Diritti reali
Sono diritti assoluti che riguardano le res. Si dividono in:
1. Diritti di godimento:
A. Proprietà;
B. Diritti reali minori o limitati di godimento su cosa altrui.
2. Di garanzia:
A. Pegno;
B. Ipoteca.
I diritti reali sono tipici (sia oggi che a Roma).
Res
Si dividevano in:
1. -Cose di diritto umano (humani iuris); -Cose di diritto divino (divini iuris):
A. Cose sacre: i templi, dedicati agli dei del cielo;
B. Cose religiose: le tombe, dedicate agli dei inferi;
C. Cose sante: mura e porte della città (Romolo uccise Remo perché questi diede un calcio alle
mura della città).
2. -Cose pubbliche;
-Cose private;
-Res communes omnium (cose comuni a tutti): cose comuni a tutti gli essere viventi (uomini e
animali), come il mare, l’aria e le spiagge.
3. -Cose in commercio: cose che si potevano vendere;
-Cose extra commercium: cose di diritto divino e pubbliche, fuori dal commercio dei privati.
4. -Cose incorporali (oggi non esiste più questa categoria): diritti reali minori su cose altrui (servitù,
superficie, usufrutto);
-Cose corporali: le res che potevano essere oggetto di proprietà.
5. -Cose divisibili: qualcosa che si può dividere senza distruggerlo, come il raccolto; -Cose indivisibili.
6. -Cose fungibili: cose sostituibili da cose dello stesso genere; -Cose infungibili: cose mai sostituibili.
7. -Res mancipi: terre in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma, servitù prediali rustiche.
-Res nec mancipi.
Diritti di godimento
Proprietà
Oggi abbiamo un unico concetto di proprietà, regolata dall’art. 832 c.c.
Siccome a Roma esistevano due sistemi di norme, il ius civile e il ius honorarium, esistevano sia una proprietà
del diritto civile (dominium ex iure quiritium), sia una proprietà del diritto pretorio (in bonis habere).
Esistono, inoltre, una proprietà peregrina e una proprietà provinciale.
Ci sono, quindi, 4 tipi di proprietà:
1. Proprietà civile (dominium ex iure quiritium);
2. Proprietà pretoria (in bonis habere);
3. Proprietà peregrina: gli stranieri diventavano proprietari delle cose in modo diverso;
4. Proprietà provinciale: le province erano territori extra italici. 63
Proprietà civile (dominium ex iure quiritium)
Esistono due modi di acquisto della proprietà, prefigurati dai giuristi romani:
1. Modi di acquisto a titolo originario: si diventa proprietario per primo di una res, cioè che nessuno
gliel’ha mai trasmessa. Si diventa proprietari a titolo originario per:
A. Occupazione (res nullius e res nec mancipi derelictae): diventavano proprietari coloro che si
impossessavano di cose che non erano di nessuno
(res nullius) o abbandonate (res derelictae);
B. Tesoro: ritrovamento del tesoro. Il tesoro era per metà dello scopritore e per metà del
proprietario del terreno (stabilito da una costituzione imperiale di Adriano - II sec d.C.);
C. Accessione di cose inseparabili: cose di proprietari diverse che venivano unite a formare una
cosa sola.
Se le cose erano separabili, il proprietario della cosa principale acquistava la proprietà della
cosa accessoria se era stato in buona fede, non esistevano più le due cose: esisteva una
terza cosa indipendente dalle prime due. Se colui che aveva unito le cose era in malafede
otteneva la proprietà ma rispondeva di furto della res.
Un caso particolare è la inaedificatio, il caso di chi costruisce qualcosa su terreno altrui, ad
esempio una casa. Qui opera l'accessione: il proprietario della cosa principale acquista la
proprietà della cosa accessoria: il proprietario della terra acquista la proprietà della casa. Il
costruttore mantiene la proprietà dei materiali.
Dibattito tra sabiniani e proculiani su cosa sia la cosa principale. I sabiniani volevano tutelare
l’opera dell’ingegno, una sorta di diritto d’autore.
D. Specificazione: un soggetto lavorava una materia altrui e ne ricavava un manufatto. Il giurista
Paolo (età dei Severi) affermò che la proprietà della nuova res andava al proprietario della
materia se essa poteva essere ripristinata allo stato originario. Qualora questo non fosse stato
possibile, la proprietà sarebbe andata allo specificatore che avrebbe dovuto pagare un
indennizzo al proprietario della materia, sempre se ciò avveniva in buona fede; in caso di mala
fede, lo specificatore rispondeva di furto della materia prima;
E. Alluvione e avulsione (agri arcifini): si parlava di alluvione quando la sabbia o dei detriti, in
modo lento e impercettibile, prosciugavano il fondo del letto del fiume al confine con il fondo,
e quindi il fondo si trovava ad estendersi verso il centro del fiume. L’avulsione era un fenomeno
visivo, un grosso ammasso di terra che si attaccava ad un fondo e ne accresceva le
dimensioni. Il
proprietario diventava proprietario del fondo a titolo originario;
F. Confusione e commistione: mescolamento di liquidi e commistione di solidi.
Quando due cose si mescolavano, si creava una comproprietà per quote;
G. Adiudicatio: riguardava l’aggiudicazione che si faceva in sede di processo divisorio (dei
comproprietari si rivolgono al giudice affinché provveda alla divisione. La sentenza era
dell’arbiter). Si diventava proprietari a titolo originario;
H. Litis aestimatio: quando in una lite in rem, in una rei vindicatio, il convenuto poteva scegliere
se restituire la res o pagare la somma pecuniaria oggetto di condanna. Se sceglieva la
condanna, la res restava sua a titolo di litis aestimatio, un provvedimento del giudice.
