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Diritto commerciale: «Il diritto privato delle attività produttive»

Diritto commerciale: «Il diritto privato delle attività produttive»: insieme di norme che ha per oggetto e regola l’organizzazione, l’attività e gli atti delle imprese nel mercato.

Attività produttiva: attività creatrice di nuova ricchezza suscettibile di valutazione da un punto di vista monetario/economico; attività di generazione di nuovi beni, erogazione di servizi, promozione della circolazione degli stessi nel mercato.

È manifestazione dell’agire umano e che con sempre maggior frequenza non viene esercitata individualmente da una persona fisica, ma da organismi appositamente costituiti, le società → fenomeno che si colloca sul piano dei rapporti interprivatistici tra le persone. Tutte queste attività rilevano sul piano dei rapporti di diritto privato, fra i vari soggetti/operatori del mercato.

Insufficienza del diritto civile: è stato rilevato che il diritto civile, diritto comune delle obbligazioni e dei contratti - libro IV c.c. - e il diritto degli enti associativi - libro I - è strutturato in modo tale da non soddisfare tutti gli interessi che sono tipici delle attività economiche e produttive. È sorta quindi la necessità di costituire un ordinamento speciale e fondato su principi propri.

Esigenza di tutelare altri e ulteriori interessi nel mercato: gli interessi sottesi, ad esempio, ad una società, soggetta al diritto commerciale, sono diversi rispetto ai soggetti tipici del diritto privato. Esempio: interesse alla competizione genuina tra i componenti del mercato, alla tutela del credito, alla trasparenza e alla correttezza.

Anche il diritto pubblico in molte sue branche si interessa alle attività economiche ma nel diritto commerciale confluiscono esclusivamente gli istituti e le disposizioni privatistiche: il diritto commerciale disciplina l’azione imprenditoriale nel mercato e gli istituti che regolano le dinamiche dei rapporti che si svolgono nel mercato.

All’interno della macro-famiglia del diritto privato, il diritto commerciale è un ordinamento speciale, ispirato e retto da principi autonomi, poggianti sulle specificità delle attività economiche.

Alcuni cenni storici

Permettono di comprendere quali sono gli interessi che vengono tutelati.

  • Secoli XI-XIII, epoca tardomedievale dei Comuni, durante la quale nasce una nuova classe sociale, quella dei mercanti; il diritto commerciale in origine si chiamava ius mercatorum.
  • I mercanti si riuniscono nelle Corporazioni di arti e mestieri per difendere i loro interessi, associazioni di categoria con ruolo politico ed economico → lo ius comune, il diritto generalmente applicabile, non era in grado di tutelarli a causa del suo formalismo e dell’estraneità dei principi connessi alle dinamiche degli affari.
  • Lo ius mercatorum nasce e si forma progressivamente da usi/consuetudini inizialmente non scritti.
  • Gli usi dei mercanti vengono poi raccolti e codificati negli Statuti delle Corporazioni: primo embrione del diritto commerciale → il diritto commerciale nacque come diritto di classe, autonomo sul piano delle fonti, dei destinatari e della potestà giurisdizionale; creato dagli stessi mercanti nel proprio interesse con una vocazione ad essere un diritto di applicazione sovranazionale.
  • A partire dal XVI-XVII, si verifica il rafforzamento degli Stati nazionali → accentramento del potere legislativo e attrazione delle iniziative mercantili sotto il controllo statale; invece, all’epoca dei comuni i mercanti erano totalmente autonomi → codificazione del diritto commerciale: messa per iscritto a livello statale, non più a livello di classe, del diritto commerciale.
  • Due codici di commercio dell’Italia unita, ispirati al Code de commerce napoleonico: 1865, poi 1882.
  • Nel Novecento si verifica l’unificazione della materia del commercio all’interno del Codice civile del 1942, stilato in epoca fascista → oggi non esiste un Codice del diritto commerciale. Anche se i due ordinamenti tutelano esigenze ben differenti, in epoca fascista vigeva l’idea che il lavoratore dovesse operare per la Nazione/il benessere della società. L’imprenditore era visto come un lavoratore, che doveva contribuire alla diffusione dell’ideologia fascista e al benessere della società; il diritto commerciale è stato incluso, infatti, nella parte relativa al lavoro.

