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Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6

20/02/22, 20:50 Bosetti & Gatti - L.R. n. 6 del 1989 (barriere archit.)

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

Art. 2. Obiettivi

1. Obiettivo della presente Legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3. Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessa alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4. Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

Art. 5. Campo di applicazione

1. Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

  • Gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
  • Gli edifici di uso residenziale abitativo;
  • Gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
  • Le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
  • I mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
  • Le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
  • Le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
  • I segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

Art. 6. Prescrizioni tecniche di attuazione (ora del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)

1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 l'allegato, che fa parte integrante della presente Legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 5. (omissis)

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Art. 7. Organismo tecnico-scientifico

Art. 8. Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.

2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali.

3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41. (omissis)

Art. 9. Atti di programmazione regionale e interventi legislativi

Art. 10. Atti di programmazione comunale e provinciale

1. Le Leggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'art. 32, ventunesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l'indicazione degli interventi prioritari.

Art. 11. Revoca di contributi

1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente Legge o dell'allegato, ovvero dal progetto approvato.

2. I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.

Titolo II - Disposizioni in materia urbanistica e per l’edilizia residenziale pubblica

Art. 12. Disposizioni generali

1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli artt. 1 e 2 della presente Legge.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.

Art. 13. Autorizzazioni e concessioni a edificare

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell'allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7. dell'allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

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3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

Art. 14. Alloggi di edilizia residenziale abitativa

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.

2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. dell'allegato.

3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2 dell'allegato.

4. L'adattabilità dell'alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.

5. L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

6. Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

Art. 15. Oneri di urbanizzazione

1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza. (omissis)

Art. 16

Art. 17. Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 18, l'ente gestore, su richiesta dell'assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell'alloggio secondo le prescrizioni dell'allegato per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche. (omissis)

Art. 18. Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 19. Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell'art. 41 - quater della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell'estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente Legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

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20/02/22, 20:50 Bosetti & Gatti - L.R. n. 6 del 1989 (barriere archit.)

Art. 20. Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione

1. Le concessioni di edificazione per restauro, ri

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FFRANCESCASANTI111104 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia gestionale delle imprese e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Europea di Roma o del prof Velucchi Margherita.
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