Diritto sindacale
Capitolo primo: nozione ed origine del diritto sindacale
1. La nozione di diritto sindacale
Per diritto sindacale si intende l’insieme delle norme che regolano l’attività e l’organizzazione dei sindacati, cioè delle associazioni volontarie costituite da lavoratori o datori di lavoro. Ciò che distingue i sindacati dalle altre forme associative è che la loro funzione principale è la stipulazione del contratto collettivo e, per i sindacati dei lavoratori, anche la proclamazione dello sciopero o di altre forme di lotta sindacale.
Negli ultimi anni, però, questa nozione tradizionale è diventata più ampia. L’attività sindacale non riguarda più soltanto i rapporti di lavoro tra singoli lavoratori e datori, ma si estende anche a settori del diritto pubblico dell’economia, dove i sindacati partecipano a decisioni e attività che coinvolgono direttamente lo Stato. Ciò genera nuovi rapporti giuridici e atti sindacali che fanno anch’essi parte del diritto sindacale in senso più moderno.
Questa evoluzione potrebbe portare a una ridefinizione del diritto sindacale, includendo anche il ruolo del sindacato nella gestione pubblica dell’economia, dove partecipa all’esercizio di poteri statali. Tuttavia, a fini didattici, si mantiene la definizione tradizionale, limitandosi a segnalare la tendenza all’ampliamento e i suoi possibili sviluppi futuri.
Va precisato che questi nuovi fenomeni non hanno ancora ricevuto una elaborazione giuridica completa, poiché dipendono fortemente dalle scelte politiche del governo e cambiano rapidamente nel tempo. Mancando una tipicità stabile, non è possibile considerarli come parte definita del diritto sindacale.
Il diritto sindacale e i pubblici dipendenti
L’attenzione è rivolta anche ai sindacati dei dipendenti pubblici, che, dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (legge 23 ottobre 1992 n. 421 e d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, oggi nel d.lgs. n. 165 del 2001), hanno assunto ruoli e funzioni molto simili a quelli dei sindacati dei lavoratori del settore privato. Ciò significa che, pur operando all’interno della pubblica amministrazione, questi sindacati agiscono con modalità analoghe a quelle dei sindacati tradizionali.
Esclusione dei lavoratori autonomi
Non rientrano invece in questa trattazione i sindacati dei lavoratori autonomi e dei collaboratori non subordinati (riferimento all’art. 409 c.p.c. e all’art. 2 d.lgs. 81/2015). Anche se esistono punti di contatto con il diritto sindacale generale, queste organizzazioni hanno caratteristiche proprie che rendono necessario trattarle separatamente, salvo eventuali richiami a situazioni specifiche.
Un diritto in gran parte di origine giurisprudenziale
Il diritto sindacale, anche nella sua forma più tradizionale, è in larga misura il risultato dell’interpretazione dei giudici e dell’elaborazione della dottrina, poiché manca una disciplina legislativa completa. Non esistono infatti norme organiche che regolino la costituzione dei sindacati, la loro organizzazione interna, la rappresentanza, la contrattazione collettiva e lo sciopero.
Il legislatore ordinario non ha ancora dato piena attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione, che disciplinano la libertà sindacale e il diritto di sciopero. Questo spiega perché gran parte delle regole che riguardano i sindacati derivi dalla giurisprudenza e non da leggi scritte.
L’importanza della storia del fenomeno sindacale
Per comprendere il diritto sindacale è necessario richiamare brevemente la sua storia. Il fenomeno nacque tra gli operai dell’industria e dell’agricoltura, cioè nelle categorie più esposte ai conflitti di lavoro. Successivamente si sviluppò il sindacalismo degli impiegati, mentre solo in tempi più recenti si è affermato quello dei dipendenti pubblici, poiché il loro rapporto di lavoro è rimasto a lungo regolato esclusivamente dalla legge.
Il diritto sindacale è una materia in continua evoluzione: nasce come disciplina delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, si estende progressivamente ai rapporti con lo Stato e l’economia pubblica, e si fonda in gran parte su interpretazioni giurisprudenziali più che su norme scritte.
2. L’origine del sindacato
Le carenze della legislazione ottocentesca
Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, la rivoluzione industriale trasformò profondamente l’economia e la società, facendo emergere la necessità di regolare in modo specifico il contratto di lavoro subordinato. Fino ad allora, infatti, si riteneva sufficiente applicare le norme generali del diritto comune dei contratti.
