DIRITTO COMMERCIALE
1. Introduzione è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti
Il diritto commerciale
di impresa; presenta delle caratteristiche: è un diritto speciale (è costituito da norme diverse fondate
su propri principi ispiratori), è un diritto tendente all’uniformità internazionale (per l’identità delle
esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi a economia di mercato), ed è un diritto in
continua evoluzione (come la realtà economica nazionale ed internazionale).
2. L’imprenditore
Secondo l’art. 2082 c.c. “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”; da questo articolo si
ricavano i requisiti minimi per essere imprenditore: l’impresa è un’attività produttiva, caratterizzata
da uno scopo specifico e da specifiche modalità di svolgimento.
L’attività d’impresa implica l’impiego coordinato di fattori produttivi; è, inoltre, un complesso
produttivo, un’attività organizzata di persone e beni strumentali, che implica che venga condotta con
metodo economico. L’ultimo requisito richiesto è la professionalità: consiste nello svolgere
abitualmente una professione; non viene, però, richiesto che l’attività venga svolta in modo
continuato e senza interruzioni.
Sono esclusi da questo articolo i liberi professionisti, i quali, perciò, non vengono considerati
imprenditori.
3. Le categorie di imprenditori
Gli imprenditori possono essere suddivisi in base a diversi criteri: in base all’oggetto (i. agricolo e i.
commerciale), in base alla dimensione (piccolo imprenditore, i. artigiana e i. famigliare) e in base
all’aspetto soggettivo (i. individuali e i. collettivi).
è disciplinato dall’art. 2135 c.c., che stabilisce che “è imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo
chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame
e attività connesse”; le attività agricole si possono, quindi, distinguere in 2 categorie: a. agricole
essenziali (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame) e a. agricole per
connessione (si distinguono in: a. dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola
essenziale; a. dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o
risorse di solito impiegate nell’attività agricola esercitata). Per far sì che le attività agricole siano
connesse è necessario, però, che il soggetto che le esercita sia già imprenditore agricolo
(connessione soggettiva) e che l’attività connessa abbia una correlazione con quella principale
(connessione oggettiva). Negli ultimi anni, inoltre, si sta parlando di agricoltura industrializzata, la
quale utilizza prodotti chimici e tecnologici.
è disciplinato dall’art. 2195 c.c., il quale stabilisce che “è imprenditore
L’imprenditore commerciale
commerciale colui che esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi,
un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, bancaria o assicurativa, o altre
attività ausiliarie alle precedenti (di agenzia, di mediazione, di deposito, di commissione, di
spedizione o di pubblicità)”.
Con riferimento al criterio dimensionale, è disciplinato dall’art. 2083 c.c., che
il piccolo imprenditore
stabilisce che “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Per avere piccola impresa è, perciò, necessario che:
l’imprenditore presti il proprio lavoro all’impresa, il suo lavoro e quello dei famigliari deve essere
investito nell’impresa.
Fra i piccoli imprenditori rientra anche , disciplinato dalla legge quadro del
l’imprenditore artigiano
1985, la quale è basata su: l’oggetto dell’impresa (può essere costituito da qualsiasi attività di
produzione di beni o di prestazioni di servizi) e il ruolo dell’artigiano nell’impresa (il quale deve
svolgere in maniera prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo).
È l’impresa in cui collaborano il coniuge, la parte di un’unione di fatto, i parenti
impresa familiare
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore (famiglia nucleare); è prevista,
inoltre, una tutela legislativa riconosciuta ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo
continuato: d. al mantenimento, d. di partecipazione agli utili dell’impresa, d, sui beni acquistati con
gli utili e d. di prelazione (in caso di divisione ereditaria). Sul piano amministrativo è poi previsto che
le decisioni riguardanti la gestione straordinaria dell’impresa e altre di particolare rilievo, vengano
adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa (rimane però un’impresa
individuale).
In base all’aspetto soggettivo, è la forma associativa tipica prevista
l’impresa societaria
dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività di impresa; ve ne sono di diverse forme, tra cui
la società semplice, che è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale; tutte le altre,
infatti, vengono definite società commerciali.
L’attività di impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici, attraverso le
, le quali sono soggette allo statuto generale dell’imprenditore. Per far sì che si
imprese pubbliche
applichi la disciplina dell’impresa è necessario distinguere tra 3 forme di intervento dei pubblici poteri:
lo Stato e gli altri enti possono svolgere attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato
(es: partecipazione in società), la PA può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito è l’esercizio
dell’attività di impresa, lo Stato e gli enti possono svolgere direttamente attività d’impresa attraverso
proprie strutture.
