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Leggi della storia romana

  • Lex Sacrata (494 a.C.): Creazione del tribunato della plebe a seguito della prima secessione della plebe.
  • Leges Duodecim Tabularum (450-451): Redazione di codici giuridici in materia civile e penale. Tra questi, uno sanciva il divieto del matrimonio tra patrizi e plebei, con l'obiettivo del gruppo patrizio di preservare intatto il proprio potere di controllo sulle istituzioni. Con i matrimoni misti si giungeva a trasmettere con l'eredità familiare il diritto agli auspicia.
  • Lex Canuleia (445): Soppressione del divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.
  • Leges Liciniae Sextiae (367): Soppressione del tribunato militare con potere consolare, ristabilimento del console di cui un membro deve essere plebeo, limitazione dell'occupazione dell'ager publicus.
  • Lex Poetelia de Ambitu (358): Frena l'ambitio degli uomini nuovi.
  • Lex Genucia (342): Divieto del prestito ad interesse.
  • Lex Publilia Philonis (339): Stabiliva che la ratifica del Senato alle leggi dei comizi centuriati precedesse la votazione, rendendola così più debole.
  • Lex Poetelia Papiria (326): Ridimensionamento dell'istituto del nexum; al creditore non era più consentito di rivalersi sulla persona fisica del debitore, ma solo sui suoi beni.
  • Lex Ovinia (312): Stabilisce che il censore costituisca la lectio senatus (revisione della composizione del senato) e proceda al riempimento dei posti vacanti.
  • Lex Ogulnia (300): Apre ai plebei la partecipazione ai collegi sacerdotali superiori.
  • Lex Valeria (300): Stabilisce il diritto di ogni cittadino romano di ricorrere alla provocatio ad populum. La norma prevedeva la possibilità che la pena capitale di un condannato a morte potesse essere trasformata in altra pena se così stabilito da un giudizio popolare. Il magistrato, infatti, in virtù del suo potere di polizia (coercitio) aveva l'imperium di comminare pene.
  • Lex Maenia (292 o 219): Stabilisce che la ratifica del Senato avvenga preventivamente rispetto alla votazione.
  • Lex Hortensia (287): Sancisce che le deliberazioni votate dalla plebe avessero valore di legge sciolte dal vincolo dell'auctoritas patrum.
  • Lex Claudia (218): Plebiscito che proibisce ai senatori e ai loro figli di possedere navigli di più di 300 anfore (80 hl), proibendo loro il grande commercio.
  • Lex Cincia (204): Aveva proibito le donazioni, che potevano innestare fenomeni corruttivi.
  • Leges Sumptuariae (215, 181, 161, 143, 131): Rispondono al problema del lusso.
  • Leges Porciae (195): L'azione del governatore delle province romane viene sottoposta al controllo.
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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/03 Storia romana

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