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Diritto commerciale – Libro

Indice

  • Pg. 2 ………………………… Imprenditore
  • Pg. 3 ………………………… Inizio e fine impresa
  • Pg. 4 ………………………… Imprenditore commerciale
  • Pg. 5 ………………………… La rappresentanza commerciale
  • Pg. 6 ………………………… L’azienda
  • Pg. 7 ………………………… I marchi
  • Pg. 9 ………………………… Le società
  • Pg. 10 ……………………….. Le società di persone
  • Pg. 11 ……………………….. Le società semplici: ruolo dei soci
  • Pg. 12 ……………………….. Amministrazione
  • Pg. 13 ……………………….. Responsabilità per le obbligazioni per S.S
  • Pg. 14 ……………………….. Società in nome collettivo (SNC)
  • Pg. 15 ……………………….. Conferimenti
  • Pg. 16 ……………………….. Società di capitali (S.C) ELISA
  • Pg. 17 ……………………….. La S.P.A
  • Pg. 18 ……………………….. Costituzione SPA
  • Pg. 19. ……………………….. I conferimenti SPA
  • Pg. 21 ………………………... Le azioni
  • Pg. 22 ……………………….. Categorie speciali di azione
  • Pg. 23 ……………………….. Circolazione delle azioni
  • Pg. 24 ……………………….. Assemblea SPA
  • Pg. 27 ……………………….. Potere di rappresentanza
  • Pg. 28 ……………………….. Consiglio di sorveglianza
  • Pg. 29 ……………………….. La S.R.L (conferimenti, costituzione e cause di nullità) IANNONE
  • Pg. 30 ……………………….. Partecipazioni
  • Pg. 31 ……………………….. Finanziamento dei soci
  • Pg. 32 ……………………….. Obiettivo S.R.L

Diritto commerciale 2023-2024 ELISA. IANNONE

L’imprenditore 2082 c.c.

La nozione di imprenditore la troviamo all’interno dell’articolo tale articolo definisce l’imprenditore come colui che esercita un’attività professionalmente, un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

In realtà tale norma va a definire quella che è l’impresa, non tanto l’imprenditore.

  • Primo elemento dell’impresa è lo svolgimento di un’attività. L'attività è composta da una serie di atti che sono collegati tra loro al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi, fine ultimo delle imprese. L'impresa è tale quando crea nuova ricchezza andando ad offrire suoi servizi o a vendere i beni che produce. Se ne deduce che non è impresa ciò che non va a comportare la nascita di nuova ricchezza. L'art.2082 non richiede espressamente che l’attività produttiva debba essere rivolta al mercato e, in tal caso, si discute se possa essere considerato imprenditore che svolge un’attività giuridica per c.d. impresa per conto proprio, autoconsumo, le però la risposta negativa è prevalente, anche se non certa.
  • 2. Il secondo elemento dell’impresa è che quest’ultima, per essere considerata tale, deve essere “metodo economico” economica. Quindi, deve esercitare quello che viene chiamato ossia usare modalità che permettono la copertura dei ricavi con i costi. Viene, di conseguenza, esclusa dall’area delle imprese le attività svolte istituzionalmente in perdita, come chi svolge beneficenza. Non vi sono ragioni, invece, per escludere da ciò che viene considerata impresa, le attività non-profit.
  • 3. Terzo elemento per identificare un’impresa è la professionalità di quest’ultima. Svolgere professionalmente un’attività significa esercitarla in modo abituale e non occasionale. Deve, quindi, trattarsi di un’attività sistematica e ripetuta nel tempo, anche se stagionale.
  • 4. Ultimo elemento dell’impresa è l’organizzazione. Leggendo l’art.2555 si deduce che l’imprenditore ELISA organizza un complesso di beni per l’esercizio dell’impresa. Organizzazione significa, quindi, coordinamento dei fattori della produzione.

Si può dire certamente organizzata l’impresa che ha alcuni dipendenti ma nessun macchinario come l’impresa che ha solo macchinari e nessun dipendente. Può essere considerato imprenditore anche chi si avvale del proprio ed unico lavoro.

Si può considerare imprenditore anche chi esercita un’impresa anche se in violazione di un obbligo. Le conseguenze dell’illiceità si producono si producono solo sul piano dell’inadempimento dell’obbligo violato

L'art. 2238 c.c, stabilisce che ai professionisti intellettuali, come gli avvocati o i notai, si applicano anche le disposizioni in tema di impresa quando l’attività professionale è inserita in una più Complessa per sé qualificabile come impresa. Ad esempio, è imprenditore il chirurgo titolare di una clinica privata dove lui IANNONE stesso opera.

