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Capitolo 6 - Il Presidente della Repubblica

Evoluzione e ruolo di garanzia del Capo dello Stato nei regimi parlamentari

Il ruolo del Capo dello Stato nelle forme di governo parlamentari ha attraversato una significativa evoluzione nel tempo e nei diversi Paesi, spaziando dall'essere un organo che partecipa all'indirizzo politico fino a diventare un mero simbolo dell'unità nazionale.

Dall'assolutismo al parlamentarismo monista

Un esempio lampante di questa evoluzione è la monarchia britannica, trasformata da assoluta a costituzionale pura, e poi in parlamentare.

  • Nella monarchia costituzionale pura inglese, caratterizzata da un dualismo di poteri autonomi e separati, la Corona deteneva il potere esecutivo (esercitato tramite ministri di sua scelta) e rappresentava gli interessi della classe aristocratica e del clero, mentre la Camera dei Comuni, titolare della funzione legislativa, rappresentava la classe borghese.
  • Questa forma si è evoluta nel Settecento in una monarchia parlamentare dualista, dove il Governo era legato a una doppia fiducia: verso il Re e verso il Parlamento.
  • Successivamente, con la progressiva erosione delle prerogative della Corona in favore della Camera dei Comuni, il parlamentarismo britannico è diventato monista, con un Governo e un Primo Ministro dipendenti dalla fiducia del solo Parlamento.

La funzione di garanzia costituzionale

Nelle forme di governo residue che mantengono la costituzionalità pura, nei sistemi presidenziali (che riprendono il modello puro con adattamenti democratici), e nei sistemi misti come il semipresidenzialismo francese o il neoparlamentarismo delle Regioni italiane, il Capo dello Stato (o della Regione) è un organo di indirizzo politico.

Al contrario, nei regimi parlamentari monisti (dove le funzioni di governo spettano all'accordo tra Gabinetto e Parlamento), il Re o il Presidente della Repubblica esercitano di norma un ruolo di garanzia costituzionale, che talvolta può essere puramente simbolico e cerimoniale, come nel caso dell'Imperatore del Giappone.

=> Questo ruolo di garanzia include anche lo svolgimento di attività volte ad assicurare il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, la quale, per sua natura, è soggetta a instabilità a causa delle vicissitudini del rapporto fiduciario tra Gabinetto e Parlamento. Tale ruolo diventa particolarmente rilevante quando sono carenti o non ben funzionanti altri strumenti volti a razionalizzare quel rapporto e a rafforzare la stabilità governativa.

Il ruolo del Capo dello Stato in periodi di crisi

L'instabilità dei regimi parlamentari ha portato una parte della dottrina, come Carlo Esposito, a teorizzare per il Capo dello Stato la possibilità di elevarsi, in periodi di crisi del sistema parlamentare, a reggitore dello Stato.

Quando si afferma che il Capo dello Stato è designato a reggere lo Stato in ipotesi di crisi, si intende che, qualora i rimedi contro le crisi canonizzati nei testi costituzionali non possano attuarsi, spetta al Capo dello Stato di sostituirsi al Parlamento e provvedere con ministri da lui nominati e che godono della sua fiducia (invece di quella del Parlamento).

Questa configurazione del ruolo, sebbene contestata da altri autori, non deve essere del tutto accentuata al punto di ammettere l'esautorazione (disempowerment - privare dall’autorità) Parlamento dai suoi poteri legislativi, di indirizzo e di controllo.

=> Va invece intesa come la facoltà di nominare comunque un Esecutivo che guidi il Paese. Questo Governo, anche se non riesce a ottenere la fiducia delle Camere, potrà adottare atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e non differibili, e fino a che le Camere stesse non riescano a ritrovare, di norma a seguito di nuove elezioni, una maggioranza interna capace di esprimere e sostenere un Governo stabile.

In sostanza, il Capo dello Stato agisce come supplente e garante della continuità dello Stato in momenti di blocco istituzionale, ma con poteri limitati nel tempo e nella sostanza, finalizzati unicamente a superare l'impasse.

(Difficoltà che non permette soluzioni o vie d’uscita; vicolo cieco)

L’elezione del Presidente della Repubblica

Presidente della Repubblica articolo 83 e seguenti.

Articolo 83

I. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

II. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

III. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

I & III Il Presidente della Repubblica è eletto, per 7 anni, dal Parlamento in seduta comune integrata da delegati regionali (tre per ogni regione, salvo per la Valle d’Aosta che ne esprime uno solo, in ragione della sua ridottissima popolazione), scelti dai rispettivi Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

III L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, senza presentazione di candidature e senza preventivo dibattito, richiede la maggioranza qualificata dei ⅔ dell’assemblea nei primi tre scrutini; è sufficiente la maggioranza assoluta a partire dal quarto scrutinio.

=> Le particolari modalità di elezione sono volte a conferire al titolare della carica uno status di neutralità politica ed un’attitudine a rappresentare l’intero paese, in ragione delle funzioni e del ruolo che la Costituzione assegna all’organo.

