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Nozioni di diritto ecclesiastico

Giuseppe Casuscelli

Capitolo 1 – Elementi introduttivi

1. Il diritto ecclesiastico italiano: nozione e principi ispiratori

La denominazione “Diritto ecclesiastico” designa per convenzione il ramo del diritto costituito dall’insieme delle norme, di diritto pubblico e privato, che danno rilevanza al fattore religioso, e lo disciplinano. Il diritto ecclesiastico italiano è costituito dal corpo sistematico dei principi e delle regole che danno specifica rilevanza e tutela al fattore religioso dell’uomo, tanto alle credenze riferite a realtà sacre, quanto alle convinzioni religiose o filosofiche fondate su di un’etica laica, e ai profili istituzionali delle formazioni sociali. Il tratto distintivo del diritto ecclesiastico italiano è da individuare nel carattere laico e neutrale della Repubblica. Le norme che ne fanno parte sono inserite in “un quadro costituzionale orientato ai principi di laicità e della separazione degli ordini tra Stato e confessioni religiose” (Corte Cassazione).

La laicità è mirata a tutelare nella nostra società democratica le libertà religiose e di convinzione, sia individuali e collettive, sia dei credenti sia dei non credenti, e a favorire un modello di pluralismo religioso e culturale in forza del quale individui e gruppi devono essere trattati con uguale rispetto e considerazione. La garanzia di queste libertà si fonda sulla riconosciuta meritevolezza dell’interesse religioso, ricondotto al quadro degli interessi la cui realizzazione concorre al pieno sviluppo della persona umana e al progresso spirituale della società, e per altro verso rappresenta l’adempimento di uno dei propri doveri costituzionali di ogni cittadino.

Le credenze religiose e le convinzioni sono uno degli elementi costitutivi di quell’identità personale che la nostra Carta riconosce e garantisce.

È sempre più diffuso il riconoscimento che la religione costituisce un aspetto primario dell’identità, sia nazionale sia di ogni persona, intesa come il diritto del soggetto di essere se stesso rispetto ai propri simili, cioè il diritto di distinguersi e di essere distinto dagli altri, l’una e l’altra meritevoli di protezione.

2. L’aspetto collettivo e istituzionale delle esperienze di fede

Le comunità stabili e organizzate di fedeli, variamente denominate (chiese, confessioni, comunità, congregazioni), hanno dato e possono dare luogo alla formazione di veri e propri ordinamenti giuridici indipendenti dagli stati. Tuttavia, essi operano in uno spazio geografico sul quale non sono legittimate a esercitare poteri autoritativi (il territorio è infatti elemento costitutivo della sovranità degli stati).

Gli ordinamenti di una confessione talvolta chiedono ai propri appartenenti l’osservanza dei loro precetti, che investono molteplici aspetti dell’agire umano, anche quando si rivelino in contrasto con le leggi civili vigenti su quel territorio, generando così in capo alle persone (cittadini di quello stato e fedeli di quella chiesa) conflitti di lealtà per la difficoltà di rispettare le norme dell’una istituzione senza violare al contempo le norme dell’altra.

I conflitti di lealtà oggi si sono accentuati, e possono riguardare tanto i cittadini-fedeli, quando la legge civile imponga loro condotte contrarie al credo professato, quanto i cittadini-non credenti, quando la legge civile prescriva condotte vincolanti solo perché conformi a prescrizioni religiose o ispirate a etiche religiose (ad es si pensi al dibattito sul testamento biologico, volto a garantire il rispetto delle volontà del malato in materia di sostentamento vitale e rianimazione).