La legislazione ottocentesca non conteneva una disciplina autonoma del lavoro subordinato. Il Codice civile del 1865 si limitava a vietare l’assunzione di un obbligo di lavorare a tempo indeterminato (art. 1628), in nome del principio di libertà individuale tipico del pensiero liberale dell’epoca. Il rapporto di lavoro veniva quindi assimilato al contratto di locazione, in particolare alla locazione d’opera (art. 1627), trattando di fatto il lavoratore come chi “affitta” la propria attività.
La nascita del conflitto sociale
Con il progresso dell’industrializzazione, divenne sempre più evidente il conflitto tra chi possedeva i mezzi di produzione e chi, invece, viveva solo del proprio lavoro. Questo contrasto non era temporaneo, ma divenne un elemento stabile del nuovo sistema capitalistico nato dalla rivoluzione industriale.
Lo Stato e l’ordinamento giuridico dell’epoca non seppero svolgere una funzione di equilibrio. Pur riconoscendo formalmente l’uguaglianza dei diritti tra datore e lavoratore, si pensava che il mercato libero potesse garantire da sé un equilibrio tra le parti e il benessere generale. Tale convinzione, però, si rivelò presto illusoria, perché in realtà il datore di lavoro, dotato di maggiore forza economica, manteneva una posizione di netto vantaggio.
La prima legislazione “speciale”
Le prime leggi sul lavoro, chiamate “leggi di polizia del lavoro”, avevano un’impostazione più pubblicistica che sociale: miravano cioè a tutelare l’interesse generale piuttosto che quello dei lavoratori. Si limitarono a introdurre limiti all’impiego di donne e minori e a regolare, in parte, gli orari di lavoro, ma non garantirono una vera protezione dei lavoratori.
Di fronte a condizioni di vita e di lavoro difficili, la sola uguaglianza formale si tradusse in una disuguaglianza sostanziale, poiché il lavoratore, economicamente debole, non aveva alcuna reale possibilità di difendersi individualmente.
La risposta collettiva: l’associazionismo operaio
La tutela dei lavoratori nacque quindi in modo spontaneo, attraverso la coalizione dei lavoratori stessi, che diede vita al movimento sindacale. Essi compresero che la propria debolezza individuale poteva essere superata soltanto mediante un’azione collettiva.
Così nacque il sindacato, inteso come associazione libera e volontaria dei lavoratori, finalizzata alla difesa degli interessi collettivi della categoria.
L’opposizione iniziale dello Stato
Nei primi tempi, lo Stato guardò con sospetto all’associazionismo operaio, considerandolo vicino a movimenti politici sovversivi e temendo che l’azione organizzata dei lavoratori potesse alterare l’equilibrio del mercato. Tuttavia, poiché il sindacato rispondeva a esigenze sociali reali, il suo sviluppo fu inevitabile.
Già nei primi anni del Novecento, i sindacati avevano acquisito una notevole forza di pressione nei confronti dei datori di lavoro e cominciavano a ricevere riconoscimenti, anche se indiretti, da parte dell’ordinamento giuridico.
Il sindacato nacque come reazione collettiva alle disuguaglianze create dal capitalismo industriale e alla mancanza di una tutela legale adeguata, affermandosi progressivamente come strumento essenziale di difesa e rappresentanza dei lavoratori.
3. L’azione sindacale nel periodo precorporativo
Lo sciopero come strumento di riconoscimento
Nel periodo precorporativo, il sindacato italiano seguì l’esempio dei movimenti sindacali già affermati in altri paesi europei, imponendo il proprio riconoscimento ai datori di lavoro attraverso lo sciopero, cioè l’astensione collettiva dal lavoro. Lo sciopero rappresentava il principale mezzo di lotta sindacale, l’unico capace di spingere gli imprenditori a riconoscere il sindacato come rappresentante dei lavoratori e ad accettare di negoziare le condizioni di lavoro.
All’inizio, tuttavia, lo sciopero era considerato un reato e chi vi partecipava subiva processi penali. Solo in seguito, quando il movimento sindacale si diffuse e divenne più forte, lo sciopero cominciò a essere tollerato, pur restando formalmente vietato. In pratica, non era più punito penalmente, ma veniva comunque trattato come un inadempimento del contratto di lavoro e spesso represso nelle aziende attraverso intimidazioni o sanzioni verso gli scioperanti.