  • Presenza di delegati regionali: serve a manifestare che il Presidente rappresenta la Nazione anche nelle sue articolazioni territoriali (anche se l’incidenza numerica cioè il peso politico dei delegati è modesto 58 a fronte di 600 deputati e senatori + senatori a vita).
  • Scrutinio segreto: serve a garantire libertà di voto agli elettori presidenziali rispetto alle direttive di partito o alle pressioni popolari.
  • Maggioranza qualificata: anche se ridotta a partire dal quarto scrutinio, serve a imporre una convergenza trasversale sulla personalità da eleggere.

=> In sintesi, il meccanismo elettorale è disegnato per impedire che il Presidente della Repubblica sia l'espressione di un solo partito o di una sola coalizione, assicurando invece che sia un garante dell'intera nazione.

  • Mandato di 7 anni: serve a scollegare l’elezione del Presidente della Repubblica dalla durata quinquennale delle Camere e, quindi, dalla maggioranza politica che sostiene il governo.
  • Incompatibilità dell’ufficio di Presidente della Repubblica con qualsiasi altra carica (cioè il Presidente della Repubblica non può ricoprire nessuna altra carica né pubblica né privata) per evitare conflitti di interesse e la previsione di un adeguato assegno personale e di una cospicua dotazione strumentale per l’assolvimento delle funzioni (strumenti e salario) al fine di rendere l’organo e il suo titolare indipendenti da qualunque altro centro di potere, pubblico (come il Governo) o privato.

Articolo 84

I. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

II. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

III. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Scadenza della carica

Trenta giorni prima della scadenza naturale del settennato presidenziale, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune i membri delle due Camere e i delegati regionali per procedere ad eleggere il nuovo Capo dello Stato.

Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione => l’elezione del Presidente della Repubblica è procrastinata (posticipata) => ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere (una volta elette le nuove Camere entro 15 giorni devono eleggere il Presidente della Repubblica).

Quindi si dice che nelle more dell’elezione del nuovo Presidente sono prorogati i poteri del Presidente in carica = prorogatio!

Ma se al momento della scadenza del mandato presidenziale non è ancora stato eletto il Presidente della Repubblica (non c’è alcun problema con le Camere semplicemente non è stato eletto) nonostante debba essere fatto 30gg prima della scadenza naturale del mandato, non si produce alcuna prorogatio ma subentra temporaneamente il Presidente del Senato in qualità di supplente del Presidente della Repubblica.

Il giuramento

Prima di assumere le sue funzioni il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica in seduta comune (non più integrato dai delegati regionali) e, per prassi, in quella occasione pronuncia un discorso di insediamento illustrando le linee di condotta che intende osservare durante la sua presidenza.

Cessazione della carica

Oltre che per naturale scadenza del settennato, il Presidente della Repubblica cessa dalla carica per:

  • Dimissioni volontarie.
  • Morte.
  • Impedimento permanente.
  • Destituzione dalla Corte costituzionale a seguito di condanna penale.
  • Decadenza conseguente al venir di meno dei requisiti di eleggibilità.

In questi casi, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni (salvo il maggior termine se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione).

Rielezione

La Costituzione non vieta l’immediata rielezione della stessa persona anche se l’età matura richiesta, la lunga durata della carica e la delicatezza dei compiti assegnati la sconsigliano.

(Verificata due volte con Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella)

Alla conclusione del mandato presidenziale, l’ex Presidente della Repubblica acquisisce lo status di “senatore di diritto e a vita”, salvo rinunzia (art. 59).

Impedimento e supplenza

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Supplenza

È volta a garantire la continuità dell’organo nonostante impedimenti contingenti che possano interessare la persona che riveste la carica.

La Costituzione non indica limiti ai poteri esercitabili dal supplente -> ci sono diverse ipotesi che vanno da un estremo all’altro, ossia dalla facoltà di avvalersi di tutte le prerogative spettanti al Capo dello Stato a quella di esercitare i soli poteri di ordinaria amministrazione o indilazionabili.

Il silenzio della Costituzione sulla figura del supplente può essere letto come un tentativo per evitare di vincolarla a schemi rigidi che potrebbero renderla inefficace. Di conseguenza, i poteri del supplente devono essere flessibili e adattarsi, caso per caso, all'esigenza fondamentale di garantire la continuità della funzione presidenziale.

Impedimento permanente

La supplenza (cioè la sostituzione) del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato è un meccanismo automatico e immediato:

  1. Scatta "di diritto": Significa che la supplenza diventa operativa immediatamente ("per il solo fatto") nel momento in cui il Presidente è impedito. Non servono altri atti o decisioni.
  2. Non importa la durata o la natura: Dal punto di vista della supplenza, è irrilevante se l'impedimento è breve o lungo, oppure quale sia la causa specifica (malattia, viaggio, ecc.). C'è un impedimento, c'è la supplenza.
  3. Vantaggio per il Governo: Questo meccanismo automatico è utile anche per il Governo, perché garantisce che le funzioni presidenziali essenziali siano soddi
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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