Processo privato
Processo:
- Criminale: Con cui gli organi dello Stato perseguono la punizione di fatti illeciti lesivi di interessi pubblici;
- Privato: Col quale i privati chiedono che siano tutelati i loro diritti.
Parti:
- Attore;
- Convenuto.
Azioni:
- Dichiarative/di cognizione/di accertamento: Che tendono ad accertare la situazione giuridica controversa e a determinare le conseguenze;
- Esecutive: che sono volte a infliggere materialmente la sanzione.
Forme di processo privato romane
- Legis actiones;
- Per formulas;
- Le cd. cognitiones extraordinem.
Nell’antico diritto romano era usuale l’autotutela; pian piano Rex e i consoli si arrogano il diritto di regolare le controversie nate tra privati.
Tutte le legis iniziavano con In ius vocatio: un atto privato con cui una parte chiede all’altra di seguirla in tribunale (in caso il garante fosse recalcitrante interveniva il vindex).
Fasi del processo
1. Fase IN IURE
- Iurisdictio: Principio di ne bis in idem, divieto di agire de eadem re per la quale si era svolto o era in svolgimento un altro processo.
- Litis contestatio: Che comportava la deduzione della causa in giudizio.
2. Fase APUD IUDICEM, si svolgeva due giorni dopo davanti a:
- Iudex;
- Recuperatores;
- Decemviri stlitibus iudicandis;
- Centumviri.
Si tratta di 5 riti (i primi tre dichiarativi e gli ultimi due esecutivi):
- Per sacramentum/sacramenti/sacramento
- Per iudicis arbitrive postulationem
- Per condictionem
- Manus iniectio
- Pignoris capio
Rito per sacramentum
Serviva a rivendicare la proprietà di una cosa, di alcuni diritti reali limitati o di eredità, nonché la tutela della patria potestas, la manus e il mancipium, ed era utilizzata anche nei processi di libertà.
All’inizio era una vera e propria lotta, con il passare del tempo la lotta si conserva solo come simulacro: chi voleva iniziare un processo per provare che il bene era di sua proprietà doveva compiere un rituale che riguardava l’antica lotta. L’attore doveva portare in iure, davanti al magistrato il bene conteso, e procurarsi la presenza del possessore del bene, il convenuto. A questo punto l’attore effettuava la vindicatio (afferrava la cosa e affermava che gli apparteneva, ponendo sopra di essa un piccolo bastone, festuca o vindicta, a dimostrazione di appartenenza e di essere pronto alla lotta).
Se il convenuto taceva, il magistrato assegnava la cosa all'attore. Se il convenuto non voleva perdere la cosa doveva effettuare una controvindicatio. Per arrivare alla soluzione della contesa le parti si sfidavano reciprocamente a giurare di avere ragione (sacramentum), che poi fu abolito e sostituito da una scommessa giurata.
IO TI SFIDO AL SACRAMENTUM PER 500 ASSI; anche la controparte diceva similmente: IO (SFIDO) TE; oppure se la lite era di valore inferiore a 1000 assi, menzionavano un sacramentum di 50 assi. Poi seguivano le stesse cose di quando si agiva in personam. Il magistrato assegnava il possesso provvisorio del bene alla parte che dava maggiori garanzie di restituzione. Il giudice emanava la sentenza indicando quale sacramentum fosse giusto e di conseguenza, se il soccombente era colui che aveva ottenuto il possesso interinale, gli imponeva di restituire la cosa e i frutti da essa prodotti; qualora costui non eseguisse l'ordine, il vincitore poteva passare alla fase esecutiva contro i garanti. La legis actio per sacramentum in personam tutelava le primitive forme obbligazione.
Il rito era sostanzialmente uguale, una ricostruzione verosimile vede il creditore che affermava solennemente il proprio diritto e il convenuto che lo negava.
Actio generalis
In rem
- Res
- Vindicationes
- Festuca o vindicta
- Addictio
- In iure cessio
- Contravindicatio
In personam
- Nexum
Actio per iudicis arbitrive postulationem
Gai 4.17a: Si agiva per iudicis postulationem se per qualche controversia una legge avesse disposto che così si agisse (nei casi espressamente previsti), come ad esempio la legge delle XII Tavole per quel che viene richiesto in base a una stipulatio. Dunque in questo genere di azione chiunque negava senza correre il rischio di una penale. La stessa legge ordinò che si agisse per richiesta di giudice anche al fine di dividere un’eredità fra coeredi. Lo stesso fece la lex Licinnia [III sec. a.C., ma precedente al 210 a.C.], per l’ipotesi che si agisse per dividere qualche cosa comune. E così, menzionata la causa per la quale si agiva, veniva subito chiesto un arbitro.
Actio per condictionem
Gai 4.17b-19: Utilizzata per i crediti con oggetto una somma di denaro certa e in seguito per crediti con oggetto cose diverse dal denaro ma sempre certe. Alle affermazioni solenni delle parti seguiva un’intimazione, condictio, a ricomparire in iure dopo 30 giorni, per ottenere il giudice. Nella lingua antica «condicere» significava «intimare». Perciò questa si chiamava propriamente «condictio». Infatti l’attore intimava a controparte di essere presente nel trentesimo giorno per ottenere un giudice. Questa azione di legge è stata disposta dalle leggi Silia (III sec. a.C.) e Calpurnia (II sec. a.C.): dalla Silia per somme determinate, dalla Calpurnia poi per qualunque cosa determinata.