Il contenuto del diritto commerciale

  • Diritto commerciale = diritto privato delle attività produttive.
  • Al centro si pone il concetto di impresa, 2082 c.c.
  • Esigenze da tutelare: la tutela del mercato = tutela del credito, la stabilità dell’impresa, la sicurezza del traffico giuridico, la genuinità della competizione economica, l’equilibrio nei rapporti d’affari.
  • Il diritto commerciale si compone di due parti:
  1. Diritto dell’impresa, cui appartengono il diritto industriale e della crisi: il diritto commerciale interviene, ad integrazione o in deroga alla disciplina privatistica generale, per regolare quei profili dell’attività, in relazione ai quali si fanno più stringenti le esigenze di protezione del mercato; → il diritto dell’impresa non costituisce una disciplina organica dell’attività produttiva: non esiste un unico corpus normativo ma per molti aspetti trova applicazione il diritto privato e i suoi principi comuni. Detto anche statuto dell’imprenditore, è un complesso di istituti e di disposizioni destinati a chiunque intraprenda un’attività economica con le caratteristiche dell’art. 2082. Si disciplinano l’informazione al mercato, l’organizzazione dell’apparato produttivo, le dinamiche competitive e relazionali del mercato, le vicende d’impresa in particolare circolazione e crisi. In origine era calibrato sull’impresa commerciale medio-grande, perché le professioni intellettuali, le imprese agricole e le piccole imprese erano 3 sottoclassi sostanzialmente sottratte al diritto commerciale, seguivano la disciplina civilistica comune. Queste attività sempre di più si accostano all’impresa commerciale nelle dimensioni e nel modo del loro funzionamento. Si è verificata quindi una tendenza all’allargamento dell’ambito di applicazione del diritto d’impresa.
  2. Diritto delle società: quando l’attività produttiva è esercitata in modo collettivo, sotto forma di ente collettivo chiamato società, dotata di autonomia giuridica e patrimoniale → si disciplinano la costituzione e le sorti di questi organismi, i meccanismi interni del loro funzionamento e i rapporti con i terzi.

Fonti del diritto commerciale

  • Codice civile: statuto dell’imprenditore, art. 2082 e seguenti, + disciplina delle società, 2247 ss.
  • Leggi speciali emanate nell’arco del tempo per via della complessità della materia e della necessità di trattare per argomenti determinate discipline: normativa antitrust, l. 287/1990; Codice della proprietà industriale, che regola i segni distintivi e le invenzioni industriali, d.lgs. 30/2005; Codice del consumo, che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori, d.lgs. 206/2005; Testo unico bancario, che disciplina tutta la materia bancaria, d.lgs. 385/1993; Testo unico della finanza, che disciplina il settore mobiliare, d.lgs. 58/1998; legge fallimentare e futuro Codice della crisi, che si occupa di indicare tutte quelle regole applicabili alle imprese in crisi, ecc.
  • Produzione normativa di rango secondario, ad es. di fonte governativa o quella che proviene dalle Autorità indipendenti, cioè autorità, come la Banca d’Italia, hanno potere legislativo limitato a determinati ambiti/materie → la disciplina ordinaria si limita a stabilire i principi generali, devolvendo a quella secondaria il compito di darne attuazione.
  • Accordi internazionali: molte imprese/società adottano una prospettiva internazionale e non solo nazionale/locale/italiana. È sorta la necessità di disciplinare alcune fattispecie a livello globale e di rendere omogenee le discipline statali. Esempio: convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
  • Diritto europeo: l’Unione europea ha competenza su determinate materie che attengono ad alcuni aspetti del diritto commerciale. Molto importante l’intervento in materia di marchi, marchio europeo. In alcuni casi regola direttamente la materia e interviene con i propri organi per garantire l’osservanza delle norme, affiancandosi alle discipline nazionali o legiferando su un particolare argomento, in altri emana direttive o regolamenti per favorire l’armonizzazione degli ordinamenti europei.

