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Introduzione al corso

La gestione della controversia lavoristica, analizzata con una prospettiva processuale, non coinvolge solo datore e lavoratore, ma anche altri soggetti, come i sindacati. Lo strumento processuale principale è il rito del lavoro: rito ordinario, a condizione piena ma speciale (ha una disciplina che si diversifica dal rito ordinario processuale). Non è l’unico ambito in cui si ottiene la risoluzione della controversia lavoristica: esistono molti riti speciali e la realtà extraprocessuale. Quest’ultima si snoda al di fuori del processo con gli strumenti ADR: strumenti di risoluzione delle liti alternativi al processo, metodi di risoluzione alternativa della lite (ad esempio l’arbitrato e la conciliazione stragiudiziale).

Potenziamento degli strumenti ADR: d.lgs. 149 del 2022 (Riforma Cartabia)

  • Non ha inciso sul processo del lavoro, ma fortemente sul processo ordinario.
  • È stato abrogato un rito introdotto nel 2012 “Rito Fornero” (rito ad hoc per l’impugnativa del licenziamento, ricco di deficit e difficoltà, fortemente complesso). Già con l’avvento del Jobs Act il suo ambito di applicazione è stato ridotto notevolmente (sono stati esclusi i contratti a tutele crescenti). Tutte le impugnative del licenziamento sono soggette al rito “ordinario” del lavoro, con una previsione di una priorità di trattazione delle domande dei lavoratori volti a ottenere la reintegra.
  • Il legislatore ha esteso la negoziazione assistita (strumento alternativo al processo) anche alle controversie del lavoro.

Datore di lavoro: molto spesso è un imprenditore commerciale, soggetto che può fallire o essere liquidato giudizialmente. Nel 2019 la disciplina delle procedure concorsuali (in caso di insolvenza e crisi) è stata contenuta nel d.lgs. 14 del 2019.

Manuali

Spiegazioni di diritto processuale civile: principi e disciplina generale della materia + manuale del processo del lavoro (Trisorio Liuzzi e Dalfino).

Preappello

5/6/7 giugno esercitazioni per sostenere il preappello: 3 domande a risposta multipla online.

Principi costituzionali

Importanza dell’aspetto processuale: conoscere a monte le regole del meccanismo processuale. Nel nostro ordinamento il soggetto privato non ha la possibilità di farsi giustizia da sé. Le norme sostanziali del Codice civile riconoscono diritti, ma non è possibile utilizzare la forza in caso di violazione. Ogni norma che riconosce un diritto deve offrire uno strumento per ottenerne l’attuazione e la tutela. Tale mezzo deve essere efficiente, congruo ed efficace.

Lo strumento processuale deve rispondere a determinati standard qualitativi. Tale strumento permette al singolo di ottenere tutela attraverso il giudice e la sua sentenza/pronuncia che chiude il processo e compone la lite applicando e interpretando la legge. Quest’ultima è, infatti, formulata in modo astratto e generale: deve essere adattata al caso singolo. La sentenza diventa regola/lex speciale del caso concreto: da lì in poi regolerà i rapporti tra i contendenti risolvendo il conflitto.

Il processo deve essere giusto ed equo: deve rispettare determinati principi costituzionali e deve garantire effettiva, congrua e giusta attuazione dei diritti. La disciplina del processo è contenuta nel Codice di procedura civile, ma i principi cardine (che governano il processo del lavoro e i riti speciali) sono contenuti nella Carta costituzionale:

Articolo 3, principio di eguaglianza

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Articolo 24, diritto di azione e di difesa

“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

La norma si rivolge al legislatore: non devono esser emanate leggi che prevedano limiti oggettivi o soggettivi all’accessibilità alla tutela giurisdizionale dei diritti. È sancito il diritto a mettere in moto un processo davanti al giudice per tutelare i propri diritti. Tale diritto non può essere limitato in maniera soggettiva (violazione diritto di eguaglianza, art. 3) e oggettiva.

In passato esistevano limiti oggettivi: fenomeno degli arbitrati obbligatori previsti ad esempio in materia di appalti pubblici. L’arbitrato è un metodo stragiudiziale, uno strumento di risoluzione delle liti che si svolge fuori dal processo. Il giudicante è l’arbitro. L’esito del procedimento arbitrale è il lodo, non la sentenza. Le parti possono attingervi per risolvere le loro contese/conflitti.

Vantaggi dell’arbitrato

  • I due contendenti si scelgono il giudicante: inserendo clausola in un contratto o si accordano di non stabilirlo sin dall’origine (l’arbitro sarà nominato in seguito, ad esempio dal presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro). Il processo ordinario viene visto come un abito preso in un negozio/ritagliato in modo tale da andare bene a chiunque. L’esito dell’arbitrato è paragonato, invece, ad un abito sartoriale/su misura per le parti.
  • L’arbitrato è più celere rispetto al processo ordinario/processo del lavoro. I contendenti riescono a tenere una risposta in tempi celeri.

