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DIRITTO 12/05

LIBERTÀ DI RELIGIONE – ARTICOLO 19

Religione

La libertà di religione dimostra la capacità della Costituzione di essere un progetto inclusivo, aperto

e plurale, perché soprattutto nelle nostre città globalizzate come la nostra c’è la compresenza di più

sensibilità religiose e anche non religiose. Quindi ci sono credenze, tradizioni e culture che si

intrecciano, dialogano e a volte si scontrano, e questo può creare, in qualche modo, tensione

all’interno dello Stato. Tutto era più semplice negli anni della Costituente, perché c’era la religione

cattolica che era nettamente dominante all’interno della Repubblica italiana e le altre religioni erano

assolutamente minoritarie. Oggi, nel 2026, la religione cattolica deve fare i conti con altri orientamenti

religiosi e si pongono problemi di convivenza. Questo problema di convivenza è governato da alcuni

principi costituzionali.

L’articolo 19 riguarda la dimensione individuale della libertà di religione, ma questa dimensione

individuale si colloca all’interno di una cornice più ampia. La cornice più ampia la troviamo in due

articoli: gli articoli 7 e 8 della Costituzione. L’articolo 7 riguarda i rapporti tra l’Italia e la religione

cattolica, più precisamente la Chiesa cattolica. Dice che Italia e Chiesa cattolica sono, ciascuna

nel proprio ordine, indipendenti e sovrane. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Ma la

cosa importante è che, anche alla luce dell’articolo 8 della Costituzione, tra i principi supremi

dell’ordinamento c’è il principio di laicità.

Principio di laicità

Cosa vuol dire il principio di laicità, leggendo insieme gli articoli 7 e 8? L’articolo 8 riguarda i rapporti

con le confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica. Il principio di laicità significa che

●​ non esiste una religione di Stato.

●​ Tutte le religioni sono uguali davanti alla legge. La seconda affermazione è conseguenza

della prima.

Quando c’era lo Statuto Albertino, la religione cattolica era religione di Stato. Con i Patti Lateranensi

del 1929, l’Italia e la Santa Sede hanno fatto pace dopo i fatti del 1870, con la breccia di Porta Pia e

l’occupazione di Roma, e la religione cattolica diventa religione di Stato. Quindi il Regno d’Italia,

fondato sullo Statuto Albertino, era uno Stato confessionale, nel senso che una religione era

riconosciuta e garantita a 360 gradi, mentre le altre religioni erano semplicemente tollerate. Quindi era

tollerata la fede e l’attività religiosa connessa, per l’appunto, a confessioni diverse dalla religione

cattolica.

L’Assemblea Costituente ha fatto una scelta diversa: dallo Stato confessionale allo Stato laico.

Uguaglianza di tutte le confessioni religiose. Perché? Perché la nostra è una Repubblica pluralista,

aperta e inclusiva, basata sul principio di pari dignità di tutti i gruppi sociali e quindi anche di tutte le

comunità religiose che operano all’interno dello Stato. L’articolo 8 prevede che la Repubblica italiana

possa stipulare delle intese con le confessioni religiose per disciplinare i relativi rapporti.

Quindi:

●​ l’articolo 7 dice: rapporti tra Italia e Chiesa cattolica → Patti Lateranensi, poi modificati nel

1984;

●​ l’articolo 8 dice: rapporti tra Italia e altre confessioni religiose → sulla base di una legge che il

Parlamento approva se c’è un’intesa con le confessioni religiose.

Ma il fatto che ci sia o meno un’intesa non impedisce ad una confessione di operare come

confessione religiosa. L’intesa garantisce a questa confessione tutta una serie di protezioni, criteri e

regimi particolari.

8x1000 e confessioni religiose

Nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare una quota delle proprie imposte sia alla Chiesa

cattolica, attraverso l’8x1000, sia ad altre confessioni religiose. L’importante è che queste confessioni

religiose, che ricevono una porzione delle imposte, abbiano stipulato un’intesa con la

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 Libertà di religione e il principio di laicità dello Stato (Articoli 7, 8 e 19 della Costituzione) Pag. 1
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lobnaaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Quirino Camerlenfo.
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