3. Modelli e sistemi: complessità e commistioni

Gli ordinamenti statuali, in genere, danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli e sistemi così sintetizzabili:

  • Lo stato confessionista, che presceglie una religione quale propria ed informa il suo ordinamento ai principi etici e talvolta alle norme di quella fede, concedendo ad essa condizioni di privilegio;
  • Lo stato laico, che accoglie il principio di distinzione tra la sfera temporale (il profano) e la sfera spirituale (il sacro), riconosce e garantisce il pluralismo confessionale ed una condizione ugualitaria a tutte le confessioni;
  • Lo stato unionista, che è governato da autorità che detengono al contempo sia il potere religioso sia quello statuale, o presenta forme di commistione degli apparati statali ed ecclesiastici;
  • Lo stato separatista, che anch’esso in maniera più o meno accentuata, tiene separati il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo e l’organizzazione degli apparati pubblici da quelli delle chiese.

I modelli ed i sistemi anzidetti appaiono in astratto ben differenziati, sebbene nella realtà storica si presentino in forme segnate dalla complessità e dalla contaminazione.

Il carattere laico che caratterizza la forma repubblicana dello stato italiano, ad esempio, è ribadito dalla Corte costituzionale del 1989, ma deve misurarsi con il permanente vigore di normative di stampo confessionista (es. insegnamento esclusivo della religione cattolica nella scuola pubblica), con discipline e prassi amministrative discriminatorie, con vecchie e nuove forme di intervento nella vita interna delle confessioni.

Gli stati, in linea di massima, possono ritenere che gli interessi religiosi siano meritevoli della tutela accordata in generale dal diritto comune ad altre esperienze similari dello spirito; ovvero di una specifica tutela giuridica apprestata da una apposita disciplina; ovvero, ancora, che non siano meritevoli di apprezzamento perché estranei all’esperienza giuridica e pertanto privi di rilevanza nell’ordinamento statuale, che assume rispetto ad essi un atteggiamento di indifferenza; ovvero, infine, che debbano essere osteggiati e ne debba essere impedito il soddisfacimento in forma organizzata e talvolta anche individuale. Le carte costituzionali vigenti offrono esempi di ogni tipo e natura. Ciò non ha consentito all’ONU di predisporre una convenzione vincolante per la protezione religiosa, benché siano numerose le risoluzioni dell’Assemblea (giuridicamente non vincolanti), che si limitano a segnalare preoccupazioni e a formulare raccomandazioni.

Capitolo 2 - Le fonti del diritto ecclesiastico

4. Le principali fonti di cognizione, specifiche e di portata generale

Le principali fonti di cognizione, che dettano le discipline di portata generale e specifiche tuttora vigenti, sono state emanate in un lungo arco di tempo che ha visto radicali cambiamenti dell’assetto politico-istituzionale. Ricordiamo:

  • I Patti lateranensi. Stipulati nel 1929 e resi esecutivi dalla L. n. 810 del 1929, sono composti dal trattato (con il quale è stata costituita la Città del Vaticano), dal Concordato (regolava la condizione della Chiesa in Italia; non è più in vigore), e da quattro allegati.
  • 1. Lo Stato della Città del Vaticano è stato costituito al fine di comporre la Questione romana sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia, di assicurare l’indipendenza della Santa Sede e di garantire la sovranità internazionale.
  • La L. 27 maggio 1929 n. 847, che detta disposizioni per l’applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio (c.d. ‘legge matrimoniale’, ancora in vigore).
  • La L. 24 giugno 1929 n. 1159, detta disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi.
  • L’Accordo, firmato a Roma nel febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato che ha regolato la condizione della Chiesa in Italia, tenendo conto del processo di trasformazione politica e sociale degli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; l’adeguamento/esecuzione è avvenuto con la L. 25 marzo 1985 n. 121.
  • Le undici intese con confessioni diverse della cattolica.
  • Gli accordi di secondo livello, per l’attuazione di norme dell’Accordo del 1984, stipulati dalla Conferenza Episcopale Italiana con le competenti autorità italiane (in materia di insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, di assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti o istituzioni ecclesiastiche).

Il 4 aprile 2007 il Governo ha anche stipulato un’intesa generale con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia.

