Commerciale, manuale di diritto commerciale – Campobasso
Diritto: statuto generale e statuto dell’imprenditore commerciale
Il codice civile detta un corpo di norme applicabili a tutti gli imprenditori e che fanno riferimento all’imprenditore o all’impresa senza ulteriori specificazioni. Si tratta dello statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune disposizioni speciali in tema di contratti. Vi è poi uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo di quello generale) in cui rientrano: l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le altre procedure concorsuali.
La nozione giuridica di imprenditore
Art. 2082 c.c. Il codice civile definisce l’imprenditore fornendo i requisiti dell’attività perché il fine è di individuare colui al quale questa attività è imputata per applicargli la relativa disciplina (statuto dell’imprenditore). Chi è colui che acquista la qualifica di imprenditore e come, esercitando quale attività?
Art. 2082: "L’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Si evincono i caratteri dell’attività imprenditoriale:
- Attività economica
- Attività organizzata
- Professionale
- Produttiva
Caratteristiche dell'attività imprenditoriale
Connotati attraverso i quali un’attività fa acquistare a colui che la esercita la qualità di imprenditore. L’attività economica (requisito più importante) non riguarda solo l’imprenditore, qui assume una particolare rilevanza. Permette di distinguere l’attività di impresa da altre attività suscettibili di valutazione economica. L’economicità dell’attività attiene ai profili organizzatori dell’attività stessa. Attività economica = produrre nuova ricchezza.
In quest’ottica viene in rilievo la differenza fra ciò che gli economisti chiamano enti di erogazione (= non producono ricchezza, ma la consumano) rispetto agli enti di produzione (= creano nuova ricchezza). Un ristorante e la mensa universitaria danno lo stesso servizio e l’attività è affine, ma sono diverse. Il ristorante è un’attività di impresa, la mensa non lo è, si eroga ricchezza non si produce. Il proprietario del ristorante organizza la sua attività in modo che alla fine del periodo egli riesca a ricostituire i fattori della produzione, avrà dei costi, spese di impianto, di personale, spese di gestione, a fronte di questi costi avrà i ricavi.
I prezzi dei servizi saranno commisurati ai costi. L’impresa si autoalimenta. Il prezzo sarà determinato in modo tale da ricoprire quanto meno il costo. La mensa universitaria fisserà i costi da sostenere per erogare il servizio, questi costi e necessità finanziarie verranno erogate da un ente, che è l’ente locale ecc. ci sarà una persona giuridica (ente) che fornirà i mezzi necessari per poter erogare questo servizio. Il prezzo è determinato in maniera diversa rispetto al ristorante, quest’ultimo fissa il prezzo in misura per ricoprire i costi, nella mensa il prezzo finale è un componente che costituisce le necessità, all’inizio si fa il bilancio di previsione prevedendo i costi.
L'organizzazione dell'attività
L’attività poi deve essere organizzata, organizzazione significa coordinamento dei fattori di produzione al fine di esercitare l’attività di produrre il bene. L’organizzazione è un requisito immancabile, attraverso questo requisito distinguiamo il lavoratore autonomo dall’imprenditore. Il primo presta un’opera intellettuale o manuale, lo fa senza organizzazione o per lo meno è circoscritta, cioè, auto organizzazione. Ad esempio, il falegname che non ha una bottega, materiali perché il suo lavoro si svolge nelle abitazioni o nelle località dove viene chiamato per fare piccolissime riparazioni.
È normale, ma non essenziale, che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali (locali, macchinari etc.). Infatti, è imprenditore anche chi esercita l’attività senza l’ausilio di collaboratori e chi non crea un complesso aziendale materialmente percepibile, cioè, composto di beni mobili ed immobili.
Non rientrano nella categoria di imprenditori i soggetti che non utilizzano né lavoro altrui, né capitali (elettricisti, idraulici) poiché questi ultimi, nonostante organizzino il proprio lavoro, non organizzano un’attività di impresa, sia pure piccola. Infatti, piccola impresa è quella organizzata prevalentemente (ma NON esclusivamente) con il lavoro proprio e dei familiari. Da ciò si deduce che per poter parlare di impresa, sia pure piccola, è necessaria l’organizzazione di lavoro altrui o di capitale (in mancanza si avrà semplice lavoro autonomo, non imprenditoriale art. 2222).
