sono quelli della parte economica della costituzione che va dall’articolo 35 al 47 con una parte che tutela l’iniziativa economica privata.
  • Art. 32 – salute e sicurezza
  • Art. 35 – la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
  • Art. 36 – si occupa della materia retributiva e della giusta retribuzione. Efficacia inter-partes: tra le parti vincolate da un rapporto contrattuale. Regole sull’orario che deve essere limitato.
  • Art. 37 – parità di genere sul posto di lavoro subordinato. Parità di trattamento retributivo di uomini e donne. La seconda parte implica che solo la madre abbia una funzione essenziale nella famiglia, implicando un diritto disuguale.
  • Art. 38 – inabilità di coloro che sono inabili al lavoro
  • Art. 39 – (diritto sindacale) descrive quali sono i diritti e gli obblighi attribuiti ai sindacati in Italia. L’articolo, nel definire i principi che regolano le associazioni sindacali, viene completato dall’articolo successivo che sancisce i diritti di sciopero dei lavoratori. La sua funzione è quella di garantire ai lavoratori in Italia la libertà di organizzazione sul luogo di lavoro e di associazione sindacale. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Sancisce il diritto di libertà sindacale e quindi la possibilità di creare sindacati. L’art. 39 fonda le basi del pluralismo sindacale.
  • Art. 40 – Tutela il diritto di sciopero. Non esistono leggi che regolano lo sciopero nel settore privato.
  • Art. 41 – Consacra l’equilibrio tra aziende e lavoro. Tutela l’iniziativa economica che è libera. Il secondo comma di questo articolo viene visto come la base del diritto del lavoro in quanto sancisce che tale iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza (intesa anche come salute), alla libertà, alla dignità umana.

Il lavoro è un valore primario della Repubblica democratica, non è un valore esclusivo, poiché all’interno della costituzione troviamo altri valori, es. salute. Il principio fondamentale dell’art. 1 può essere interpretato solo se vengono sanciti i principi degli altri articoli.

Altri principi possono essere ad esempio sull’orario di lavoro: la nostra costituzione sancisce che il lavoro debba avere una durata limitata, come norma generale poi a livello normativo nazionale, quindi di direttive, il legislatore è intervenuto per regolare la disciplina dell’orario di lavoro (anche per tutela maternità).

Diritto internazionale (UE)

Fonte sovranazionale: il diritto dell’UE

Dal punto di vista sovranazionale sono molteplici i provvedimenti che si occupano di profili specifici del diritto del lavoro. Facendo parte dell’Unione Europea dobbiamo interagire con il diritto dell’UE. Con diritto dell’UE intendiamo il diritto e l’ordinamento che si compongono di varie fonti a livello europeo. Gli atti e le fonti del diritto dell’unione europea sono vincolanti per gli stati aderenti all’UE.

Storia

L’UE nasce nel 1957 come unità economica europea con garanzia della libertà di circolazione tra i paesi membri delle merci, dei capitali e dei lavoratori. Partita da alcuni paesi fondatori per poi ampliarsi fino ad arrivare a 30 membri, nasce per ragioni economiche con la finalità di creare un mercato comune unico con una leale concorrenza tra gli operatori economici del territorio. Progressivamente al lato economico si è visto affiancarsi un lato sociale per rispetto delle tutele dei diritti sociali, tra questi quello del lavoro. Nel 2009 è avvenuto questo cambio di rotta, passando dalla Comunità Europea all’Unione Europea. Sono stati adottati 2 trattati: il trattato sull’Unione Europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L’unione europea all’inizio aveva solo obiettivi di carattere economico ma con il tempo, con l’adozione della carta di Nizza, ha iniziato a perseguire anche obiettivi di carattere sociale (es. inclusione sociale, aumento occupazione) che prima erano affidati ai singoli stati.

Fonti del diritto dell’Unione

Il diritto dell'Unione è formato da:

  • Il diritto primario, costituito dai trattati sul funzionamento dell’UE (TFUE) che definiscono gli ambiti in cui questa può esercitare il suo potere
  • I principi generali del diritto dell'Unione
  • Il diritto derivato formato da tutte le normative attuate dai vari stati membri, con i regolamenti e le direttive.

Il diritto del lavoro si articola in trattati, regolamenti e direttive.

Trattati

I trattati sono atti internazionali convenzionali stipulati tra Stati che hanno deciso di creare un ordinamento giuridico autonomo fondato sul riconoscimento attribuito dagli stessi stati membri dell’UE che hanno rinunciato a parte della loro sovranità. La rinuncia alla sovranità opera nel rispetto di tre principi descritti nell'UE.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilacon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Giaconi Marta.
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