Bilancio d'esercizio
Bilancio è il documento attraverso il quale informo tutti i soggetti interessati (intesi come portatori di interesse, stakeholders) di come va la mia impresa. Il bilancio diventa un passaporto che racconta l’impresa sotto i principali punti di vista: economico, ambientale e sociale; quindi al bilancio sono interessati tutti gli stakeholders. È importante perché deve essere uguale per tutti e non si fa un bilancio in base a chi lo chiede, il bilancio è neutrale.
Soggetti coinvolti nella redazione del bilancio
- Il responsabile amministrativo, cioè un responsabile interno all’impresa che se ne occupa
- Gli amministratori, il consiglio di amministrazione
- L’organo di controllo
- Analisti finanziari
- Agenzie di rating per le società alle quali viene dato un giudizio di affidabilità creditizia
Scopo del bilancio
Lo scopo del bilancio, come dice anche il Codice Civile (CC), è quello di:
- Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico d’esercizio; veritiero significa che il mio bilancio è il più possibile simile alla situazione vera dell’impresa.
- Gestire i margini di discrezionalità che mi vengono dati dalla norma e dalle regole dettate dalla prassi contabile.
- Gestire il rapporto tra risultato d’esercizio e reddito imponibile. Gli utili che l’impresa fa sono di due tipi: utili civilistici, cioè quelli derivanti dalla gestione e quindi il risultato d’esercizio e gli utili fiscali (cioè reddito imponibile), cioè l’utile sul quale paghi le imposte, che viene ricalcolato in modi diversi e questo processo è detto dichiarazione dei redditi. Questi due tipi di esercizi sono sempre diversi.
Documenti del bilancio
Bilancio consiste di due documenti con una specifica valenza di tipo informativo:
Stato patrimoniale
Mi dà informazioni sulla consistenza patrimoniale della mia impresa, mi dice quali sono le attività della mia impresa; quindi tutto quello che è attività futura, gli investimenti. Dall’altra parte abbiamo il passivo, ovvero i finanziamenti, tutto quello che copre gli investimenti. Lo stato patrimoniale è come se fosse una fotografia all’ultimo giorno dell’esercizio; la data la scelgo io, in Italia di solito si fa riferimento convenzionalmente al 31/12 ovvero all’anno solare (anche se non è comunque obbligatorio, è solo una convenzione). In questa fotografia ci sono delle grandezze stock (valori di merci in magazzino, immobili,...) e ci sono anche dei criteri per valutare questi beni.
Conto economico
Ha una finalità informativa diversa, questo documento serve a definire la formazione del risultato d’esercizio. Misura la performance che la mia società è riuscita a realizzare nell’anno e lo fa confrontando gli elementi positivi di reddito con gli elementi negativi di reddito. Il criterio secondo cui si ragiona, nell’ordinamento italiano, è la competenza economica: per positivi si intendono quindi i fattori produttivi realizzati, mentre con i negativi si intendono i fattori produttivi già utilizzati o non più utilizzabili. Nel CE non ho più una fotografia, ma ho un flusso: sono i flussi dall’1/1 al 31/12 (quanti sono gli ammortamenti utilizzati, quanto lavoro ho consumato,...).
→ La “novità” è che ora arriva la legge/normativa a dire come procedere in questa attività, di modo che tutti possano essere armonizzati tra di loro e ad esempio i commercialisti di Bolzano e quelli di Catania possano “intendersi”. Lo fa in modo abbastanza pesante, cioè con il codice civile, ed imponendo delle fattispecie di reato dette “reato di falso in bilancio” se queste regole non vengono rispettate.
Dimensioni del bilancio
La legge individua tre dimensioni e di conseguenza tre documenti:
- Dimensione patrimoniale = individuata dallo stato patrimoniale
- Dimensione economica = individuata dal risultato d’esercizio, dal conto economico
- Dimensione finanziaria = c’è anche questo altro modo di valutare il risultato d’esercizio, non si va più solo a vedere la differenza ricavi - costi, ma si va anche a vedere il risultato finanziario. Il documento che individua la dimensione finanziaria è il rendiconto finanziario, che ci dice se le disponibilità finanziarie sono aumentate o diminuite e ci dice anche perché.
→ Tutto parte da una corretta contabilizzazione quotidiana! Utilizzando il libro giornale ed il libro mastro. Quindi tutto quello che vediamo noi è la sintesi di 365 giorni di lavoro (anche di più) e presuppone che ci sia qualcuno che ha la capacità di gestire libro mastro e libro giornale. Importante è ricordare che di solito, chi va a guardare il bilancio, ha la necessità di vedere non solo cosa c’è in bilancio ma anche perché c’è. [Il bilancio delle imprese è pubblico perché c’è l’obbligo di trasparenza e si trova su un software a cui tutti possono accedere].
Il bilancio d'esercizio secondo il codice civile
Il bilancio è un documento obbligatorio per le società di capitali!
