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Diritto allo studio e servizi di segreteria

Il diritto allo studio, è tutelato dagli artt. 3 e 34 Cost., nonché dalla delega al Governo contenuta nella Legge Gelmini, fu abrogata la l. 390/1991 ed emanato il D.Lgs. 68/2012. Esso indica il complesso dei diritti riconosciuti agli studenti, e gli strumenti e servizi necessari per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti.

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

Definisce che le Università Statali e le Istituzioni AFAM, devono garantire a coloro che sono privi di mezzi economici, mediante concessione di borse di studio in base a requisiti di eleggibilità e di merito.

In seguito alla riforma del titolo V della Costituzione (2001), lo Stato ha competenza esclusiva nella determinazione dei LEP, mentre le Regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la sua effettiva realizzazione.

Per il finanziamento dei servizi necessari a garantire il diritto allo studio degli studenti, le università beneficiano, oltre del FFO (quota interventi agli studenti), del FIS (Fondo di istituto), fondi di merito e del, anche di gettiti derivanti da:

  • Tassa regionale per il diritto allo studio: viene rideterminata da Regioni e Province autonome, è articolata in 3 fasce e l’importo della tassa deve comunque essere compreso tra un minimo di 120 e un massimo di 200 euro;
  • Risorse proprie delle Regioni: in misura pari almeno al 40% della quota assegnata del FIS.

Esoneri delle tasse e borse di studio

Le borse di studio, sono lo strumento a garanzia dell’uniforme applicazione dei LEP a livello nazionale, consentendo agli studenti non in possesso di risorse finanziarie di fruire degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio.

Esse sono attribuite nei limiti delle risorse disponibili in base:

  • Merito: per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle Regioni, sentite le Università. In più, al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale, lo studente deve possedere un numero minimo di CFU stabilito con decreto ministeriale.
  • Condizione economica: la determinazione delle condizioni economiche è basata sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e sull’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), che tengono conto rispettivamente dell’ammontare del reddito percepito e della situazione patrimoniale dei componenti del nucleo familiare dello studente.

Uno strumento per garantire il diritto allo studio e l’uniformità dei LEP a livello nazionale è costituito dall’esonero dalle tasse e dai contributi.

La tassa d’iscrizione e i contributi universitari non sono richiesti a:

  • Studenti che presentano i requisiti per ottenere la borsa di studio;
  • Studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66%;
  • Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo nell’ambito di programmi o accordi;
  • Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi, prolungate e certificate;
  • Studenti che ricongiungano la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno 2 anni;
  • Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.

Istituzioni AFAM e Università verificano le dichiarazioni degli studenti e comunicano annualmente al MUR e al CNSU (Consiglio nazionale degli studenti) il numero di studenti totalmente o parzialmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi, entro il 30/04.

Una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (DL 232/2016), poi aggiornata dal DM. 234/2020, è la cosiddetta “no tax area”, che si applica a tutte le istituzioni universitarie e AFAM e che consente l’esonero dal versamento del contributo onnicomprensivo agli studenti che soddisfano i seguenti parametri:

  • Indicatore ISEE inferiore o uguale a 20.000€ (l’esonero è parziale se l’ISEE è compreso tra 20.000€ e 30.000€);
  • Iscrizione da un numero di anni accademici inferiore uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di 1;
  • Conseguimento di un numero minimo di CFU, entro la data del 10/08 dell’anno precedente, pari a 10 nel caso di iscrizione al secondo anno e pari a 25 nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi.

L’inclusione nella fascia della “no tax area” non esonera dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Altre “prestazioni sociali agevolate” destinate a premiare il merito e non fruibili dalla generalità degli studenti sono rappresentati dai prestiti d’onore, dai servizi abitativi e dai contributi per la mobilità internazionale.

Per svolgere funzioni di monitoraggio sul diritto allo studio, il D.Lgs. 68/2012 ha istituito l’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario (con mandato di 3 anni); e anche in base ai dati raccolti da quest’ultimo che il MUR presenta al Parlamento un rapporto triennale sull’attuazione del diritto allo studio.

Strumenti e servizi del diritto allo studio

Tutti gli studenti iscritti nella Regione ove ha sede legale l’Università o l’Istituzione AFAM, hanno diritto a strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo, ciò si manifesta attraverso:

  • Servizi abitativi;
  • Servizi di ristorazione;
  • Servizi di orientamento;
  • Trasporti;
  • Attività a tempo parziale;
  • Assistenza sanitaria di base;
  • Accesso alla cultura;
  • Contributi per la mobilità internazionale;
  • Materiale didattico.

