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Istituzioni di diritto romano

Istituzioni: "istituire" insegnare. Nell'antica Roma le istituzioni erano dei manuali elementari per l'insegnamento (es. Istituzioni di Gaio, II sec a.C., Istituzioni di Giustiniano...).

Diritto romano: studio di regole giuridiche delle collettività che popolavano l'antica Roma dal 753 a.C. fino alla morte di Giustiniano, 565 d.C. Dalla morte di Giustiniano si sviluppò il diritto bizantino in Oriente e il diritto romano in Occidente.

Diritto privato e pubblico

Il diritto privato riguarda l'interesse del singolo cittadino, regola rapporti tra privati oppure tra un privato ed un ente pubblico che si trova sullo stesso piano; il diritto pubblico invece riguarda gli interessi dell'intera collettività e quest'ultimo si trova in una posizione di superiorità rispetto al privato. Gli istituti che tuttora utilizziamo trovano origine nel diritto romano e le istituzioni cambiano di pari passo alla società.

Il diritto romano è stato elaborato scientificamente, ossia è nato dall'opera dei giuristi che da un caso concreto hanno tratto una soluzione e poi è diventato un principio di diritto.

Storia del diritto romano

La storia del diritto romano è suddivisa in periodi:

  • Età arcaica
  • Età pre-classica (età repubblicana, con magistrati)
  • Età classica
  • Età post-classica
  • Età giustinianea

All'inizio Roma è un insieme di villaggi, una società rurale. Con le Guerre Puniche si espanse per diventare una potenza militare. Diventa una società evoluta (sviluppo dei rapporti commerciali, contatto con altri popoli).

Età arcaica

Età arcaica (dal 753 a.C. fino alla metà del III sec a.C., età monarchica): società primitiva e chiusa, il diritto è nelle mani dei pontifici (gelosi delle loro conoscenze, infatti non divulgavano questi principi), i quali danno solo i responsa, ossia pareri ai privati per la soluzione di alcune controversie senza però spiegare il principio di diritto.

Società con pochi negozi giuridici e poche azioni, caratterizzata da un forte ritualismo, tutto si basa su forme/parole/usi (se non vengono utilizzate, si perde la causa).

Società con concezione magico-sacrale: la religione veniva al primo posto, si chiedeva l'assenso divino tramite sacerdoti (es. volo degli uccelli, i polli mangiavano); i sacerdoti erano legati alla politica e perciò pilotavano l'esito. Si credeva nelle maledizioni, forze sovrumane: la sfera del sacro e del diritto erano talmente compenetrate che difficilmente si distinguevano (ius e fas erano uniti).

Il diritto si estendeva solo ai cittadini, ma non agli stranieri.

Età pre-classica

Età pre-classica (età repubblicana): età delle Guerre Puniche, che portò ad una svolta per Roma, la quale assoggettò i popoli con cui entrò in contatto sul Mar Mediterraneo, sviluppando così l'esigenza di creare negozi fruibili sia da romani che da stranieri.

Si dà rilievo alla buona fede e all'attività del pretore (magistrato del periodo repubblicano, secondo solo ai consoli che sostituiscono il re), che può essere urbano o peregrino. La figura del pretore è importante per la nascita del diritto onorario (ius honorarium) che si basa sull'equità e la giustizia; infatti laddove il diritto civile risulta non equo, interviene il pretore. Si sviluppa una propria scienza del diritto, dei giuristi laici.

I pilastri costituzionali erano: magistrati, senato e popolo (riunito nei comizi).

Il pretore lo ritroviamo in entrambi i processi:

  • Legis actiones: era un processo privato, basato sulla pronuncia delle parole. In questo processo non aveva libertà di prendere iniziative. Il problema riguardava la non regolazione dei rapporti con gli stranieri e nacque infatti il secondo tipo.
  • Processo formulare: prendevano parte anche i non cittadini e si basava sull'uso di una formula (un documento scritto, in cui le parti insieme al pretore sintetizzavano i termini della controversia ritenuti meritevoli di tutela. La prima parte è l'intentio e l'ultima è la condanna).

Età classica

Età classica: età del principato fino a Diocleziano, dove sorge la figura del principe (imperatore, il primo è Augusto).

I pilastri costituzionali si sviluppano con il principe ed i suoi funzionari, che dipendono direttamente da lui.