Documenti che compongono il bilancio d'esercizio
- SP - Stato Patrimoniale
- CE - Conto Economico
- Rendiconto Finanziario (RF) = è come se fosse l’alter ego del CE in termini finanziari
- Nota Integrativa (NI)
SP, CE e RF sono documenti di natura contabile, sono solo numeri. A tutto ciò si accompagna la NI, cioè quel documento che mi spiega come sono arrivata a quei numeri. Infatti anche a livello di pagine è molto più lunga rispetto ai documenti contabili, perché spiega tutto.
L’Art. 2423 CC dice che = Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito dallo SP, CE, RF e dalla NI. La legge però obbliga a dei documenti di accompagnamento di bilancio, non sempre obbligatori: ci sono infatti dei requisiti di grandezza delle imprese. Questi documenti di accompagnamento sono:
- La relazione sulla gestione (Art. 2428 CC) = relazione firmata dagli amministratori sulla gestione dell’impresa. Questa mi dice in quali mercati opera l’impresa, come si compone la mia forza lavoro, quanti e quali dipendenti ho,... Questa ci deve anche un po’ raccontare come è iniziato l’anno dopo perché comunque il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (se l’impresa è grande anche 180); è quindi un documento che ha un range più ampio.
- Relazione del Collegio Sindacale (Art. 2429 CC) = sono professionisti che si esprimono sul bilancio.
- Relazione del soggetto incaricato della revisione legale (Art. 2429 CC) = quest’ultimo può anche coincidere con uno dei soggetti del Collegio Sindacale. Il revisore fa una revisione sulla correttezza della tenuta contabile (cioè se c’è stato il rispetto delle regole del codice civile); per fare questo si fanno dei controlli a campione.
Questi ultimi due sono due documenti che si aggiungono (può aggiungersene anche solo uno) alla relazione sulla gestione fatta dall’organo interno e sono fatti da organi esterni.
Le fonti del bilancio
- Il Codice Civile = è una legge e quindi ha un vantaggio perché è generale ed astratta ma ha anche uno svantaggio perché spesso io ho difficoltà a capire come applicare questa legge. La legge mi dice quale deve essere la forma del bilancio e quali devono essere i contenuti del bilancio, quindi la sostanza.
- I principi contabili (OIC) = Questi prendono la legge e la interpretano; fanno una sorta di guida operativa alla norma. Questi principi contabili hanno valenza di fonte normativa.
- Il fisco = Secondo le regole del fisco vado a determinare le imposte, con queste regole vado ad individuare il reddito imponibile.
Il Codice Civile
Gli Art. 2423 - 2435 ter, dove gli argomenti principali sono: la composizione del bilancio, i principi generali, gli schemi di SP e CE, il contenuto della NI, i criteri di valutazione. I criteri di valutazione sono forse l’argomento più importante → L’Art. 2426 mi dice passo passo come devo procedere con le valutazioni. Gli Articoli del codice civile si applicano alle società che hanno forma giuridica di società di capitali!. Si applicano alle società di persone SOLO per le valutazioni. Inoltre le regole del CC si applicano SOLO per chi opera nell’industria e nel commercio, non valgono per chi opera nel finanziario.
Le origini dell’attuale normativa sono piuttosto lontane nel tempo: la prima sistematizzazione è nel 42. Successivamente ci sono state una serie di riforme importanti, come la L. 216/ 1974 che: a) fissa il contenuto minimo del CE e della relazione sulla gestione degli amministratori, b) definisce i criteri di valutazione, c) introduce il concetto di partecipazione in altre società ed il bilancio consolidato. Poi abbiamo il D. Lgs. 127/1991 con il quale gli stati membri dell’UE si misero d’accordo e fecero una direttiva annuale sui bilanci europei. Infine abbiamo il D. Lgs. 139/2015 con il quale c’è un lento avvicinamento alle regole internazionali, cioè ai principi contabili internazionali; di cui l’esempio è sicuramente l’obbligo di rendiconto finanziario.
Principi contabili
Dal 75 con l’intervento della Consob arrivano i principi contabili nazionali, riconosciuti ufficialmente con un ruolo di interpretazione ed integrazione di quelle che sono le norme civili. Oggigiorno il riferimento è la fondazione OIC, l’organismo italiano di contabilità. Vi è anche un’altra famiglia di principi, quelli internazionali (che noi non trattiamo). Si applicano a quelle imprese che non fanno il bilancio secondo il codice civile.
Il fisco
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali cosi come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza della forma declinato dai singoli principi contabili.
Limiti:
- Le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti
- Le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio
Sul reddito d’impresa gravano due tipi di imposte:
- IRAP = 3,9%, si applica sul valore aggiunto individuato all’interno dell’area operativa
- IRES = 24%, va ad individuare il reddito imponibile, cioè quell’utile che deve essere assoggettato ad imposizione; è ottenuto applicando al reddito di competenza tutte le variazioni (in aumento o in diminuzione) che seguono all’applicazione delle regole dei criteri fiscali.
