Introduzione al diritto
Il diritto è oggetto di interpretazione, si tratta sostanzialmente di regole che vanno interpretate perché le parole non chiariscono tutta la realtà sottostante alle regole giuridiche. Esse sono poste per disciplinare i rapporti tra le persone o tra persone e Stato, intesi come persone fisiche o giuridiche (società).
Il diritto privato è l'insieme delle regole che disciplinano i rapporti tra privati, è la disciplina in cui sono dettate le regole che stabiliscono cosa deve fare una parte e cosa l'altra, vi sono da una parte e dall'altra obblighi e pretese. Esempio: il contratto, anche salire sul treno è un contratto (contratto di trasporto). Quando i rapporti sono tra imprese e imprenditori si parla di diritto commerciale.
Il diritto non è astratto: è cultura, modo di essere di un paese. In ogni Stato c'è il diritto e varia per tradizioni, situazione economica ecc... che portano a regole giuridiche diverse. Il diritto è sovranazionale, raggiunge l'Unione Europea che come istituzione detta regole che valgono per più paesi.
Il diritto è diverso dalla morale: regole etiche e morali a volte sono anche giuridiche, ma vi sono regole etiche che non sono tradotte in una norma giuridica (esempio: "onora il padre e la madre", uno dei comandamenti della religione cristiana, non è una norma che sanziona). Esistono regole di natura "etica" che non hanno il loro corrispondente dal punto di vista giuridico e non prevedono quindi sanzione in caso di violazione.
Definizioni
Fattispecie
Fatti e atti a cui è associata una regola.
- Astratta: Situazione che viene tipizzata in una regola giuridica, generale ed astratta e che vale per chiunque, vale in tutti i casi in cui si verifica la suddetta situazione. Si trova nella norma di legge, che è la regola che vale per chiunque. Esempio: art. 1470 Cod. Civ. "Il contratto di compravendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà di un oggetto o di un diritto previo un prezzo…" ovvero pagare per avere un bene o un diritto. La fattispecie è in questo caso astratta perché la definizione ricomprende tutti i casi in cui una persona scambia una somma di denaro con la proprietà di un bene, non importa chi sono le persone e cosa sia il bene.
- Concreta: Situazione che si realizza di volta in volta, nel singolo caso, che si realizza nella realtà tra le parti di un rapporto giuridico. Esempio: art. 1470 Cod. Civ. quando si acquista qualcosa, la situazione riguarda quel bene e quel venditore e l'acquirente. Il tribunale è chiamato a confrontarsi con fattispecie concrete, nel caso in cui qualcosa vada storto, riequilibra i rapporti tra gli interessati che si appellano al giudice per verificare se la loro fattispecie concreta rientra nella astratta norma di legge. Esempio: nel caso in cui si verifichi lo scambio bene per bene, ovvero la permuta (baratto), la fattispecie concreta è diversa da quella astratta che prevede la compravendita.
Norma giuridica
Regola di diritto, regola posta dal diritto. Diversa dalla norma morale (religiosa, sociale), che, per altro, non hanno una sanzione. Di norma le norme giuridiche sono dotate di sanzione: quando il diritto pone una regola, violarla ha delle conseguenze. Esempio: se non si paga il prezzo di un bene, si intercorre in una sanzione. Le regole di diritto a volte coincidono con le regole morali.
Ci sono alcuni concetti nelle norme giuridiche che usano nozioni morali, sociali di natura etica (es. comportarsi bene nei confronti di un'altra persona è una regola sociale). Il diritto usa questi concetti, trasformandoli in norme. Esempio: in un contratto le parti devono comportarsi in buona fede, ovvero agevolare la cosa, non frapporre ostacoli, altrimenti nel contratto violano il comportamento secondo buona fede.
Obbligazioni naturali
Impegni che vengono presi nei confronti di una persona, non sono riconosciute nell'ambito del diritto (non c'è una regola che regola il gioco di carte al circolo degli anziani ma se ci si mette d'accordo che chi perde paga, deve pagare). Obblighi che una persona assume che non sono sanzionati dal diritto. L'obbligazione naturale spontaneamente eseguita non può però essere chiesta indietro: dal punto di vista giuridico l'obbligazione naturale non si può obbligare ad eseguire ma una volta spontaneamente eseguita il diritto tutela l'altra parte (se si paga spontaneamente quello che ci si era messi d'accordo perché ho perso a carte, non posso chiedere indietro quei soldi). Regole che entrano nel diritto ma sono diverse dalle regole di diritto.
