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Il danno alla persona

Nella legislazione italiana non esiste una definizione di danno, ma nella nozione comune il danno identifica qualsiasi pregiudizio o nocumento, alterazione di una (preesistente) situazione favorevole. Si può definire come una modificazione peggiorativa del modo di essere della persona considerata come entità somato-psichica.

Il concetto di danno è necessariamente legato a un’alterazione intervenuta nell’individuo rispetto ad una situazione antecedente e consiste nel passaggio dalla salute alla malattia o nell’aggravamento di un fatto patologico preesistente. Costituiscono parte integrante del concetto di danno alla persona:

Danno biologico

Rappresentato dall’alterazione di ordine fisico o psichico.

Danno giuridico

Rappresentato dal bene, interesse tutelato dalla legge, il cui pregiudizio suscita una reazione nell’ordinamento giuridico volta a riparare il danno (risarcimento in caso di responsabilità civile, sanzione penale etc.).

Il danno nel suo elemento giuridico può consistere nella violazione di un obbligo generico imposto dalla legge (danno da responsabilità extra-contrattuale) o nella violazione di un obbligo specifico assunto tramite contratto (danno da responsabilità contrattuale). Il danno conseguente alla suddetta violazione costituirà allora danno risarcibile.

Tipologie di violazioni

  • Violazione di una norma penale da cui derivino per il colpevole anche obblighi risarcitori verso il danneggiato (art. 185 c.p.).
  • Un illecito civile (art. 2043 c.c.).
  • Inadempienza o il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione (art. 1218 c.c.).

La regola del “neminem laedere” (art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) è fondamentale.

  • Dolo o colpa
  • Rapporto di causalità materiale
  • Danno ingiusto

Il danno ingiusto: Deriva da azione ingiusta? Quello che determina conseguenze ingiuste?

Il danno “...non iure e contra ius”

  • Non iure: non giustificato dall’ordinamento
  • Contra ius: lesione di un interesse giuridicamente tutelato dall’ordinamento.

Proiezione del danno nel diritto civile

La proiezione del danno nel diritto civile ha per scopo il risarcimento cui il danneggiante è obbligato nei confronti del danneggiato. Questo compenso è rapportato all’effettiva menomazione subita dal danneggiato e pertanto si riferisce non solo all’alterazione dell’integrità somatopsichica della persona come tale, ma anche alle conseguenze economicamente valutabili della menomazione stessa.

Tipologie di danno

Danno-evento: rappresenta il risultato diretto e immediato dell’azione illecita, in sé risarcibile autonomamente e indipendentemente dal fatto che si possa essere istaurato un danno patrimoniale o extra-patrimoniale.

Danno-conseguenza: è l’insieme delle conseguenze pregiudizievoli rilevanti generate dall’illecito subito secondo il principio della causalità.

Evoluzione storica del concetto di danno alla persona

  • Diritto romano → actio ex lege aquilia; actio iniuriarum
  • Scuola giusnaturalista → “danno” qualsiasi lesione del corpo, dell’onore o del patrimonio
  • Melchiorre Gioia → “regola del calzolaio”
  • Antonio Cazzaniga → “danno potenziale” e “danno attuale”
  • Cesare Gerin → Danno alla “validità”, intesa come idoneità psicosomatica allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e non.
  • Codice civile del 1942 → Danno patrimoniale (art. 1223 c.c.) e Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)

Il concetto di danno alla persona ha subito nel tempo una profonda evoluzione; il cammino normativo relativo a questo specifico ambito di interesse del diritto si è evoluto di pari passo con il mutare della sensibilità sociale nei confronti del ‘valore’ dell’uomo. Regola del calzolaio di Melchiorre Gioia (1767-1829) in passato quello che contava era il valore economico della persona stessa, ossia la capacità di produrre un reddito, alla cui riduzione o perdita seguiva il danno pecuniario (se il reddito è elevato anche il risarcimento è consistente).

Di conseguenza per la stima del danno alla persona dal punto di vista della risarcibilità in sede civile, si credeva che l’obbligo del debitore si limitasse ai soli casi in cui alla modificazione patologica dello stato fisico e psichico corrispondevano effetti economici parimenti dannosi. Si è quindi affermato in epoca premoderna il principio che menomare l’integrità dell’uomo significava causare soprattutto una compromissione della capacità di lavoro e di guadagno. Il risarcimento del danno alla persona era strettamente legato alla perdita degli utili economici che da esso fossero derivati.

Così se il reddito del danneggiato era elevato, anche il risarcimento, pure nel caso di menomazioni gravi o gravissime, sarebbe stato relativamente modesto, se il danneggiato non avesse svolto alcuna attività lavorativa o non avesse potuto dimostrare alcuna capacità reddituale. Ciò avveniva di solito nel caso di minori, delle casalinghe o degli anziani.

Fondamentale è stato l’apporto della dottrina medico-legale degli anni Cinquanta del secolo scorso (rappresentata in principio dal Maestro Cesare Gerin) che ha spostato il riferimento al ‘valore’ dell’uomo nella sua globalità. Pertanto, si è riconosciuto che il valore dell’essere umano non è solo funzione della sua capacità di produrre (capacità di lavoro e di guadagno) ma anche e prima di tutto della sua integrità, del suo stato di salute e della sua efficienza psico-fisica (validità).

Correnti moderne hanno suggerito di sostituire al concetto funzionale di efficienza o di validità (che vuol dire capacità di fare) quello di benessere (che vuol dire stare o sentirsi bene) il quale meglio definisce la qualità della vita e più aderisce alla tutela della salute quale diritto costituzionalmente garantito a tutti gli individui a prescindere dalla loro validità (Art. 32 Cost.).

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

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