PROCESSO PENALE E PRINCIPI COSTITUZIONALI
ARTICOLO 13 - PRINCIPIO DI LIBERTÀ PERSONALE
PRIMO COMMA: sancisce l’INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Non sono ammesse forme di detenzione, ispezione, perquisizione
SECONDO COMMA:
personale, né altra restrizione della libertà personale, se non con atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge . – Questo comma pone dei limiti
al godimento della libertà personale, ma con doppia riserva:
- Riserva di Legge > Le restrizioni della libertà personale sono consentite
solo nei casi previsti dalla legge o da atto ad essa equiparato. È una riserva di
legge assoluta (no spazio ad altre fonti) e rinforzata (norma costituzionale
predetermina il contenuto della legge stessa).
- Riserve di Giurisdizione > Le restrizioni della libertà personale sono
consentite sono consentite solo con atto motivato dell’autorità
giudiziaria.
N.B > Il riferimento alle forme di detenzione è diretto sia alla pena detentiva
applicata dal giudice con sentenza di condanna, sia alle misure cautelari disposte
con ordinanza motivata dal giudice, previste dal Libro IV, Titolo V del Codice. Alcuni
problemi di conformità costituzionale sono sollevati dalla dottrina in merito
detenzione amministrativa degli stranieri, attuata nelle forme del trattenimento
all’interno dei Centri di Permanenza per i Rimpatri.
In casi eccezionali di gravità e urgenza previsti tassativamente dalla
TERZO COMMA:
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare dei provvedimenti provvisori
(limitativi della libertà personale) che dovranno essere comunicati all’autorità
giudiziaria (che non è potuta intervenire immediatamente) entro 48 h e dovranno
essere da essa convalidata nelle successive 48h, in caso contrario il provvedimento si
intende revocato e privo di effetto (Controllo ex post).
Anche in questo caso abbiamo una doppia riserva e sotto il profilo processuale
rilevano gli istituti delle misure cautelari, in particolare l’arresto in flagranza di
reato (ex artt. 380 c.p.p. e 381 c.p.p), il fermo di indiziato di delitto (Art. 384
c.p.p.) e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (Art. 384-bis c.p.p.)
QUARTO E QUINDI COMMA: Impone al legislatore di PUNIRE OGNI VIOLENZA
FISICA E MORALE AI DANNI DI SOGGETTI IN STATO DI LIMITAZIONE e dispone
dei LIMTI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI.
ARTICOLO 14 – PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO
PRIMO COMMA: Sancisce i l’INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO, QUALE
PROIEZIONE SPAZIALE DELLA PERSONA
Si tratta di una nozione più ampia rispetto a quella civilistica dell’art. 43 c.c, e
luogo deputato
che fa riferimento a quella dell’art. 614 c.p, ossia intesa come
all’abitazione, al lavoro e allo svolgimento di attività che esprimono
esigenze di riservatezza .
SECONDO COMMA: Nei casi di Sequestro, Perquisizioni e Ispezioni locali, la
norma, come per la libertà personale, dispone doppia riserva per le restrizioni di tale l
limiti al godimento del proprio domicilio
leggi speciali il compito di disciplinare
TERZO COMMA: Si rinvia a
accertamenti e ispezioni per motivi di sanitari, di incolumità pubblica o per
accertamenti ecconomici e fiscali .
ARTICOLO 24 - DIRITTO ALLA DIFESA E PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del
SECONDO COMMA:
procedimento. Il diritto alla difesa è leggibile in due modi diversi: diritto di
1)