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Programma incontri e lezioni

Incontri e date rilevanti

Incontri 13/10 alle 16.00 a Rebibbia. Ingresso civico 6215/10 Rebibbia via Maietti 70, nuovo complesso sala teatro ore 16.00. 27 ottobre in aula magna c’è incontro con polizia penitenziaria. Preappello a novembre.

Libri consigliati

  • Dignità e carcere
  • Diritti detenuti nel sistema costituzionale SOLO VOLUME 1
  • Saggi di Chinni, Tomba "salute, istruzione e lavoro"
  • Contributo "la libertà della persona in stato di detenzione" sta nell'osservatorio AIC su internet

Lezione 14/10/2022

Guardare i diritti dei detenuti sotto un’ottica costituzionalistica. La disciplina penitenziaria del '75 è fortemente condizionata da circolari dell'amministrazione penitenziaria, che sono atti amministrativi generali; se quelle circolari non vengono annullate dal giudice amministrativo o disapplicate dal giudice ordinario, finiscono per fissare la norma che andrà a disciplinare quella fetta della disciplina penitenziaria. Quindi attraverso le circolari si possono fare dei grandi passi in avanti, assicurando un'interpretazione della legge del '75.

Per esempio ha inciso molto una recente circolare dei colloqui a distanza che amplia la possibilità di uso dei collegamenti a distanza per assicurare una maggiore costanza dei rapporti affettivi. Oppure ci sono diverse circolari dalle quali ricaviamo diverse posizioni che si hanno rispetto alla gestione della sicurezza all’interno dell’istituto, circolari che hanno segnato l’apertura a sistemi di sorveglianza dinamica, permettendo lo svolgimento di attività al di fuori delle camere di pernottamento, circolari invece che propendevano a restringere per ragioni di sicurezza e di controllo, la disponibilità degli spazi. Quindi si scontrano due ideologie. Perché spesso l’esigenza di sicurezza viene ritenuta prevalente.

L’impegno dell’amministrazione dovrebbe essere quello di organizzare la comunità penitenziaria per potenzialmente consentire a tutti di fruire degli spazi dell’istituto, sempre compatibilmente con le esigenze di ordine e sicurezza.

Sentenze rilevanti

Sentenza n.26/1999 (Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n.663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale) evidenziava lacuna nella legge del 1975 sull’ordinamento penitenziario perché non prevedeva idonei rimedi per chi fosse stato leso della libertà personale. La corte però specifica che in teoria sarebbe stato il legislatore ad intervenire: fissa solamente il principio, perché altrimenti si sarebbe sostituita al legislatore (sentenza additiva: fissa solo principio, in attesa dell’intervento legislatore sarebbe dovuto intervenire il giudice).

Nel 2003, però interviene la cassazione individuando il procedimento che trova disciplina nell’art 14 ter dell’ordinamento penitenziario.

In tutto ciò l’inerzia del legislatore si è protratta fino al 2014 fin quando venne adottato un decreto (nel 2014 interviene la sentenza Torregiani = sovraffollamento carcerario: la CEDU in realtà nell’art 3 sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti).

Per fare ricorso alla corte europea bisogna aver esaurito i rimedi interni. Quel seguito della sentenza 26 del 1999 fu dettato dall’esigenza di dare risposte concrete alla sentenza Torregiani. = sarebbe stato necessario un intervento del legislatore che invece si è avuto solo alla fine del 2013, peraltro in conseguenza della sentenza torreggiani. Fino ad allora la scelta del rimedio è stata fatta direttamente dai giudici, seguendo un’indicazione del 2003 proveniente dalla cassazione.

Sentenza Lemanovich (chiedeva di tornare a Rebibbia perché aveva 5 figli e nel precedente istituto penitenziario non era consentito svolgere colloqui con più di 3/4 persone contestualmente, invece a Rebibbia si) 2009 riguarda lo spazio vitale per il detenuto nella camera di pernottamento. Tema della affettività è avvertito come tema principale.