Il contratto o concordato di tariffa
L’azione sindacale, pur nata come forma di lotta, aveva come scopo principale la stipulazione del contratto collettivo, detto anche concordato di tariffa. Questo contratto serviva inizialmente solo a fissare le retribuzioni minime che i datori di lavoro si impegnavano a pagare ai propri dipendenti.
Il contratto collettivo era però un istituto del tutto nuovo: non era previsto dalla legge, ma nato direttamente dalla realtà sociale e dalle esigenze dei lavoratori. Per questo motivo, i suoi effetti giuridici dovevano essere valutati sulla base del diritto comune dei contratti, cioè secondo le regole generali dei contratti civili.
L’efficacia limitata del contratto collettivo
In base a tali regole, il contratto collettivo non poteva obbligare i lavoratori non iscritti al sindacato che lo aveva stipulato, né i lavoratori dipendenti da datori di lavoro estranei alle associazioni imprenditoriali firmatarie. Secondo il principio del diritto civile (oggi espresso nell’art. 1372 c.c.), il contratto produce effetti solo tra le parti che lo sottoscrivono (res inter alios acta).
Inoltre, in assenza di una legge che ne stabilisse la piena efficacia, il contratto collettivo aveva soltanto un’efficacia obbligatoria. Ciò significava che poteva essere superato da un contratto individuale, anche se quest’ultimo prevedeva condizioni meno favorevoli per il lavoratore. Le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte del datore di lavoro erano per lo più solo simboliche, limitate a una possibile responsabilità morale o interna al sindacato.
Tuttavia, perché il contratto collettivo svolgesse davvero la sua funzione essenziale, era necessario che le sue regole si applicassero a tutti i lavoratori della categoria, eliminando la concorrenza tra lavoratori. Se infatti alcuni potevano accettare condizioni peggiori, l’efficacia della contrattazione collettiva risultava compromessa.
L’intervento della giurisprudenza
Alcuni problemi trovarono parziale soluzione grazie alla giurisprudenza dei collegi probivirali, istituiti nel 1893 (legge 15 giugno n. 295) per il settore industriale. Questi organi, operando secondo criteri di equità, iniziarono talvolta a riconoscere valore alla contrattazione collettiva, utilizzandola come punto di riferimento per risolvere le controversie individuali di lavoro.
In tal modo, pur in assenza di un vero riconoscimento legislativo, il contratto collettivo cominciò ad assumere un ruolo concreto nella regolazione dei rapporti di lavoro, anticipando l’importanza che avrebbe poi avuto negli anni successivi.
4. Il sindacato nell’ordinamento corporativo
Dall’opposizione al controllo del regime fascista
Quando nel 1922 salì al potere il fascismo, il movimento sindacale era ormai diventato una forza sociale e politica rilevante e, inizialmente, rappresentò anche una forma di resistenza al nuovo regime. Tuttavia, il fascismo decise di utilizzare il sindacato come strumento politico, trasformandolo in un mezzo per controllare l’ordine pubblico e disciplinare i rapporti di lavoro.
Con la legge 3 aprile 1926, n. 563, che istituì l’ordinamento corporativo, il sindacato fu inserito direttamente nella struttura dello Stato, perdendo ogni autonomia.
L’ideologia corporativa
Alla base del sistema corporativo c’era l’idea che non esistesse un conflitto inevitabile tra datori di lavoro e lavoratori. Secondo questa visione, i due gruppi non dovevano essere contrapposti, ma uniti da un interesse comune, cioè l’interesse pubblico dell’economia.
In realtà, si trattava di un’illusione (o di una finzione politica): il regime fascista negava l’esistenza del conflitto di classe, e tramite la legge cercava di ricondurre gli interessi contrapposti del lavoro e del capitale a un mitico interesse collettivo, controllato dallo Stato.
Il concetto di “categoria professionale”
L’intera organizzazione sindacale corporativa si basava sul concetto di categoria professionale, considerata come un dato naturale e preesistente all’organizzazione stessa.
La categoria professionale era definita come l’insieme di tutti i soggetti — datori di lavoro e lavoratori — che operavano nello stesso settore produttivo. Tutti costoro, indipendentemente dalla loro adesione a un sindacato, venivano considerati titolari di un medesimo interesse collettivo professionale, derivante dalla somma dei loro interessi individuali.