Anche possono svolgere attività commerciale qualificabile come
le associazioni e le fondazioni
attività di impresa; è essenziale, infatti, che l’attività produttiva venga condotta con metodo
economico, anche se lo scopo non è di lucro. Il codice del Terzo settore ha introdotto alcune regole
che incidono sulle organizzazioni con fine altruistico che rispettano i requisiti del c.c. e sono iscritte
nel registro unico nazionale del Terzo settore: sono soggetti ad obbligo di iscrizione nel Registro
delle imprese solo quegli enti che esercitano la loro attività principalmente in forma di impresa
commerciale, e tutti gli enti sono tenuti a redigere annualmente il bilancio d’esercizio.
Un sottoinsieme delle imprese del Terzo settore è costituito dalle , le quali esercitano
imprese sociali
in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro; vengono
costituite con atto pubblico, in cui l’atto costitutivo deve: determinare l’oggetto sociale, indicare la
denominazione, disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e prevedere forme di
coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività. Sono favorite dal legislatore con
consistenti benefici fiscali e possono organizzarsi in qualsiasi forma di ente privato. Non possono
essere imprese sociali: le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni che erogano beni o servizi a
favore dei soci, e le società costituite da un solo socio.
4. L’acquisto della qualità di imprenditore
L’esercizio dell’attività d’impresa può essere diretto o indiretto. Per quanto riguarda l’esercizio diretto,
questo si svolge direttamente dall’interessato o da un terzo che agisce come suo rappresentante;
vige, infatti, nel nostro ordinamento, il principio della spedita del nome, secondo cui gli effetti degli
atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico.
Quando gli atti sono compiuti attraverso un rappresentante, l’imprenditore diventa il rappresentato;
se il primo ha ampi poteri di decisione, è possibile affermare che l’attività è sostanzialmente
esercitata dal rappresentante.
Nel caso, invece, di esercizio indiretto dell’attività d’impresa, l’esercizio dell’impresa avviene tramite
una persona interposta; è il caso in cui un soggetto è il dominus dell’impresa che non si palesa
davanti ai terzi: è il cosiddetto imprenditore indiretto o occulto. Questo modo di operare comporta
però dei rischi per i creditori, nel caso in cui gli affari vanno male e il soggetto “utilizzato” dal dominus
sia una persona fisica nullatenente o una SpA con capitale irrisorio. per tutelarli, è stato previsto che
per l’attività d’impresa, nel nostro ordinamento, è espressamente sanzionata l’inscindibilità del
rapporto potere-responsabilità; infatti, chi esercita il potere se ne assume anche il rischio e risponde
delle relative obbligazioni, anche in caso in cui in cui ci sia un prestanome.
Nel nostro ordinamento il dominio di fatto di un’impresa individuale o di una società di capitali non è
condizione sufficiente per esporre a responsabilità e alla liquidazione giudiziale, e nemmeno per
acquistare la qualità di imprenditore.
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa; perciò,
l’iscrizione nel Registro delle imprese, anche per le società di capitali, non è una condizione
sufficiente per dare inizio all’attività.
L’effettivo inizio dell’attività è preceduto da una fase preliminare di organizzazione, in cui i vari atti
porteranno all’orientamento dell’impresa verso un certo fine produttivo; per le società, invece, può
valere anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale.
Per quanto riguarda la fine dell’impresa, con riferimento all’imprenditore individuale, si afferma che
la fine dell’impresa era dominata dal principio di effettività: la qualità di imprenditore si perde con la
cessazione dell’attività. Prima della fine, però, ci sono varie fasi di liquidazione, durante le quali
l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia
i dipendenti e definisce i rapporti pendenti. La fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la
disgregazione definitiva del complesso aziendale che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione.
Con riferimento, invece, alle società, è necessaria la cancellazione dal Registro delle imprese e la
completa definizione dei rapporti pendenti.
Per eguagliare società e imprenditore individuale, la Corte costituzionale stabilì che la cessazione
dell’attività coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese, o, per gli imprenditori non iscritti
al Registro, si verifica quando i terzi hanno conoscenza della cancellazione stessa.
Per quanto riguarda la capacità all’esercizio di attività d’impresa, questa si acquista con la piena
capacità di agire, ossia ai 18 anni di età, e si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. Il
minore o l’incapace che esercita attività d’impresa non acquista la qualità di imprenditore. Non
costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma solo delle incompatibilità, i divieti di esercizio di
impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni, i quali
comporteranno delle semplici sanzioni amministrative.