Nozione di imprenditore

Prima nozione del diritto dell’impresa.

È contenuta all’art. 2082 c.c., libro V titolo II, Del lavoro nell’impresa: «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi» → il modello di riferimento/fattispecie tipica del diritto commerciale è l’imprenditore.

Tre concetti: impresa, imprenditore, azienda

  • Impresa, comportamento: esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi → attività produttiva.
  • Imprenditore, soggetto: chi esercita tale attività, art. 2082 c.c.
  • Azienda, oggetto: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa/attività, art. 2555 c.c.

N.B.: l’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore, tuttavia, al centro dell’art. 2082 si pone, più che l’imprenditore, il fenomeno che l’imprenditore pone in essere, cioè l’impresa produttiva, triplicemente qualificata dai requisiti di professionalità, organizzazione ed economicità.

La definizione d’impresa permette di comprendere a chi sia rivolta la disciplina d’impresa, che stabilisce le regole comportamentali per pervenire ad un giusto equilibrio o al contemperamento tra interessi diversi coinvolti, risolvendo eventuali situazioni di conflitto.

La nozione d’impresa cambia in funzione della disciplina che deve trovare applicazione, delle esigenze e della tipologia di interessi sottostanti.

Tre requisiti/criteri per qualificare l’attività d’impresa e la loro rilevanza su tre diversi piani

*Svolgimento dell’attività.

*Status quo ante: lo stato dei fatti prima dell’intervento dell’attività.

In questo ambito è rilevante la differenza tra attività produttiva e di godimento. Le attività produttive se soddisfano i tre requisiti definiscono l’attività di impresa. A chi esercita un’attività di godimento la disciplina dell’impresa non si applica, parte del diritto commerciale, e non si applica quindi il diritto commerciale.

Attività di godimento: non modifica lo status quo ante, non trae una nuova utilità, ma la trae da qualcosa che già ha utilità.

Esempio di attività produttiva vs attività di godimento

Il proprietario di uno stabile:

  • Non acquista la qualifica di imprenditore se si limita a concedere gli appartamenti in locazione a terzi → esercita un’attività di godimento, non si applica la disciplina dell’impresa, non è imprenditore.
  • Acquista la qualifica di imprenditore se lo utilizza per gestire un residence/albergo, unendo alla locazione una serie di servizi.

Primo requisito: professionalità

Requisito che connota l’attività sul piano della frequenza relativa al suo svolgimento. L’attività deve svolgersi in maniera abituale, stabile e reiterata = in maniera non occasionale e non sporadica.

*Professionalità non è sinonimo di esclusività: è possibile combinare due attività di impresa o svolgere due attività differenti, una d’impresa e un’attività produttiva di tipo differente.

*Non è sinonimo di continuità: l’attività produttiva può essere svolta anche in modo non continuativo.

Se le interruzioni all’attività dipendono dall’arbitrio di chi le pone in essere, allora non è integrato il requisito della professionalità, es. occasionalità di vendita di un particolare materiale solamente in alcuni mesi. Se le interruzioni sono dovute al ciclo naturale o alla caratteristica intrinseca dell’attività, è soddisfatto il requisito della professionalità, es. la gestione di un impianto sciistico e balneare → l’intervallo è costante, dipendono da caratteristiche dell’attività produttiva.

*Tendenzialmente non è necessaria una pluralità di risultati. L’unico affare non può essere totalmente casuale, attuato attraverso un’iniziativa improvvisata, posto in essere da chiunque, es. un soggetto compra una semplice partita di merce all’ingrosso per venderla al dettaglio. Deve comportare un’organizzazione di più fattori produttivi per soddisfare il requisito della professionalità. Esempio di unico affare complesso: produzione di una grande struttura.