L’imprenditore crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali (è quindi un’attività organizzata). È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate (es. lavanderia a gettoni); infatti la sempre più alta fungibilità tra capitale e lavoro ha determinato che l’organizzazione imprenditoriale può essere costituita di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. La qualità di imprenditore non può essere negata quando il coordinamento di capitale e lavoro proprio non si concretizza in un complesso aziendale materialmente percepibile.
Attività produttiva
La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata un’organizzazione imprenditoriale in quanto viene a mancare un minimo di etero organizzazione (presenza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale). Ad esempio, la borsa degli attrezzi di un idraulico non può essere considerata una forma di capitale poiché sono solo beni strumentali al lavoro. L’attività produttiva deve produrre un bene o un servizio che non c’era prima.
Requisito indispensabile per l’acquisizione della qualità di imprenditore è l’esercizio di un’attività produttiva e cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi, è dunque imprenditoriale l’attività creatrice di nuova ricchezza. È irrilevante la natura di beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Irrilevante è inoltre che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti, purché si abbia la produzione di nuovi beni o servizi.
Attività di godimento
Non è attività d’impresa l’attività di godimento (es. affittuario colui che gode di un bene percepisce solo un frutto). Se il soggetto ha un patrimonio vasto (es. patrimonio immobiliare) in quel caso è un’attività produttiva, in quanto l’attività va organizzata e si innesta la produzione di servizi. Non è imprenditore chi possiede immobile e lo affitta percependone i frutti, è imprenditore chi possiede un immobile e lo adibisca ad albergo, generando quindi nuovi beni o servizi. È imprenditore chi impiega il proprio denaro con lo scopo di investimento (compravendita di azioni e titoli di stato).
È infine opinione prevalente che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita. Fermo restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali, non vi è alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale. Vero è soltanto che chi svolge un’attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.
Attività professionale
L’attività deve essere esercitata professionalmente ovvero un’attività esercitata abitualmente (codice commercio 1982 - commerciante antecedente imprenditore era colui che per professione abituale compiva una serie di atti). Abitualmente non significa continuamente, ad es. avere bagni in località marina, se fatte abitualmente sono attività d’impresa. Si riconnette a questo requisito anche lo scopo di lucro, se si fa un’attività professionalmente non casualmente a questo è connesso l’intento di avere un guadagno.
Ad esempio, una persona che ama viaggiare ha una capacità di individuare nei luoghi degli oggetti tipici dell’artigianato locale che può poi regalare o vendere (attività occasionale anche se ha un guadagno non lo fa professionalmente), abbina la vacanza a poi un guadagno. Se poi organizza i viaggi per andare a comprare i beni subentra lo scopo di lucro, da occasionale a professionale. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci.
Attività imprenditoriale e professionalità
La professionalità non richiede:
- Che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni (attività stagionali)
- Che quella di impresa sia attività unica o principale (è imprenditore il professore che gestisce un negozio)
È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto. Impresa si può avere anche quando si compie un “unico affare” se questo comporta il complimento di molteplici operazioni (è imprenditore chi acquista allo stato grezzo un immobile per completarlo e rivendere singoli appartamenti). È anche imprenditore chi costruisce un singolo edificio non per rivenderlo, ma per destinarlo ad uso personale (c.d. impresa per conto proprio).
La destinazione al mercato e l’impresa per conto proprio
L’art. 2082 c.c. indurrebbe a negare che il fine della destinazione al mercato sia un requisito essenziale dell’attività imprenditoriale: la sola produzione di beni e servizi in presenza di tutti i requisiti ex art. 2082 configurerebbe la fattispecie dell’impresa senza alcuna necessità che tali beni e servizi vengano destinati al mercato. Prevale tuttavia la dottrina che non riconosce la qualità dell’imprenditore a colui che produce beni e servizi ad esclusivo uso e consumo personale (cd imprenditore per proprio conto) in quanto secondo alcuni mancherebbe il requisito della professionalità e secondo altri il requisito dell’organizzazione.