Non esiste un codice “ufficiale” del diritto ecclesiastico, né un testo unico che raccolga e coordini le fonti che lo riguardano. Esistono però raccolte non ufficiali delle fonti del diritto ecclesiastico nazionale, dell’UE e internazionale.

5. Le fonti di produzione (di diritto internazionale e dell’UE; di diritto interno, unilaterali e pattizie)

Il diritto ecclesiastico italiano ha progressivamente acquistato una struttura policentrica ed articolata, e risulta oggi composto da fonti di varia provenienza:

  • Unilaterali, di diritto interno in senso stretto, ossia prodotto unicamente dal legislatore nazionale (statuale e regionale); esse possono essere classificate in generali, settoriali, subsettoriali e provvedimentali.
  • Concordate con le confessioni religiose, sia pure immesse nell’ordinamento italiano (per il necessario adeguamento con il diritto nazionale) con leggi di ratifica (quando necessaria) e d’esecuzione (la legge n. 810 del 1929 per il trattato lateranense e la legge n. 121 del 1985 per l’accordo del 1984) o di approvazione (le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica) o con altri strumenti normativi (le intese cd. di secondo livello, gli scambi di note diplomatiche);
  • Di diritto comunitario sia convenzionale (Trattato di Lisbona del 2007, la Carta di Nizza del 2000) sia non convenzionale (regolamenti e direttive, decisioni-quadro, raccomandazioni) che disciplinano vuoi il fattore religioso individuale vuoi quello collettivo, ossia le credenze individuali e quelle organizzate da una pluralità di soggetti sia al più semplice livello comunitario che al più articolato livello istituzionale;
  • Di diritto internazionale generale (norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) e convenzionale, multilaterale o bilaterale, in numero più ristretto ma in crescita.

6. L’assetto delle fonti

Nel nostro ordinamento ogni potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto non solo della Costituzione, quale fonte interna sovraordinata, ma anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (l’art 117 cost. 1° comma).

La gerarchia dell’unitario e complesso sistema vede, dunque, al vertice le norme costituzionali (che a loro volta, si articolano gradatamente in principi supremi, principi fondamentali e principi e norme), e in posizione sotto ordinata le norme sub-costituzionali (o norme interposte), anch’esse variamente collocate a seconda che la carta costituzionale le richiami in via diretta e puntuale (come i patti lateranensi al 2° comma dell’art 7), in via diretta ma non puntuale (come avviene per le intese nel 3° comma dell’art 8), in via indiretta (come avviene per l’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali, al 1 comma dell’art 117). Al loro rispetto sono vincolate le norme di legge ordinaria, le norme regolamentari e le altre fonti normative che hanno arricchito il quadro ordinamentale.

7. Le fonti concordate e la loro peculiarità

Il diritto ecclesiastico italiano, quanto alle sue fonti specifiche, possiede una peculiarità che non ha riscontro in nessun altro settore del nostro ordinamento: le fonti concordate, infatti, che per espresso dettato costituzionale disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello stato con le confessioni religiose. Queste fonti non sono di esclusiva produzione del legislatore nazionale, il quale può legiferare in materia solo con il concorso delle confessioni e con il ricorso ad appositi strumenti giuridici.

Il sotto-sistema delle fonti concordate è caratterizzato dall’autolimitazione dei poteri sovrani della Repubblica, che comporta per i poteri dello Stato sia il divieto di violare l’indipendenza delle confessioni, dettando regole in materia di credenze di fede, sia il divieto di dettare in modo unilaterale la specifica disciplina dei rapporti dello Stato con una confessione.

L’obbligo costituzionale del rispetto dell’indipendenza/autonomia delle confessioni sostanzia il principio della distinzione degli ordini, che costituisce il nucleo fondante del principio supremo di laicità; l’obbligo di regolare i rapporti con le confessioni religiose a mezzo di accordi integra il c.d. principio di bilateralità pattizia, fulcro di un sistema di relazioni che, volto al conseguimento di una stabile pace religiosa, ”tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello stato in materia religiosa nei confronti di tutte”.

