Diritto commerciale
La struttura del Codice civile
La disciplina del diritto commerciale è regolata in maggior parte dal Codice civile (ora c.c.), composto
dalle Preleggi, trentuno articoli introduttivi che fungono da fonte del diritto e i criteri di applicazione della
legge, mentre il codice vero e proprio è suddiviso in sei libri suddivisi in quest’ordine:
1. Persone e famiglia
2. Successioni
3. Proprietà
4. Obbligazioni
5. Lavoro
6. Tutela dei diritti
I libri sono suddivisi a loro volta in sezioni, paragrafi e articoli, cui quest’ultimi ne rappresentano l’unità
cardinale; ogni articolo, inoltre, è suddiviso in commi, cioè parti di articolo comprese tra due capoversi.
L’imprenditore
Ai sensi dell’art. 2082 c.c. l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica
finalizzata alla produzione per vendere o scambiare beni e servizi: dalla definizione di imprenditore ne
discende quella di impresa, ovvero quell’attività economica svolta per produrre beni e servizi pronti ad
essere scambiati o venduti.
Ogni imprenditore è soggetto allo statuto generale dell’imprenditore, cioè l’insieme di norme
contenute nel c.c. che si applicano a tutte le categorie di imprenditori.
Dalla definizione si può dunque ricavare una serie di caratteristiche dell’imprenditore:
• Attività economica attività volta a coprire i costi con i ricavi: da qui ne deriva che
à
l’imprenditore deve operare almeno in pareggio di bilancio, quindi non è indispensabile l’elemento
del profitto. Sebbene la maggior parte operi proprio in persecuzione del profitto, esistono imprese
che non seguono questo principio: ne fanno parte le cooperative, le imprese senza scopo di lucro
e le imprese no-profit. Non è compreso nella definizione il lavoro autonomo
• Professionalità l’attività d’impresa dev’essere compiuta in maniera abituale e stabile, non in
à
maniera occasionale. Va specificato che per “stabile” non si intende continuativo; ad esempio, le
strutture ricettive e i lidi sono imprese stagionali che detengono il principio di professionalità ma
aprono solo nelle stagioni estive. C’è l’eccezione dell’unico a(are complesso, cioè un’attività
occasionale ma complessa
• Mediante organizzazione l’organizzazione riguarda la composizione dei fattori produttivi volti
à
alla produzione
• Fine di produrre e scambiare beni e servizi la produzione ha il fine di mettere beni sul
à
mercato: non fanno quindi parte degli imprenditori coloro che producono per autoconsumo 1
Vi sono casi in cui compare l’imprenditore occulto, cioè colui che conduce l’attività d’impresa si
appropria degli utili utilizzando un prestanome, magari perchè non può esercitare l’attività in quanto ha
una professione incompatibile o non vuole rischiare la responsabilità se l’impresa fallisce.
Le professioni intellettuali
Coloro che esercitano una professione individuale senza vincoli di subordinazione sono definiti liberi
professionisti, i quali non sono per definizione degli imprenditori in quanto non esercitano attività
d’impresa di per sè, ma è comunque un caso possibile; ad esempio, un medico che apre il suo studio.
Alcune professioni intellettuali necessitano di requisiti ulteriori per essere esercitate, tra i quali figurano il
titolo di studio e l’iscrizione in appositi albi degli Ordini Professionali, i quali hanno funzione di deposito
dell’albo, attestano che gli iscritti siano realmente competenti ed esercitano potere disciplinare nei
confronti degli iscritti se esercitano la professione in maniera impropria.
