Percorso legislativo della professione infermieristica ed ostetrica
RD 2330/1929 (decreto regio legge 1)
Le prime scuole di formazione infermieristica in Italia nascono all’inizio del XX secolo, sono gestite da privati, in particolare dalla Croce Rossa, o da organizzazioni religiose.
Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832. In Italia la regolamentazione della formazione infermieristica avviene in quest’anno con la nascita delle prime Scuole Convitto professionali per infermiere e di Scuole specializzate di medicina, igiene pubblica, ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici istituite con tale RDL. Per accedervi viene richiesta la licenza elementare che tuttavia non rappresenta un criterio di esclusione per le candidate che non ne siano in possesso.
Regio Decreto Legge 21 novembre 1929, n. 2330. È approvato il regolamento di esecuzione del Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832 con cui vengono disciplinate l’amministrazione e il funzionamento delle Scuole convitto per infermiere e le scuole specializzate di medicina, igiene pubblica ed assistenza sociale. L’art. 20 del RDL sancisce che possono essere ammesse al primo corso delle scuole convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente. La richiesta del titolo di scuola media inferiore pone un limite d’accesso alle studentesse in possesso del titolo di licenza elementare; le candidate in possesso solo di tale titolo di studio vengono ammesse alla scuola per infermiere solo in base alla disponibilità dei posti vacanti. La scuola ha la durata di due anni.
Legge 19 luglio 1940 n. 1098 2)
“Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice” istituisce le Scuole per vigilatrici d’infanzia, e per Assistente Sanitaria per quanto riguarda l’organizzazione sono analoghe a quelle per infermiere professionali e rimangono riservate solo alle donne.
Accordo Europeo di Strasburgo (795/1973 3))
Sull’istruzione e formazione delle infermiere, 1967. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari dell’accordo definiscono necessario fissare un minimo di norme comuni al fine di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere delle loro popolazioni mediante apposite realizzazioni. L’accordo stabilisce che «il termine “infermiera” sta ad indicare esclusivamente le infermiere o gli infermieri professionali. Sono escluse le infermiere e gli infermieri la cui formazione è limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e dei bambini malati, all’ostetricia e alla cura dei malati di mente». L’Accordo Europeo di Strasburgo ha l’obiettivo di garantire un alto grado di qualificazione alle infermiere e consentire loro di svolgere la professione infermieristica nel territorio degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
DPR 14 marzo 1974 n. 225 (mansionario dell'infermiere, abrogato 4) in seguito)
Il Presidente della Repubblica, visto l'art. 87 della Costituzione; visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008; visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, numero 124; visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; sentito il Consiglio superiore di sanità; udito il parere del Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri; riconosciuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, numero 1310; riconosciuta l'opportunità di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari; sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione; decreta: È approvato l'unito regolamento riguardante le mansionidell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.
Titolo I - Mansioni dell'infermiere professionale
1. Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:
- Programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;
- Annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio);
- Richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;
- Compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio;
- Tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente;
- Registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto;
- Controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto;
- Sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni.
Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti:
- A partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell'assistenza;
- A promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie;
- Ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.
2. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti:
- Assistenza completa dell'infermo;
- Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;
- Sorveglianza e somministrazione delle diete;
- Assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;
- Rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria;
- Effettuazione degli esami di laboratorio più semplici;
- Raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche;
- Disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato;
- Opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari;
- Opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo;
- Interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
- Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico:
- Prelievo capillare e venoso del sangue;
- Iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergo-diagnostici;
- Ipodermoclisi;
- Vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee;
- Rettoclisi;
- Frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica;
- Applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari;
- Medicazioni e bendaggi;
- Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
- Lavande vaginali;
- Cateterismo nella donna;
- Cateterismo nell'uomo con cateteri molli;
- Sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico;
- Lavanda gastrica;
- Bagni terapeutici e medicati;
- Prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi.
Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o), p), debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico. È consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.