Principi costituzionali

Art 27 comma 3: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Da qui si ricavano due principi: umanizzazione e rieducazione. Si ammette, utilizzando il termine pene al plurale, che possano esserci una pluralità di sanzioni. Le sanzioni diverse dal carcere, sostitutive, spesso dalla società vengono avvertite come non pene. MA non è vero. Devono essere ovviamente effettive; garantire l’effettività di queste.

La pena deve ricostruire il legame sociale. E spesso non è detto che il carcere sia lo strumento adatto per ricostruire il legame sociale. La recente riforma, ha portato a dare spazio significativo a sanzioni sostitutive, diverse dal carcere, la cosiddetta giustizia riparativa.

Chi va in misura alternativa è perché ha ricevuto da parte della direzione dell’istituto e del magistrato di sorveglianza una valutazione, ha compiuto un percorso avanzato di recupero "i bravi detenuti". "Pene al plurale e condannato al singolare" = non si può mai compiere una operazione di spersonalizzazione. La sanzione deve essere personale.

Discorso di convenienza, utilitaristico, perché gli studi dimostrano che l’uso di misure alternative al carcere comporta una minor ricaduta nel reato, si riduce la recidiva (per esempio come abbiamo visto, partecipare ad attività teatrali ha contribuito a ridurre il rischio di recidiva) quindi si è ricostruito il legame sociale, poi conviene anche dal punto di vista economico rispetto alla detenzione nell’istituto, che costa molto. La sanzione deve essere personale, modellata sulle caratteristiche del destinatario.

Fissità della pena. Il concetto di rieducazione è ambiguo. Sarebbe più opportuno parlare di reinserimento sociale. L’art 27 deve essere riguardato alla luce di tutte le norme della costituzione: alla luce del principio cardine della libertà dignità, alla luce del libero sviluppo della personalità, alla luce del principio di uguaglianza (perché spesso il carcere è il luogo delle disuguaglianze, ma anche nel momento dell’uscita dal carcere c’è diseguaglianza, pregiudizi, diseguaglianze nella rete territoriale).

La questione dei diritti dei detenuti è una questione di limitazione dei diritti, non di titolarità. Per i detenuti nei circuiti di sicurezza, è chiaro che i diritti siano più compressi: le esigenze di sicurezza sono più elevate.

Divieto di cuocere cibi e di scambiare oggetti di modico valore dichiarati incostituzionali dalla corte. (In 41 bis). Queste limitazioni sono state ritenute non giustificate da ragioni di sicurezza. E questo si traduce in una violazione dell’art 27 comma 3.

Pronunce e interpretazioni giuridiche

La corte dice che intanto la limitazione ad un esercizio di un diritto ha giustificazione in quanto quella limitazione sia funzionale ad un incremento di tutela di un altro diritto costituzionalmente rilevante.

Pronuncia 2013 = Colloqui detenuti 41 bis ridotti rispetto agli altri detenuti. È legittima la limitazione anche per colloqui con difensore? Colloqui con il difensore per detenuti al 41 bis. Il difetto della legge stava nell’assumere il fatto che l’avvocato si sarebbe prestato a fare da tramite tra detenuto e consesso criminale di appartenenza; forte diffidenza verso mondo forense. Ma la corte dice che i colloqui con legale non soggetto a videosorveglianza. Poi dice che spesso il detenuto al 41 bis è detenuto al nord, lontano dal suo paese d’origine e l’avvocato magari è del paese di origine e la limitazione dei colloqui andrebbe a svantaggio di questa situazione.

Allora viene detto che se il timore è quello che il detenuto possa approfittare dell’avvocato per mandare il messaggio all’esterno, il messaggio potrebbe mandarlo anche in quel poco tempo che ha a disposizione nel colloquio, che nemmeno è video sorvegliato. Quindi limitare i colloqui con il difensore per i detenuti al 41bis comporta un inutile sacrificio di un diritto garantito dalla costituzione (diritto di difesa art 24). Comporta sicuramente un decremento di tutela che appare irrazionale e ingiustificato.