Actio per manus iniectionem
Gai 4.21: È la più importante azione esecutiva. Presuppone un debito accertato all’interno oggetto una somma di denaro determinata. Se 30 giorni dopo una sentenza di condanna il convenuto non aveva ancora adempiuto, l’attore poteva chiedere che si desse esecuzione alla sentenza, tramite questa azione esecutiva, che prevede solo la fase iure. Il creditore recitava un formulario con quale indicava la fonte e l’importo del suo credito e contemporaneamente metteva la mano addosso. Se non interveniva nessuno a liberarlo il magistrato pronunciava l’addictio del debitore a favore del creditore, che poteva portarlo a casa propria. In epoca meno primitiva il creditore si limitava a tenere il condannato questo di sì finché non estingue il debito con il proprio lavoro.
Si interveniva un terzo garante, un vindex, servivano opposizione all’esecuzione che interrompeva la procedura e si instaurava contro il vindex un processo di cognizione.
Considerazioni sulla crudeltà delle pene
Favorino sull’eccessiva crudeltà dello squartamento dei corpi dei debitori (Gell. N.A.20.17-19): Non riesco a capire in qual modo si possa trovare un peso o una misura per regolare ciò. Se poi si fa qualcosa che eccede, è diverso, la cosa diviene di una assurda atrocità, perché un’azione eccessiva crea una nuova pena del taglione e determina una infinita reciprocità di taglioni. Ma quanto all’enormità della legge che consentiva di tagliare e dividere il corpo umano, quando uno era stato chiamato in giudizio per debiti, non è il caso di ricordare e mi fa male il parlarne che cosa sarebbe avvenuto se i creditori fossero stati molti. Che cosa si può immaginare di più selvaggio, che cosa di più oltraggioso per l’umanità, dello spartire le membra di un debitore povero con grave strazio, come oggi si distribuiscono e vengono posti in vendita i beni?
Sesto Cecilio sull’eccessiva crudeltà dello squartamento dei debitori: Rimane che io ti risponda su ciò che a te è parsa la maggior crudeltà: l’amputazione e la distribuzione di parti del corpo. Fu con la pratica e il rispetto di virtù di ogni specie che il popolo romano da modesta origine si innalzò a sì grande altezza, ma soprattutto e principalmente con il rispettare e considerare sacra la fedeltà sia pubblica che privata. Così i consoli, persone degnissime, furono consegnati al nemico per tener fede alla parola pubblicamente data, così il cliente posto sotto la nostra protezione è considerato più caro dei parenti e degno di protezione anche contro gli stessi parenti; e nessun delitto era considerato più grave che lo sfruttare un cliente. Questa fedeltà i nostri antenati la sancirono non solo nelle pubbliche punizioni, ma anche nei contratti di affari e soprattutto nei prestiti di denaro e nel commercio; essi pensavano che l’aiuto a una momentanea necessità di denaro, cui tutti possono soggiacere nella vita, potesse essere revocato, se la perfidia da parte del debitore cercava di sfuggire senza grande rischio. A coloro che riconoscevano un debito, o quando esso era stato riconosciuto dalla legge, venivano concessi trenta giorni per raccogliere il denaro necessario a saldarlo, e questi giorni erano chiamati ‘iusti’ (legittimi), come una speciale sospensione (‘iustitium’), cioè, per così dire, una cessazione e interruzione del procedimento legale, nei quali giorni nessuna azione poteva essere intentata contro di loro. Poi, se non avevano saldato il debito, venivano convocati dal pretore, il quale assegnava il debitore ai creditori che erano stati riconosciuti legalmente, lo fissavano ad un tronco o lo legavano con delle corregge. Così, ritengo, debbono interpretarsi le espressioni della legge: «Confessato il debito e pronunciato il giudizio, trenta giorni di sospensione siano accordati. Dopo sarà arrestato e condotto in giudizio. Se non obbedisce alla sentenza o se nessuno dà per lui malleveria dinanzi al magistrato, il creditore lo porti con sé, legato a un tronco o con delle corregge. Sia legato con un peso non minore di quindici libbre o, se vuole, maggiore. Se il debitore lo chiede, può vivere a proprie spese. Se non ha da vivere, colui che l’ha in custodia deve dargli una libbra di farina al giorno. Se vuole, anche più». Vi era ancora la possibilità di esercitare il diritto a un accomodamento, ma, se ciò non avveniva, il debitore era tenuto prigioniero sessanta giorni. Durante tale spazio di tempo nei tre successivi giorni di mercato il debitore veniva condotto dinanzi al pretore nel ‘Comitium’ e gli veniva ricordata la somma per la quale era stato condannato. Al terzo giorno di mercato veniva decapitato o veniva venduto e mandato al di là del Tevere, quale straniero. Ma questa pena di morte, che aveva, come dissi, lo scopo di rendere sacra la parola data, veniva da una ostentazione.