L’imprenditore commerciale
Si definisce “commerciale” quell’imprenditore che svolge attività d’impresa in un settore commerciale,
tipizzate dall’art. 2195 c.c.:
• Attività industriale
• Attività intermediaria nella circolazione dei beni
• Attività di trasporto
• Attività bancaria o assicurativa
• Attività ausiliarie alle precedenti
Proprio per il tipo di attività svolta, l’imprenditore commerciale è soggetto anche allo statuto
dell’imprenditore commerciale, cui aggiunge ulteriori obblighi per l’attività d’impresa. Si avvale di tre
discipline essenziali:
1. Iscrizione nel registro delle imprese PUBBLICITÀ
à
2. Scritture contabili obbligatorie
3. Soggezione alle procedure concorsuali
Iscrizione nel registro delle imprese
L’imprenditore commerciale è obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese, un documento di natura
pubblica che detiene tutte le informazioni necessarie di ogni società e impresa in modo tale che vi sia
una conoscenza presunta da parte di tutti. Sebbene l’obbligo spetti, oltre che all’imprenditore
commerciale, anche a società commerciali e cooperative, esistono delle sezioni specifiche in cui vige
l’obbligo di iscrizione per le categorie non incluse nel registro ordinario; ad esempio, imprese agricole,
imprenditori non commerciali o SS.
I dati contenuti nel registro sono relativi a nome, cittadinanza, oggetto dell’impresa, sede, ditta e nomi
dei rappresentanti. 2
La mancata iscrizione al registro prevede una sanzione amministrativa e non presagisce gli e7etti di
pubblicità tali da opporne i dati ai terzi (per il piccolo imprenditore le conseguenze sono meno gravi
perchè l’iscrizione ha unicamente funzione di certificazione anagrafica).
Le scritture contabili obbligatorie
Le scritture contabili sono un sistema di documenti annotati dall’impresa con i quali è possibile
dedurne reddito, patrimonio e situazione finanziaria. Il fine di mantenere queste scritture è triplice:
1. Fini fiscali permettono di vedere in che posizione contributiva sta l’imprenditore
à
2. Fini civili le scritture oZrono prova legale di attivo e passivo in caso di insolvenza
à
3. Fini penali prevenzione di condotte illecite per tutelare i creditori da irregolarità o omissione,
à
sia questa senza dolo (bancarotta semplice) o con dolo (bancarotta fraudolenta)
L’imprenditore commerciale è obbligato a mantenere varie scritture contabili:
• Libro giornale annotazioni giornaliere e cronologiche delle operazioni relative all’esercizio
à
• Libro degli inventari fornisce fotografia della situazione patrimoniale economica alla chiusura
à
di ogni esercizio: si fa l’inventario, ovvero si redige l’elenco di attività e passività
• Altre scritture contabili obbligatorie
Il documento va compliato secondo le regole dell’ordinata contabilità, secondo la quale bisogna
annotare in ordine cronologico senza abrasioni (=cancellazione) e pagine mancanti; inoltre, lettere e
fatture vanno conservate per dieci anni.
Soggezione alle procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono procedimenti giudiziari con i quali si garantisce la rivalsa dei creditori
insoddisfatti in egual misura qualora l’imprenditore commerciale non sia in grado di far fronte ai debiti
con i propri mezzi, quindi sia in stato d’insolvenza: è quindi la procedura di fallimento.
L’obiettivo di queste procedure è l’eliminazione dell’impresa a seguito della liquidazione di tutti i beni il
cui fine è il soddisfacimento dei creditori, non più l’attività economica.
Requisiti generici per esercitare attività d’impresa
In linea generale per essere imprenditore basta la maggior età e la capacità giuridica, ovvero l’idoneità di
una persona nell’assumersi diritti ed obblighi, ma permangono delle eccezioni:
• Il minore, interdetto o inabilitato eredita o gli viene donata un’azienda e può continuarne l’attività
d’impresa se autorizzato dal Tribunale e per mezzo di un rappresentante legale, sia questo un
genitore, tutore o curatore
• Minore emancipato un minore può essere autorizzato ad esercitare l’attività d’impresa, sia
à
questa ereditata o di nuova creazione. L’emancipazione del minore può avvenire di diritto, quindi
con matrimonio, o in maniera giudiziale, cioè per pronuncia specifica del Tribunale che valuta la
fondatezza della richiesta. In ogni caso, il Tribunale deve comunque accertarsi della maturità
psico-fisica del minore 3
L’imprenditore agricolo
Si definisce imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 c.c., colui che svolge attività agricole essenziali
(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento, …) o attività a loro connesse.
Questo tipo di imprenditore gode di vari esoneri derivanti dal fatto che non è soggetto allo statuto
dell’imprenditore commerciale, perciò non ha obbligo di tenere scritture contabili e seguire le procedure
concorsuali ma deve comunque iscriversi in un registro apposito.