2. Modi di acquisto a titolo derivativo. Sono i casi in cui la proprietà viene trasferita da una persona
all’altra:
a. Mancipatio: si usava per il trasferimento delle res mancipi, che nacque come una
compravendita reale. La mancipatio era la forma più antica, che venne sostituita dalla
compravendita consensuale (emptio venditio): la mancipatio era un negozio ad effetti reali
mentre la compravendita aveva effetti obbligatori;
b. In iure cessio: era il finto processo per res mancipi e res nec mancipi;
64 c. Traditio: era la semplice consegna delle sole res nec mancipi, che non sempre comportava
il passaggio di proprietà.
La in iure cessio e la traditio si usavano anche per le donazioni: il radusculum era un pezzetto di
bronzo che si usava per la donazione con mancipatio; il prezzo era simbolico. La causa non era più
verificabile dalla struttura del negozio: la mancipatio nacque come negozio causale con il prezzo
effettivo ma poi diventò astratto. La traditio rimase sempre un negozio causale. Il trasferimento si
aveva se era presenta una iusta causa traditionis.
La in iure cessio non era un negozio ma un procedimento processuale.
Usucapione
L’usucapione oggi è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
La nostra usucapione si verifica con il possesso protratto nel tempo, mentre per i romani questi due elementi
non bastavano. Il possesso è la condizione di chi ha una res e se ne considera proprietario e si differenzia
dal detentore, che ha la res ma riconosce che è altrui. Oggi per l’usucapione servono 20 anni per le cose
immobili, 10 anni per le cose mobili, se il possesso è iniziato in buona fede, e 20 anni per le cose mobili se il
possesso è iniziato in mala fede.
Per l’usucapione in diritto romano servivano 5 elementi:
1. Res habilis: la cosa doveva essere suscettibile di usucapione: non erano usucapibili le cose rubate;
2. Possessio: possesso della res;
3. Tempus: 1 anno per cose mobili e 2 anni per cose immobili;
4. Titulus: il motivo oggettivo per cui era iniziato il possesso. Non sempre il possesso portava
all’usucapione; infatti, bisognava che il possesso avesse un valido titolo affinché portasse
all’usucapione. I titoli erano molto limitati:
a. Pro emptore: caso di colui che avesse acquistato una res mancipi con emptio vendictio
seguita solo da traditio e non da mancipatio o in iure cessio. La emptio vendictio era un
contratto che non aveva effetti reali; infatti, la compravendita (consensuale) non trasferiva la
proprietà della cosa venduta. Per passare la proprietà, se la cosa venduta era una res nec
mancipi, si utilizzava la traditio; se era venduta una res mancipi con emptio vendictio seguita
da traditio (mancava la mancipatio) si utilizzava l’usucapione;
b. Pro donato: a titolo di donazione. Il donatario diventava proprietario per usucapione se aveva
ricevuto la cosa con la traditio;
c. Pro dote: se nella dote erano presenti delle cose res mancipi e si utilizzava la traditio la
proprietà non passava, ma la si acquistava con l’usucapione;
d. Pro derelicto: riguardava il possesso di res mancipi abbandonate (le res nec mancipi
derelictae rientravano nell’occupazione).
5. Fides (buona fede): riguardava gli acquisti a non domino, il caso del venditore che non era proprietario
della res.
Per le cose mobili oggi esiste la regola “possesso vale titolo” (non è una che deriva neanche dal
diritto romano, perché se si vendeva una cosa rubata, non si trasferiva la proprietà): chi acquista in
buona fede una cosa mobile ne diventa proprietario anche se venduta da una persona che non è il
proprietario; per gli immobili invece no. In diritto romano, il venditore che vendeva una cosa non sua,
nel caso in cui l’acquirente fosse stato in buona fede, questo poteva usucapire (la cosa non doveva
essere rubata - una persona che riteneva di essere erede di un certo defunto). La buona fede si
guardava nel momento iniziale: la mala fede che sopraggiungeva in un secondo momento non
nuoceva.
Contenuti e diritti della proprietà civile
La proprietà dominium ex iure quiritium era regolata dal ius civile. 65
Per proprietà si intende il diritto di godere (usare) e disporre (alienare, cioè trasferire a terzi) della res, in
modo pieno ed esclusivo nei limiti previsti dall’ordinamento.