Titolo II - Mansioni della vigilatrice d'infanzia
3. La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati; ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica.
Titolo III - Mansioni dell'infermiere professionale specializzato
4. L'infermiere professionale specializzato in anestesia o rianimazione o in terapia intensiva, oltre alle mansioni indicate per gli infermieri professionali, ha le seguenti attribuzioni assistenziali dirette o indirette dell'infermo, nell'ambito dell'ospedale: assistenza al medico specialista nelle varie attività di reparto (visite pre-operatorie, consulenze), di sala operatoria presso centri di rianimazione; raccolta, conservazione ed archiviazione delle schede di anestesia e delle cartelle di rianimazione; somministrazione della medicazione preanestetica prescritta dallo specialista; preparazione delle apparecchiature e del materiale necessario per l'anestesia generale; pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature e del materiale occorrente per l'anestesia; assistenza allo specialista nel corso dell'anestesia limitatamente alla sola sorveglianza ed al trattamento di supporto del paziente (richieste di sangue, sostituzioni di fleboclisi, approvvigionamento di sostanze farmacologiche varie, controllo del polso e della pressione, compilazione della scheda di anestesia); sorveglianza del polso, della pressione e del respiro nell'immediato periodo postoperatorio, nella sala di risveglio, ed esecuzione di pratiche terapeutiche inerenti alla sua qualifica (iniezioni intramuscolari, rinnovo di fleboclisi, ossigenoterapia con maschera e tenda e su ordine e sotto controllo dello specialista); controllo, in reparto, della esecuzione di tutte le prescrizioni della cartella di anestesia; sorveglianza della regolarità del funzionamento degli apparecchi di respirazione automatica, di monitoraggio, di emodialisi, dei materassi ipotermici ecc., per richiedere al primo segno di anormale funzionamento l'immediato intervento medico; alimentazione attraverso il sondino.
Titolo IV - Mansioni dell'assistente sanitario
5. L'assistente sanitario è un professionista che opera nel campo della medicina pubblica. Esso collabora: a fare acquisire alla popolazione il valore fondamentale della salute; ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi sanitari; alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitario-sociali che lo Stato offre ai cittadini. Il suo lavoro si svolge all'interno ed all'esterno dei servizi. Le tecniche e gli strumenti operativi dell'assistente sanitario sono: il colloquio; la visita domiciliare; le inchieste; l'educazione sanitaria individuale e di gruppo. Le sue mansioni nei diversi servizi sono le seguenti:
- Accoglimento dei pazienti nei diversi servizi, raccolta dell'anamnesi familiare e personale remota e prossima e di ogni altro dato utile per l'orientamento della diagnosi e per l'impostazione del caso assistenziale;
- Raccolta ed invio di materiale ai relativi laboratori per esami diagnostici (secondo quanto previsto dal mansionario infermieristico);
- Esecuzione di vaccinazioni prescritte dal medico per via orale e parenterale; controllo della chemioprofilassi; prove allergiche prescritte dal medico;
- Esecuzione, in caso di necessità, di interventi e tecniche infermieristiche nell'ambito del servizio cui è addetto ed a domicilio;
- Controllo di individui e gruppi per accertare l'igiene personale, le infestazioni parassitarie, le forme di irritazione cutanea, ecc.;
- Assistenza al medico per visite di ammissione, di controllo e periodiche nelle scuole, nelle fabbriche e nelle aziende;
- Ispezione e vigilanza presso le collettività, controlli dell'igiene dell'ambiente (case, scuole, fabbriche, ecc.) con particolare riguardo ai servizi igienici e alle cucine; controllo di disinfestazioni e disinfezioni di case e comunità;
- Inchieste epidemiologiche e indagini sullo stato della nutrizione;
- Preparazione e organizzazione per le indagini di massa, preparazione ed organizzazione di interventi di educazione sanitaria;
- Controllo domiciliare dei dimessi dei vari istituti ospedalieri e di pazienti in cura presso centri di lotta contro le malattie sociali e dispensari;
- Controllo della tenuta e distribuzione dei medicinali e vaccini nei dispensari, ambulatori e centri;
- Raccolta, elaborazione ed esposizione dei dati statistici inerenti ai diversi servizi;
- Compilazione, controllo e raccolta dei documenti sanitari;
- Contatti e pratiche con uffici, enti, istituzioni varie;
- Relazioni e corrispondenza relativi ai casi di assistenza;
- Nell'ambito del servizio a cui è addetto l'assistente sanitario deve curare i rapporti con il pubblico, assicurare l'ordine degli ambienti, disciplinare il lavoro degli ausiliari.
Titolo V - Mansioni dell'infermiere generico
6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
- Assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
- Raccolta degli escreti;
- Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
- Bagni terapeutici e medicati, frizioni;
- Medicazioni semplici e bendaggi;
- Pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
- Rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
- Somministrazione dei medicinali prescritti;
- Iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
- Sorveglianza di fleboclisi;
- Respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
- A partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
- A svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
Legge 3 giugno 1980 n. 243 - Riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici 5)
L'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046. In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali.
L'ammissione ai corsi avviene nel rispetto dei seguenti principi: il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non può essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generale corrispondente al decimo anno di formazione scolastica.
Le regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione.
Dall'esame sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore; la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni scolastici; nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867; gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo la vigente normativa; per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.
Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di L. 120.000 annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi. Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, è esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non è cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario. 2. Al termine dei corsi
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