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Lunedì 22 settembre 2025

Diritto privato

Introduzione

Il diritto oggettivo è un sistema di norme e regole [o insieme di comandi] volto ai consociati la cui funzione è di prevenire i conflitti attraverso regole di applicazione predeterminata [dare ordine alla loro convivenza e per regolare e organizzare le loro attività]. → Il principio classico è ubi societas, ibi ius (“dove c’è una società, lì c’è diritto”).

ES. dal Codice di Hammurabi fino alle norme moderne sul matrimonio e sul divorzio.

Duplice natura del diritto

  • Diritto oggettivo: l’insieme delle norme (sistema normativo).
  • Diritto soggettivo: la posizione di vantaggio o facoltà riconosciuta a un individuo all’interno del sistema giuridico.

Cosa distingue il diritto dagli altri sistemi di regole?

Il diritto si distingue da altri sistemi di regole (morali, etiche, religiose, di buon costume) per la sua coercibilità, lo Stato può imporre l’osservanza delle norme tramite:

  • Sanzioni;
  • Rimedi (che eliminano o neutralizzano gli effetti dei comportamenti illeciti).

NB La distinzione prevalente tra diritto privato e diritto pubblico dipende dal tipo di rapporto che vi è tra i soggetti, secondo che esso si svolga in una situazione di parità giuridica o di supremazia dell’ente pubblico.

Questi comandi hanno natura di regole generali:

  • Possono riferirsi ad una fattispecie definita sulla base di caratteristiche generali = applicabili un numero indeterminato di volte [art. 2043 Cod. Civ.].
  • Possono riferirsi ad una fattispecie concreta [art. 575 Cod. Pen.].

Norma giuridica = comando giuridico di carattere generale e astratto:

  • Serve a evitare discriminazioni individuali, è formulata in modo impersonale;
  • Può applicarsi a diverse situazioni nel tempo, garantendo così stabilità e ordine nella vita sociale;
  • Permette la prevedibilità delle decisioni e di conseguenza permette l’autodeterminazione dei comportamenti.

L’insieme delle norme costituisce un sistema normativo, la cui funzione è:

  • Regolare i rapporti tra gli individui;
  • Garantire un modello di ordinata convivenza;
  • Bilanciare i diversi interessi in conflitto nella società.

Teoria imperativistica della norma giuridica

Definizione tradizionale di norma

La norma è una proposizione precettiva, di natura coercitiva, formulata in termini generali e astratti, che ordina o vieta un comportamento → anche quando è apparentemente descrittiva, essa va intesa in senso prescrittivo → poiché:

  • Nella maggior parte dei casi la norma è collegata a sanzioni o rimedi istituiti con lo scopo di assicurare il risultato che la norma si propone (pena, esecuzione forzata, coazione diretta);
  • Mirano a delimitare l’ambito di applicazione di altre norme;

Non sempre però le norme sono collegate a meccanismi sanzionatori: ES. art. 315 c.c. (il figlio deve rispettare i genitori) non prevede una sanzione diretta.

NB La concezione precettiva della norma non si adatta a rappresentare l’ordinamento civile, ma quello penale → perché molte norme del C.C. non sono riconducibili allo schema del comando (in altre parole: non impongono un comportamento immediato) ma regolano rapporti e diritti (es: articolo 2 CC - tutela i diritti inviolabili della persona, è un principio generale) → in altre parole, la norma civile funge da “meccanismo di previsione delle conseguenze”, più che come un ordine = è un criterio che guida la volontà degli individui, rendendo prevedibili gli effetti delle loro azioni.

Teoria del giudizio ipotetico

Maggior favore ha riscosso invece la teoria del giudizio ipotetico:

H. KELSEN → La norma giuridica è un giudizio ipotetico:

“Se si verifica un determinato fatto (A), allora segue una conseguenza (B).”

O meglio uno schema di imputazione: collega un fatto a una conseguenza giuridica.

È scomponibile in due parti:

  • Previsione (fattispecie, descrizione del fatto - parte descrittiva) → la norma descrive un fatto o una situazione rilevante (es. se qualcuno uccide un uomo…).
  • Assegnazione (conseguenza giuridica - parte prescrittiva) → la norma collega a quel fatto una conseguenza giuridica (… allora è punito con la reclusione).

