Medicina legale: referto e denuncia di reato
Gli obblighi verso l’autorità giudiziaria (AG):
- La denuncia di reato all’AG
- Il referto all’AG
Se la vittima non fa querela, anche se l’autorità giudiziaria è a conoscenza del fatto, non può procedere.
Qualifiche giuridiche dell’esercente una professione sanitaria
- Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio: è un dipendente di una struttura pubblica oppure privata, ma convenzionata con il servizio sanitario (nazionale/regionale)
- Esercente un servizio di pubblica necessità: è un libero professionista non dipendente dal sistema sanitario nazionale.
→ “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; è pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Art. 357 Codice Penale
Art. 358 Codice Penale (nozione dell’apparato persona incaricata di un pubblico servizio) → “Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (…)”
→ Art. 359 (persone esercenti un servizio di pubblica necessità) «Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
- I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione».
→ “I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.”
Art. 331 C.P.P (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)
→ “La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.”
Art. 332 C.P.P (contenuto della denuncia)
→ “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni è punito” in genere con una multa.
Art. 361 Codice Penale (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale)
→ “L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito”.
Art. 362 C.P (omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio)
→ “Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità è punito”.
Art. 365 (omissione di referto)
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
→ “Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore (a differenza della denuncia che deve essere immediata) o, se vi è pericolo di ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui si ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino”.
Art. 334 C.P.P (referto)
“Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento.
Dà le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.”
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→ “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile documento nella libertà o nell’onere” si tratta di un esimente di carattere generale, valida tanto per l’omissione di denuncia che di referto. Tale norma è comunque riconducibile alla più ampia esimente rappresentata dall’Art. 54 codice penale (stato di necessità).
Art. 384 Codice Penale
Quindi la denuncia e il referto sono due strumenti analoghi attraverso i quali la magistratura è messa a conoscenza di reati per i quali si deve procedere d’ufficio. Le principali differenze sono:
- Chi è tenuto a redigere: per la denuncia il professionista nel momento in cui opera in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; per il referto il professionista nel momento in cui opera come libero professionista.
- Per l’obbligo di denuncia è sufficiente la “notizia” di reato; per il referto è richiesta l’“opera o assistenza”, quindi una prestazione più diretta.
- Per la denuncia la sola esimente è il pericolo nella libertà o nell’onore; per il referto anche l’esposizione a procedimento penale della persona assistita.
Principali reati perseguibili d’ufficio
- Tutti gli omicidi nelle loro varie specie
- Istigazione o aiuto al suicidio
- Infanticidio
- Lesioni personali dolose (gravi o gravissime)
- Lesioni personali colpose (gravi o gravissime solo quando siano avvenute con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- Tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie o intossicazioni.
Principali reati perseguibili d’ufficio di ambito sanitario
- Delitti di violenza sessuale (nei casi previsti dalle leggi 66/69, 38/06, 69/19)
- Aborto o parto prematuro colposo
- Aborto o acceleramento del parto come conseguenza di lesioni volontarie
- Aborto criminoso su donna non consenziente ovvero al di fuori della procedura prevista dalla legge 194/78
- Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; Maltrattamenti contro familiari o conviventi
- Vilipendio di cadavere; uso illegittimo di cadavere; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Delitti contro la vita
Omicidio
L’omicidio può essere:
- Volontario, detto anche doloso o di intenzione (Art. 575 CP): chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
- Colposo, non volontario (Art. 589 CP): chiunque cagiona per colpa (negligenza ossia ignorare una situazione che si conosce per mancanza di attenzione e di conseguenza omissione volontaria di precauzioni, imperizia ossia insufficiente preparazione o capacità che il soggetto dovrebbe avere detta anche incapacità professionale, imprudenza ossia sottovalutare una situazione, inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini e discipline) la morte di un uomo è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Corte di Cassazione (sez IV penale, 30 maggio 2018 n. 24384): risulta ascrivibile alla categoria della negligenza il comportamento del soggetto inosservante per non avere ciò che era doveroso fare; alla categoria della imprudenza il comportamento del soggetto inosservante per avere fatto ciò che era doveroso non fare.
– Omicidio stradale (art. 589 bis CP legge 23/03/16 n. 41): chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
Omicidio preterintenzionale (Art. 584 C.P): chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. L’omicidio preterintenzionale quindi è un reato che va al di là dell’intenzione (es ha ucciso ma lo scopo era ledere).
Omicidio del consenziente (art. 579 C.P): chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui (vedasi L. 219/2017 – DAT disposizioni anticipate di trattamento), è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
- Contro una persona minore di 18 anni
- Contro una persona inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
- Contro una persona il cui consenso sia stato al colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l’inganno.
2 – responsabilità penale dell’esercente → Legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco), art. 6 la professione sanitaria Introdotto un nuovo articolo del codice penale: 590-sexies - Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: «… Qualora l’evento [morte o lesione personale] si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto»
Morte come conseguenza di un altro delitto (art. 586 CP): quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte, è punito a titolo di colpa ma la pena è aumentata rispetto all’omicidio colposo.
