Programmazione opere pubbliche
Il quadro delle necessità o quadro esigenziale
E' il documento che viene redatto e approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati. Per il quadro delle necessità o quadro esigenziale non si prevede alcuna approvazione. Trattasi in sostanza di un atto amministrativo di natura ricognitiva.
La programmazione delle opere pubbliche
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
Programma triennale dei lavori pubblici
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (€ 5.382.000) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione (DIP).
Il DOCFAP che è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, individua e analizza le possibili soluzioni progettuali e perviene all'individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente. La redazione del DOCFAP, è obbligatoria solo per lavori di importo superiore alla soglia europea (€ 5.382.000); per interventi di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP.
I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea (€ 5.382.000) sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, non è più obbligatorio che le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).
Nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. L'ultimo documento preliminare da redigere prima dell'avvio della progettazione nei due livelli in cui è suddivisa, è il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), che è redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove predisposto.
Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”.
Successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Il programma opere pubbliche ed elenco annuale sono adottati dalla Giunta, inserendoli nel DUP, poi sono pubblicati per 30 giorni, quindi sono approvati in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità (nella prassi non oltre 60 giorni) e comunque non oltre i 60 giorni.
Programma triennale di forniture e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione triennale.
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
In sede di conferenza dei servizi di cui all'articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto.
DM Infrastrutture n. 14/2018
Programma triennale dei lavori pubblici
Le amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi elenchi annuali sulla base...