Secondo questa teoria, la norma giuridica prende in considerazione e valuta determinati fatti della vita reale, e li qualifica giuridicamente → La norma è sempre generale e astratta: se si verifica la fattispecie concreta, la conseguenza giuridica deve applicarsi.

La caratteristica distintiva delle norme giuridiche dalle altre categorie di norme (etiche, morali etc…) è da ravvisarsi nella giuridicità → determinata dalla sua coercibilità: la garanzia che gli effetti stabiliti vengano garantiti dallo Stato mediante strumenti coercitivi regolati.

Esempio: Articolo 2043 del Codice civile

Articolo 2043 del Codice civile (responsabilità extracontrattuale)

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

Fatto illecito: condotta dolosa (intenzionale) o colposa (per negligenza, imprudenza, imperizia).

Danno ingiusto: pregiudizio non giustificato da alcun diritto.

Obbligo di risarcimento: il responsabile deve risarcire integralmente il danno.

Cosa fa il giudice?

Ricostruzione dei fatti: fornita dalle parti, serve a individuare gli elementi rilevanti.

Interpretazione della norma: il giudice riconduce il caso concreto (fattispecie concreta) alla norma generale e astratta (fattispecie astratta).

Decisione: emette la sentenza.

La norma giuridica è l’unità elementare del diritto, e l’insieme delle norme costituisce l’ordinamento giuridico.

Un istituto giuridico è un insieme di norme tra loro collegate che disciplinano una specifica tipologia di fattispecie (es. matrimonio, contratto, proprietà).

NB Differenza tra diritto civile e diritto penale

  • Diritto civile: se subisco un danno e voglio ottenere un risarcimento, sono io che devo agire in giudizio (ruolo attivo: attore).
  • Diritto penale: se commetto un reato, è lo Stato (attraverso il pubblico ministero) che mi chiama in giudizio (ruolo passivo: imputato).

Norme inderogabili e derogabili

Necessario distinguere tra:

  • Norme inderogabili (ius cogens) = sono norme i cui effetti devono trovare necessaria applicazione, non possono essere derogate neppure in presenza di una decisione unanime. Garantiscono valori fondamentali dell’ordinamento (diritti fondamentali, interessi generali). Possono essere:
  • Proibitive - Le norme inderogabili pongono divieti o obblighi assoluti e, se violate, rendono nullo l’atto compiuto in contrasto con esse;
  • Prescrittive - Impongono un obbligo positivo (di comportamento);
  • Norme derogabili (o dispositive) = norme la cui applicazione viene garantita solo in mancanza di una diversa volontà delle parti. Mediante accordo, le parti possono derogare la norma, regolando i loro interessi diversamente da quanto previsto dalla legge.

ES articolo 1372 comma 2, cc. → prevede che un contratto possa sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause previste dalla legge MA le parti possono convenire risolutive specifiche e diverse.

Sottocategoria delle norme dispositive sono le norme suppletive = intervengono automaticamente solo se le parti non hanno regolato il fatto o il rapporto → hanno la funzione di “riempire i vuoti” lasciati dall’autonomia privata.

Esempio: Successione legittima (art. 457 c.c.): opera solo se manca un testamento.

La difficoltà risiede nell’interpretazione delle norme, quando non è chiarito se la sanzione in caso di violazione della norma è la nullità dell’atto. Il tenore letterale delle norme non è decisivo, si deve cercare la ratio, verificare cioè se lo scopo della norma è quello di tutelare un interesse generale e superiore a quello dei singoli, oppure un interesse individuale.

Principi generali dell’ordinamento giuridico

1. Principio di certezza del diritto = principio generale secondo cui le norme debbano essere chiare, pubbliche e prevedibili (generali ed astratte). Ciò garantisce stabilità e prevedibilità nei rapporti giuridici, evitando arbitri e incertezze.

Distinzione tra:

  • Civil Law → basato sulla legge scritta e codificata, la quale per adattarsi al mutamento sociale è necessario ricorrere a clausole generali (buona fede, diligenza, giusta causa, buon costume).
  • Common law → si realizza sulla base del principio del precedente vincolante (stare decisis), ossia le decisioni passate guidano quelle future. Mentre la flessibilità deriva dalla possibilità dei giudici di creare un nuovo diritto caso per caso, adattandosi direttamente ai mutamenti sociali.