***Tutte le imprese fanno il bilancio, ma quelle che non devono seguire le regole del CC lo fanno “come vogliono”.
La disciplina del bilancio civilistico
Domande e risposte
A. Chi deve redigere il bilancio civilistico?
→ L’obbligo di redigere il bilancio nella forma imposta dal CC ce lo hanno le società di capitali (tutte), le società di persone con soci illimitatamente responsabili tutti rappresentati da società di capitale. Invece NON sono obbligati a redigere il bilancio: le società quotate, le banche, le assicurazioni, i grandi gruppi ma anche le società di piccole dimensioni e gli enti che non hanno forma di società di capitale.
B. Perché viene redatto?
→ Qui subentra l’Art. 2423 comma 2, CC = il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. È quindi una traduzione in termini giuridici di quello che è cosiddetto “quadro fedele” della funzione. Inoltre la funzione informativa del bilancio è per tutti, cioè erga omnes, quindi deve essere neutrale ed intelligibile (cioè chiaro da comprendere).
C. Cosa deve rappresentare?
→ La situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio.
D. Come lo rappresenta?
→ La cosa importante è fare il bilancio in un modo standard così che possa essere confrontato con i bilanci delle altre imprese.
Sistema e principi generali del bilancio
Art. 2423 CC. Primo comma: gli amministratori redigono la bozza del bilancio, questo diventa effettivamente bilancio d’esercizio quando il proprietario lo “approva”. Ci sono degli allegati: il CC dà degli obblighi in più oltre alla relazione sulla gestione e gli altri che abbiamo visto, ci possono essere anche la copia dei bilanci delle società controllate,...
Secondo comma: è la cosiddetta clausola generale, che spiega che il bilancio deve essere redatto con chiarezza ed in maniera veritiera e corretta. Chiarezza = deve essere chiaro a tutti e trasparente per quanto riguarda il processo di formazione e rappresentazione. Veritiero = non può essere una verità oggettiva, perché comunque è frutto di stime, ma queste stime devono comunque essere corrette.
- Postulati di bilancio, ovvero le norme di carattere generale che mi indirizzano nel redigere il bilancio d’esercizio
- Regole specifiche in ambito di struttura formale
- Regole in tema di criteri di valutazione
Terzo comma: non basta quello che mi chiede la legge per rendere chiaro il bilancio, ho l’obbligo giuridico di dare una informativa complementare.
Quarto comma: quello che conta è la rilevanza.
Quinto comma: posso anche non rispettare le indicazioni degli articoli che ho se quelle indicazioni mi portano fuori strada rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta. In questo caso, importante è l’oggetto della rappresentazione, il perché non c’è la rappresentazione e gli effetti che questo ha sul reddito e sul capitale; e comunque, devo mettere via gli eventuali utili ottenuti e dargli informativa nella nota integrativa.
Sesto comma: Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Questo però può far sì che il totale attivo sia diverso dal totale passivo a causa proprio dei decimali, quindi ci sono delle regole sugli arrotondamenti e sui troncamenti in questo campo.
Tornando al "Come"
L’art. 2423 del CC mi dà un’idea sui principi generali di redazione del bilancio. In aggiunta al CC, ho una enunciazione di principi di carattere generale ma già più specifici rispetto al 2423 CC; quindi piano piano il sistema di regole, da molto generale, diventa un po’ meno astratto. Ecco infatti che subentrano, oltre al CC, i principi contabili. Con 11 vengono infatti sistematizzati i postulati di riferimento in materia di redazione del bilancio d’esercizio (art. 2423, 2423-bis, 2423-ter). Il non rispetto di questi postulati provoca l’incapacità del bilancio di rappresentare la situazione in modo corretto e veritiero. I postulati sono:
- Prudenza = se ho paura di avere dei costi in più rispetto a quelli stimati li devo prevedere: questo in contabilità si chiama accantonamento; se invece sono in dubbio se avere dei ricavi in più, allora questi non li metto. Quindi costi si, ma ricavi no. Il principio di prudenza è come se fosse volto a sottostimare l’utile, perché comunque ha l’obiettivo di tutelare i terzi.
- Prospettiva della continuità aziendale = si riferisce alla natura dinamica della gestione, arbitrariamente scissa in periodi amministrativi. La continuità aziendale è molto importante per la gestione delle imprese.
- Rappresentazione sostanziale = il cosiddetto “principio di prevalenza della sostanza sulla forma”. Si ha che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Questa norma impone di guardare sempre alla natura effettiva del contratto sottostante ed a dare poi queste informazioni in contabilità. Un esempio è il leasing finanziario.
- Competenza = si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio. Inoltre si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Si deve poi tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Alla fine comunque l’attenzione del codice è quella di individuare il reddito effettivamente prodotto.
- Costanza nei criteri di valutazione = gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Quindi c’è una considerazione distinta delle singole operazioni, in ragione del loro specifico futuro atteso. I criteri devono prevedere una applicazione costante, non posso cioè modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro. Il secondo comma ci dice che sono possibili deroghe al principio enunciato, ma sono consentite in casi eccezionali: la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
- Rilevanza
- Comparabilità = per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate
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Appunti della prima parte di Contabilità e bilancio
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Prima parte appunti Embriologia
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Prima parte
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Storia dell'impresa - prima parte