Le segreterie

Le segreterie amministrative si occupano della gestione amministrativa della carriera degli studenti:

  • Immatricolazioni e iscrizioni;
  • Trasferimenti e passaggi di corso;
  • Certificazioni;
  • Tasse ed esoneri.

Le segreterie didattiche sono invece responsabili degli aspetti connessi al percorso formativo degli studenti:

  • Offerta formativa;
  • Didattica;
  • Lezioni;
  • Esami.

Le Segreterie devono conservare e aggiornare in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti.

L’Università provvede al trattamento dei dati personali tenendo conto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazioni delle finalità.

I dati sono raccolti e trattati per finalità istituzionali: organizzazione delle lezioni, attività didattiche e seminari, gestione della carriera degli studenti, comunicazioni istituzionali, erogazione di agevolazioni.

Certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera degli studenti devono essere rilasciati con marca da bollo.

A richiesta dell’interessato, possono essere rilasciati in carta semplice i certificati destinati ad un uso per il quale la legge non prescrive l’imposta di bollo (iscrizione, iscrizione con esami, laurea, laurea con esami).

I predetti certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni di autocertificazione redatte dagli stessi studenti (DPR 445/2000).

La carriera dello studente

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. La L. 264/1999 disciplina le. In particolare, distingue tra:

  • Corsi ad accesso libero;
  • Corsi ad accesso programmato.

Questi ultimi sono corsi il cui numero di posti disponibili è predeterminato a livello nazionale (medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, scienze della formazione primaria) o dai singoli Atenei (corsi che prevedono l’utilizzo di laboratori specializzati o posti-studio personalizzati in numero limitato).

L’ammissione ai corsi ad accesso programmato è disposta dagli Atenei previo superamento di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

Il bando viene pubblicato almeno 60 giorni prima delle prove, mentre la comunicazione dei risultati/graduatorie avviene entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse.

La collocazione in graduatoria sotto una soglia prestabilita nel bando determina l’attribuzione di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà obbligatoriamente essere assolto dallo studente entro il primo anno di corso.

L’anno accademico inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre.

Per poter partecipare ai Corsi, si usa distinguere tra:

  • Pre-iscrizione: domanda rivolta all’Università da parte degli iscritti all’ultimo anno degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, effettuata allo scopo di programmare l’offerta formativa negli Atenei;
  • Iscrizione: consiste nell’inoltro della domanda da parte degli studenti, tramite autocertificazione dei titoli richiesti;
  • Immatricolazione: è l’atto di immissione al Corso di Studio, a seguito dell’accertamento della veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti e previo pagamento della prima rata, o quota di immatricolazione (a pena di rinuncia).

Per le necessarie verifiche in materia di veridicità dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive degli studenti, gli Atenei possono accedere all'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), nonché alle banche dati dell’INPS (verifica dei dati ISEE).

È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse Facoltà della stessa Università o Istituto e a diversi corsi di laurea della stessa Facoltà.

L’iscrizione diviene “fuori corso” quando si supera la durata normale del Corso senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale.

Le procedure di iscrizione, nonché la verbalizzazione degli esami, sono eseguite esclusivamente in modalità informatica.

Alcune delle principali modifiche alla carriera dello studente riguardano specifici casi di:

  • Passaggio ad altro corso di studio: la domanda è presentata presso la Segreteria del corso di iscrizione, secondo le scadenze e le procedure di accesso per il corso di destinazione. Ad essa è allegato il modulo di riconoscimento degli esami (il riconoscimento spetta al Consiglio del Corso di destinazione) ed un contributo per le spese di passaggio, non è corrisposto per passaggi effettuati nell’anno di immatricolazione e richiesti da studenti che non hanno ancora sostenuto esami;
  • Trasferimento ad un altro Ateneo: la procedura rispecchia quella del passaggio di Corsi, con la differenza che, in caso di trasferimenti a Corsi a numero programmato, si rende necessario il nulla-osta dell’Ateneo di destinazione;
  • Passaggio a tempo parziale: concede la possibilità agli studenti di concordare un percorso formativo con un numero di CFU compreso tra 18-45 (invece dei 60 CFU annuali previsti). La domanda è approvata dalla Facoltà di appartenenza e comporta la riduzione dei contributi di iscrizione, in misura proporzionale alla riduzione concordata dei CFU annuali;
  • Interruzione della carriera per 1 anno accademico: su richiesta dello studente ed esclusivamente per infermità gravi, prolungate e debitamente certificate (durante l’interruzione non è possibile sostenere esami, pena l’annullamento);
  • Rinuncia agli studi: comporta l’annullamento dell’intera carriera universitaria e la perdita di tutti gli esami sostenuti. È irrevocabile e deve essere inoltrata con atto scritto, in modo chiaro ed esplicito;
  • Decadenza: gli studenti che, seppur in regola con le tasse di iscrizione, non sostengono esami per 8 anni consecutivi, sono considerati decaduti (salvo coloro che debbano svolgere unicamente la prova finale di Laurea).

