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L'imprenditore

Il codice civile distingue l’imprenditore per oggetto, per dimensione e per natura:

Per oggetto

Distinguiamo tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo.

L’imprenditore commerciale è colui il quale svolge un’attività economica finalizzata alla produzione di un bene o all’erogazione di un determinato servizio. L’imprenditore agricolo è colui il quale svolge una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per dimensione

Distinguiamo tra imprenditore medio-grande e piccolo imprenditore:

  • Piccolo imprenditore: la prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. La piccola impresa ricorre perciò quando: l’imprenditore presta il proprio lavoro nell’impresa; il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgono sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa.
  • Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È invece esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale.

Per natura

Distinguiamo tra imprese individuali, imprese costituite in forma di società ed imprese pubbliche.

L’articolo 2082 individua tutte le previsioni che il codice civile fa per fotografare un imprenditore: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare, così come è irrilevante che l’attività produttiva costituisca anche godimento dei beni preesistenti. Non è impresa l’attività di mero gradimento, cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.

Si ha un’attività economica organizzata quando si ha un apparato di fattori produttivi che l’imprenditore mette in piedi per raggiungere un determinato obiettivo. I fattori produttivi possono essere di svariata natura.

L’attività economica: l’impresa ricorre quando l’attività produttiva è condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano almeno la copertura dei costi con i ricavi (altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza). Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale; il c.d. scopo di lucro.

L’impresa pubblica (che fermi restando i criteri di economicità, non è tenuta necessariamente alla realizzazione di un profitto), l’impresa cooperativa (caratterizzata dallo scopo mutualistico), l’impresa sociale (alla quale è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma) dimostrano che requisito minimo dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

È presente una disciplina generale che è lo Statuto generale dell’imprenditore alla quale sono assoggettati tutti gli imprenditori ed è prevista poi una disciplina in base alla natura dell’imprenditore. Esistono determinate norme che si applicano solo all’imprenditore commerciale e non riguardano quello agricolo. Le norme riferite all’imprenditore agricolo sono essenzialmente le norme dell’imprenditore commerciale sgravate da tantissimi impedimenti, questo perché le imprese agricole erano molto piccole e dunque si è cercato di far sì che esse non avessero tanti adempimenti, prevedendo un regime normativo molto più leggero e meno invasivo rispetto all’imprenditore commerciale.

L’imprenditore commerciale è destinatario di una particolare disciplina dell’attività in parte comune agli altri imprenditori (statuto generale dell’imprenditore), in parte propria e specifica (statuto speciale dell’imprenditore commerciale).

Imprenditore agricolo

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Quindi il primo comma dell’articolo 2135 evidenzia le attività essenziali dell’imprenditore agricolo e poi le attività connesse.

L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È invece esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali. È chiaro dunque che il legislatore ha riservato all’impresa agricola un trattamento di favore che non riguarda invece l’impresa commerciale.

Attività essenziali

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Questo articolo è stato modificato perché in passato il codice civile considerava come attività essenziali solo l’utilizzo del fondo. Successivamente sono state apportate delle modifiche con la dicitura “utilizzano o possono utilizzare il fondo” perché nel corso degli anni vi è stato uno sviluppo tecnologico anche in agricoltura quindi vi sono tantissime attività agricole che sono ormai distanti dall’utilizzo del fondo, es: colture idroponiche.

Attività connesse

Esse sono finalizzate alla cessione del prodotto finito e non sono attività agricole (essenziali), bensì commerciali, es: l’imprenditore che lava il proprio frutto, che lo conserva, che lo lavora, che lo spedisce e lo trasporta, svolge delle attività commerciali.

L’articolo 2135 è una norma di vantaggio per l’imprenditore agricolo che, come abbiamo detto, viene sgravato da tanti adempimenti.

Se le attività connesse sono marginali, l’imprenditore è imprenditore agricolo, se invece le attività sono prevalenti, l’imprenditore non è più imprenditore agricolo bensì commerciale. Quindi il principio per il quale un imprenditore agricolo resta agricolo in presenza di attività connesse è il principio della prevalenza.