Con Augusto si ha un regime ibrido tra Repubblica e Principato, questo perché un'immediata rottura creerebbe ripercussioni, infatti si cerca di guardare sia al futuro che al passato, tant'è che continueranno ad esserci magistrati/istituti repubblicani, ma prenderà piede un regime costituzionale diverso.

La società romana cresce sia economicamente sia culturalmente: accanto alle vecchie fonti normative, si moltiplicano i giuristi (lavoro difficile, perché adesso la loro creatività è messa in discussione dalla figura del principe).

Età post-classica

Età post-classica: con Diocleziano si instaura un regime di assolutismo, dove il principe è il "monarca" (dominus et deus) e l'Impero viene diviso in due parti con due imperatori distinti.

Trionfo del Cristianesimo (distruzione della religione pagana), nonostante le persecuzioni, questo perché la religione pagana ormai non "confortava" più i romani, era piena di formalismi e non si trovava un rapporto diretto tra uomo e Dio.

Fonte normativa principale: costituzioni imperiali (raccolte di leggi).

Si parla di diritto oggettivo, ossia il complesso delle norme, con caratteristiche definite (generali ed astratte, deve essere rivolto a tutti senza riferirsi ad un caso specifico; sono vietate le norme ad personam. Deve essere coattiva, può essere imposta con la forza).

Si parla anche di diritto soggettivo, ossia la pretesa del singolo garantita dal diritto; alla pretesa di un soggetto corrisponde un dovere di un altro individuo di soddisfare tale pretesa (es. diritto di proprietà, credito...)

Ius quiritium, ius civile e ius gentium

Ius quiritium: i primi cittadini erano i "quiriti". Caratterizzato da formalismo, fa parte del diritto civile. Trova il suo fondamento nell'attività del pretore.

Ius civile: diritto dei cittadini romani, si riferisce al diritto privato principalmente. Trova il suo fondamento nei mores/leggi/interpretatio dei giuristi. Contrapposto allo ius honorarium.

Ius gentium: diritto di tutte le genti (anche stranieri). Si basa sulla natural ratio (ragione naturale, comune a tutti gli uomini).

Con questa rivoluzione della società la volontà assumeva importanza (poteva produrre effetti giuridici) e così si ebbe l'intensificazione dei negozi e l'importanza della buona fede (correttezza nell'ambito dei rapporti giuridici).

Ius honorarium

La fonte principale dello ius honorarium è l'editto, "ius edicendi": comunicazione al popolo. L'editto è associato alla figura del pretore, perché all'inizio egli predisponeva un regolamento che stabiliva in quale circostanze andasse applicato.

Il pretore successivo poteva anche sostituire l'editto precedente, ma generalmente lo approvava modificando solamente qualche piccola clausola, questo prende il nome di "edictum tralaticium".

Il giurista Salvo Giuliano cristallizzò l'editto, che diventò editto perpetuo (non presupponeva modifiche).

Il diritto del pretore serviva per adiuvare, supplere e corrigere lo ius civile:

  • Adiuvare: predisporre rimedi per facilitare l'applicazione dello ius civile quando i mezzi previsti dallo stesso ius erano insufficienti o inidonei. Era di aiuto per lo ius civile.
  • Supplere: colmare le lacune dello ius civile, interviene per tutelare dei rapporti che non trovano tutela nello ius civile.
  • Corrigere: lo ius civile può presentare delle iniquità e il pretore interviene per correggerle, tenendo presente l'equità.

Lo ius naturale invece è conforme alla natura né ius gentium (es. fatto da Ulpiano, la schiavitù appartiene al secondo, ma non al primo perché tutti i soggetti nascono liberi).

Capacità giuridica e capacità di agire

Capacità giuridica: idoneità del soggetto di essere titolare di diritti e doveri e si acquista con la nascita.

Capacità di agire: capacità di compiere personalmente atti giuridici.

Nel mondo romano la prima non era riconosciuta a tutti (es. schiavi, filius familias), ma potevano avere capacità di agire (persone intellettualmente capaci).