Dalla norma si deduce, quindi, che la libera professione non è catalogata come impresa. Ne consegue che al chirurgo appena menzionato si applica la disciplina dell’imprenditore in quanto titolare della clinica, ma quella del libero professionista per quanto concerne la sua attività medica.

Andando a qualificare un’attività come impresa, si pone il problema all’imputazione di essa, a chi dovrà essere imputata, facendo acquisire al soggetto la qualità di imprenditore.

Spendita del nome, Il criterio generale è quello della in base al quale un atto è imputato al soggetto nel nome in cui è stato compiuto. Se colui che compie un atto dichiara di non agire per conto di un’altra persona, allora si ritiene che egli abbia agito per nome e per conto suo.

Se invece spende il nome di un altro soggetto, l’atto sarà imputato a quest’altra persona. Tale potere deriva sia dalla legge che dai poteri da parte del rappresentato.

Possono verificarsi ipotesi dove il soggetto nel cui nome viene svolta l’attività non risulta essere l’effettivo destinatario dei risultati dell’attività, ma solo un prestanome dietro il quale agisce l’effettivo interessato che, senza apparire formalmente come titolare dell’impresa, fornisce i mezzi necessari, dirige l’attività e si appropria dei risultati.

Il problema più grande si presenta nei casi di dissesto dell’impresa.

Quando l’impresa va male, le conseguenze sono palesi: il dominus, dopo essersi interessato solo ai profitti, tenterà di andar via lasciando i creditori alle prese con il prestanome; quest’ultimo fallirà ma essendo un nullatenente i creditori non otterranno nulla.

La situazione cambierebbe se fosse possibile imputare l’impresa anche al dominus. Anch'egli risulterebbe imprenditore e fallirebbe in conseguenza dell’insolvenza.

La tematica dell’esercizio dell’impresa da parte di soggetti legalmente incapaci di agire, o con capacità soggette a limitazioni, è affrontata dal legislatore solo in relazione all’impresa commerciale. Salvo il caso del minore emancipato, non può essere intrapresa una nuova attività ma può solo continuare un’impresa che già esiste (ad esempio, iniziata dall’interdetto prima che divenisse tale), solo quando il tribunale ne rilasci una specifica autorizzazione. Questo significa che, in mancanza di un’autorizzazione, l’eventuale impresa esercitata dal padre in nome del minore è imputata al genitore. L'attività svolta direttamente dal minore non lo fa diventare imprenditore.

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L’inizio e la fine dell’impresa

È importante individuare il momento in cui si acquista e si perde la qualità di imprenditore.

In base al principio di effettività, si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’attività di impresa e si smette di esserlo con l’effettiva cessazione dell’attività di impresa.

Oppure, secondo un’altra visione, l’acquisto e la perdita dello status di imprenditore si collega ai dati formali quali: iscrizione o cancellazione del soggetto dal registro delle imprese.

Nel nostro ordinamento la soluzione al problema varia a seconda se l’imprenditore sia una persona fisica o una società:

  • Per quanto concerne l’inizio dell’impresa, l’applicazione del principio di effettività è pacifica solo se si tratta di una persona fisica. Per le società è prevalente la visione in giurisprudenza che siano imprenditori dal momento della costituzione dato che essa nasce con lo scopo di esercitare un’impresa di cui si ritiene siano forma organizzativa.
  • Per quanto riguarda la cessazione dell’impresa, per l’impresa individuale è pacifica l’opinione che la fine dell’impresa coincide con la dissoluzione dell’apparato aziendale, coerentemente con il principio di effettività. La cessazione coincide con il compimento della liquidazione del suo nucleo essenziale, che segna un punto di non ritorno e, passato questo punto, potrà esserci una nuova attività, ma non la resurrezione dell’attività cessata.

L'art.10 della l. fall. Prevede che l’imprenditore non può più essere dichiarato fallito decorso un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, salvo che i creditori o il Pubblico Ministero dimostrino che l’attività sia continuata anche dopo la cancellazione.

Per le società, prevale l’opinione di far coincidere l’estinzione dell’impresa societaria con l’estinzione della ELISA società.

Art. 2082 c.c. “Imprenditore”:

«È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi» L’imprenditore è ossia la persona fisica o giuridica alla quale è imputabile l’attività imprenditoriale.

a) Criterio formale o formalista:

  • Colui che pone direttamente in essere, per sé, l’attività di impresa. Vale solo per le persone fisiche.
  • C.d. spendita del nome. Colui nel nome del quale viene esercitata l’attività;

b) Criterio sostanziale o “sostanzialista”: l’imprenditore occulto?