Svantaggi: costo. Nel processo il giudice non viene pagato, viene pagato dallo stato. L’arbitro deve essere pagato. Può anche esserci un collegio arbitrale formato da 3 arbitri giudicanti.

L’arbitrato è un fenomeno legittimo e compatibile con i principi del nostro ordinamento, ma su base volontaria: le parti scelgono di sottrarre alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia per rivolgerla ad altri. Quando l’arbitrato è reso obbligatorio ciò non è più legittimo e conforme alla costituzione (viola l’articolo 24). Tutti gli arbitrati obbligatori sono stati dichiarati incostituzionali.

Giurisdizione condizionata

Fenomeno e previsioni normative che impongono alle parti, in particolare all’attore del processo, prima di adire l’autorità giudiziaria, di porre in essere adempimenti preliminari stragiudiziali. Esempio di adempimento preliminare stragiudiziale che ha riguardato le controversie di lavoro fino al 2010: era necessario esperire il tentativo di conciliazione stragiudiziale davanti alle Commissioni di certificazione presenti presso le direzioni provinciali del lavoro. Il lavoratore non poteva depositare il ricorso alla cancelleria del giudice competente e iniziare il rito del lavoro: aveva l’obbligo preliminarmente di promuovere istanza per attivare il tentativo di conciliazione presso la DPL e la commissione di conciliazione. Il tentativo di conciliazione non è più passaggio obbligato per le controversie di lavoro: non condiziona la decidibilità del merito della domanda. L’obbligatorietà oggi è limitata ad una stretta fetta di contenzioso (ad esempio per le cause di lavoro che hanno ad oggetto contratto di lavoro certificati).

Il fenomeno della giurisdizione condizionata non si scontra con l’articolo 24 della Costituzione e non è posto sullo stesso piano arbitrati obbligatori. Non vi è stata pronuncia di illegittimità costituzionale. Non si realizza un impedimento in modo secco e deciso, ma solo un condizionamento alla possibilità di accesso alla tutela dei diritti tramite il giudice del processo. Infatti, se tale tentativo fallisce, si può proporre tranquillamente la domanda davanti al giudice. Fintanto che il condizionamento iniziale non è gravoso, la previsione di questi strumenti che deviano una fetta del contenzioso è legittima. In sintesi, tale fenomeno è compatibile con l’articolo 24 purché il condizionamento sia contenuto nel tempo e non sia troppo gravoso (come affermano le pronunce della Consulta).

Logica della giurisdizione condizionata: uno dei problemi che affligge il processo italiano è l’irragionevole durata. I processi sono troppo lunghi, trascorre troppo tempo per arrivare alla decisione, la risposta alla domanda di tutela arriva dopo anni e non garantisce l’efficienza della tutela giurisdizionale dei diritti. Interventi del legislatore per attenuare il problema:

  • Riforma in ambito del processo civile per rendere più rapido e snellire il processo,
  • Potenziamento di metodi alternativi di risoluzione delle liti. Alcune cause vengono, quindi, sottratte dal sistema e dal meccanismo processuale con effetti più o meno diretti su mole del contenzioso: i giudici hanno più tempo per concentrarsi su cause pendenti davanti a sé. Riguardo alle controversie di lavoro, se i contendenti, costretti a tentare la conciliazione davanti alle Commissioni prima di promuovere la domanda davanti al giudice, si mettono d’accordo, si evita il processo. Infatti, quando si emette il verbale di conciliazione la causa conciliata non pesa sul debito/carico decisorio dei giudici (=cause che devono decidere i giudici). L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione era nata in concomitanza con il fenomeno della privatizzazione del pubblico impiego: una fetta di contenzioso (=cause di lavoro sui dipendenti pubblici), prima decise dal TAR, improvvisamente sono state devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro.

2° comma articolo 24: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Il processo ha un costo. Il legislatore non vuole che l’aspetto economico possa essere d’ostacolo per un soggetto in una situazione di indigenza per tutelare i propri diritti e avere accesso a tale forma di tutela. Sostanzialmente il legislatore in considerazione della realtà che si vive ogni giorno ha previsto degli istituti (come il patrocinio a spese dello stato) a beneficio degli indigenti (non valutate discrezionalmente, ma con riferimento a parametri reddituali). Le spese legali che servono per la tutela dei diritti del soggetto sono a carico dello stato.

