La funzione legislativa: il parlamento
La composizione del parlamento
Il Parlamento è l'organo costituzionale titolare del potere legislativo. Risulta composto da due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica; il nostro sistema è bicamerale perfetto dato che le camere svolgono esattamente le stesse funzioni. Hanno sede a Roma, la Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio mentre il Senato a Palazzo Madama e operano solitamente separatamente (insieme per l'elezione del presidente della Repubblica).
Il parlamento in seduta comune
Il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune per alcune deliberazioni che riguardano:
- L'elezione del presidente della Repubblica
- Il giuramento del presidente della Repubblica
- L'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
- L'elezione di un terzo dei componenti della Corte Costituzionale
- La messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica
La democrazia indiretta
L'esistenza del Parlamento è collegata al carattere rappresentativo delle democrazie moderne, i cittadini eleggono periodicamente i loro rappresentanti in Parlamento.
La legislatura
Ciascuna delle due camere è eletta per 5 anni (art. 60); questo periodo viene denominato legislatura. Può durare meno nel caso di scioglimento anticipato, che può essere proposto dal presidente della Repubblica quando i rapporti tra Parlamento e governo non siano più basati sulla fiducia.
La proroga dei poteri parlamentari
L'art. 61 conferma che le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti, pertanto lo stato non rimane mai privo del Parlamento dato che è assicurata la continuità della funzione.
Elettorato attivo e passivo
Tra le due camere esistono alcune differenze per quanto riguarda l'elezione e la composizione: i membri elettivi del Senato sono la metà di quelli della Camera. L'elettorato attivo richiede il compimento del 18° anno per le votazioni relative alla Camera mentre per quelle del Senato del 25°; mentre l'elettorato passivo richiede il compimento del 25° anno per la candidatura alla Camera e del 40° per quella del Senato. In Senato è previsto il numero di membri non elettivi ovvero i senatori a vita.
- Camera: 630 membri
- Senato: 315 membri e senatori a vita
L'organizzazione delle camere
Regolamento
Ciascuna camera adotta il proprio regolamento e si avvale di una propria organizzazione in cui operano determinati organi: il presidente, l'ufficio di presidenza, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti e le giunte.
Il presidente e il suo ruolo
All'inizio di ogni legislatura i membri di ciascuna camera procedono alla nomina del proprio presidente; è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti al primo scrutinio, quella dei due terzi dei votanti al secondo e quella della metà più uno (maggioranza semplice) dei votanti dal terzo in poi. Il presidente di ciascuna camera è un organo imparziale e si astiene dal voto in assemblea; la sua funzione consiste principalmente nel dirigere le sedute e i dibattiti in aula, concedendo il diritto di parola e provvedendo a far rispettare i tempi massimi concessi per l'intervento, mette poi in votazione le deliberazioni e ne proclama i risultati. Alcune competenze dei presidenti delle camere sono previste dalla costituzione: il presidente del Senato sostituisce il presidente della Repubblica nei casi di impedimento, il presidente della Camera presiede le riunioni in seduta comune del Parlamento. Entrambi devono essere consultati dal presidente della Repubblica nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle camere.
Ufficio di presidenza
Viene eletto insieme al presidente, ed è composto dallo stesso presidente, da quattro vicepresidenti, otto segretari, tre questori. Questo organo collegiale svolge compiti di natura amministrativa e si occupa della gestione finanziaria delle camere. I vicepresidenti hanno la funzione di sostituire il presidente nelle sue funzioni quando questi si assenta temporaneamente; i segretari accertano l'esistenza delle condizioni di regolarità nelle votazioni e compilano i verbali, mentre i questori si occupano del cerimoniale e mantengono l'ordine all'interno della camera, svolgendo le funzioni di polizia insieme ai commessi.
Gruppi parlamentari
All'interno di ciascuna camera i deputati e i senatori sono organizzati in gruppi parlamentari che coincidono con i partiti, che devono dichiarare entro 2-3 giorni dalla prima seduta successiva alla loro elezione a quale gruppo intendono iscriversi. Infatti, l'elezione di un parlamentare nelle liste di un partito non comporta l'automatica iscrizione nel gruppo parlamentare corrispondente; questa situazione è più probabile nel caso in cui il candidato in questione sia un indipendente, ovvero un soggetto candidato per un determinato partito ma non iscritto ad esso. Ogni gruppo parlamentare elegge un proprio presidente (capogruppo); l'insieme dei presidenti dei diversi gruppi costituisce la conferenza dei capigruppo alla quale competono l'organizzazione e la programmazione dell'attività parlamentare insieme al presidente della Camera. Per formare un gruppo parlamentare occorre che ci siano almeno 10 membri del Senato e 20 della Camera. Esiste in ogni camera il gruppo parlamentare misto che comprende i soggetti i cui partiti non hanno raggiunto il numero minimo, gli indipendenti e i senatori a vita nel Senato.