Status e manomissioni

Per avere capacità giuridica dovevi godere di 3 status:

  • Status libertatis: Gaio diceva che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. Per essere liberi o ci nasci (madre libera) o ci diventi (mediante la manomissione, ossia quando il dominus decide di liberare uno schiavo) e si diventa così cittadini romani.
  • La manomissione si distingue tra:
    • Manomissioni civili
      • Manomissio vindicta: la "vindicta" è una bacchetta con cui si tocca lo schiavo. Una persona di fiducia del dominus, "adsertor libertatis" (dichiaratore di libertà) toccava con questa bacchetta lo schiavo e dichiarava così la sua libertà. Il padrone taceva acconsentendo a tale liberazione e il magistrato dichiarava ufficialmente la sua libertà.
      • Manomissio testamentum: particolarmente usato. Il dominus nel testamento dava la libertà allo schiavo, dichiarandola con termini imperativi; tale libertà iniziava nel momento in cui moriva il testatore.
      • Manomissio censu: i censori ogni 5 anni procedevano a censimento (verifica delle disponibilità economiche dei cittadini); se si iscriveva lo schiavo nella lista del censo, significava che faceva parte dei liberi e dei cittadini; tale iscrizione era espressa con parole solenni.
    • Manomissioni pretorie (dall’età repubblicana): non davano grandi garanzie
      • Manomissio inter amicos: il dominus era insieme agli amici e davanti a loro dichiarava di voler dare libertà allo schiavo.
      • Manomissio per epistulam: il dominus inviava allo schiavo una lettera per liberarlo.
      • Manomissio per mensam: lo schiavo partecipa ad un banchetto con il dominus e suoi amici, tale partecipazione liberava lo schiavo.

Il pretore tentò di renderle più sicure, delegando al dominus la possibilità di farli tornare in schiavitù.

Manomissione de commissaria: indiretta, perché il testatore dava all’erede l’incarico di manomettere il servo. Se l’erede non l’avesse fatto, sarebbe stato costretto a tener fede alla volontà del testatore.

Manomissio in ecclesia: il dominus davanti al clero dichiarava la volontà di rendere libero lo schiavo.

Intervennero due leggi per impedire la manomissione:

  • Lex Fufia Caninia (2 a.C): gli schiavi non potevano essere manomessi in gruppo e dovevano ottenere un nome ed un cognome.
  • Lex Aelia Sentia (4 d.C): il dominus doveva avere almeno 20 anni e lo schiavo almeno 30. Vietò le manomissioni in frode ai creditori, nel caso in cui fosse avvenuto ciò avrebbero acquistato la libertà, ma non la cittadinanza.

Nascere libero, l’ingenuus ≠ Diventare libero, il liberto.

I liberti avevano una condizione sociale inferiore rispetto agli ingenui (es. esclusione cariche pubbliche, matrimonio con persone di rango senatorio, le donne liberte non potevano divorziare ed erano soggetti comunque al patrono, tramite l’obsequium, ossia l’obbedienza, che doveva essere rispettato). Il liberto doveva prestare delle giornate lavorative (opere e servizi) per il dominus.

La schiavitù era un fenomeno sempre più di uso vista l’espansione di Roma (cattura dei prigionieri). Era un istituto dello ius civile e dello ius gentium. Lo schiavo è un oggetto di proprietà, può essere venduto.

Cause di schiavitù

Cause di schiavitù: nascita da madre schiava, prigionia di guerra (vale il principio di reciprocità, ossia un romano cattura un nemico e lo rende schiavo, ma anche il contrario). Il ritorno in patria e la riacquisizione della libertà è chiamata "postliminium".

Alla fine della Repubblica ci fu la lex Cornelia che intervenne a favore dei prigionieri, i quali non riuscendo a tornare in patria morivano in condizione di schiavitù e perciò non potevano fare testamento e questo danneggiava potenziali eredi.

Si introdusse una "fictio", ossia una finzione con cui si anticipava la morte all’ultimo istante di libertà, per poter fare un testamento valido.

Nella prassi poteva succedere che un libero si mettesse d’accordo con il venditore per essere venduto come schiavo e dividere il prezzo con lui e poi si chiedeva di tornare un uomo libero. Il pretore per punirlo lo faceva rimanere schiavo, negando la "vindicatio in libertatem".

Qualora una donna libera avesse avuto una relazione sessuale con uno schiavo, il padrone dello schiavo diventava padrone anche della donna a condizione che il dominus avesse invitato la donna a cessare tali relazioni con lo schiavo e lei avesse persistito.

"Vendita trans Tiberim": vendita come schiavo del debitore insolvente.

