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Riassunto manuale di diritto commerciale

Parte prima – L’imprenditore

Capitolo 1

L’imprenditore

Capitolo 2

Categorie di imprenditori

  • A) Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
  • B) Piccolo imprenditore e impresa familiare
  • C) Impresa collettiva e impresa pubblica

Capitolo 3

L’acquisto della qualità di imprenditore

  • A) Imputazione dell’attività di impresa
  • B) Inizio e fine dell’impresa
  • C) Capacità e impresa

Capitolo 4

Statuto dell’imprenditore commerciale

  • A) Pubblicità legale
  • B) Scritture contabili
  • C) Rappresentanza commerciale

Capitolo 5

L’azienda

Capitolo 6

Segni distintivi

  • A) Ditta
  • B) Marchio
  • C) Insegna

Capitolo 7

Opere d’ingegno e invenzioni industriali

  • A) Diritto d’autore
  • B) Invenzioni industriali
  • C) Modelli industriali

Capitolo 8

Disciplina della concorrenza

  • A) Legislazione antimonopolistica
  • B) Limitazioni della concorrenza
  • C) Concorrenza sleale

Capitolo 9

Consorzi fra imprenditori

Parte seconda – Le società

Capitolo 10

Le società

  • A) Nozione di società
  • B) Tipi di società

Capitolo 11

Società semplice e società in nome collettivo

  • A) Caratteristiche e costituzione
  • B) Amministrazione e rappresentanza
  • C) Modificazioni dell’atto costitutivo
  • D) Scioglimento del singolo socio e della società

Capitolo 12

Società in accomandita semplice

Capitolo 13

Società per azioni

  • A) Costituzione
  • B) Società per azioni unipersonale e patrimoni destinati
  • C) Conferimenti

Capitolo 14

Azioni

Capitolo 15

Partecipazioni rilevanti e gruppi di società

  • A) Partecipazioni rilevanti
  • B) Gruppi di società

Capitolo 16

Assemblea

  • A) Modelli organizzativi
  • B) Assemblea
  • C) Costituzione dell’assemblea

Capitolo 17

Amministrazione e controlli

  • A) Amministrazione
  • B) Collegio sindacale
  • C) Revisione legale dei conti
  • D) Sistemi alternativi di amministrazione e controllo
  • E) Controlli esterni
  • F) Consob

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Capitolo 18

Bilancio

Capitolo 19

Modificazioni dello statuto

Capitolo 20

Obbligazioni

Capitolo 21

Scioglimento delle società di capitali

Capitolo 22

Società in accomandita per azioni

  • A) Caratteristiche e tipologie
  • B) Conferimenti e altre forme di finanziamento
  • C) Organi sociali e decisioni
  • D) Amministrazione e controlli

Capitolo 24

Società cooperative

  • A) Caratteristiche e mutualità
  • B) Struttura e costituzione della società
  • C) Assemblea, amministrazione e controlli
  • D) Fondi mutualistici, utili e ristorni
  • E) Variazioni dei soci e del capitale sociale
  • F) Scioglimento

Capitolo 25

Trasformazione, fusione e scissione

  • A) Trasformazione
  • B) Fusione
  • C) Scissione

Capitolo 26

Società europee

  • A) Società europea
  • B) Società cooperativa europea

Parte terza – I contratti

Capitolo 27

Vendita

Capitolo 28

Contratto estimatorio, somministrazione, contratti di distribuzione

  • A) Contratto estimatorio
  • B) Somministrazione
  • C) Contratti di distribuzione

Capitolo 29

Appalto

Capitolo 30

Contratto di trasporto

Capitolo 31

Deposito nei magazzini generali

Capitolo 32

Mandato

Capitolo 34

Contratti bancari

Capitolo 38

Contratto di assicurazione

Capitolo 39

Associazione in partecipazione

Parte quarta – I titoli di credito

Capitolo 40

Titoli di credito in generale

Capitolo 41

Cambiale

Capitolo 42

Assegno bancario

Capitolo 43

Assegno circolare

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Parte prima – L’imprenditore

Capitolo 1 - L’imprenditore

La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore. Si distinguono imprese e imprenditori in base a tre criteri:

  • A) Oggetto dell’impresa (imprenditore agricolo o commerciale)
  • B) Dimensione (imprenditore medio-grande o piccolo)
  • C) Natura del soggetto che esercita l’impresa (impresa individuale, pubblica o società)

Tutti gli imprenditori sono legati da una disciplina base comune: lo statuto generale dell’imprenditore, che comprende disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi.

Per l’imprenditore commerciale non piccolo c’è uno statuto tipico: iscrizione nel registro delle imprese con pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili, fallimento. L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese.

“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi“. (Art 2082)

I requisiti minimi per l’impresa sono: attività, specifico scopo, specifiche modalità di svolgimento.

Di questi requisiti sono indispensabili: la liceità dell’attività svolta, scopo di lucro, destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

L’impresa è un’attività produttiva di nuova ricchezza. Non è impresa l’attività di mero godimento.

Un’attività può costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di due nuovi beni o servizi.

L’imprenditore crea un complesso produttivo formato di persone e beni strumentali. L’impresa si qualifica come attività organizzata, quindi l’azienda si definisce come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

È essenziale affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma d’impresa che: ci sia organizzazione di soli capitali o del lavoro intellettuale e o manuale; che ci sia anche solo impiego organizzazione di mezzi finanziari; la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerato organizzazioni di tipo imprenditoriale perché è necessario che si organizzi il lavoro altrui oltre che il proprio (piccolo imprenditore: organizza il lavoro proprio e dei familiari).

L’impresa è attività economica, è quindi essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè che si riescano a coprire i costi con i ricavi assicurando l’autosufficienza economica.

