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Legislazione brevetti

Il mandatario abilitato fa studi di consulenza brevettuale → scrive domande di brevetto.

La valutazione tecnica è fondamentale per avvocato e giudice, il giudice nomina un consulente tecnico, ci sono anche consulenti tecnici delle parti ovvero di chi propone il brevetto e del contraffattore. I brevetti importanti non sono limitati al territorio solo nazionale, la portata esclusiva del brevetto è territoriale.

Il diritto dei brevetti fa parte di un sistema più ampio detto proprietà industriale ed intellettuale insieme a:

  • Diritto dei marchi d’impresa
  • Sistema che riguarda la registrazione di modelli e disegni
  • Settore del copyright

Il brevetto crea un monopolio → diritto per il titolare del brevetto (non necessariamente l’inventore) di usare in modo esclusivo l’invenzione → impedire a terzi di usare l'invenzione.

Innovazione

Se l’inventore è remunerato con il monopolio la ricerca, la conoscenza e la produzione di nuove invenzioni viene stimolata. Nel momento in cui un imprenditore innova o brevetta o continua a usare la sua invenzione in regime di segretezza ha un vantaggio competitivo, ma è più faticoso innovare che copiare → se so come è fatto un certo meccanismo innovativo del mio concorrente che l’ha messo sul mercato senza brevettarlo io lo prendo e lo produco a meno → nell'economia moderna c’è un eccesso di offerta, questo comporta che nel momento in cui si ha un’innovazione importante si ha un vantaggio concorrenziale importante. Quindi l’imprenditore che innova ha un vantaggio competitivo che deriva dall’essere il primo, ma se poi lo raggiungono gli altri, l’investimento che ha sostenuto nella ricerca non è ripagato. Se non fosse data l’esclusiva non investirebbe i soldi → spinta all’innovazione che dà vantaggio competitivo all’imprenditore → avvantaggia la collettività perché il brevetto è conferito solo se nella domanda di brevetto viene descritto in modo chiaro e completo come l’inventore ha risolto un certo problema tecnico.

Il brevetto comprende un allegato chiamato descrizione la cui sufficienza è prevista pena la nullità del brevetto → invenzione descritta in modo sufficiente affinché il tecnico medio abbia la possibilità, leggendo il brevetto, di attuare l'invenzione.

Questo per due ragioni:

  • Nel momento in cui il brevetto scada (20 anni) l’invenzione cade in pubblico dominio → tutti possono attuare l'invenzione. In alcuni casi gli anni sono di più, tipo ambito chimico e farmacologico, quando un farmaco cade il brevetto il farmaco viene prodotto a costi più bassi. La descrizione è fondamentale perché dà l’esclusiva.
  • La descrizione fondamentale anche prima quando il monopolio brevettuale è ancora in vita → la nuova invenzione fa parte delle conoscenze della collettività e stimola lo sviluppo e il perfezionamento dell’invenzione. Il sistema brevettuale dà un monopolio e allarga le conoscenze e consente anche ai concorrenti di cercare di superare il concorrente che ha innovato innovando a loro volta. Il brevetto diventa pubblico dopo 18 mesi dalla deposizione della domanda.

Il brevetto dà un’esclusiva → solo io posso utilizzare quello che ho inventato per x anni. Ho l’esclusiva a condizione che io dica come ho fatto a fare quella invenzione. Per queste ragioni quasi tutti gli stati del mondo hanno un sistema di protezione brevettuale. Ci sono norme che cercano di impedire che lo strumento brevettuale si trasformi in uno strumento di abuso del sistema.

Segreto

Se non brevetto mantengo il segreto che è protetto fintanto che rimane segreto. Il segreto è negativo per la collettività perché è segreto, non incrementa le conoscenze e ha un alto rischio di essere perduto → se ci sono x detentori del segreto e x persone muoiono insieme si perde la conoscenza.