È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un incapace da parte dei rispettivi
rappresentanti legali. L’ordinamento stabilisce che in nessun caso il patrimonio degli incapaci deve
essere impiegato per iniziare una nuova impresa commerciale in suo nome e nel suo interesse; è
consentita, quindi, solo la continuazione dell’esercizio di un’attività commerciale preesistente,
purché sia autorizzata dal tribunale. I rappresentanti legali potranno svolgere sia atti di ordinaria che
di straordinaria amministrazione, ma sarà necessaria una specifica autorizzazione per quegli atti che
non sono inerenti allo scopo di gestire l’impresa. L’inabilitato, invece, a differenza del minore, può
svolgere personalmente l’attività d’impresa, seppur con l’assistenza del curatore. Il minore
emancipato può anche essere autorizzato dal tribunale ad iniziare una nuova impresa commerciale,
a differenza degli altri, sempre con l’assistenza del curatore.
5. Lo statuto dell’imprenditore commerciale
L’imprenditore commerciale è sottoposto ad una particolare disciplina dell’attività.
Per poter operare è necessario disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni
delle imprese con cui entrano in contatto; a questo proposito, lo stesso legislatore introdusse un
sistema di pubblicità legale: è previsto l’obbligo di rendere di pubblico dominio certi atti o fatti relativi
alla vita dell’impresa. Il Registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese
commerciali non piccole e delle società commerciali; oltre a questo, è anche uno strumento di
informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese (anche le imprese agricole, piccoli
imprenditori e società semplici sono tenute ad iscriversi), è affidato alle Camere di commercio, ed è
tenuto con tecniche informatiche.
Il Registro delle imprese è istituito in ogni provincia presso la Camera di commercio; è articolato in
una sezione ordinaria (prevista per tutti coloro per cui l’iscrizione produce effetti di pubblicità legale)
e varie sezioni speciali (tra cui: s.s. degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori; s.s. delle
società tra professionisti; s.s. dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento; s.s.
delle imprese sociali; s.s. degli atti di società di capitali in lingua straniera; s.s. delle start-up
innovative; s.s. delle piccole e medie imprese innovative; s.s. delle informazioni di trasparenza
antiriciclaggio). I fatti da registrare riguardano principalmente: gli elementi di individuazione
dell’imprenditore e dell’impresa, la struttura e l’organizzazione delle società, oltre che tutte le
modifiche degli elementi già iscritti. L’iscrizione deve essere fatta nella provincia in cui l’impresa ha
sede, avviene su domanda dell’interessato (ma può avvenire anche d’ufficio se è obbligatoria), e la
cancellazione può essere disposta anche d’ufficio; è necessario, però, che prima vengano eseguiti
tutti i controlli relativi alla regolarità formale (documentazione) e sostanziale (veridicità dell’atto o
fatto). L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.
L’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa: i fatti e gli atti iscritti sono opponibili da
chiunque dal momento della registrazione; ha efficacia costitutiva totale, invece, l’iscrizione dell’atto
costitutivo delle società di capitali. L’iscrizione nella sezione speciale, invece, non produce nessun
effetto.
Gli imprenditori che esercitano attività commerciale hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili:
sono i documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d’impresa, della situazione del
patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. Sono obbligati a tenere
determinati libri contabili: il libro giornale e il libro degli inventari, il quale si chiude con il bilancio. Per
garantire la veridicità delle scritture contabili è obbligatoria l’osservanza di regole formali e
sostanziali: le scritture devono essere tenute secondo le norme di ordinata contabilità, devono
essere conservate per 10 anni, e possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo
processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene.
Nello svolgimento della normale attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri
soggetti, tra cui i dipendenti e soggetti esterni all’organizzazione imprenditoriale; la collaborazione
può anche riguardare la conclusione di affari con terzi attraverso la rappresentanza commerciale (in
nome e per conto dell’imprenditore).
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di un ramo particolare della
stessa: è, cioè, il direttore generale dell’impresa o di una filiale. Deve obbligatoriamente essere stato
investito dall’imprenditore di un potere di gestione generale (può ampliarsi o ridursi in ogni
momento), deve essere iscritto al registro delle imprese ed è tenuto alla tenuta delle scritture
contabili; per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, l’institore può stare in giudizio sia come
attore che come convenuto. È obbligato a rendere palese al terzo con cui contratta la sua veste.
I procuratori sono coloro che hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti
all’esercizio dell’impresa;
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