Non tutti gli schiavi erano uguali: nell’età arcaica le condizioni non erano dure, infatti essi stavano nelle famiglie, si integravano nella vita del padrone e collaboravano nei lavori domestici. Talvolta adibiti ad insegnamento dei figli del padrone, amministrazione degli averi, ma anche al comando delle navi commerciali e la gestione di imprese.

Successivamente, essendo molti di più numericamente, vennero adibiti anche a lavori pubblici molto duri (es. lavoro in miniera). Le donne schiave invece venivano utilizzate come prostitute ed i guadagni andavano al padrone. Il figlio della schiava diventa di proprietà del padrone.

In età molto avanzata il numero degli schiavi diminuì per la presenza del Cristianesimo, nasceva infatti il principio della humanitas, con il quale si fissavano delle sanzioni contro i proprietari che trattavano duramente gli schiavi.

Per i giuristi la considerazione degli schiavi è complessa: Gaio distingue il diritto nelle sue istituzioni a seconda che riguardi le res, le personae e le actiones ed inserisce gli schiavi nelle persone.

L’unione tra due schiavi non era considerabile "matrimonio", ma si chiamavano "contubernio", perché gli schiavi erano "alieni iuris" (sottoposti alla potestà del dominus, potere che può arrivare al potere di diritto e di morte).

Le attività dello schiavo potevano solo migliorare le condizioni del padrone, ma non peggiorarle: se un servo avesse compiuto un delitto, la vittima avrebbe potuto vendicarsi oppure impossessarsi dello schiavo stesso e il padrone poteva scegliere se pagare una pena tenendo lo schiavo, oppure cedere lo schiavo alla vittima (responsabilità noxale).

Allo schiavo si dava un "peculium", ossia un "gruzzoletto" (denaro, schiavi, immobili), il cui proprietario rimaneva il dominus e in qualunque momento avrebbe potuto revocarlo. Queste sono obbligazioni naturali (es. debito di gioco), che seguono la "soluti retentio", ossia il diritto a trattenere quanto ho ricevuto (non posso richiedere quanto avevo dato precedentemente).

"Actiones adiectice qualitatis" (azioni addietizie) il pretore stabiliva che avrebbe dato a terzi delle azioni, in caso in cui uno schiavo avesse danneggiato proprietà di questi. Il recupero dei crediti si opera tramite la trasposizione di soggetti, con la quale il dominus risponde con il suo patrimonio dei debiti contratti dallo schiavo.

  • Actio quod ius: impegno dello schiavo nei confronti del terzo autorizzato dal dominus.
  • Actio exercitoria: il dominus (exercitor) aveva preposto lo schiavo (magister navis) al comando di una nave. Lo schiavo poneva in essere degli atti giuridici con terzi; qualora avesse contratto debiti con terzi, questi avrebbero potuto agire tramite questa actio per tutelare i loro crediti.
  • Actio institoria: riguarda un’attività economica terrestre; il dominus aveva preposto lo schiavo come direttore/sorvegliante. Se lo schiavo avesse contratto debiti con terzi, questi avrebbero potuto agire con questa actio.
  • Actio de peculio et de in rem verso: limitava la responsabilità del dominus riguardo questo peculio. Nella seconda si presuppone un arricchimento del dominus e quindi rispondeva dei debiti contratti dallo schiavo, solo nei limiti dell’arricchimento che aveva avuto.
  • Actio tributoria: il dominus ha autorizzato, anche implicitamente, un’attività commerciale utilizzando il peculio e c’è stato un guadagno, questo va ripartito tra il dominus ed altri eventuali creditori in parti uguali. Se il dominus non fosse stato corretto, i creditori potevano agire con questa actio.

Esistevano anche categorie di persone ibride, ossia gli mancipatio trasferiti con ad un altro soggetto.

Erano persone libere e cittadini, potevano sposarsi ed avere figli, ma non avevano capacità matrimoniale (alieni iuris) ed inoltre potevano essere manomessi.

Status civitatis: solo un uomo libero poteva essere cittadino, quindi questo status presupponeva il primo. Il cittadino romano aveva lo ius commercii (diritto di concludere negozi patrimoniali di ius civile), di connubium (matrimonio legittimo), diritto di voto nelle assemblee popolari (comitia).

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gggiulsss1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.
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