Gli NDA (accordo di non divulgazione) impongono alle parti che operano in un certo settore di mantenere il segreto. Si cercano di fare procedimenti di urgenza e descrizione in cui il titolare del segreto e brevetto va dal giudice a dire che lo stanno copiando, la controparte viene presa da un ufficiale giudiziario e consulente che prendono tutto ciò che trovano per dimostrare che è stato violato il segreto oppure si sta copiando il brevetto.

Convenzioni

Il sistema brevettuale dà esclusive territorialmente limitate → in Italia posso impedire di introdurre, commercializzare e usare la mia invenzione. Se voglio ottenere una protezione anche in altri stati devo avere un brevetto valido anche in altri stati. Molto tempo fa era complicato, ogni stato ha regole e lingue diverse. Sono state stipulate convenzioni internazionali che agevolano la procedura di brevettazione in stati diversi.

Convenzione di unione di Parigi

Convenzione di unione di Parigi (fine 800): crea il diritto di priorità, è un diritto che concede ai cittadini degli stati membri di questa convenzione di depositare una domanda in x stato, pensarci 1 anno e poi estenderla all’estero, i requisiti di priorità vanno valutati in riferimento alla data di deposito nel paese d’origine.

Convenzione sul brevetto europeo

Convenzione sul brevetto europeo (1973): istituisce l'ufficio europeo dei brevetti con sede principale a Monaco, ha creato una sorta di procedura unica di brevettazione in una delle tre lingue di procedura (inglese, francese, tedesco) che porta ad un fascio di brevetti nazionali → ottengono il brevetto e poi decido a che stati estenderlo. Detta regole procedurali amministrative ma anche regole sostanziali → regole che dicono quali sono i requisiti di validità di un brevetto, quali sono le invenzioni brevettabili etc. Ha determinato una sostanziale armonizzazione dei principi brevettuali in tutti i paesi, anche stati extraeuropei hanno ripreso i principi fondanti di questa convenzione trasportandoli nelle legislazioni interne.

PCT e direttive dell’UE

Il PCT (patent cooperation treaty) è un trattato che agevola la brevettazione anche in stati che fuoriescono dalla convenzione sul brevetto europeo (es. USA).

Nel sistema brevettuale ci sono direttive specifiche dell’UE. I brevetti ostacolano il commercio tra stati perché creano un’esclusiva e una sorta di monopolio → il brevetto va in contrasto coi principi dell'Ue. Per rendere meno incisive queste barriere → dobbiamo armonizzare i sistemi perché così le barriere hanno efficacia negativa minore. Se un prodotto è uguale nei vari stati la barriera è meno negativa.

Norme

Abbiamo una serie di norme nazionali, europee ed internazionali che derivano dalla sottoscrizione da parte dello stato italiano di convenzioni internazionali.

Le leggi non definiscono il concetto di invenzioni, una norma del 2005 fa un elenco di invenzioni brevettabili. La dottrina (studiosi di diritto che scrivono di una certa materia) e la giurisprudenza (relativa alle decisioni dei giudici di una certa materia) industriale ed amministrativa dell’ufficio europeo dei brevetti sono concordi nel definire l’invenzione come soluzione nuova ed inventiva di un certo problema tecnico. L'invenzione è sempre definita come industriale → il requisito dell’industrialità è necessario per avere il brevetto.

Articolo 45 comma 1

L’articolo 45 del codice della proprietà industriale non definisce in positivo cosa è brevettabile, ma dice cosa non è considerato invenzione. Una norma analoga si ha nella convenzione sul brevetto europeo → articolo 52. La convenzione di Monaco prevede delle disposizioni sostanziali: dice quali sono invenzioni brevettabili e i requisiti di brevettabilità; quando lo stato italiano ha ratificato la convenzione sul brevetto europeo ha modificato la legge che disciplinava l’istituto del brevetto → corrispondenza tra norme del codice della proprietà industriale (norme italiane) e norme della convenzione sul brevetto europeo.