Non è imprenditore chi produce beni e servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico.

Il requisito minimo essenziale è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro: non si può negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico che producono beni o servizi con metodo economico.

L’ultimo dei requisiti richiesti dall’articolo 2082 e il carattere professionale dell’attività, cioè l’esercizio abituale e non occasionale dell’attività produttiva: è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa; non è necessario che quella di impresa sia l’attività unico principale; si ha impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa.

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Capitolo 2 - Categorie di imprenditori

A) Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale si distinguono in base all’oggetto dell’attività.

L’imprenditore agricolo segue solo la disciplina dell’imprenditore in generale: gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale per promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale all’economia.

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse“. (art 2135 comma 1)

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine“. (art 2135 comma 2).

Le attività agricole si distinguono quindi in: attività agricole essenziali; attività agricole per connessione.

Le attività agricole essenziali sono: coltivazioni del fondo (orticoltura, coltivazioni in serra o in vivai e floricoltura); Selvicoltura (cura del bosco per ricavar nei prodotti); allevamento di animali per ottenere prodotti agricoli (carni, latte, ecc) e anche allevamento di cavalli da corsa, animali da pelliccia, cani e gatti.

Le attività agricole per connessione sono: le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricole essenziali; le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

Esistono due tipologie di connessioni: connessione soggettiva, il soggetto che la esercita e già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche; connessione oggettiva, ossia strumentalità.

Per entrambe le connessioni vige il principio di non prevalenza ossia che le attività agricole per connessione non devono prevalere rispetto a l’attività agricola essenziale.

È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti categorie di attività elencate dall’articolo 2195,1 comma: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti, agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione, pubblicità.

B) Piccolo imprenditore e impresa familiare

La piccola impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese ma senza la funzione di pubblicità legale; e invece sono errata anche se esercita attività commerciale dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.(Art punto 2083).

La legge fallimentare fissava una definizione di piccolo imprenditore sulla base di un sistema di soglie quantitative e rapportate al reddito è il capitale investito nell’impresa. Oggi non definisce più chi è piccolo imprenditore, ma semplicemente individua alcuni parametri dimensionali dell’impresa, al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce:

  • Aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 €;
  • Aver realizzato in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 €;
  • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 €.

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Il dato caratterizzante dell’impresa artigiana risiedeva nella natura artistica o usuale dei beni o servizi prodotti e non più nella prevalenza del lavoro familiare il processo produttivo.(Art. 860)

Questa legge è stata abrogata dalla legge quadro per l’artigianato, che definisce:

  • L’oggetto dell’impresa, costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni;
  • Ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendosi in particolare chiesto svolga in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo.

È necessario che l’imprenditore artigiano rispetti il criterio della prevalenza e i limiti fissati per il fallimento, affinché non venga considerato imprenditore commerciale, altrimenti la società artigiana fallirà al pari di ogni società che esercita attività commerciale.

L’impresa familiare è l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore (famiglia nucleare). (230 bis)

Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare.

Sul piano patrimoniale sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto al mantenimento, diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda; diritto di prelazione.

Sul piano amministrativo è previsto che le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa sono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa stessa. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con consenso unanime dei familiari già partecipanti. La partecipazione è liquidabile in denaro.

L’impresa familiare resta un’impresa individuale, quindi ne consegue che: i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore il datore di lavoro; i diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa familiare costituiscono semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore; gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore.

Il patto di famiglia sia quando l’imprenditore decide anticipatamente il suo successore.

C) Impresa collettiva e impresa pubblica

Le società sono le forme associative tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività d’impresa. La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, la società commerciale può svolgere sia attività agricola sia commerciale.

Le regole per la società commerciale sono: obbligo di iscrizione nel registro delle imprese qualunque sia l’attività svolta; tenuta delle scritture contabili; esonero dal fallimento se non superano le soglie dimensionali di fallibilità. Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata.

L’attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in tre forme di intervento:

  • Strutture di diritto privato, attraverso la costituzione di società generalmente per azioni, con partecipazione totalitaria, di maggioranza, di minoranza (Impresa societaria);
  • Enti di diritto pubblico con il compito di esercitare attività d’impresa (enti pubblici economici), si comportano come la società commerciale, ma sono esonerate dal fallimento;
  • Lo Stato o altro ente pubblico territoriale può svolgere direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative prive di distinta soggettività, ma dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale contabile (imprese organo).

Attraverso la privatizzazione formale quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni a partecipazione statale.

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Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati confini realistici o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. Essa può costituirne anche l’oggetto esclusivo o principale, ma è più frequente che l’attività commerciale sia di carattere accessorio.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale (Art. 1 comma 1, dgls 112/2017), è necessario che operino adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Sono attività di impresa di interesse generale: assistenza sociale e sanitaria, educazione istruzione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, microcredito, accoglienza per migranti, eccetera.

Gli utili gli avanzi di gestione devono essere destinati alle spalle allo svolgimento dell’attività statutaria, incremento del patrimonio, erogazioni gratuite in favore del terzo settore. Non è possibile distribuire utili, fondi o riserve a vantaggio dei soci, fondatori eccetera. Allo scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore o fondi per la promozione delle imprese sociali.

Quando l’impresa sociale è costituita in forma di società o consorzio è consentito destinare meno della metà degli utili per rivalutare le partecipazioni dei soci, oppure effettuare distribuzione di dividendi; al termine del rapporto sociale è consentita la restituzione al socio del capitale versato.

Non possono essere imprese sociali: le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni che regolano beni servizi esclusivamente a favore dei propri soci o associati, le società costituite da un solo socio persona fisica.

La responsabilità patrimoniale può essere limitata

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alexsantillo1999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristiana.
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