Sentenza n.313/1990: la corte si trova a giudicare una questione di legittimità relativa al finalismo rieducativo della pena. La corte dice che nella sentenza n.12/1966 era sbagliato considerare la rieducazione solo limitatamente al trattamento penitenziario (Arriva a dire che era sbagliato ciò che aveva detto nel passato). Perché il principio rieducativo è un principio fondamentale e generale che connota la pena dalla sua astratta previsione alla sua concreta esecuzione, che non è circoscritto al trattamento penitenziario = il finalismo rieducativo dell’art 27, 3 comma, vincola non solo l’amministrazione, ma anche i giudici e non solo di sorveglianza, ma anche il giudice della cognizione, colui che irroga la pena e anche il legislatore. Per cui il principio rieducativo coinvolge tutti.

Il legislatore stabilisce la pena per il singolo reato, si dovrebbe verificare ex ante se quella scelta legislativa possa determinare un incremento della carcerizzazione (Questo non vuol dire depenalizzare, vuol dire avere una cultura costituzionale della pena). Un esempio per dare concretezza a questo ragionamento dell’incremento della carcerizzazione è l’inserimento dei pacchetti di sicurezza, vedi costituzionale, riempiendo di fattispecie criminose l’art 275 cpp. Il legislatore prevede una serie di automatismi, per cui un soggetto gravemente indiziato, si partiva con omicidio e poi si è ampliato il catalogo, automaticamente si applicava la custodia cautelare in carcere.

La corte costituzionale ha smantellato quel sistema fattispecie per fattispecie. Perché la corte è vincolata al rapporto chiesto pronunciato, quindi il perimetro della decisione della corte è definito dalla domanda del giudice e a propria volta il giudice non può opporre qualsivoglia domanda, ma le questioni utili al giudice stesso per risolvere la controversia. La corte ha ritenuto incostituzionali quegli automatismi.

Questione dell’ergastolo ostativo.

Lezione 25/10/2022

Testo dignità e carcere

Distinzione propria del pensiero cattolico tra due concezioni di dignità:

  • Dignità come dote che spetta all’uomo in quanto essere umano
  • Dignità come meta che si raggiunge attraverso le azioni o le mancate azioni

Le ascendenze teoriche, sono molteplici, tra cui:

  • Idea della dignità come dono di Dio (matrice cattolica molto forte): dignità che va preservata e sviluppata, vivendo in armonia con il fine da questi assegnato agli esseri umani. Filone culturale che assume particolare rilevanza.
  • Sviluppi nel de hominis dignitate di Pico della Mirandola.
  • La dignità ha come connotato fondamentale il rispetto reciproco tra gli uomini, questa espressione trova traduzione significativa nell’ambito di Cesare Beccaria.

Cesare Beccaria sottolinea che quando una persona cessa di essere tale, diventando cosa questo equivale al dissolvimento del concetto di dignità, di entrambi i concetti di dignità. Connessione tra libertà e dignità, la prima è negata ogni qual volta la seconda sia pregiudicata.

Kant dice che l’uomo non può essere trattato da nessuno come mezzo, ma deve essere trattato nello stesso tempo come un fine e proprio in ciò consista la sua dignità.

Tutti invocano la dignità come prerequisito di ogni discorso quando si parla di diritti umani. Collegamento alla convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta tortura. Ancor prima c’è la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Dignità e personalità si incontrano nel senso che ognuno può sviluppare la sua personalità (l’uomo è libero di agire), MA sempre rispettando la dignità altrui. La parola rispetto non trova una propria autonomia concettuale nella costituzione, ma lega comunque una pluralità di disposizioni.

La dignità non può mai essere riguardata come conquista, acquisita, altrimenti si arriverebbe alla drastica conclusione per cui il comportamento non conforme alle regole può produrre una riprovazione tale da determinare la perdita o la mancata conquista della dignità.