2. Divieto di autotutela = ad eccezione dei casi garantiti dalla legge (es. art. 2044 c.c. – art. 52 c.p), i soggetti devono far valere i propri diritti attraverso l’autorità giudiziaria. Il farsi giustizia da sé può costituire un illecito, ed anche un reato (cfr. ad es. artt. 392-393 c.p.)

Accanto al principio di certezza del diritto, si pone l’esigenza di garantire la dinamicità e l’adattabilità dell’ordinamento ai cambiamenti della società, del mercato e delle concezioni sociali.

Questa esigenza viene soddisfatta attraverso:

  • L’uso, da parte del legislatore, di clausole generali = formule normative ampie e indeterminate (come buona fede, diligenza, giusta causa, buon costume), il cui contenuto viene concretizzato dalla giurisprudenza, conferendo così flessibilità al sistema → ponte tra norma astratta e realtà concreta;
  • In casi limitati, la legge autorizza espressamente il legislatore a decidere secondo equità, cioè decidere in modo giusto nel caso concreto, anche quando la norma è troppo rigida o generica.

In altre parole: l’equità serve a “correggere” la legge quando, applicandola alla lettera, si otterrebbe un risultato ingiusto o sproporzionato.

ES. Art. 1226 cc. = danno non determinabile, il giudice lo liquida equitativamente.

NB l’equità ≠ arbitrio del giudice → il giudice deve restare dentro i limiti dei principi generali del diritto e della legge. NON è una decisione soggettiva ma ragionevole e proporzionata al caso concreto.

L’attività giurisdizionale

Attraverso l’attività giurisdizionale, la norma, che è generale e astratta, viene applicata al caso concreto trasformandosi in un precetto individuale.

Il giudice:

  • Accerta il fatto concreto (fattispecie storica) sulla base delle prove;
  • Riconduce il fatto a una fattispecie astratta prevista dalla norma;
  • Applica la conseguenza giuridica indicata dalla norma al caso concreto.

Iter giurisdizionale: fattispecie storica → fattispecie astratta → conseguenza giuridica.

In termini logici, l’operazione del giudice può essere vista come un sillogismo:

  • Premessa maggiore → la norma generale;
  • Premessa minore → il fatto concreto accertato;
  • Conclusione → la conseguenza giuridica da applicare.

Come detto, nel nostro ordinamento vige il principio del divieto dell’autotutela, salvo rare eccezioni:

  • Art. 2044 c.c. – Legittima difesa (ambito civile) → non deve risarcire il danno chi lo ha causato per difendersi da un’aggressione ingiusta.
  • Art. 52 c.p. - Legittima difesa → causa di giustificazione penale.
  • Art. 54 c.p. - Stato di necessità → causa di giustificazione penale.

Di base, il ‘farsi giustizia da sé’ costituisce un illecito e può condurre a un reato - cfr. ad es:

  • Art. 392 c.p. – Eccesso colposo in legittima difesa o stato di necessità (quando l’azione supera i limiti consentiti dalla legge).
  • Art. 393 c.p. – Arbitrato improprio (chi si sostituisce all’autorità giudiziaria per far valere un diritto).

Regola generale nel diritto privato: il giudice interviene solo se una parte (cioè il titolare del diritto leso) propone una domanda giudiziale (articolo 2907 c.c.); sono tuttavia previste, nel diritto privato, delle eccezioni:

  • Domanda del Pubblico Ministero (pm), in materia di stato e capacità delle persone, es. nelle cause di interdizione o questioni riguardanti minori.
  • D’ufficio dal giudice, senza bisogno di un’istanza di parte.

Tuttavia chi chiede la tutela del proprio diritto è però soggetto al principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) = deve dimostrare i fatti sulla quale si basa la propria domanda, e questo anche chi si difende con eccezioni.

Dunque in sintesi:

  • L’attore (chi agisce) → ha l’onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto.
  • Il convenuto (chi si difende) → ha l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ossia i fatti che fondano le eccezioni.

La prova può essere data producendo in giudizio:

  • Documenti (prove documentali).
  • Prove testimoniali (prove orali).
  • Giuramento e la confessione (prove orali).
  • Presunzioni (prove orali) → è una prova indiretta (deduzione logica o giuridica: dal fatto noto si risale logicamente o per legge al fatto ignoto). Ha la funzione di agevolare la prova dispensando la parte dal dover dimostrare direttamente un fatto.

→ Le norme nel Codice civile in materia di prove si trovano nel sesto libro del Codice (tutela dei diritti) Titolo II Art. 2697-2739 c.c.