La diversità di questo sotto-sistema delle fonti del diritto ecclesiastico non ne comporta però l’estraneità all’unitario sistema delle fonti.

La conclusione di accordi con le confessioni religiose rientra tra i poteri del Governo in ogni fase, ma mancano ancora norme specifiche di questo potere. Il diniego di apertura della trattativa con una confessione è sindacabile (“l’attitudine di un culto a stipulare intese con lo Stato non può essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell’esecutivo”). Una prassi costituzionale si è indirizzata verso l’esercizio a opera del Parlamento di un controllo preventivo dell’operato del Governo, riconducibile all’istituto del controllo-indirizzo. Al Parlamento compete di diritto l’esercizio del controllo-sindacato, ossia il potere di emanare le leggi di esecuzione o approvazione degli accordi, ratificando o no l’operato del Governo: la materia quindi è coperta da riserva di legge.

L’accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali: gli accordi di secondo livello, o “derivati”, disponendo che “ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello stato italiano e la conferenza episcopale italiana” (art 13.2). Si è ritenuto che l’art 13.2 dell’accordo abbia dato il via ad una c.d. deconcordatarizzazione dell’oggetto delle intese con la CEI.

Comunque quale che sia il livello (primario, derivato, successivo, ecc.), l’oggetto tipico degli accordi con le confessioni non può debordare dalla materia degli specifici rapporti con ciascuna di esse.

Le intese di 2° livello non sono sottoposte alla procedura di ratifica e sfuggono dunque all’ordinario potere di controllo del Parlamento; sono rese esecutive con decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni degli accordi (una volta che abbiamo avuto esecuzione nell’ordinamento dello stato) sono applicabili in via immediata e diretta solo quando dettino una disciplina in sé compiuta e auto applicativa di una specifica materia, in caso contrario necessitano di una disciplina di attuazione che le integri e le specifichi nel dettaglio.

8. Le fonti e la riforma in senso federalista della Costituzione

La riforma federalista (l. cost. n. 3 del 2001), che ha innovato nel riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, non ha innovato nella disciplina dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni. Questa materia, per il carattere unitario dell’interesse pubblico sotteso, è rimasta riservata allo Stato, che ha legislazione esclusiva.

I principi fondamentali del diritto ecclesiastico e gli indirizzi generali di politica ecclesiastica in materia sia di garanzia delle libertà di religione e di convinzione sia di rapporti con le confessioni costituiscono limiti alla potestà legislativa delle regioni.

9. Le fonti convenzionali di diritto internazionale quali fonti interposte

Le fonti del diritto internazionale (trattati, convenzioni, accordi, protocolli) sono per le più mirate alla salvaguardia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La comunità internazionale non è ancora riuscita a dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante rivolto in modo specifico alla disciplina della libertà di coscienza e di religione, che ne specifichi i contenuti ed i limiti e che preveda criteri uniformi di applicazione e di tutela; tuttavia, il complesso di atti internazionali, giuridicamente vincolanti o con mero rilievo politico, di portata generale o solo settoriale, delinea un articolato sistema di garanzie e controlli, collocato nel contesto della tutela internazionale dei diritti fondamentali.

Un rilievo primario va attribuito all’art 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e al ricordato art. 18 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

I diritti fondamentali e le libertà possono subire solo eccezionalmente delle restrizioni. Ciò vale anche per la libertà religiosa. Ad esempio possono essere eccezionalmente applicate restrizioni in materia, con riferimento al terrorismo e integralismo religioso di gruppi islamisti e alle persecuzioni religiose delle minoranze.

L’art. 17 della CEDU, dispone che nessuna disposizione della Convenzione possa essere interpretata come se implicasse per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsivoglia diritto a porre in essere un’

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.granatello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.
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