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Le attività connesse del 2135 possono essere inquadrate come una connessione soggettiva o oggettiva. La connessione soggettiva prevede che le attività connesse siano svolte sempre dall’imprenditore agricolo. La connessione oggettiva prevede che le attività essenziali devono essere prevalenti rispetto alle attività connesse. Si discute se la prevalenza debba essere di margine o di numero. È evidente che è necessario fare riferimento alla quantità di beni lavorati.

Imprenditore commerciale

Articolo 2195:

  • Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
  • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Un’attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Nell’attività commerciale il legislatore prevede una copiosa normativa di pubblicità, cioè l’imprenditore commerciale deve essere visibile e conosciuto sul mercato attraverso la pubblicità. La pubblicità si ha con il registro delle imprese. La prima grande differenza dunque tra il 2135 e il 2195 è il regime di pubblicità. Anche l’azienda agricola è soggetta ad una determinata pubblicità ma meno invasiva, e inizialmente non era nemmeno concepita.

Quando comincia l’impresa?

L’impresa inizia quando si compie il primo atto d’azienda. Da quel momento in poi si applicano tutte le norme del Codice Civile. L’inizio dell’azienda è indipendente dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, che può avvenire successivamente o può anche non avvenire. La qualità d’imprenditore si acquista dunque con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. Quest’ultimo si verifica con il compimento di quegli atti di organizzazione che manifestano l’orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo.

Un altro principio è quello della spendita del nome. Dà vita ad un’impresa colui che compie un atto d’impresa con il proprio nome. Questo principio ha dei limiti nella dottrina perché accade frequentemente che alcune aziende vengono portate avanti con la spendita del nome di un soggetto ma che in realtà la mente imprenditoriale di quell’azienda è un’altra persona, che può essere comunque inquadrato dal codice civile come imprenditore (principio dell’imprenditore occulto).

Dunque quando c’è dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputata la qualità di imprenditore ed il reale interessato emerge il fenomeno dell’esercizio dell’impresa tramite interposta persona. I protagonisti di tale fenomeno sono:

  • L’imprenditore palese o prestanome, cioè il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa.
  • L’imprenditore indiretto o occulto, cioè il soggetto che dirige in fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni. A questo espediente vi si ricorre soprattutto per aggirare un divieto di legge (ad esempio il divieto per gli impiegati dello Stato di esercitare attività di impresa), oppure per non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio personale.

Il legislatore considera come imprenditore anche l’imprenditore occulto perché quest’ultimo comunque è responsabile di quell’azienda, soprattutto nel momento in cui c’è un fallimento o una posizione debitoria ed è necessario tutelare dei terzi che sono creditori dell’imprenditore.

Allo stesso tempo si afferma un principio contrario a quest’ultima affermazione, dicendo che l’imprenditore occulto a sua volta potrebbe essere imprenditore palese in un’altra attività dove ha comunque dei debiti. I creditori sanno che potranno soddisfare il loro credito (laddove l’obbligazione non venga adempiuta) sui beni dell’imprenditore palese, che nello stesso tempo ha svolto anche l’attività di imprenditore occulto in cui ha dovuto garantire con il proprio patrimonio le obbligazioni inadempiute, questo comporta che l’imprenditore occulto ha soddisfatto i creditori dell’attività occulta ma facendo così magari non ha soddisfatto i creditori dell’attività palese perché magari il suo patrimonio è stato integralmente aggredito dai primi e i secondi, che sapevano che lui avesse un determinato patrimonio e che rappresentava per loro una garanzia, si sono trovati senza niente perché non hanno trovato quel patrimonio.

Dunque l’imprenditore occulto può essere aggredibile nel momento in cui è solo imprenditore occulto, ma nel momento in cui è anche imprenditore palese in un’altra attività questa teoria trova un limite.

Quando finisce l’impresa?

La fine dell’azienda è legata alla cancellazione nel registro delle imprese ma può darsi che non sempre questo accade perché magari vi è una dimenticanza o perché l’impresa non è stata mai registrata nel registro delle imprese. Proprio per questo motivo, la cessazione deve accompagnarsi anche all’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale.

La giurisprudenza afferma che vi sono determinati atti che possono essere inquadrati come atti risolutivi di un’azienda: rinuncia al contratto di fitto dove svolgo la mia attività, licenziamento dei dipendenti etc. Ma anche nel momento in cui, cessata l’attività d’impresa, liquidiamo il nostro patrimonio per far fronte ai debiti accumulati, sostanzialmente svolgiamo attività d’impresa. Quindi mentre l’inizio dell’attività d’impresa è più chiara, la fine è più difficile da inquadrare, e proprio per questo il codice civile non dice nulla su ciò.

La legge fallimentare in questo caso, all’articolo 10, dice che è necessaria la cancellazione dal registro d’impresa per considerare chiusa un’impresa e afferma che non è fallibile un’azienda quando è stata cancellata dal registro delle imprese da un anno. Questa legge considera le imprese fallite entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Quindi si pone la fallibilità quando le imprese sono insolventi.

Pubblicità legale

La presenza di un sistema di pubblicità legale comporta l’obbligo di rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità predeterminate, determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa. Tale sistema risponde alla necessità di coloro che operano sul mercato di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto.

Il registro delle imprese

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali. Esso è un database in cui confluiscono tutte le informazioni sulle imprese comunicate da ogni imprenditore in base a delle scadenze che possono essere utilizzabili da tutti. Il senso è avere sempre a disposizione informazioni e che siano costantemente aggiornate nei tempi previsti dalla legge (entro 30 giorni da ogni accadimento).

Il registro delle imprese è gestito dalle Camere di commercio. In ogni provincia c’è una Camera di commercio. Il registro delle imprese è presente in via telematica. Il registro delle imprese è diviso in due sezioni:

  • Sezione ordinaria: dove si trovano gli imprenditori commerciali.
  • Sezioni speciali: sono diverse, ad esempio una era prima sugli imprenditori agricoli, una sulle start up etc. In queste sezioni ci sono degli obblighi pubblicitari inferiori, meno invasivi.

Quali atti è necessario registrare nel registro delle imprese?

L’imprenditore commerciale deve censire la propria attività nel registro delle imprese inserendo entro 30 giorni il cognome, il nome, la cittadinanza, il nome dell’azienda, l’oggetto dell’impresa (che tipo di attività svolgere), la sede legale dell’impresa, eventuali collaboratori etc.

Gli effetti dell’iscrizione

La sezione ordinaria ha un’efficacia dichiarativa, ovvero dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese di quel determinato atto/imprenditore/sede legale, la notizia dell’iscrizione è opponibile a chiunque che non potrà eccepire di ignorarla, cioè da quel momento la notizia è certa, pubblica e nessuno può rifiutare di conoscere questa notizia (dichiarare di ignorarla). Se una determinata notizia non è stata comunicata nel registro delle imprese ma è stata comunque comunicata al terzo, esso non può eccepire di ignorarla.

Nella pubblicazione nel registro delle imprese di atti costitutivi di società troviamo l’efficacia costitutiva che vale per le società di capitali [che assume lo status di società di capitali (ovvero la personalità giuridica) nel momento in cui quell’atto costitutivo di società è stato pubblicato nel registro delle imprese]. Dunque possiamo dire che una società si costituisce non quando i soci stipulano il contratto costitutivo ma quando questo contratto viene pubblicato nel registro delle imprese.

Abbiamo poi l’efficacia normativa che vale per le società di persone e specificatamente per dare seguito all’autonomia patrimoniale della società rispetto a quella del socio. Le società di persone hanno una loro autonomia patrimoniale che si consolida solo quando il contratto di società viene pubblicato nel registro delle imprese.

L’iscrizione della sezione speciale del registro delle imprese non produce gli stessi effetti dell’iscrizione nella sezione ordinaria perché la pubblicità non ha un’efficacia dichiarativa ma funge da pubblicità-notizia, nel senso che per far sì che l’atto sia punibile al terzo, bisogna dar prova di averlo comunicato specificamente.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovannamarasco10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Loizzo Paolo.
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