L’impresa agricola è perciò diversa da una qualsiasi impresa commerciale, e gode quindi di un regime
fiscale più favorevole, se sussistono due requisiti fondamentali:
• La terra è il fattore primario di produzione dei propri beni e servizi
• L’impresa è soggetta al doppio rischio, cioè il il rischio economico (=possibilità di riscontrare
perdite) e rischio dovuto all’ambiente (=attività compromessa dalle condizioni ambientali)
Senza queste due condizioni, un’impresa non può definirsi agricola.
Le attività connesse enunciate nell’articolo introduttivo dell’imprenditore agricolo sono attività esercitate
dall’imprenditore agricolo che sarebbero per definizione commerciali (come manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) ma che hanno per oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricole. Oltre a ciò, come dice il nome stesso, l’attività
connessa è tale se non viene svolta in maniera prevalente rispetto a quella agricola.
L’impresa agricola, fino agli anni Novanta, si iscriveva al registro speciale con eZetti di pubblicità notizia,
quindi unicamente ad eZetto informativo, ma da una riforma del 2001 l’iscrizione ha e7etti di pubblicità
dichiarativa, perciò è necessaria per rendere le caratteristiche societarie opponibili a terzi.
Il piccolo imprenditore
La definizione di piccolo imprenditore è duplice perchè definita da due istituti diversi:
• Def. civilistica dall’art. 2083 c.c., il piccolo imprenditore è colui che coltiva direttamente il
à
fondo, artigiano o che svolge una piccola attività commerciale organizzata prevalentemente a
conduzione propria e familiare
• Def. di crisi dall’art. 2 c.crisi, l’impresa minore è definita in base a criteri quantitativi che
à
devono essere rispettati congiuntamente, riguardanti ricavi, attività e passività che devono avere
importi modesti, in linea con la concezione di “piccolo”
L’inclusione in ambedue le definizioni comporta esoneri sia da parte civilistica che nella procedura di
crisi, ma una piccola impresa può rispettare anche una sola definizione, per cui gli esoneri che le
spettano riguarda l’istituto del quale “rispecchia la sua definizione”.
In ogni caso, colui che è definito piccolo imprenditore in maniera civilistica non è tenuto a seguire lo
statuto dell’imprenditore commerciale, perciò non ha obbligo di mantenere scritture contabili ma deve
iscriversi in un registro apposito. Se il piccolo imprenditore si mantiene anche sotto i criteri imposti dal
Codice della crisi gode inoltre dall’esonero alle procedure concorsuali. 4
La definizione del piccolo imprenditore disciplina inoltre che la produzione venga svolta a prevalenza
della famiglia, sia dal punto di vista del lavoro altrui che da quello del capitale: perciò, la quota di lavoro
familiare deve prevalere qualitativamente su quota di dipendenti non appartenenti al nucleo familiare e
anche alla quota di capitale, ragion per la quale si può considerare la piccola impresa come un’attività
traniata dal fattore umano rispetto a quello tecnico-finanziario.
L’impresa artigiana
Il suo funzionamento è disciplinato dalla legge quadro dell’artigianato (n. 443 del 1985), modificata
dalla n. 133 del 1997) secondo la quale l’artigiano è considerato piccolo imprenditore se la sua impresa
gode del lavoro dell’artigiano stesso in misura prevalente e produce beni, anche semilavorati, e servizi
escluse le attività agricole e commerciali. Sono presenti limiti riguardanti l’impiego del lavoro
dipendente: l’artigiano può avere, compresi i familari, diciotto dipendenti se non produce in serie, mentre
nove se produce in serie.
L’impresa artigiana si iscrive in un registro apposito (=Albo degli artigiani) con e7etti di pubblicità
costitutiva, quindi è necessaria l’iscrizione per rendere l’impresa innanzitutto valida ma anche
opponibile a terzi.
È possibile che venga costituita un’impresa artigiana con forma societaria, a patto che la maggioranza
dei soci presti lavoro ed il fattore lavoro prevalga qualitativamente sul capitale: da ciò ne deriva che
un’impresa artigiana possa anche essere più grande di una piccola impresa, perciò può non essere
esente dalle procedure concorsuali, secondo i requisiti della definizione riportata nel Codice della crisi.
