Estratto del documento

Per esame di diritto del lavoro

Economia aziendale a cura di Paolo Sarpi. Riassunti diritto del lavoro + diritto sindacale (Ghera e Giugni).

Statuto dei lavoratori

Obiettivi

  • Tutela libertà e dignità del lavoratore, contrastare le situazioni di compressione della libertà del lavoratore subordinato.
  • Divieto all’imprenditore di approfittare dei suoi poteri per ostacolare l’autotutela degli interessi dei lavoratori stessi.
  • Sostegno alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (mappa goodnotes).

Titolo I

Titolo I —> artt. 1-13. Disciplinano diritti e divieti volti a garantire la libertà e dignità del lavoratore.

  • Art. 1: libertà di opinione del lavoratore.
  • Potere di controllo del datore di lavoro sui lavoratori: art. 2-6: l’articolo dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015) che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.

Potere disciplinare

Art. 7: è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Ha lo scopo di tutelare l’organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente.

Questo potere è regolato da: Art. 2104 che prevede l’obbligo del lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta; Art. 2105 vieta al prestatore di lavoro di trattare affari in conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore; Art. 2106 che introduce il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Lo statuto dei lavoratori interviene in materia con l’art. 7 che riguarda:

  • Obbligo di pubblicità della normativa disciplinare: prevede l’obbligo di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori il codice contenente le norme disciplinari. La normativa del codice disciplinare deve ricondursi a quella dei CCNL eventualmente applicati nell’à singola unità produttiva.
  • Tempestività, specificità e necessità della forma scritta della contestazione.
  • Criterio di proporzionalità della sanzione: la contrattazione collettiva ha, di norma, individuato al proprio interno una gradualità di sanzioni riferite alle infrazioni. Esse sono: il richiamo verbale.
  • Il richiamo scritto.
  • La multa: diminuzione della retribuzione per massimo 4 ore lavorative.
  • La sospensione: max 10gg.
  • Il licenziamento: in forma scritta andrà a sanzionare il lavoratore che avrà 7 giorni.
  • Anche tramite RSA, per difendersi e ha 60gg per comprovare il giustificato motivo.

Mansioni e trasferimenti

Art. 13: il trasferimento, di cui si è parlato e che è regolato dal citato art. 2103, presuppone che, nonostante la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, resti invariato il datore di lavoro.

Fino all’entrata in vigore del Jobs Act, l’art. 2103 del codice civile riconosceva al lavoratore il diritto a essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente acquisita in seguito o, ancora, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore di lavoro che avesse voluto mutare le mansioni del lavoratore avrebbe dunque potuto farlo solo assegnandogli mansioni superiori o equivalenti (prima no demansionamento).

L’art. 2103 c.c. stabiliva inoltre che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, al lavoratore spettava il trattamento corrispondente all’attività svolta; qualora, poi, lo svolgimento delle mansioni superiori fosse proseguito per un determinato periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva (e comunque non superiore a 3 mesi), il lavoratore aveva diritto anche al riconoscimento in via definitiva della qualifica superiore e del relativo trattamento (promozione automatica, ora 6 mesi).

Il suddetto quadro normativo è profondamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act, che, oltre a rimodulare l’intera disciplina dei contratti di lavoro, ha riformulato anche il contenuto dell’art. 2103 c.c.

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  • In primo luogo ha fortemente allentato i limiti al potere del datore di lavoro di modificare in peggio le mansioni del lavoratore (demansionamento in via unilaterale, senza il consenso del lavoratore): in base all’attuale disciplina, il datore di lavoro è libero di assegnare al lavoratore nuove mansioni anche non equivalenti, alla sola condizione che dette mansioni siano genericamente riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte dal dipendente.

Ha introdotto anche una specifica ipotesi in cui il datore di lavoro può legittimamente assegnare al lavoratore una mansione inferiore: il secondo comma del rinnovato art. 2103 c.c. prevede infatti che, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore, purché si tratti di mansioni rientranti nella medesima categoria legale (in forma scritta, pena la nullità).