Le presunzioni

Le presunzioni possono essere:

  • Legali - Stabilite dalla legge.

Si distinguono in:

  • Relative (iuris tantum) = producono un’inversione dell’onere della prova = il fatto si considera vero fino a che la controparte non fornisce prova contraria.

ES: art. 2047, comma 1 c.c. → i genitori sono responsabili del danno causato al minore non emancipato, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto = Quindi la legge presume la colpa del tutore (presunzione relativa), ma lui può difendersi provando la sua assenza di colpa.

  • Assolute (iuris et de iure) = non ammettono prova contraria: ciò che la legge presume è definitivo.

ES: art. 232 c.c. → il figlio nato da matrimonio dichiarato nullo, ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, è considerato legittimo.

  • Semplici - Non sono stabilite dalla legge, ma sono ricostruite dal giudice sulla base di indizi e logica. Condizione è che siano gravi, precise e concordanti.

NB Limite: non possono essere utilizzate quando la legge esclude la prova testimoniale (necessari solo documenti scritti).

Al termine del procedimento giudiziario il giudice provvede con una sentenza che può essere dichiarativa, costitutiva e/o di condanna.

Gradi di giudizio - sistema di impugnazione nel processo civile

Primo grado (possibilità di appello)

  • Giudice di Pace = materie di causa minore;
  • Tribunale = altri casi;

Secondo grado (sentenza d’appello)

→ Riesamina l’intera causa, sia nei fatti che nel diritto, anche nel merito;

  • Tribunale (rispetto alle sentenze del GAP)
  • Corte d’Appello (rispetto alle sentenze del TAR)

Terzo grado (contro la sentenza d’appello)

Corte di Cassazione

  • NB non è un terzo grado di merito ma giudice di legittimità → non rivede i fatti (non decide chi ha ragione tra le parti, o almeno, lo fa in casi eccezionali) ma controlla la corretta applicazione + garanzia di uniformità del diritto:

Se la sentenza ha applicato correttamente il diritto;

Se il giudice ha rispettato le regole del processo = nullità della sentenza o del procedimento;

Se è stata violata la giurisdizione o la competenza;

Se il giudice ha omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio emerso nella causa.

→ Se la corte “cassa” il ricorso può:

  • Decidere nel merito direttamente (casi eccezionali, senza rinvio, solo quando non sono necessari ulteriori accertamenti).
  • Rinviare la causa a un altro giudice di secondo grado (più frequente) = giudice del rinvio → riesamina il caso seguendo il principio di diritto indicato dalla cassazione nella sua sentenza (non può discostarsene).

Cosa giudicata (art. 2909 c.c.)

→ La sentenza passa in ‘giudicato’:

  • Se la parte soccombente non impugna la sentenza nei termini di legge;
  • Se si sono esaurite le possibilità di impugnazione (fino a Cassazione);

Art. 2909 cc → “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.” = disciplina l’efficacia del giudicato (forza vincolante di una sentenza passata). Una volta che una sentenza diventa definitiva, essa fa stato tra le parti.

Gli ordinamenti giuridici stranieri

= Ogni Stato possiede un proprio ordinamento giuridico, ossia un insieme di norme che regolano la vita sociale, economica e politica.

⇔ TUTTAVIA nell’UE le norme tendono ad essere uniformate, mediante (1) direttive e regolamenti, (2) convenzioni internazionali (es. Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili), (3) principi di diritto contrattuale internazionale (UNIDROIT, PECL).

I principali sistemi giuridici occidentali

  • Civil law = basato su norme scritte raccolte in codici (civile, penale ecc.) – leggi come principale fonte dei diritti; i giudici applicano le leggi, ma non creano diritto [Italia, Francia, Spagna, Germania];
  • Common law = basato sulla tradizione giurisprudenziale e precedenti giudiziari (case law), le sentenze hanno valore vincolante per i casi futuri analoghi (stare decisis) – il diritto scritto ha un ruolo complementare [Regno Unito, USA, Canada, Australia].

Il diritto comparato → ha una funzione conoscitiva – serve a confrontare come diverse nazioni disciplinano una stessa fattispecie (situazione giuridica). Obiettivo è di comprendere le differenze e somiglianze tra ordinamenti per migliorare il proprio sistema.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_mazzantini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Panzarini Elisabetta.
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