Estratto del documento

Diritto commerciale

Parte prima - L'impresa

Capitolo primo: L'imprenditore

Criteri di distinzione della tipologia di impresa e di imprenditore

  • Oggetto dell'impresa: determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  • Dimensione dell'impresa: determina la distinzione tra piccolo e medio-grande imprenditore.
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa: permette di distinguere impresa individuale, impresa in forma di società e impresa pubblica.

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica. Definizione di imprenditore, art. 2082 cc “organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. In realtà questa norma non definisce l’imprenditore come soggetto, ma più che altro all’attività che un determinato soggetto deve porre in essere per poter essere qualificato imprenditore. Il 2082 contiene la definizione generale di imprenditore, ovvero una definizione che si riferisce a tutti gli imprenditori a prescindere dall'oggetto dell'attività (potremmo avere l'imprenditore agricolo, commerciale e sociale). Questa definizione di imprenditore non è l'unica, questa è la definizione codicistica di imprenditore.

Esistono anche altre definizioni di imprenditore, per esempio:

  • Esiste una definizione di imprenditore di rango giurisprudenziale, ci riferiamo a una definizione di imprenditore che è contenuta in una nota sentenza della Corte di giustizia;
  • Nel testo unico sulle imposte e sui redditi (il TUIR), l’articolo 55 contiene un'altra definizione di imprenditore;
  • Nel testo unico bancario, gli articoli 10 e 11 contengono un'altra definizione di impresa (questa volta riferita all’impresa bancaria);
  • Nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria (il TUIF o TUF) abbiamo ancora un'altra definizione di impresa (questa volta riferita a un’impresa di investimento).

Si dice allora che l’impresa ha una geometria variabile, ovvero che in realtà la definizione di impresa varia a seconda dello scopo per cui è necessaria una certa definizione. L’articolo 2082 quindi serve per individuare l’imprenditore, cioè serve per individuare quando un soggetto (anche senza saperlo, poiché pone in essere un comportamento del tipo descritto dal 2082) è qualificabile imprenditore. E perché a noi interessa sapere se uno è imprenditore o non lo è? Serve perché agli imprenditori si applica uno statuto, ossia si applica un insieme di norme. Per esempio agli imprenditori ex articolo 2082 si applicherà quello che si chiama “statuto codicistico dell’imprenditore in generale”. Questo è uno statuto che si applica a tutti gli imprenditori, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un imprenditore commerciale o agricolo (tutti gli imprenditori saranno già automaticamente assoggettati a questo statuto). In più, poi, per ulteriore sottocategoria codicistica di imprenditore, si aggiungeranno o si sottrarranno altre disposizioni.

Responsabilità per le obbligazioni

Come risponde l’imprenditore per le obbligazioni assunte? L’imprenditore per le obbligazioni assunte risponde come tutti noi, cioè con tutto il suo patrimonio perché ha una responsabilità illimitata.

Elementi necessari per qualificarsi come imprenditore

I seguenti elementi sono necessari affinché un soggetto possa qualificarsi come imprenditore:

  • Questo individuo deve svolgere un’attività produttiva – serie di atti finalizzati allo scopo della produzione di beni o di servizi;
  • Il secondo elemento è che questa attività deve essere esercitata professionalmente;
  • Questa attività deve essere economica;
  • Questa attività deve essere organizzata.

Ora passiamo all’analisi di tutti questi quattro elementi. Ad esempio:

  • La mancanza di attività produttiva è attività di “mero godimento”, cioè attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi (ad es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione). Un’attività può costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi (es. albergatore). È ormai opinione diffusa che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita (contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume). Questo riconoscimento dell’attività d’impresa estesa anche alle imprese illecite risponde all’esigenza di tutelare eventuali creditori di queste e di sottoporle alla disciplina fallimentare. Inoltre, chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi in quanto da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
  • Per quanto riguarda la professionalità, questa è l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva (es. non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di rivendita di merci). Non è richiesto che l’attività sia svolta senza interruzioni, poiché sarebbero escluse attività stagionali come alberghi e stabilimenti balneari, ma è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Non è richiesto che l’attività d’impresa sia attività unica o principale essendo imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio o albergo. Può costituire impresa anche un unico affare se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso (es. costruzione di un singolo edificio). Può essere qualificato imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (parliamo di imprese per conto proprio) dato che l’attività produttiva può considerarsi svolta con il metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da incremento del patrimonio del produttore → la destinazione al mercato del produzione non è richiesta da alcun dato legislativo. Con riguardo agli imprenditori in forma societaria la professionalità la si fa coincidere con la costituzione della società. Cioè si ritiene che se dei soggetti stipulano un contratto di società il connotato della professionalità è realizzato.
  • È essenziale che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico (coprendo i costi con i ricavi, assicurando l’autosufficienza economica). In caso contrario si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza (erogazione o no-profit). Non è quindi essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro (essendo sufficiente il solo metodo economico). Impresa sociale: imprese cui è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma ai soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Si richiede sempre che esse svolgano una “attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” → Non vi è alcuna ragione per negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico che producono beni o servizi con metodo economico.
  • Per essere qualificato come imprenditore, è importante che ci sia la cosiddetta eteroorganizzazione (cioè un qualcosa di diverso che si aggiunge al lavoro proprio). Per realizzare le finalità dell’impresa è necessario che vi siano mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorino. L'organizzazione ha ad oggetto i fattori della produzione, capitale - proprio o altrui - e lavoro. Tale elemento serve ad individuare il confine fra attività produttive che, se organizzate, assumono il carattere di impresa e attività che, pur essendo dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, non assumono il carattere d'impresa (es: lavoro autonomo).

Ci sono delle attività che, pur avendo tutti e quattro questi elementi, non vengono qualificati dal legislatore come attività di impresa. Ci riferiamo alle professioni intellettuali. I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai) non sono mai in quanto tali imprenditori. Le disposizioni in tema d’impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa (es. il medico che gestisce la clinica privata nella quale opera o professore titolare di una scuola privata nella quale insegna). Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore. Non lo diventa non solo se esercita la professione avvalendosi di mezzi strettamente necessari, ma anche quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi materiali. Motivo di questa esclusione è l’esistenza di specifici statuti per le diverse categorie professionali che sono già una forma di tutela per il professionista. L’esonero dei professionisti intellettuali dello statuto dell’imprenditore ha vantaggi (sottrazione al fallimento) e svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale).

Ma questi quattro elementi, oltre ad essere necessari per qualificare un soggetto come imprenditore, sono anche sufficienti? Tale domanda viene posta con riguardo a tre ulteriori possibili elementi, che sono:

  • Lo scopo di lucro (necessario è solo il metodo economico);
  • La destinazione al mercato di quanto viene prodotto (non necessario, nessuna norma lo richiede ed esistono le c.d. imprese per conto proprio);
  • La liceità dell’attività (non necessaria).

Per essere imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 sono solo necessari e sufficienti i quattro elementi minimi, non anche questi ultimi tre. Questo perché in fondo lo statuto dell’imprenditore è composto da norme che vanno a vantaggio dell’imprenditore e norme che aiutano i creditori (i terzi).

Capitolo secondo: Le categorie di imprenditori

Il ruolo della distinzione

Una volta accertata l’esistenza dei quattro requisiti minimi, dobbiamo poi procedere ad esaminare l’oggetto dell’attività. La distinzione è fatta in base all’oggetto dell’attività svolta. Questa distinzione è necessaria al fine di applicare la specifica normativa. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È esonerato dalla applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenute delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento. L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, anche grazie a incentivi e agevolazioni.