Le categorie venivano individuate dal legislatore, che usava criteri merceologici, cioè basati sul tipo di prodotto o settore produttivo (ad esempio industria tessile, edilizia, metallurgia ecc.).
L’unicità del sindacato riconosciuto
Per ciascuna categoria professionale era prevista una sola associazione sindacale riconosciuta:
- Una per i datori di lavoro;
- Una per i lavoratori.
Questi erano i cosiddetti sindacati corporativi, unici e obbligatori per ciascuna categoria. I sindacati riconosciuti avevano personalità giuridica di diritto pubblico e soprattutto la rappresentanza legale dell’intera categoria professionale.
Rappresentavano quindi tutti i soggetti appartenenti a quella categoria — anche coloro che non erano iscritti al sindacato.
In questo contesto, anche gli impiegati, che in precedenza erano rimasti fuori dal movimento sindacale operaio, vennero sindacalizzati e inseriti nell’organizzazione corporativa.
Il contratto collettivo corporativo
Poiché i sindacati corporativi rappresentavano per legge l’intera categoria, il contratto collettivo stipulato da essi era obbligatorio per tutti i lavoratori e datori di lavoro di quella categoria, anche per i non iscritti.
Il contratto collettivo corporativo aveva una natura pubblica: era considerato una fonte del diritto (ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile).
Per questo, le sue clausole erano inderogabili, salvo che in miglior favore dei lavoratori (art. 2077 c.c.). Sebbene fosse possibile costituire sindacati non riconosciuti, questi non avevano alcun potere effettivo, poiché i loro iscritti erano comunque soggetti ai contratti collettivi corporativi. Di conseguenza, tali sindacati non ebbero reale diffusione.
Il controllo statale sui sindacati
Lo Stato fascista esercitava un forte controllo politico e amministrativo sui sindacati corporativi:
- Poteva revocare i dirigenti sindacali, anche se eletti o designati internamente;
- Disponeva di poteri di vigilanza e tutela sull’attività sindacale;
- Assicurava che i sindacati perseguissero esclusivamente fini pubblici stabiliti dal regime.
Le corporazioni
Il sindacato dei datori di lavoro e quello dei lavoratori di una stessa categoria formavano insieme la corporazione, cioè un organo che doveva realizzare l’“organizzazione unitaria delle forze di produzione” (come previsto dalla VI Dichiarazione della Carta del Lavoro).
Le corporazioni partecipavano anche alla vita politica del regime: insieme al Consiglio nazionale del Partito Fascista, designavano i membri della Camera dei fasci e delle corporazioni, che nel 1939 (legge 19 gennaio n. 129) sostituì la Camera dei deputati.
La magistratura del lavoro
Il sistema corporativo istituì una magistratura del lavoro in sede collettiva, competente a decidere:
- Controversie giuridiche collettive, cioè relative all’interpretazione e all’applicazione delle leggi o dei contratti collettivi corporativi;
- Conflitti economici collettivi, cioè richieste di nuove condizioni di lavoro quando non si trovava un accordo in sede sindacale.
Il giudice corporativo aveva dunque un potere molto ampio, che si estendeva anche ai conflitti economici, e ciò permise di reprimere penalmente i tradizionali mezzi di lotta sindacale.
Sciopero e serrata come reato
Nel sistema corporativo, sia lo sciopero dei lavoratori sia la serrata dei datori di lavoro furono proibiti e considerati reati.
Entrambi venivano interpretati come un attentato all’interesse pubblico dell’economia e qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.).
In tal modo, lo Stato fascista annullò ogni forma di autonomia sindacale e trasformò il sindacato in un organo subordinato al potere politico, destinato a garantire l’ordine e la produttività nazionale, non la tutela dei lavoratori.
5. Il sindacato nella Costituzione repubblicana
La fine del sistema corporativo e la rinascita dei sindacati
Con la caduta del fascismo, il sistema corporativo venne rapidamente smantellato: prima furono abolite le corporazioni (decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721) e poi anche i sindacati corporativi (decreto-legge 23 novembre 1944, n. 3).
Subito dopo si formarono i nuovi sindacati liberi, espressione autonoma degli interessi dei lav
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Maio Valerio, libro consigliato Diritto del lavoro , Persiani
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, prof. Pessi, libro consigliato Diritto sindacale,persiani
-
Riassunto esame, prof. Bellini, libro consigliato Diritto del lavoro. Il diritto sindacale, Ballestro e De Simone
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. De Simone, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni