L'imprenditore
Art. 2082 cc: È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi:
Attività produttiva
L'impresa è attività produttiva di nuova ricchezza, infatti non può essere solo attività di mero godimento (locazione); tuttavia può essere al tempo stesso sia attività di godimento di beni preesistenti (immobile) sia attività di produzione di nuovi beni e servizi (albergo). Altro esempio è l'impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con lo scopo di investimento, di speculazione o di finanziamento a terzi.
Organizzazione
Per attività organizzata si intende la creazione di un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. Infatti non è concepibile l'impresa senza l'impiego di capitale e lavoro proprio o altrui. Elemento necessario è quindi un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale, altrimenti si avrà semplicemente lavoro autonomo non imprenditoriale.
Economicità e scopo di lucro
Per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, ossia con modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica, altrimenti si ha consumo e non produzione. Lo scopo di lucro è un elemento essenziale dell'impresa? Tuttavia lo scopo di lucro non è elemento necessario affinché si abbia economicità.
Professionalità
Professionale significa essere abituale e non occasionale ossia uno stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione. Questo però non richiede che l'attività sia svolta in modo continuato e senza interruzioni (es. attività stagionali).
Categorie di imprenditori
(Sono suddivise secondo 3 criteri)
1° Criterio: Oggetto dell’impresa
- Imprenditore agricolo
Art. 2135 cc: È colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. L'imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale, salvo per l'iscrizione nel registro delle imprese: no scritture contabili e fallimento, sì pubblicità legale.
Cosa si intende per attività agricole essenziali e attività agricole per connessione?
- Attività essenziali: sono quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale. Quindi, la produzione di specie vegetali ed animali è sempre attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.
- Attività connesse: sono quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività essenziale. Nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola essenziale. Normalmente queste attività sono oggettivamente commerciali, ma sono considerate agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali.
Due sono le condizioni, anzitutto è necessario che il soggetto che le eserciti sia già imprenditore agricolo (connessione soggettiva), poi è necessario che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale, o di beni o servizi forniti mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda agricola (connessione oggettiva).
- Imprenditore commerciale
Art. 2195 cc, è colui che esercita una delle seguenti attività: un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. Questo elenco non è tassativo, quindi viene considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola. L'imprenditore commerciale è sottoposto alla disciplina prevista dallo statuto per l'imprenditore commerciale: sì scritture contabili, fallimento e pubblicità legale.
2° Criterio: Dimensioni dell’impresa
- Piccolo imprenditore
Art. 2083 cc: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani (impresa artigiana), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi per aversi piccola impresa è necessario che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa e che il suo lavoro, e quello degli eventuali familiari che collaborano, prevalgono sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell'impresa.
Quali istituti dello statuto dell'imprenditore commerciale trovano applicazione nei confronti del piccolo imprenditore?
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore anche se esercita attività commerciale: no scritture contabili, fallimento, procedure concorsuali, pubblicità legale, sì pubblicità notizia.
Impresa familiare
È impresa familiare quella nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro ha diritto al mantenimento e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda, i partecipi hanno diritto di prelazione sull'azienda. Tale impresa resta comunque un'impresa individuale, e ne consegue che i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell'imprenditore e gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore. L'imprenditore agisce nei confronti di terzi in nome proprio e non come rappresentante dell'impresa familiare, infatti solo a lui saranno imputabili gli effetti degli atti posti in essere. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa.
3° Criterio: Natura del soggetto (impresa individuale o collettiva)
- Impresa societaria
Le società sono le forme associative tipiche previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo di attività di impresa. La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale, mentre gli altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola sia commerciale. Sì iscrizione registro imprese, scritture contabili, fallimento (no fallimento per società commerciali agricole). - Imprese pubbliche
Attività di impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Vi sono tre possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore dell'economia: società a partecipazione pubblica, enti pubblici economici, imprese-organo. - Associazioni, fondazioni, impresa sociale
Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. Gli enti che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono costituirsi per atto pubblico.
Quali sono i requisiti necessari per l’acquisto della qualifica di impresa sociale?
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto riguarda l'assenza dello scopo di lucro, utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, all'incremento del patrimonio dell'ente, oppure impiegati per erogazioni gratuite in favore di altri enti del Terzo settore. Sul patrimonio dell'impresa grava un vincolo di indisponibilità, in quanto né durante l'esercizio dell'impresa, né allo scioglimento è possibile distribuire utili, fondi o riserve a vantaggio di fondatori, soci, associati, componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori. Indipendentemente dalla natura agricola o commerciale: sì registro imprese, scritture contabili, bilancio d'esercizio e sociale, liquidazione coatta amministrativa, no fallimento.
L'acquisto della qualità di imprenditore
Imputazione dell'attività di impresa
- Esercizio diretto dell'attività di impresa:
Gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico (principio della spendita del nome). - Esercizio indiretto dell'attività di impresa:
Tuttavia l'attività di impresa può dar luogo ad un fenomeno di dissociazione fra il soggetto a cui è stata formalmente imputata la qualità di imprenditore ed il reale interessato. Questo è il fenomeno dell'impresa tramite interposta persona, da una parte abbiamo il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa (prestanome o imprenditore palese) e dall'altra il soggetto che somministra al primo i mezzi finanziari necessari, dirige in fatto l'impresa e fa propri tutti i guadagni (imprenditore occulto).
L’imprenditore occulto può fallire?
- Tesi affermativa: prende in considerazione l’art. 147 l. fall. e afferma che se viene dichiarata fallita una società di persone, falliscono tutti i soci e si estende anche ai soci occulti di cui si scopre l'esistenza. Sostenendo che per l'attività di impresa è sanzionata l'inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, con la conseguenza che responsabili verso i creditori siano sia il prestanome sia il reale dominus.
- Tesi negativa: prende in considerazione l’art. 1707 c.c. e afferma che i creditori del mandatario non si possono soddisfare sui beni del mandante, nemmeno se erano a conoscenza della sua esistenza. L'imprenditore occulto e l'imprenditore apparente hanno tra loro, giuridicamente, un contratto di mandato senza rappresentanza. Questa è la tesi accolta dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che l'imprenditore occulto non risponde dei debiti fatti dall'imprenditore apparente. Nel nostro ordinamento il dominio di fatto di un'impresa non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento, né determina l'acquisto della qualità di imprenditore.
Inizio e fine dell'impresa
- Inizio:
Quando si può dire iniziata l'attività di impresa? La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa, non è invece sufficiente l'intenzione di dare inizio all'attività. Si diventa imprenditori già durante la fase preliminare di organizzazione, purché indirizzata ad un fine produttivo. Tale principio trova applicazione anche per le società. - Fine:
L’art. 10 l. fall. dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per beneficiare del termine annuale per la dichiarazione di fallimento è necessaria la cancellazione dal registro delle imprese e l'effettiva cessazione dell'attività di impresa mediante la disgregazione del complesso aziendale.
Capacità e impresa
La capacità all'esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire al compimento del diciottesimo anno di età, e si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. È possibile l'esercizio di attività di impresa per conto di un incapace da parte dei rispettivi rappresentanti legali o da parte dei soggetti limitatamente capaci di agire. Per l'attività commerciale il legislatore stabilisce che in nessun caso è consentito l'inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse del minore, dell'interdetto e inabilitato.
Lo statuto dell'imprenditore commerciale
Art. 2188 c.c.
La pubblicità legale
Per le imprese commerciali e societarie è previsto l'obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa attraverso lo strumento del registro delle imprese. In tal modo le relative informazioni sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) e sono opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza (conoscibilità legale). Il registro è articolato in una sezione ordinaria e poi varie sezioni speciali. Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione nel registro delle imprese produce gli effetti di pubblicità legale previsti dal codice civile.
Quali atti o fatti relativi all'impresa devono essere registrati?
Riguardano essenzialmente gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa (dati anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede), nonché la struttura e l'organizzazione delle società (atto costitutivo, nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci). Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede. L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato ma può avvenire anche d'ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede.
Che tipo di controllo esercita l'ufficio del registro?
Prima di procedere all'iscrizione l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare (regolarità formale) e l'esistenza e la veridicità dell'atto o fatto (regolarità sostanziale). Per quanto riguarda gli effetti dell'iscrizione è necessario distinguere fra iscrizione nella sezione ordinaria e quella nella sezione speciale. Quella nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale e può avere efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa:
- Dichiarativa:
Cosa si intende per efficacia dichiarativa? L’efficacia dichiarativa rileva solo sul piano della conoscenza e della opponibilità dell'atto o fatto. Cioè i fatti e gli atti soggetti ad iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione, intervenuta la registrazione i terzi non potranno eccepire l'ignoranza del fatto o dell'atto iscritto e qualsiasi prova a riguardo sarà inutilmente data. L’omessa iscrizione invece impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi. Tuttavia l'imprenditore non è senza difesa in questo caso, in quanto gli è consentito di provare che nonostante l'omessa registrazione, i terzi hanno avuto ugualmente conoscenza effettiva del fatto o dell'atto. - Costitutiva:
Ha efficacia costitutiva totale l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società di capitali e delle società cooperative, in quanto prima della registrazione non esistono giuridicamente. - Normativa:
Qui l'iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico.
L'iscrizione nella sezione speciale invece ha di regola solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, cioè l'iscrizione consente di prendere conoscenza dell'atto o del fatto iscritto, ma non lo rende opponibile ai terzi dovendosi a tal fine sempre provare l'effettiva conoscenza da parte degli stessi. Questo ad eccezione che per gli imprenditori agricoli, anche piccoli, e per le società semplici esercenti attività agricola, per loro l'iscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia di pubblicità legale.
Art. 2214 c.c.
Le scritture contabili
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.
Quali imprenditori sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili?
Sono obbligati a tenerle gli imprenditori che esercitano attività commerciale, con esclusione dei piccoli imprenditori. Inoltre le società commerciali sono obbligate alla tenuta delle scritture con...
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