Diritto commerciale
Introduzione
Il diritto commerciale si è sviluppato a partire da quando l’economia diventò una cosa separata solamente dalla regolamentazione dei rapporti tra individui, in particolare quando l’economia ha avuto forti discontinuità nella storia, coinvolgendo sempre più ceti sociali. La grande rottura avviene quando si passa da un’economia statica a dinamica, quando il traffico e il commercio delle cose inizia ad avere un ruolo molto importante. Infatti, è proprio quando si hanno sempre maggiori distanze e velocità che vi è un maggiore bisogno di regole, per consentire una condizione di parità.
Ius mercatorum
Lo è il primo ceppo di diritto commerciale, elaborato proprio dai mercanti. Questo continua a svilupparsi nel tempo raggiungendo livelli di sofisticazione sempre più importanti.
Articolo 41 della Costituzione
Libertà d’impresa: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. |Salute e ambiente sono limiti aggiunti a febbraio 2022|. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [2511 c.c.] a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Primo blocco: impresa e l’imprenditore, l’azienda e mezzi per svolgere attività di impresa, proprietà industriale e immateriale, concorrenza e alleanza fra gli imprenditori
Con la codificazione del 1942, il codice di commercio e il Codice civile, sono stati ridotti all’interno di un unico codice. All’interno del libro quinto “del lavoro” tratta gli argomenti che andremo a studiare.
Imprenditore
Il Codice civile si limita a definire l’impresa come l’attività dell’imprenditore. L’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore è l’azienda e la ditta è il nome dell’impresa.
Art 2082: definizione di imprenditore (molto sintetica): l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fin della produzione o dello scambio di beni o di servizi. È un’attività produttiva non di mero godimento, che genera ricchezza e qualcosa che prima non c’era. Fuoriescono da queste nozioni il mero godimento dei beni: il possedere beni immobili, ad esempio, non costituisce attività di impresa; ma usufruirne per affitto o produzione, può andare a costituire quell’attività che definisce imprenditore chi la svolge. Altro elemento di questa attività economica è l’organizzazione: deve considerare in una serie di atti e deve impiegare in maniera coordinata una serie di fattori produttivi (capitale e lavoro) per lo svolgimento di quell’attività.
Art 2086: L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (...).
Ciò ci dà l'idea appunto che l'organizzazione dei beni aziendali è importante per poter avere questa definizione. Anche il lavoro professionale può essere molto simile all’attività di impresa. Ulteriore caratteristica che ci viene illustrata dall’aggettivo economica è che l'impresa deve essere, oltre che un'attività che si colloca nella produzione e nello scambio di beni e servizi, un'attività che viene perseguita per programmaticamente (almeno) coprire i costi dell'impresa con i proventi dell'impresa. Questa è la economicità. Nelle società lo scopo di lucro non rientra in come elemento essenziale; anche un’associazione può svolgere attività economiche, cioè, cercare di coprire i costi con i propri ricavi. Attività economica significa che pareggia almeno i costi con ricavi.
Ulteriore requisito è dato dall’aggettivo “professionalmente”, deve trattarsi di un’attività non occasionale ma svolta in maniera continuativa dal soggetto che la esercita, con una serie di atti che si protraggono e si ripetono nel tempo. La professionalità non implica l’esclusività. Anche un unico affare che richieda complessità di esecuzione può considerarsi un’attività professionale. È l’insieme coordinato di questi elementi che ci fa definire l’imprenditore.
Da questa classificazione dipendono delle conseguenze giuridiche. Per gli imprenditori commerciali, ad esempio, al di sopra di determinate soglie di fatturato si applica la liquidazione giudiziaria, modalità di demolizione della sua attività di impresa quando non si riescono a pagare debiti. Questo comporta sanzioni ma anche reati come la banca rotta. Economicità verso scopo di lucro è un elemento che può esistere nella consequenzialità di quell’attività economica, ma non costituisce un elemento della definizione. Nell’impresa è necessario solo produrre economicità.
Art 2447, contratto di società: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica a scopo di lucro.
Può considerarsi un’attività di impresa che in sé stessa sia illegale? Dipende, per esempio se io esercito un’attività imprenditoriale per la quale c’è necessità di avere un’autorizzazione, è contrario alla legge non avere conseguito quest’ultima, ma l’esercizio non è contrario alla legge. Se invece esercito un’attività economica organizzata professionalmente per produrre beni e servizi che non si possono né produrre né organizzare, questa non è un’attività di impresa. L’impresa illegale è quella che si svolge un’attività che sia lecitamente praticabile secondo l’ordinamento ma senza l’autorizzazione necessaria. L’altra è quella cui oggetto concerne attività che il nostro ordinamento.
Attività professionali
Le attività professionali sono regolate nel Cc: l'esercizio delle professioni intellettuali non costituisce di per sé un’attività di impresa perché viene regolato al di fuori dell'attività d'impresa; in particolare questo è vero per le cosiddette professioni liberali, per le quali bisogna iscriversi a un albo.