Organi centrali

Legge Gelmini (L. 240/2010). Le Università statali in base alla, modificano i propri statuti rispetto agli organi di governo, il tutto secondo i principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività amministrativa.

Lo Statuto determina per ogni organo:

  • La Composizione;
  • La Durata della carica;
  • Le Funzioni;
  • La Determinazione delle modalità di elezione.

Gli Atenei che conseguano stabilità del bilancio ed elevati risultati in tema di didattica e ricerca possono sperimentare propri “modelli personalizzati” di organizzazione interna.

La riforma Gelmini (L. 240/2010) ha riorganizzato la governance politica degli atenei, introducendo una netta distinzione dei ruoli organi dell’università: Sono

  • Il Rettore;
  • Il Senato Accademico;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Direttore Generale;
  • Il Nucleo di Valutazione;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rettore (art. 14) e la sua elezione (art. 15)

Il Rettore è la più alta autorità accademica, il rappresentante legale e garante dell’autonomia e dell’unità dell’Ateneo. Funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività. È organo monocratico che svolge scientifiche e didattiche ed ha la Responsabilità del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Università e del rispetto dello Statuto:

  • Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico;
  • Emana lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, con proprio decreto;
  • Propone la nomina del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico;
  • Propone i documenti di programmazione strategica (triennale) al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico Integrato della Performance); (Piano
  • Propone i documenti contabili (bilancio di previsione annuale e triennale) al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione, e al Senato Accademico;
  • Propone la programmazione del personale;
  • Promuove i procedimenti disciplinari, anche avvalendosi di un docente suo delegato;
  • Può chiedere il riesame delle delibere degli organi collegiali, per 1 sola volta e previa motivazione;
  • Può assumere, in caso di comprovata necessità, i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
  • Può delegare proprie funzioni specifiche a professori e a ricercatori a tempo indeterminato;
  • Riferisce sull’andamento complessivo della gestione al Consiglio di Amministrazione, di concerto col Direttore Generale;
  • Riferisce annualmente sugli obiettivi e i risultati conseguiti alla Comunità Accademica;
  • Propone ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi.

È eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.

Resta in carica per un unico mandato di 6 anni, infatti il mandato non è rinnovabile.

L’elezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalità stabilite dal Regolamento generale dell’Ateneo.

Sono elettori del Rettore:

  • I professori e i ricercatori a tempo indeterminato;
  • I ricercatori a tempo determinato;
  • I componenti del Consiglio degli Studenti;
  • I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dell’Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto.

L’elezione è indetta dal Decano dei professori ordinari non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato.

Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto ed è eletto colui che riceve nelle prime due votazioni la maggioranza assoluta.

Qualora per due votazioni nessuno abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti (in caso di parità prevale chi è più anziano).

L’eletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per l’Università.

Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono affidate ad un Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando l’avviso di convocazione almeno 20 giorni prima della data stabilita per la prima votazione.

Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato Accademico e approvata dal corpo elettorale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti (ciò comunque non è possibile prima di 2 anni dall’inizio del mandato).

La mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto; ed è approvata con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

Il Prorettore e i delegati del Rettore (art. 16)

Il Rettore, nomina tra i professori ordinari a tempo pieno presso l’Ateneo (professori di I fascia), un Prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Egli può richiedere al Rettore una limitazione dell’attività didattica e partecipa con diritto di parola ma senza diritto di voto alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega con avviso sul sito internet dell’Ateneo. Può revocare la delega.

Il Senato Accademico (art. 17) e la sua composizione (art. 18)

Il Senato Accademico è l'organo rappresentativo di indirizzo propositivo e consultivo e di verifica in materia di a

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilmagodeiriassunti10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione universitaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Marzi Vera.
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