A Roma, la proprietà immobiliare aveva due differenze rispetto ad oggi:
1. Le terre italiche avevano un regime diverso dalle terre provinciali: le prime erano considerate res
mancipi e su queste si aveva la proprietà civile mentre le seconde erano considerate res nec mancipi
e su queste si aveva la proprietà provinciale; la differenza principale era che le terre italiche erano
esenti da tasse mentre esse si pagavano per le terre provinciali; ciò sino al 292 d.C. quando
Diocleziano equiparò le terre italiche alla terre provinciali: tassò la proprietà immobiliare in Italia;
2. La proprietà civile romana di estendeva usque ad sidera usque ad inferos: si è proprietari
illimitatamente sopra e sotto il fo. ndo. Oggi, chi è proprietario di un suolo non è detto che lo sia anche
del cielo.
La proprietà era tutelata da azioni in rem (azioni reali):
1. La rei vindicatio, la più importante, nome si collega all’vindicta (usata nelle liti in rem);
2. L’ actio finium regundorum, con cui un proprietario di un terreno poteva chiedere al giudice che egli
stabilisse dei confini tra il suo fondo e quello confinante, formula porta adiudicatio;
3. L’actio aquae pluviae arcendae: serviva al proprietario del fondo a valle per impedire al proprietario
del fondo a monte di alterare il normale scorrimento dell’acqua piovana;
4. L’actio negatoria servitutis: serviva a far sì che il giudice stabilisse che non ci fosse una certa servitù;
5. La cautio damni infecti: non era un’azione ma un esempio di stipulatio praetoria. La cautio damni
infecti era una stipulatio indotta dal pretore: si faceva quando vi era una minaccia di un crollo. Chi
aveva ragione di temere il crollo dell’edificio poteva rivolgersi al pretore obbligando il proprietario
dell’immobile pericolante al risarcimento in caso di danno. Se il soggetto rifiutava la stipulatio, si aveva
una missio in possessionem: il soggetto che temeva il crollo prendeva possesso dell’edificio e in
questo tempo il proprietario poteva fare la stipulatio. Decorso questo tempo si faceva una seconda
missio in possessionem che autorizzava l’usucapione;
6. La operis novi nuntiatio: oggi è la denuncia di opera nuova. Al tempo, questa si faceva al pretore
quando un vicino aveva iniziato opere che il denunciante riteneva lesive dei suoi diritti o che
eccedessero determinate servitù. Il pretore ordinava una stipulatio praetoria: il soggetto che aveva
subito la denuncia doveva promettere che, se l’opera fosse risultata illegittima, egli l’avrebbe rimossa.
Il giudizio di legittimità era successivo. Il denunciante poteva citare in giudizio il denunciato per
proporre un accertamento sulla legittimità delle opere compiute. Se il denunciato rifiutava la stipulatio,
il pretore ordinava la demolizione immediata dell’opera con un interdetto.
Proprietà pretoria (in bonis habere)
La proprietà pretoria si definiva con una perifrasi (in bonis habere) ed era regolata dal ius honorarium.
Nacque nel I secolo a.C. in conseguenza all’introduzione nel diritto romano del contratto consensuale di
compravendita (fu introdotto nel III secolo a.C. per gli stranieri e poi si diffuse).
Nel caso di vendita di res mancipi con emptio vendictio seguita da traditio, l’acquirente avrebbe avuto la
proprietà con l’usucapione. La res sarebbe stata di proprietà del venditore finché l’acquirente non usucapiva.
In questo momento nacque la proprietà pretoria inventata dal pretore Publicio: l’actio publiciana era l’azione
con cui l’acquirente che aveva acquistato una res mancipi senza mancipatio poteva agire per recuperare la
res sottrattagli da un terzo.
Si trattava di un’azione pretoria che conteneva una fictio (si fingeva che si fosse già compiuto il tempo
dell’usucapione). La proprietà pretoria è temporanea e si trasformava sempre in proprietà civile.
Se il venditore in mala fede faceva una rei vindicatio per riavere la res venduta, l’acquirente aveva l’eccezione
di cosa venduta e consegnata con traditio, l’exceptio rei venditae et traditae.
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Proprietà peregrina
La proprietà peregrina riguardava gli stranieri che avessero acquistato una res vivendo nel mondo romano.
L’acquirente non avrebbe mai acquistato la proprietà civile; egli aveva la proprietà peregrina che era del tutto
equivalente dal punto di vista oggettivo alla proprietà civile. Si trovava disciplinata nell’editto del pretore
peregrino mentre la proprietà civile e pretoria si trovavano nell’editto del pretore urbano.
La traditio era del ius gentium e quindi potevano usarla anche i peregrini.
Gli stranieri sparirono nel 212 d.C. con la Constitutio Antoniniana de civitate (editto di Caracalla).
Proprietà provinciale
Era unicamente la proprietà della terra provinciale, cioè le terre extra italiche. La terra italica era quella del
dominium ex iure quiritium, che potevano acquistare solo i romani (anche gli stranieri con il ius commercii,
quindi i latini) e non pagavano tributi; era una res mancipi.
La terra provinciale era una res nec mancipi.
Quando i Romani conquistavano una terra, la lasciavano agli indigeni, ma essendo ora territorio romano, i
provinciali avevano una sorta di propriet&agr