Articolo 101

“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Nel processo c’è un giudice/magistrato. Tale norma sancisce l’indipendenza della magistratura dai poteri sovrani. Ciò rappresenta uno dei primi valori che garantiscono equità e giustizia nel processo/decisione. I giudici non sono etero-influenzabili: non possono essere condizionati da poteri esterni, in particolare dal potere esecutivo. Devono poter formare liberamente il proprio convincimento sulla fondatezza della domanda che è stata proposta, senza subire condizionamenti esterni.

Articolo 25

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. il primo comma offre una garanzia alle parti. A monte/ex ante del processo devono sapere qual sarà ex post l’autorità giudiziaria attraverso norme/regole/criteri oggettivi predefiniti, noti a tutti e immodificabili o privi di influenza sulla domanda: non la persona fisica. Ciò si rifà ad un altro principio e valore importante, sancito all’articolo 111: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. È sancito il principio della regolamentazione ex lege del processo. Le regole del processo devono essere conosciute a monte e a monte la legge deve indicare quali sono i poteri delle parti, forma degli atti e i tempi per porre in essere l’attività processuale.

Articolo 111 (modificato da legge costituzionale 2 del 1999)

“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Principio del contraddittorio (letteralmente dire qualcosa alla presenza di qualcuno):

  1. Primo significato/dimensione del contraddittorio in senso formale: garanzia/possibilità di poter partecipare e presenziale ad un processo/giudizio. Se il soggetto non è messo nelle condizioni di poter partecipare, non può esplicare ragioni e difese. Anche se il soggetto decide di non partecipare, l’esito del processo lo vincola ugualmente. Esempio: il lavoratore agisce in giudizio contro il datore di lavoro per mancato versamento del TFR. Il processo del lavoro inizia col deposito di un ricorso. Il datore di lavoro può scegliere di non costituirsi/partecipare. Il giudice alla prima udienza lo dichiara parte contumace (non si è costituito). In ogni caso è parte del giudizio: lo diventa quando è destinatario della domanda giudiziale. La sentenza all’esito del processo lo vincolerà. Ciò che non vincola un soggetto è una sentenza resa all’esito di un processo che ha violato il contraddittorio. Contumacia involontaria: la parte non era nelle condizioni di scegliere se costituirsi o meno.
  2. Nella realtà processuale la partecipazione/presenza non è sufficiente. Il contraddittorio ha anche una dimensione sostanziale e dinamica: significa anche possibilità di interloquire nel processo con il giudice, di poter influenzare e incidere sul convincimento del giudice attraverso esplicazione delle difese. È data alle parti la possibilità data di orientare il convincimento del giudice (il quale valuta la fondatezza della domanda). All’esito del processo è rispettato il contraddittorio se il giudice ha considerato e tenuto conto di tutte le difese delle parti. Ciò si verifica concretamente attraverso la sentenza. Quest’ultima, come provvedimento giurisdizionale, è composta soprattutto da due parti:

Composizione della sentenza

  • Motiva: motivazione. Il giudice spiega le ragioni alla base della sua decisione e il percorso che lo ha convinto ad accogliere o rigettare domanda. In questa parte si rileva se è stato rispettato il contraddittorio. Sesto comma articolo 111: la sentenza del giudice deve essere motivata. In questo modo si verifica se è stato rispettato il contraddittorio e se il giudice si è pronunciato su tutta la domanda. Inoltre, storicamente la motivazione nasce come strumento popolare esterno per verificare l’imparzialità del giudice. Infatti, la sentenza viene diffusa/tutti possono leggerla.
  • Dispositivo: parte precettiva finale in cui il giudice accoglie o rigetta la domanda. Quindi costituisce un rapporto, condanna a pagare, ecc.

“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. È sancito un altro principio che governa il processo: principio della parità delle armi (il termine “armi” indica la possibilità di difendersi). Espressione/manifestazione dell’articolo 3 della Costituzione (principio di eguaglianza): tutti i processi sono regolati in modo tale da garantire la parità tra contendenti (pari possibilità di difendersi, interloquire e di provare le proprie tesi).

Nella disciplina che governa il processo/rito del lavoro: la parità non è così lineare. Alcuni istituti presentano evidenti vantaggi a favore dei lavoratori. Esempi:

  • Ordinanze anticipatorie di condanna/provvedimenti anticipatori di condanna: sono emessi solo a favore del lavoratore e non del datore di lavoro;
  • Di fronte ad una sentenza di condanna il lavoratore ha possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza.

L’articolo 3 sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale. Il principio di eguaglianza sostanziale si manifesta come un eguale trattamento di situazioni simili e diverso trattamento di situazioni dissimili.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contenzioso del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pilloni Monica.
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