Es: pusher dà sostanza stupefacente al ragazzo e questo muore.
Istigazione od aiuto al suicidio (art. 590 CP): chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione è punito con la reclusione.
Aggravanti comuni
Aggravanti comuni (Art. 61 CP):
- Aver agito per motivi abbietti o futili
- Aver commesso reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero conseguire od assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro delitto
- Aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell’evento.
- Aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone
Le aggravanti dell’art. 61 C.P. non si applicano all’omicidio del consenziente.
Aggravanti specifiche
Omicidio volontario:
- Aggravanti art. 61 CP
- Omicidio commesso contro l’ascendente o discendente o quando si è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso o quando vi è premeditazione
- Omicidio commesso contro il coniuge, fratello o sorella, padre o madre adottiva, figlio adottivo o contro un affine in linea retta
- Omicidio nell’atto di commettere delitti di violenza sessuale (art. 609 bis e ter)
Omicidio preterintenzionale (art 585 CP):
- Aggravanti art 61, 576, 577 CP
- Omicidio commesso con armi o sostanze corrosive
Circostanze attenuanti comuni
Circostanze attenuanti comuni (art 61 CP):
- Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- Aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
- Aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dell’autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza
- Avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
- Essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
- L’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Infanticidio
→ Infanticidio Art. 578 C.P.: La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma, si applica la reclusione non inferiore ad anni 21.
Tuttavia se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da 1/3 a 2/3.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’art. 61 del C.P.
Problemi di ordine medico-legale:
- Data della morte
- Se il feto sia nato vivo
- Se il feto sia nato vitale
- Causa della morte
- Durata della vita
- Grado di maturità
- Se la donna presenti segni di parto recente
Si valuta tramite le prove di vita dette docimasie:
- Polmonare idrostatica: per vedere se il bambino ha respirato, vanno a galla se ha respirato e vanno a fondo se non ha respirato
- Polmonare istologica: se ha respirato gli alveoli sono belli, se non ha respirato sono collabiti
- Auricolare: si mette la testa del bambino in acqua, si punge il timpano e se escono bollicine ha respirato se no no
- Gastro intestinale
E tramite anche le lesioni intravitali: se vi sono ecchimosi, ematomi il cuore ha funzionato.
Riscontro diagnostico
Riscontro diagnostico: il riscontro diagnostico sui cadaveri è regolato dalla legge 13/2/61 n. 83 e dall’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria; è un’operazione anatomopatologica che consente di riscontrare al tavolo anatomico la causa della morte per le seguenti finalità:
- Verifica anatomica della diagnosi clinica
- Chiarimento dei quesiti clinico-scientifici
- Riscontro di malattie infettive e diffusive o sospette tali, ai fini dell’igiene pubblica
- Accertamento delle cause di morte di deceduti senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in obitorio
- Accertamento delle cause di morte delle persone decedute a domicilio quando sussiste il dubbio sulla causa stessa
Può essere richiesto dal medico di UO, dal medico di base, dai familiari.
Autopsia
Autopsia: ai sensi dell’articolo 116 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, quando dalla morte di una persona nasce un sospetto di reato, il procuratore della repubblica ha il compito di accertarne le cause. In quanto caso il pubblico ministero può disporre l’autopsia. Il medico legale incaricato dal PM svolge:
- Sopralluogo
- Esame cadaverico esterno
- Autopsia
- Impronte digitali
- Esami di tossicologia forense, indagini genetiche forensi.
Il medico legale verifica:
- Cause di morte (morte violenta: omicidio, suicidio, accidente)
- Ora del decesso: in base a tc, rigidità corporea e macchie di sangue depositate in base alla posizione del corpo
- Compatibilità dell’arma / mezzi produttivi di lesioni, ogni elemento utile per le indagini
- Modalità della produzione delle lesioni
- Ogni altro elemento richiesto dal PM
Percosse e lesioni personali
Percosse
Art. 581 CP: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa” (ex legge n. 113 del 14/08/20 la perseguibilità è d’ufficio se la vittima è un esercente della professione sanitaria).
Lesioni personali
Lesioni personali: delitto consistente nel cagionare ad alcuno una lesione dalla quale derivi una malattia fisica o psichica.
In base all’elemento psicologico possono essere:
- Dolose: volontarie secondo l’intenzione
- Colpose: involontarie contro l’intenzione
In base alla gravità:
- Lievissime: prognosi che dura meno 20 giorni
- Lievi: prognosi di durata compresa tra 20 e 40 giorni
- Gravi: come da previsione codicistica
- Gravissime: come da previsione codicistica
Art. 582 C.P (lesioni personali): in data 30 dicembre 2022 con la L. 199 è entrato definitivamente in opera quanto previsto dal DL 162 del 31 ottobre 2022 (cosiddetta riforma “Cartabia”).
La nuova impronta legislativa ha imposto una significativa estensione del regime di procedibilità a querela anche nell’ambito di reati contro la persona in un’ottica di strategia di guadagno di efficienza del sistema processuale.
Assume in quest’ottica particolare rilevanza per tutti i medici, in ottemperanza degli obblighi connessi alla redazione del referto (art
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