Imprenditore agricolo

Le attività agricole essenziali

Il testo originario dell’art. 2135 c.c. stabiliva che “È imprenditore commerciale chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” (primo comma); il secondo comma dello stesso art. specificava poi che “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:

  • Attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame)
  • Attività agricole per connessione

E questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta nel 2001 che ha ampliato sia le attività agricole essenziali, sia le attività agricole per connessione. Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole. Esse però hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 (anno in cui è stato scritto il c.c.) ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura. Infatti, l’impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento naturale della terra cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici (concimi, diserbanti, mangimi) al fine di accrescere la produttività naturale della terra. Ma vi è di più. Oggi il progresso tecnologico consente di ottenere prodotti “agricoli” con metodi che nulla centrano con lo sfruttamento della terra. Si pensi alle coltivazioni artificiali o fuori terra (ad es. funghi e ortaggi), svolte al chiuso collocando i semi in soluzioni chimiche nutritive e con l’ausilio di apparecchiature che creano le condizioni favorevoli ad un rapido sviluppo. Si pensi ancora agli allevamenti in batteria (soprattutto bovini e pollame), condotti in capannoni industriali e con mangimi chimici che permettono il rapido accrescimento del peso corporeo.

Per farla breve, oggi anche l’attività agricola può dar luogo a notevoli investimenti di capitali e risorse al fine di sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. L’attuale formulazione dell’art. 2135 ribadisce infatti che “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Al secondo comma però tale art. specifica che è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale anche l’attività realizzata con metodi che non utilizzano affatto lo sfruttamento naturale della terra. Quindi per quanto riguarda la coltivazione del fondo, si fa rientrare, oggi come ieri: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai (ma oggi anche se le piante non sono messe a dimora nel terreno) e la floricoltura.

Inoltre, in base alla nuova nozione, danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni “fuori terra” di ortaggi e frutta. Quanto alla selvicoltura, resta fermo che l’attività essa deve essere caratterizzata dalla cura del bosco al fine di ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione del legname dissociato dalla coltivazione del bosco. Per quanto riguarda l’allevamento di animali si deve intendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana, animali da lavoro), potendosi oggi far rientrare nella nozione di allevamento di animali anche l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia e l’attività volta all’allevamento e all’addestramento di cani e gatti. Ancora, la sostituzione del termine “bestiame” con quello più ampio di “animali” fa rientrare nella qualifica di impresa agricola anche l’acquacoltura (pesci e frutti di mare). Infine, la qualifica di imprenditore agricolo (essenziale) è stata anche assegnata all’imprenditore ittico. Vale a dire l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale.

Le attività agricole per connessione

Secondo il previgente testo dell’art. 2135 c.c. erano solo:

  • Attività dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura;
  • Tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento del bestiame (es. agriturismo, trebbiatura), per le quali si riteneva che dovessero rivestire carattere accessorio.

Questa distinzione oggi scompare in base alla nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. che individua le attività agricole per connessione in:

  • Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale (vini, conserve, insaccati).
  • Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (agriturismo).

Le condizioni necessarie per qualificare un’attività intrinsecamente commerciale come attività agricola per connessione sono:

  • Connessione soggettiva - si ha quando il soggetto che esercita l’attività è già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche ed inoltre è un’attività coerente con quella connessa. Questo significa che l’attività connessa deve essere coerente con l’attività essenziale (produzione vino sulla base dell’uva proveniente dal proprio fondo e non produzione di vino se si è allevatori di mucche). È quindi certamente imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui oppure un viticoltore che produce formaggi. Deroga a tale criterio: la qualifica di imprenditori agricoli è estesa alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi (es. cantine sociali) quando utilizzino prevalentemente prodotti dei soci.
  • Connessione oggettiva: rapporto oggettivo tra attività connessa ed essenziale. → Criterio della Prevalenza: necessario e sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale. → Per essere imprenditore agricolo le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico, su quelle dell’attività essenziale.
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 201
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 201.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Dentamaro Annamaria, libro consigliato Diritto Commerciale 1 & 2, Campobasso  Pag. 41
1 su 201
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _gius_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Dentamaro Annamaria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community