Diritto commerciale
Università degli Studi di Trieste
Introduzione al diritto commerciale
Il diritto commerciale, la cui formazione risale alla fine del Medioevo con il tramonto del sistema feudale, è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa. Tale diritto però non si applica solo al commercio e ai commercianti, poiché vengono considerate imprese giuridicamente commerciali tutte le imprese, non quindi solo quelle dedite al commercio, fermo restando l’esclusione delle imprese agricole.
Inoltre, si tratta di un diritto che tende all’uniformità sovranazionale: il suo processo di internazionalizzazione, in particolare, ha assunto nuove forme con l’inserimento del nostro paese nella comunità economica europea, oggi Unione europea.
In Italia vige un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato. Tale modello presuppone:
- La libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività: in altre parole, di svolgere attività d’impresa;
- La libertà di competizione economica tra coloro che operano sul mercato.
All’interno del codice civile e in numerose leggi speciali è contenuto un complesso di norme che riguardano sia i singoli rapporti economici in cui si sviluppa l’attività di impresa, sia l’attività d’impresa unitariamente considerata. Riguardo all’attività d’impresa unitariamente considerata, il legislatore ha predisposto un sistema di norme che ne regola organizzazione ed esercizio dell’attività. Gli imprenditori sono infatti assoggettati ad un particolare statuto professionale, fonte di diritti ed obblighi peculiari.
Classificazione dei lavoratori
I lavoratori si distinguono in:
- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori autonomi: questi, come ad esempio gli avvocati, organizzano il proprio lavoro mediante il contratto d’opera professionale, la cui disciplina si trova nel libro V del codice civile. Il contratto d’opera (art. 2222) va tenuto distinto dal contratto d’opera professionale (art. 2229), in quanto il primo è un’obbligazione di mezzi, mentre il secondo è un’obbligazione di risultato, riservata solo ad alcune tipologie di lavoratori, previa iscrizione all’albo, superamento di specifici esami, lauree.
I lavoratori autonomi, a loro volta, si distinguono in:
- Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai ecc.): essi non sono, in quanto tali, imprenditori. Il codice stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività, dunque, non diventa mai imprenditore: pertanto, il legislatore ha dettato uno specifico statuto per queste figure.
- Imprenditori: questi costituiscono la categoria più ampia, circa 7 milioni solo in Italia.
- Artisti, interpreti ed esecutori: gli artisti sono lavoratori autonomi dello spettacolo, che tuttavia non sono né professionisti né imprenditori.
L’imprenditore
La definizione generale di imprenditore si trova all’art. 2082 cc, in cui si afferma che “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Questa disposizione traccia una linea di confine tra chi per il diritto è imprenditore e chi invece non lo è, venendo considerato dunque semplice lavoratore autonomo: il primo dato che emerge dalla definizione è che si è imprenditori perché si esercita un’attività; l’oggetto di tale attività è la produzione o lo scambio di beni o di servizi. È irrilevante invece la natura dei beni o dei servizi prodotti o scambiati: può pertanto costituire attività d’impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. 1
Si ritiene che la qualità di imprenditore debba essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta sia illecita, cioè sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Non vi è infatti alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale. Chiaramente, chi svolge attività d’impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi, poiché da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
L’impresa è dunque un’attività, intesa come serie di atti, ed è caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento. L’attività deve essere:
- Esercitata professionalmente, cioè con una certa continuità e con l’obiettivo di trarne il proprio sostentamento. La professionalità non richiede però che quella d’impresa sia l’attività unica o principale: è infatti possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa, ad esempio agricola e commerciale, da parte dello stesso soggetto. Si può parlare di impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
- Economica, cioè dalla quale sia possibile trarre ricavi superiori ai costi. Per ottenere dei ricavi è necessario offrire dei prodotti sul mercato. Ne consegue che sia essenziale che l’attività sia condotta con metodo economico, cioè con modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi e assicurino l’autosufficienza economica. Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o ad un prezzo tale da escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Nonostante queste precisazioni, lo scopo di lucro, inteso come lucro soggettivo, cioè come movente psicologico dell’imprenditore, non può essere elevato a requisito essenziale dell’attività d’impresa, poiché l’applicazione della disciplina dell’impresa deve fondarsi su dati oggettivi, essendo finalizzata a tutelare i terzi che entrano in contatto con l’imprenditore stesso. Infatti, ad esempio, viene riconosciuta la qualità d’impresa all’impresa sociale, la quale esercita un’attività d’interesse generale senza scopo di lucro: requisito minimo essenziale è dunque l’economicità della gestione.
- Organizzata: l’organizzazione può essere di mezzi, oppure di un’attività produttiva altrui. L’aspetto organizzativo viene sottolineato dal legislatore quando egli qualifica l’impresa come attività organizzata, nonché quando definisce l’azienda come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Il requisito dell’organizzazione è, ad ogni modo, un requisito di tipo recessivo e variabile: si ritiene infatti che sia imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. Si ritiene inoltre che l’organizzazione imprenditoriale possa anche essere intesa come organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Pertanto, la qualità di imprenditore non può essere negata né quando l’attività viene esercitata senza l’ausilio di collaboratori, né quando il coordinamento dei fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.
[*] La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale.
Classificazione degli imprenditori
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori, in base a tre criteri:
- A seconda della natura della loro impresa:
- Imprenditore individuale;
- Imprenditore collettivo, che si ha quando ci sono più soggetti che uniscono le loro forze per esercitare insieme un’unica attività d’impresa, società;
- Impresa pubblica.