Esistono diverse tipologie di imprenditore, alle quali si applicano discipline (parzialmente) diverse IANNONE

L’imprenditore agricolo

L’art.2135 c.c.: Per quanto riguarda l’imprenditore agricolo, bisogna visionare

Co. 1: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.»

Co. 2: «Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.»

Co. 3: «Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»

L’art. 2135 c.c. distingue tra:

  • Attività principale 1. (comma 1 e 2) - Coltivazione - Allevamento di animali – Selvicoltura
  • Attività connesse 2. (comma 3) - Connessione soggettiva e oggettiva - Criterio della prevalenza. Rientra dell’art. 2135 nell’imprenditore agricolo anche l’agriturismo, perché rientra nell’ultimo comma “ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”

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Il piccolo imprenditore

È individuato dall’art.2083 c.c:

«Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

L’artigiano è ricompreso nell’art. 2083 c.c., ma è anche disciplinato da normativa speciale, e in particolare dalla cosiddetta legge-quadro sull’artigianato (legge n. 443/1985), che fornisce una nozione di artigiano molto ampia (fino a 32 dipendenti elevabile fino a 40).

PMI e Microimprese.

L’imprenditore commerciale

Art. 2195 c.c. fa riferimento ad imprenditori che esercitano:

  • 1) Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • 2) Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • 3) Un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  • 4) Un’attività bancaria o assicurativa;
  • 5) Altre attività ausiliarie delle precedenti. Essi sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese.

Il codice civile, già dal 1942, prevedeva l’istituzione del registro delle imprese e con la l.580/93 e con il successivo regolamento di attuazione d.p.r. 581/95 il registro delle imprese è stato istituito.

Chi deve iscriversi al registro delle imprese?

Devono iscriversi tutti gli imprenditori, indipendentemente dalla loro natura e dalle dimensioni. Devono iscriversi anche le società tra professionisti.

Le società devono indicare negli atti e nella corrispondenza: ELISA

  • La sede della società
  • L'ufficio del registro presso il quale essa è iscritta e il numero di iscrizione
  • Deve essere anche indicato se la società è in liquidazione.

Le società di capitali devono anche indicare il capitale versato e quello esistente, sulla base dell’ultimo bilancio, in più devono indicare se hanno un unico socio.

Atti e fatti da iscrivere

I dati da inserire nel registro sono individuati dal codice, dall’art.2196 al 2200 c.c. Sono soggetti ad iscrizione:

  • Tutti gli elementi indicativi dell’imprenditore e dell’impresa (per imprenditore persona fisica: dati anagrafici; per ente collettivo: atto costitutivo, sede, oggetto, amministratori e loro poteri; per l’impresa: sede, ditta, oggetto, sedi secondarie, inizio e fine)

IANNONE

Per l’iscrizione vale il Principio di Tassatività, quindi possono e devono essere iscritti solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge. La violazione di tali norme in tema di iscrizione è punita con sanzioni amministrative.

Modalità di tenuta del registro

Il registro deve essere tenuto su base provinciale dalle Camere di Commercio con modalità informatiche che consentono la consultabilità anche da remoto, tramite computer.

L'ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore e la sua attività è soggetta al controllo di un giudice delegato – giudice del registro – che viene delegato dal presidente del tribunale.

Tale registro è articolato:

  • In una sezione ordinaria: nella quale devono iscriversi i soggetti che vi erano tenuti secondo la previsione originaria del codice civile, quindi: imprenditori commerciali non piccoli, tutte le società commerciali, consorzi con attività esterna, GEIE, le reti di imprese;
  • In una sezione speciale: in essa si iscrivono particolari categorie di imprenditori come: gli imprenditori agricoli, gli imprenditori ittici, i piccoli imprenditori commerciali, le società semplici, gli artigiani, le start-up innovative e le PMI innovative.

Prima di effettuare l’iscrizione, l’ufficio deve procedere ad un controllo di regolarità formale; quindi, deve accertare che la documentazione sia formalmente regolare. Se il giudice dovesse rifiutare l’iscrizione, sarebbe possibile reclamare entro 8 giorni davanti al giudice del registro. Tale provvedimento è, a sua volta, reclamabile in tribunale.

Effetti della pubblicità

Secondo l’art.2193.2, Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa. L’atto o fatto iscritto è opponibile ai terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza.

Di controverso, se la pubblicità è omessa, chi doveva r

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unifiniamola.qui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Paoli Paola.
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