L’articolo 45 dice: “possono costituire oggetto di brevetto industriale le invenzioni in ogni settore della tecnica che sono nuove e implicano attività inventiva atte ad avere applicazione industriale”.

Questa norma dice che il brevetto può essere rilasciato per invenzioni che riguardano ogni settore della tecnica → deriva dall’accordo di TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). È un accordo di cui fanno parte quasi tutti gli stati del mondo e che stabilisce una tutela minima dei diritti di proprietà industriale per tutti gli stati che hanno aderito, questo accordo ha stabilito che le invenzioni possono riguardare ogni settore della tecnica → inciso aggiunto nella norma italiana e nella norma sul brevetto europeo.

Articolo 45 comma 2

Il comma secondo dell’articolo 45 dice quali sono le ideazioni che non sono considerate invenzioni dalla legge, non sono considerate brevettabili dalla legge → limita il concetto generale di invenzione brevettabile. Questa norma è lievemente diversa a livello europeo.

“Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni”.

Non possono essere brevettate perché sono astratte. A livello europeo l’articolo 52 dice che non sono invenzioni anche le creazioni estetiche. Nella nostra norma non sono comprese perché le creazioni estetiche sono proteggibili attraverso altre norme per esempio la registrazione come disegno e modello (max 25 anni = 5 anni per 5 volte), se ha grande valore artistico è protetto secondo diritto d’autore (70 anni dopo la morte dell’autore o dell’autore che muore per ultimo) → produce opere dell'intelletto di carattere creativo.

Articolo 45 comma 3

Queste norme stabiliscono soltanto che queste ideazioni, scoperte, principi, software non sono brevettabili in quanto tali, questo perché il terzo comma di queste due norme dice che: “le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto (concerne) scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali”.

In quanto tale la scoperta non è brevettabile, idem il principio matematico, ma l’applicazione pratica della scoperta è brevettabile limitatamente all’applicazione pratica. Per esempio se scopro una sostanza presente in natura non posso brevettarla, ma se scopro particolari funzioni e risolvo un problema tecnico posso brevettarla.

Software

I software hanno protezione particolare, inizialmente ne è stata esclusa la brevettabilità perché negli anni ‘70 si temevano grandi monopoli, timori da parte dei produttori di hardware (sicuramente brevettabile). Si è scelto di proteggere i software in maniera diversa → direttiva europea che protegge software attraverso diritto d’autore.

La direttiva è un atto normativo europeo che detta delle regole e non ha efficacia immediata negli stati, ogni stato deve adattare il suo ordinamento interno a quello che è il contenuto precettivo della direttiva entro 2 anni. Gli stati europei hanno aggiunto fra gli oggetti di protezione della norma d’autore i software.

La forma di protezione che avevano gli operatori del settore informatico non è stata soddisfatta attraverso il diritto d’autore, ci sono stati tentativi risolti positivamente di portare il software nell’area del brevettabile → cerco di applicare la deroga prevista da terzo comma → brevetto l’effetto tecnico e il software diventa brevettabile → brevettabilità se c’è un’applicazione industriale: effetto tecnico che può essere realizzato all’interno o all’esterno del macchinario ottenendo un particolare risultato industriale.

Diritto d’autore

Il diritto d’autore ha caratteristiche diverse rispetto all’istituto brevettuale, non c’è un fatto costitutivo vero e proprio, il diritto nasce con la costituzione dell'opera, non è necessaria una domanda o un accertamento. È solo necessario che sia stata creata.

La seconda differenza riguarda la durata, per il sistema brevettuale abbiamo un’esclusiva 20 anni, per il diritto d’autore abbiamo una protezione per 70 anni dalla morte dell’autore.

Anche nel contenuto dell’esclusiva abbiamo una differenza, nel sistema brevettuale abbiamo una copertura ampia, viene coperta l’idea di soluzione di un problema tecnico, anche una soluzione diversa ma equivalente fa parte del diritto di esclusiva; nel diritto di autore si ha una protezione della forma in cui l’opera si è estrinsecata → si protegge solo la forma espressiva e non l’idea alla base.