- A seconda dell’oggetto dell’attività esercitata:
- Imprenditore commerciale;
- Imprenditore agricolo. 2
- A seconda della dimensione dell’impresa:
- Piccolo imprenditore;
- Imprenditore medio-grande.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina di base comune: si tratta dello statuto generale dell’imprenditore, che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, nonché le misure del codice della crisi e dell’insolvenza.
Gli imprenditori commerciali non-piccoli, poi, sono assoggettati anche ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo rispetto a quello generale. In questo statuto tipico dell’imprenditore commerciale rientrano:
- L’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale;
- La disciplina della rappresentanza commerciale;
- Le scritture contabili;
- La liquidazione giudiziale ecc.
In passato si parlava anche di imprenditore civile, figura che oggi è stata soppressa.
L’imprenditore agricolo
Data la totalità degli imprenditori, una volta individuati gli imprenditori agricoli, tutti gli altri sono sempre imprenditori commerciali.
Per gli imprenditori agricoli è prevista una disciplina a tratti più semplice: questi imprenditori sono infatti sottoposti solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, mentre sono esonerati dall’applicazione della disciplina prevista per l’imprenditore commerciale, es. tenuta scritture contabili, assoggettamento alla liquidazione giudiziale ecc. Ad esempio, dal punto di vista fiscale sono tenuti a pagare meno imposte; inoltre, sono destinatari di molti fondi pubblici. L’imprenditore agricolo gode dunque di un trattamento di maggior favore rispetto all’imprenditore commerciale, accentuato dalla legislazione speciale nazionale e comunitaria, che viene giustificato:
- Si tratta di imprenditori che forniscono cibo e alimentazione della società;
- Sono esposti ad un duplice rischio d’impresa: non solo il rischio tipico di ogni imprenditore, cioè quello di trarre dall’attività ricavi inferiori ai costi, il rischio di comprare merce che poi potrebbe non essere rivenduta. Il secondo rischio a cui sono esposte le attività di impresa agricola è il rischio atmosferico, che è il principale motivo che giustifica l’adozione di norme a vantaggio dell’imprenditore agricolo rispetto a quello commerciale.
Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale, dunque, serve a chiarire e definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore.
La nozione di imprenditore agricolo si trova all’art. 2135 cc; si tratta di una nozione moderna, risultante da una riforma del 2001.
Al primo comma si afferma che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame sono attività tipicamente agricole, che hanno subito una profonda evoluzione a causa del processo tecnologico. L’impresa agricola ha infatti iniziato a cedere il passo all’agricoltura industrializzata, che consente di ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, es. coltivazioni artificiali, allevamenti in batteria ecc.
Nel 2001 il legislatore ha ampliato la fattispecie, per ampliare il numero di soggetti che avrebbero potuto accedere ai finanziamenti e ai fondi riservati alla categoria degli imprenditori agricoli. Con la riforma del 2001, dunque, il legislatore ha ritenuto che si consideri impresa agricola ogni impresa che produce specie vegetali o animali, nonché ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico. 3
Al secondo comma si afferma infatti che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Pertanto, sulla base di questa nuova formulazione del 2135, la produzione di specie animali vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.
Per ciclo biologico si intende il ciclo della vita, o una fase essenziale dello stesso.
- Per coltivazione del fondo si intende la classica attività agricola che sfrutta le potenzialità genetiche della terra al fine dello sviluppo dei frutti. In questa nozione rientrano anche l’orticoltura, le coltivazioni in serre o vivai e la floricoltura.
- Per selvicoltura si intende un’attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti, es. piantare alberi e taglio legname; non costituisce invece attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.
- Per allevamento, bisogna distinguere tra bestiame e animali: per bestiame si intendono le specie le cui carni sono destinate alla consumazione, mentre per animali si intendono tutte le specie allevate. Pertanto, per allevamento si deve intendere sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli, sia quello di cavalli da corsa, animali da pelliccia, animali da cortile, e l’acquacoltura. Rientrano nella nozione anche l’imprenditore ittico, cioè quello che esercita attività di pesca professionale, e l’attività cinotecnica, addestramento e allevamento di razze canine.
L’imprenditore agricolo è tale se svolge anche solo una di queste tre attività.
Il terzo comma si occupa delle attività connesse, cioè delle attività che se esercitate non sarebbero attività di impresa agricola ma commerciale. Al riguardo si afferma che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228”.
Queste attività vengono considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali. È quindi necessario che il soggetto che le esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche, e che la sua attività essenziale sia coerente con quella connessa.
Inoltre, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale.
Esempio: il ristoratore agrituristico è considerato un imprenditore agricolo, anche se svolge un’attività di ristorazione: ciò in quanto utilizza, per la preparazione delle proprie pietanze, prodotti provenienti dalla sua attività agricola principale.
L’imprenditore commerciale
Sono imprenditori commerciali tutti gli imprenditori che non sono imprenditori agricoli.
L’imprenditore commerciale esercita una o più delle categorie di attività elencate dall’art. 2195:
- Impresa industriale > attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- Commercio > attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto. 4
- Attività bancaria o assicurativa;
- Attività ausiliarie alle precedenti.
L’elencazione dell’art. 2195 non ha però carattere tassativo, pertanto deve essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.
Piccoli e medio-grandi imprenditori
Un’altra importante distinzione si basa sulla dimensione dell’attività di impresa esercitata.
Indipendentemente che si tratti di un imprenditore individuale o collettivo, commerciale o agricolo, bisogna infatti distinguere tra:
- Piccoli imprenditori (art. 2083 cc): sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce dunque il carattere distintivo di questa categoria. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, mentre è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui eserciti attività commerciale. Per quanto riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese, questa ha solitamente solo funzione di pubblicità notizia. Inoltre, il piccolo imprenditore è esonerato dalla liquidazione giudiziale. La nozione di piccolo
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