Non a caso la definizione economica di imprenditore lo concepisce come intermediario fra i proprietari dei fattori produttivi e consumatori. In dottrina è controverso se la qualità d’imprenditore possa o meno essere riconosciuta allorché l’attività economica svolta sia illecita, cioè, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Secondo alcuni pur distinguendo tra impresa illegale (l’illiceità discende dalla violazione di norme che ne subordinano l’esercizio ad autorizzazione o concessione) e impresa immorale (è illecito l’oggetto stesso dell’attività). Nella prima ipotesi si acquista la qualità di imprenditore con pienezza d’effetti (sia favorevoli che sfavorevoli all’imprenditore), nella seconda ipotesi parte della dottrina ritiene applicabili solo le norme che comportano effetti sfavorevoli per l’autore dell’illecito a tutela dei creditori.
Impresa e professioni intellettuali
Art. 2238 c.c. Da questa disposizione si capisce che il legislatore non qualifica l’attività professionale come un’attività di impresa. Solo se l’attività professionale è elemento di un’attività organizzata in forma di impresa si applicano le disposizioni dell’art. 2082.
Il professionista non è qualificato come imprenditore, ci sono una serie di disposizioni che disciplinano le professioni dalle quali si desumono uno status speciale del professionista nell’ambito del quale non ha la qualifica di imprenditore. Ad esempio, il compenso 2° co. dell’art. 2233 diverso rispetto all’imprenditore. Nell’ambito delle professioni intellettuali si distingue fra quelle protette che sono quelle per l’esercizio delle quali occorre essere abilitati (ad es. occorre dare un esame - abilitazione, avvocato, medico, professioni liberali) e quelle non protette per l’esercizio delle quali non è necessaria l’abilitazione.
Mentre una professione intellettuale non protetta può scegliere se essere disciplinata dalle regole sul lavoro autonomo o se è organizzata dalle regole dell’imprenditore, per il professionista intellettuale protetto non è possibile esercitarle in maniera imprenditoriale in quanto le regole sono inderogabili.
Capitolo 2: le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195) sono le due categorie di imprenditore che il codice civile distingue in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista dall’imprenditore in generale ed è esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale (tenuta scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali). L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, trattamento accentuato dalla legislazione speciale attraverso una serie di incentivi e agevolazioni per promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.
Non esistono altre categorie anche se in dottrina si è cercato di individuare una terza categoria: gli imprenditori civili, sulla base della constatazione che le due disposizioni non coprono tutto lo spettro delle attività. Tesi dottrinale portata avanti, ma oggi è abbandonata in quanto non produce alcun effetto.
Il testo originario dell'art. 2135 stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse”; al 2° comma si specificava che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Distinzione delle attività agricole
Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per concessione
Questa distinzione è mantenuta anche nel D.Lgs. 228/01 che ha ampliato rispetto al testo originario entrambe le categorie. Le attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame) hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l'agricoltura.
L'impresa agricola fondata sullo sfruttamento della produttività naturale della terra cede sempre il passo all'agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici per accrescere la produttività naturale della terra e che controlla e accelera i cicli biologici naturali attraverso tecniche sofisticate. Inoltre, il progresso tecnologico consente di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra (ad es. le coltivazioni artificiali o fuori terra, gli allevamenti in batteria).
In sintesi, oggi anche l'attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e sollevare esigenze di tutela del credito che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. È necessario però capire fino a che punto l’evoluzione tecnologica dell’agricoltura è compatibile con la qualificazione dell’impresa ai sensi del codice civile.
Opinioni sull'impresa agricola
Al riguardo vi è però un contrasto di opinioni:
- Alcuni ritengono che impresa agricola sia ogni impresa che produce specie animali e vegetali, quindi ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale.
- Altri ritengono che debba essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell'agricoltore (sfruttamento della terra e delle sue risorse) e che doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie vegetali o animali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali e allevamenti in batteria).
Con la recente riforma il legislatore ha decisamente optato per la prima impostazione. L'attuale formulazione dell'art. 2135 ribadisce che: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Poi specifica che “per coltivazione del fondo, selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Oggi si può far rientrare nella nozione di coltivazione del fondo: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Inoltre, in base alla nuova nozione danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni “fuori terra” di ortaggi e frutta.
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