Di solito si intende dignità come dote (innata), ma in realtà andrebbe presa in considerazione anche l’ipotesi della dignità come conquista. Come conciliare le due prospettive? La dignità innata c’è sempre, ma ce n’è un’altra, quella conquistata che può anche essere perduta e sicuramente può essere sempre riconquistata (Nessuno è mai perso per sempre, secondo la logica sottesa al principio rieducativo).

La dignità innata vale ad evitare che la persona possa diventare una cosa, che le azioni o le mancate azioni possano mai giustificare un trattamento inumano o degradante nei suoi confronti solo per il fatto che questa persona ha violato le regole del vivere civile. Collegato a questo è: Art 13, 4 comma: "deve essere punita ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone private della libertà personale" = elemento centrale della costituzione è la persona.

La dignità innata vale anche a negare la possibilità stessa di una completa privazione dei diritti potendo la mancata conquista della dignità acquista, giustificare solo puntuali limitazioni, proporzionata alla gravità del comportamento tenuto. La costituzione si fonda sulla centralità della persona umana e della sua dignità innata, ma considera ANCHE la prospettiva dinamica della dignità acquisita.

Basti pensare alle disposizioni sui doveri o alla pur discutibile previsione contenuta nell’art 48 cost per cui il diritto di voto non può essere limitato se non nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Si fa riferimento alle azioni o mancate azioni, quindi si fa riferimento alla dignità acquisita).

Qui si guarda alla dignità acquisita. I costituenti pensavano ai commercianti falliti in quanto soggetti che non hanno fatto onore ai loro impegni. Non vi è dubbio comunque che nella costituzione come in altre costituzioni, sia la dignità innata ad essere prioritariamente considerata e protetta (pensiamo all’art 1 della costituzione tedesca, intangibilità della dignità).

In Italia, invece c’è un approccio diverso, la dignità è declinata nei termini della pari dignità sociale (art 3) attribuendosi prioritario rilievo alla rimozione degli ostacoli di tipo economico e sociale che possano frapporsi al libero sviluppo della personalità e dunque all’esercizio dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla repubblica.

Per aversi dignità occorre che l’uomo sia messo nelle condizioni di esprimere le proprie capacità (Martha Nussbaum). Questa riflessione affonda nelle teorie aristoteliche e marxiste e ha trovato più di recente traduzione nelle opere di Amartya Sen. ciò che l’approccio delle capacità persegue è "una società in cui ciascuno sia considerato degno di rispetto e in cui ciascuno sia stato posto nella condizione di vivere in modo realmente umano".

Quali sono le conseguenze di questo discorso sul piano della esecuzione penale? La centralità del rispetto della dignità umana nell’esecuzione della pena emerge da numerose disposizioni normative internazionali e nazionali, che ne hanno progressivamente specificato il significato. Dalla generica previsione del rispetto dell’umanità e della dignità della persona previsto nell’art 10 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, si è passati alle dettagliate previsioni delle regole penitenziarie europee (ultima versione del 2006) circa le condizioni che devono essere assicurate negli istituti penitenziari (si pensi all’art 18 sulle camere di pernottamento ove si fa riferimento alla esigenza di tenere conto di specifici fattori per la determinazione delle condizioni di vivibilità, quali superficie, cubatura d’aria, illuminazione, riscaldamento, aerazione).

Le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art 3 CEDU subite dall’Italia: sentenza Sulejmanovic del 2009, sent. Torreggiani del 2013, sent. Cestaro del 2015. Quindi con le prime due pronunce si è data concretizzazione all’art 3 CEDU.

Oltre alla esigenza del rispetto di condizioni di umanità si va progressivamente acquisendo la consapevolezza circa la necessità di impostare la vita detentiva in modo da riflettere, nella misura più ampia possibile le caratteristiche della vita "libera".

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SSD
Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.vindigni.9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Clinica legale diritti dei detenuti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Ruotolo Marco.
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