Articolo 45 comma 4

L’articolo 45 stabilisce ulteriori casi di esclusione dalla brevettabilità.

“Non possono costituire oggetto di brevetto: i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica”.

È un metodo di comportamento, dipende nell'attuazione dalle competenze del singolo medico, non sono brevettabili metodi, ma gli strumenti sì. Si cerca di tutelare la salute e la vita → i metodi che dipendono dall’attività del medico non possono essere inibiti → non si può bloccare l'utilizzo non commerciale di questi metodi.

Non sono brevettabili le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti biologici di produzioni di animali e vegetali. Le varietà vegetali sono proteggibili con un titolo di proprietà industriale che crea un diritto di esclusiva sull’innovazione vegetale → ci sono alcuni articoli che disciplinano la registrazione come nuova varietà vegetale. Le varietà vegetali sono escluse perché c’è un titolo ad hoc, così come per le biotecnologie.

Per le razze animali gli accordi TRIPS lasciano agli stati la possibilità di poter proteggere le razze animali con il titolo brevettuale → noi l'abbiamo esclusa. Esclude anche la brevettabilità dei procedimenti biologici.

Non si possono brevettare i procedimenti essenzialmente biologici → la differenza riguarda l’apporto umano nel procedimento, se è necessario un intervento umano il procedimento è non essenzialmente biologico e quindi brevettabile.

Articolo 45 comma 5

L’oggetto che serve per l’attuazione del metodo è brevettabile.

“La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati”.

I microrganismi sono brevettabili, l’articolo 45 comma 5 dice che tutte queste disposizioni non si applicano ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti con questi procedimenti → la realizzazione di un microrganismo, anche se già esistente, è brevettabile, è brevettabile anche il nuovo microrganismo. Il problema che si era posto con riferimento ai microrganismi era un problema di descrizione dell'invenzione → bisogna depositare il ceppo, la descrizione a parole è insufficiente. È applicato l’articolo 162 che si occupa del deposito del ceppo e del materiale biologico al fine di descrivere completamente l’invenzione.

Requisiti invenzione

Non basta che l’invenzione non sia una scoperta in sé, è necessario che l’invenzione soddisfi certi requisiti di legge per ottenere un valido brevetto. Ci sono diversi requisiti di validità del brevetto. Questi requisiti sono disciplinati dagli articoli da 46 a 50 del codice della proprietà industriale. I requisiti sono quattro:

  • Novità dell’invenzione
  • Altezza inventiva
  • Industrialità
  • Liceità

Novità estrinseca dell’invenzione

È un requisito importante, se l’invenzione è nuova ha un senso conferire un brevetto. La novità è disciplinata dall’articolo 46 e dalla corrispondente norma del brevetto europeo che è l’articolo 54.

Nel sistema brevettuale il concetto di novità è di novità assoluta → deve essere nuovo per tutti ed ovunque, non deve essere già stato usato in nessun posto. In altri settori la novità è intesa in senso relativo. La norma dice: “Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”.

“Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.

Escludono la validità del brevetto le divulgazioni fatte da terzi e le divulgazioni fatte dall’autore dell’invenzione o il titolare del brevetto se queste sono fatte anteriormente al deposito della domanda del brevetto. I soggetti terzi potrebbero aver sottoscritto accordi di segretezza con inventore o azienda, il deposito del brevetto può essere considerato valido se vi è un abuso evidente ai danni del titolare e se il titolare deposita il brevetto entro sei mesi dalla divulgazione abusiva.

Ci sono divulgazioni anteriori → invenzioni uguali realizzate da terzi e da terzi anteriormente brevettati. Fra le anteriorità acquistano importanza domande e brevetti anteriori, anche brevetti depositati in paesi distanti → anche un brevetto USA toglie novità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher veronica.casarotto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Giudici Silvia.
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