Ulteriori ipotesi di legittimo demansionamento potranno infine essere introdotte dalla contrattazione collettiva. Il nuovo art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore legittimamente dequalificato ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo di cui gode al momento del mutamento.

Nel sistema di classificazione contenuto nel CCNL del 26 novembre 2016 i lavoratori sono inseriti in un sistema di inquadramento unico costituito da 10 categorie professionali. In ciascuna categoria sono presenti una declaratoria generale, la definizione delle mansioni e l’esemplificazione dei profili professionali. La prima categoria corrisponde al livello più basso ed elementare di professionalità.

Mobilità orizzontale: quando il lavoratore viene assegnato a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, per equivalenza si intende un'affinità di professionalità e mansioni.

Mobilità verso l'alto: quando il lavoratore viene assegnato a mansioni superiori, in tal caso avrà diritto trattamento economico corrispondente.

Libertà sindacale - titolo II

Titolo II —> artt. 14-18: dedicato alla libertà sindacale, nell’affermare e disciplinare il principio cardine del diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro e di aderirvi (art. 14), sancisce la nullità degli atti discriminatori (art. 15), pone il divieto di costituire o sostenere sindacati di comodo (art. 17) e, allo scopo di rendere effettivi tali diritti, introduce la garanzia della stabilità del posto di lavoro, disponendo le tutele accordate al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (art. 18).

Diritto di costituire associazioni sindacali, con la possibilità per il lavoratore di potervi aderire oppure di uscirne senza alcuna limitazione. La fonte normativa più importante in materia di libertà sindacale, dopo la Costituzione (art. 39), è la l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) garantendo la libertà sindacale.

  • L’art. 14 garantisce a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.
  • Art. 15-16: è fatto divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori (libertà sindacale negativa: libertà del lavoratore di non aderire ad alcun sindacato). Altro principio cardine del sistema di libertà sindacali è il principio di non discriminazione per ragioni politiche, religiose, di razza, di lingua e di sesso. In qualsiasi provvedimento aziendale, quindi, il lavoratore non dovrà subire pregiudizio in ragione delle situazioni indicate. È illecita una discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un’associazione sindacale.
  • Art. 17: sindacati di comodo: sindacati di lavoratori costituiti e finanziari da datori di lavoro.
  • Art. 18: licenziamento illegittimo: in mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Titolo III

Titolo III —> artt. 19-28: gli art. 19-21 garantiscono la costituzione di RSA su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, sia nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sia nelle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva.

  • L’art. 20 prevede che i lavoratori possano riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, sia al di fuori che durante l’orario di lavoro. (Assemblea)
  • All’art. 21: è fatto obbligo al datore di lavoro di consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Entrare indette dall’RSA su materie di interesse sindacale; max 10 ore annue.

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Titolo IV

Titolo IV —> permessi e aspettative per i dirigenti sindacali (artt. 30 – 32), assume una posizione cruciale l’art. 28, che predispone un particolare strumento giudiziario volto a reprimere condotte antisindacali, in quanto impeditive o limitative dell’esercizio dell’attività sindacale o del diritto di sciopero.

Il sindacato

È una forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare la disparità di potere individuale nella quale questi si trovano nei confronti del datore di lavoro. Il sindacato svolge ruolo di protezione del lavoro dal libero funzionamento del mercato.

  • Forma sindacale non associativa: organizzazione sindacale può esercitarsi anche fuori dalla forma dell'associazione: infatti l'organizzazione non coincide con l'associazione che ne è una specie. Organizzazione sindacale può assumere una veste diversa da quella associativa, ad esempio quando dei lavoratori conducono azioni conflittuali attraverso delegazioni occasionali (es. comitati di sciopero), dove manca l'elemento della stabilità, fondamentale per le associazioni.
  • Interessi del sindacato: il sindacato è portatore di interessi collettivi: esprime gli interessi di un gruppo di lavoratori.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo310801 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Chieco Pasquale.
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