L’impresa familiare
Si definisce impresa familiare quella in cui il titolare imprenditore collabora con coniuge, parenti fino al
terzo grado o aZini fino al secondo grado. Venne istituita negli anni Settanta per risolvere il noto sulla
presunzione della gratuità della prestazione dei familiari.
Questo tipo di impresa, sebbene veda la collaborazione dei familiari, è considerata giuridicamente
un’impresa individuale, motivo per cui la responsabilità ricade totalmente sul titolare dell’impresa, che è
anche unico direttore della gestione ordinaria.
D’altro canto, i familiari possiedono diritti sui generis in questo tipo d’impresa dato dalla diZerenza tra la
concezione di rapporto familiare e rapporto lavorativo:
• Diritto al mantenimento in proporzione all’attività prestata
• Diritto alla partecipazione agli utili in proporzione all’attività prestata
• Diritto di proprietà su una quota dei beni acquistati con utili reinvestiti
• Diritto di voto su decisioni di gestione staordinaria, con abbinato diritto risarcitorio dovuto nei
casi in cui il titolare risolva suddette questioni di testa sua
• Diritto di prelazione qualora l’impresa venga alienata dal titolare
Dalla riforma sulla famiglia, inoltre, nel caso d’impresa familiare si sottintende il matrimonio, perciò i
diritti si estendono al convivente e ad eventuali figli naturali. 5
Impresa pubblica
L’impresa è pubblica quando partecipata o posseduta da enti statali la quale, secondo l’art. 3 e 97 Cost.,
devono obbligatoriamente perseguire scopi sociali.
Esistono tre tipi principali di impresa pubblica, da vedere più nel dettaglio.
Impresa organo
L’impresa organo vede l’ente svolgere attività d’impresa in maniera diretta con una sua organizzazione
interna, senza personalità giuridica autonoma, per fini istituzionali o secondari.
Essendo imprese il cui fine riguarda la colletività, non vengono inserite nella nozione di imprenditore
commerciale, ragion per la quale non tengono l’obbligo di tenere scritture contabili nè l’iscrizione al
registro in sezione ordinaria. Per lo stesso motivo, queste imprese sono inoltre esonerate dalle procedure
concorsuali, anche se il rischio d’impresa rimane comunque in mano all’ente pubblico che amministra
l’impresa.
Ente pubblico economico (EPE)
L’ente pubblico economico è un ente creato appositamente per l’attività d’impresa non collegato in
maniera diretta all’istituzione pubblica costituente, esercitando attività economica prevalente.
Gli EPE sono parzialmente assoggettati alle norme dello statuto commerciale in maniera più rigorosa,
essendo una personalità giuridica autonoma ma non commerciale per natura, bensì pubblica: tiene
quindi obbligo d’iscrizione e mantenimento delle scritture contabili, ma in maniera più rigorosa e vigilata
anche da organi come la Corte dei conti.
Nonostante ciò, gli EPE sono comunque esonerati dalle procedure concorsuali perchè derivanti da un
ente pubblico e data la loro finalità di perseguimento di fini pubblici essenziali.
Società a partecipazione pubblica
In questa fattispecie la società ha emesso azioni che sono detenute dallo Stato o enti pubblici in maniera
totalitaria, maggioritaria o minoritaria. Questo tipo di società è particolare perchè detiene comunque una
finalità pubblica, ma l’emissione di azioni la rende una società privata; per questo motivo, si considera
questo tipo di società come una società a trazione privatista, e quindi va annoverata nella
classificazione di società commerciale.
Ciò vuol dire che la società a partecipazione pubblica è soggetta allo Statuto dell’imprenditore
commerciale, quindi all’iscrizione nel registro delle imprese, deve mantenere le scritture contabili
obbligatorie ma è soprattutto soggetta alle procedure concorsuali, sebbene questo sia raro se si parla
inoltre di società quotate.
Attività d’impresa svolte da ente privato diverso dalla società
A questa categoria appartengono imprese a fine non lucrativo
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