Secondo requisito: organizzazione

Requisito che connota l’attività sul piano dei mezzi impiegati per il suo svolgimento. L’attività produttiva deve essere esercitata non solo con la capacità lavorativa e i mezzi di chi la pone in essere, ma anche con l’ausilio di altri, con altri fattori produttivi.

I fattori produttivi sono riconducibili a 2 categorie fondamentali:

*Non rileva il tipo di contratto/titolo, es. non rileva che si sia proprietari, possessori, usufruttuari del fattore che costituisce capitale.

*L’entità materiale o immateriale deve essere suscettibile a valutazione economica.

  • Non è necessario che i due fattori produttivi sussistano entrambi → normalmente si combinano tra loro, ma basta che ve ne sia almeno uno, es. l’imprenditore sfrutta al 100% il proprio lavoro, e dà vita ad un’impresa tech in cui non occorre assumere nuove persone, attraverso il denaro/investimenti. I processi produttivi possono quindi essere labour intensive o capital intensive con riferimento al lavoro.
  • Il ruolo dell’imprenditore è principalmente quello di organizzare i fattori produttivi: consiste nello stabilire un ordine funzionale finalizzato a definire a chi spetta il potere decisionale e esecutivo, per il capitale nella preparazione degli elementi all’utilizzo nel processo produttivo.
  • L’opera di organizzazione non deve necessariamente manifestarsi nella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile → è possibile creare anche qualcosa di intangibile, es. imprese che operano per il 100% online; l’attività d’impresa può condurre alla realizzazione di un brevetto.
  • In ogni caso, occorre un minimo di eterorganizzazione.
  • Se c’è solo autorganizzazione, = il lavoro personale del titolare è l’unico fattore produttivo, non abbiamo impresa ma lavoro autonomo, art. 2222 c.c., e il ruolo del titolare si esaurisce in un’attività meramente esecutiva → il lavoratore autonomo utilizza soltanto il lavoro proprio, unico fattore produttivo, mentre l’imprenditore necessita di un minimo di eterorganizzazione, = oltre al proprio lavoro, utilizza almeno uno dei due fattori produttivi, cioè lavoro e/o capitale.

Es. Autista di autoblu per il trasporto dei parlamentari: è lavoratore autonomo se lui in persona con il proprio veicolo si occupa del trasporto; è imprenditore nel momento in cui coordina fattori produttivi, chiede alla banca denaro per acquisire un leasing di auto, si avvale del lavoro di altri due autisti, contatta un soggetto esterno/lavoratore Co.co.co per creare un sito internet. Se sussiste anche un minimo di eterorganizzazione si passa al concetto di imprenditore e alla disciplina del diritto commerciale con regole proprie e speciali.

Criterio dell’economicità

Il significato di questo requisito è controverso. La definizione dell’art. 2082 c.c. ci parla di un’attività economica. Connota l’attività sul piano del metodo che deve essere seguito nel suo svolgimento. Ci sono due orientamenti distinti perché le regole scritte nel codice che hanno un contenuto generale/astratto e sono oggetto di interpretazione della dottrina, studiosi di diritto commerciale, e della giurisprudenza, giudici:

  1. Un’attività per essere economica deve produrre utili: i ricavi devono essere maggiori dei costi → ci deve essere un surplus, detto utile o profitto, che si riassume nel concetto di lucratività → se l’attività non si traduce in profitto, non si rispetta il criterio dell’economicità. L’economicità è un requisito rafforzativo della professionalità e il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo lucrativo, che tende a far perseguire il maggior profitto possibile. Orientamento con grande successo nel passato.
  2. Il ricavo deve pareggiare il costo, non è necessario il profitto, ma bisogna essere in equilibrio economico e finanziario, preservando nel lungo periodo l’autonomia da altre economie. Non è necessario che si arrivi all’utile e che si produca un reddito/output. L’economicità è un requisito autonomo e il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo economico in senso stretto. Che assicura il pareggio tra costi e ricavi, essendo del tutto eventuale e irrilevante il profitto.

*Impresa sociale: non mira allo scopo

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Ballerini Giulia.
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