Art. 2238: se l'esercizio della professione costituisce un elemento di un'attività organizzata in forma di impresa si applicano anche le disposizioni e norme sulla professione. Cioè, ci fa una distinzione tra l'attività intellettuale in sé considerata, che non costituisce attività d'impresa, e l'attività di impresa che può essere esercitata a sostegno dell'esercizio della professione intellettuale. Ne sono un esempio, l’attività di avvocato, la quale non costituisce impresa anche se può essere organizzata in società; al professionista si applicano le norme che disciplinano la sua professione.
Viene considerato maggioritariamente che l’attività dell’imprenditore debba avere uno sbocco verso il mercato, altrimenti si ritiene che non venga costituita attività di impresa. Quindi l’autoproduzione non è considerata attività di impresa.
Art 2555
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Art 2563
L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta a lui prescelta. L’imprenditore dà un nome alla sua attività e questo definisce la ditta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’articolo 2565. Insegna, marchio e ditta sono i segni distintivi dell’imprenditore.
Art 2564
Modificazione della ditta: quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee e differenziarla.
L’acquisto della qualità di imprenditore viene tutelata dall’ordinamento rispetto ai diritti che si hanno diventando imprenditori; nel caso di un’impresa illegale, quindi, non si sarà tutelati.
Le imprese hanno una distinzione in ulteriori specificazioni:
- Imprenditori agricoli e imprenditori commerciali: distinzione e antitesi logica, non esiste secondo la più diffusa interpretazione un terzo genere di imprenditori civili.
L’impresa agricola è disciplinata dall’articolo 2135, la definizione di imprenditore agricolo ha subito una modificazione con una legge 2001, che ha modificato l’originaria struttura che risaliva al 1942.
Art 2135
Imprenditore agricolo: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La riforma ha modificato le definizioni cercando di evolvere a come si svolgono oggi: specificate nei commi seguenti. All’interno della definizione di coltivazione sono comprese tutte le fasi di un ciclo vegetale o animale, che prima non erano considerate (come coltivazione in serra o allevamento di animali da compagnia). Ciascuna di queste attività è disciplinata in modo specifico.
Esistono attività che di per sé non sarebbero agricole, ma si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Per esempio, se si hanno delle attrezzature, come un trattore, si può fare attività di servizio per altri imprenditori agricoli e rientrerebbe comunque nell’attività di imprenditore agricolo. Inoltre, sono comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (in sostanza l’agriturismo).
All’imprenditore agricolo è riservata una disciplina speciale, perché tra tutti gli imprenditori, i quali corrono un rischio determinato dalla possibilità di insuccesso della propria attività di impresa, quello agricolo ne corrono altri incontrollabili: meteorologico e il ciclo biologico, il quale è esposto a fattori di variabilità meno governabile rispetto a quella delle macchine.
Art 2195
Imprenditore soggetti a registrazione: nella sua definizione prevale il fatto che sia soggetto a una serie di doveri, che sono definiti come statuto dell’imprenditore commerciale. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
- Un’attività bancaria o assicurativa.
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. L’insieme di regole a cui è sottoposto è chiamato statuto dell’imprenditore commerciale, che si articola in 3 filoni di disciplina: registro delle imprese, la normativa sulle scritture contabili (art 2189) e una rappresentanza dell’imprenditore commerciale che deroga al regime generale della rappresentanza in maniera specifica per i collaboratori dell’imprenditore commerciale.
Art 2188
Registro delle imprese: è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. È il luogo fisico organizzato presso il quale gli imprenditori effettuano le iscrizioni previste dalla legge e nelle modalità previste. Il registro è pubblico.
Art 2196
Iscrizione dell’impresa: Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
- Il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza.
- La ditta.
- L'oggetto dell'impresa.
- La sede dell'impresa.
- Il cognome e il nome degli institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Più l’attività di imprenditore diventa complessa, più dettagliate e ampie saranno le informazioni; per le imprese esercitate in forma societaria il registro delle imprese vengono registrate informazioni maggiori.
Art 2193
Efficacia dell’iscrizione: I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Doppia efficacia: positiva perché l’imprenditore può imporre ai terzi tutto ciò che è stato iscritto alla camera di commercio; negativa: non posso imporre ai terzi ciò che per mancanza dell’imprenditore non ha iscritto (come una modifica non comunicata). L’imprenditore può comunque far presente al terzo delle modifiche anche se non è iscritta alla camera di commercio: questo andrebbe poi dimostrato.
Art 2331
Effetti dell’iscrizione: Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Qui società è intesa come società di capitali.
Art 2297
Mancata registrazione: Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Per cui, la mancata registrazione differenzia le società per la loro forma.
Art 2332
Nullità della società: Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico.
- Illiceità dell'oggetto sociale.
- Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art 2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili: L'imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. Esse servono da strumento organizzativo dell’imprenditore, il legislatore vuole imporre ordine nella tenuta dei suoi affari.
Art 2086
Gestione di impresa: articolo che troviamo nel titolo generale e si riferisce all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. È stato istituito dalla legge di crisi di impresa: aiuta infatti l’imprenditore agire in maniera sia difensiva che espansiva, migliorando efficacia dell’agire.
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