Le commissioni permanenti
Le commissioni permanenti sono gruppi di deputati e senatori scelti dai gruppi parlamentari; svolgono un importante ruolo nella procedura legislativa in quanto intervengono nella fase di discussione di approvazione della legge.
Le giunte
I presidenti delle camere devono nominare le giunte parlamentari che si occupano dell'organizzazione interna del funzionamento dell'attività parlamentare, come ad esempio quella delle elezioni.
Funzionamento delle camere
Le deliberazioni delle camere
I membri delle camere si riuniscono quotidianamente nelle loro sedi per discutere e approvare le proposte di legge. Le sedute delle camere sono pubbliche, quindi è permesso ai cittadini di assistervi dalle tribune, da trasmissioni radiofoniche o televisive e anche attraverso internet.
Numero legale
Per rendere valide le deliberazioni è necessaria la presenza del numero legale che corrisponde alla metà più uno dei componenti di ciascuna assemblea (art. 64); si tratta quindi di un quorum costitutivo.
Prassi di votazione parlamentare
I regolamenti di ciascuna camera dicono che se nessuno dei presenti chiede esplicitamente il conteggio delle presenze allora l'esistenza del numero legale si presume, quindi si può regolarmente votare.
Le modalità di votazione
Le votazioni avvengono prevalentemente in modo palese utilizzando il voto elettronico. Fino alla fine degli anni '80 le votazioni parlamentari si svolgevano di solito a scrutinio segreto; questo sistema lasciava maggiore libertà decisionale ai singoli parlamentari che potevano votare anche in modo contrario a quanto suggerito dal gruppo politico di appartenenza. Questo metodo però determinava il problema dei franchi tiratori, ovvero quei parlamentari che votavano contro le indicazioni del proprio gruppo e diversamente da quanto indicavano pubblicamente, motivati da interessi personali, ribaltando i rapporti tra maggioranza e opposizione. Ora lo scrutinio segreto è concesso solo in alcuni casi, ad esempio nelle votazioni delle persone.
Le maggioranze
La maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione corrisponde al quorum deliberativo. È solitamente quella semplice che corrisponde alla metà più uno dei voti dei votanti. In alcuni casi è richiesta una maggioranza più elevata che può essere assoluta (metà più uno dei voti dei componenti) o qualificata (due terzi dei componenti).
Ostruzione parlamentare
L'ostruzionismo parlamentare riguarda le strategie prese dall'opposizione per ritardare i lavori parlamentari, includendo il prolungamento degli interventi, le presentazioni di numerose modifiche alla legge e l'abbandono dell'aula per far mancare il numero legale.
Posizione giuridica dei parlamentari
Ineleggibilità e incompatibilità
Per poter essere eletti alla carica di parlamentare non devono sussistere cause di ineleggibilità, ovvero un impedimento giuridico all'elezione o di incompatibilità, ovvero l'impossibilità di cumulare il ruolo di parlamentare con altre cariche istituzionali. Sono ineleggibili i titolari di determinati uffici, quali consiglieri regionali e coloro che hanno rapporti con governi esterni. La giustificazione dell'ineleggibilità si trova nel rispetto della parità dei candidati; chi ricopre determinati ruoli potrebbe infatti fare pressione sugli elettori andando contro il principio di uguaglianza. Le principali cause di incompatibilità sono stabilite da norme costituzionali e intercorrono tra senatore e deputato, tra parlamentari e il presidente della Repubblica, tra parlamentare e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, tra parlamentare e consigliere regionale, e tra parlamentare e giudice costituzionale.
Rappresentanza politica e l’autonomia
I membri del Parlamento sono rappresentanti politici dei cittadini. I parlamentari rimangono in carica per tutta la legislatura senza che sia possibile togliere loro l'incarico conferito con le elezioni (art. 67). Rappresentano la nazione, quindi viene ripreso il concetto di rappresentanza politica e viene riconosciuto il principio di autonomia, e proprio in virtù di questo principio gli elettori non possono revocare il mandato a un loro rappresentante.
Insindacabilità
L'art. 68 intende tutelare la libertà di manifestazione del pensiero dei parlamentari, consentendo l'esercizio delle loro funzioni in un clima di libertà, favorevole a un proficuo svolgimento dei lavori parlamentari.