Precetto
Norma che assume la forma di un comando (devi fare una cosa, non devi fare una cosa). Il comando è riferito alla generalità delle persone in un ordinamento che di norma è a carattere nazionale, ovvero l'interno dei confini di uno Stato. L'ordinamento è l'insieme delle regole giuridiche, il cittadino è sottoposto all'ordinamento del Paese di cui è cittadino. Ci sono situazioni in cui il comando riguarda anche i non cittadini di uno Stato.
Norme definitorie
Regole che non contengono un comando ma che definiscono la fattispecie. Esempio: art. 1470 cod. civ. dà la nozione di contratto di compravendita, non contiene un comando, dice cos'è il contratto di compravendita.
Norme classificatorie
Danno una classificazione. Esempio: norma che dice come si qualificano i beni in senso giuridico, beni privati e pubblici o la classificazione beni mobili e immobili; a seconda del tipo di bene ci sono regole diverse per acquistare una proprietà.
Norme programmatiche
Dettano il principio generale che deve essere attuato da regole più precise. Dettano un programma che dovrà essere attuato da leggi. La Costituzione è un insieme di regole, la maggior parte delle quali sono programmatiche, dicono cosa dovrà fare lo Stato ma non danno la regola precisa. "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro…" Esempio: non è una regola, è un programma, da lì poi si hanno una serie di norme di legge che sono a tutela dei lavoratori. Esempio: il principio di uguaglianza è una norma programmatica, non è una regola precisa, si esplica dopo in regole precise dettate da altre fonti.
Ordinamento giuridico/sistema giuridico
Si tratta dell'insieme delle norme giuridiche che costituiscono un insieme o ordinamento, in sostanza, l'insieme delle regole di diritto presenti nel paese. È difficile dire quante queste norme giuridiche siano in Italia, perché vi sono ancora in vigore leggi molto vecchie. L'ordinamento giuridico dovrebbe essere un insieme armonico e coordinato, ma spesso vi sono contraddizioni, per ovviare al problema si interpreta in modo da coordinare.
Con un sistema ordinato e coordinato si ha il concetto di certezza del diritto, cosa di cui i cittadini dovrebbero essere garantiti: bisognerebbe essere in grado si sapere se stiamo rispettando la legge o meno. Se però il sistema, come in Italia, non è coordinato, non abbiamo la certezza del diritto. Al problema dell'ordinamento giuridico italiano si sopperisce con l'interpretazione.
Cosa è scritto nella regola è oggetto di interpretazione, il diritto è inevitabilmente oggetto di interpretazione perché le fattispecie concrete possono assumere così tante sfaccettature che è necessario incasellarle in una norma giuridica, interpretarle in una norma giuridica, capire come si applica in merito ad una determinata situazione. L'interpretazione ha quindi la funzione di dare ordine al sistema ed è necessaria per far evolvere il diritto.
Il diritto è adattato al periodo in cui è stato scritto e va interpretato in base alle situazioni odierne, contemporanee. Interpretando applico le norme in base al periodo, alla situazione contemporanea. Esempio: il Codice civile, scritto nel 1942 non contiene norme che regolano i rapporti di compravendita su Amazon perché nel 1942 una cosa come Amazon non era pensabile. L'interpretazione del diritto è quindi funzionale ad adeguarlo ai tempi che cambiano. Si adegua al cambiare dei tempi, viene interpretato e viene applicata la fattispecie astratta a situazioni moderne, diverse dal periodo in cui sono state scritte le regole. I legislatori modernizzano le regole. In Italia i legislatori modernizzano principalmente regole finanziarie.
Potere legislativo
Fare le leggi, esercitato dal Parlamento. Sinonimo di funzione normativa: il Parlamento fa le regole, si esplica attraverso le leggi che valgono per tutti.
Potere giurisdizionale
Fare applicare le regole. Quando esse vengono violate, i giudici attraverso la loro sentenza hanno il dovere di fare ordine dove una parte non ha rispettato la legge e l’altra parte è stata conseguentemente danneggiata. I tribunali hanno la loro esplicita funzione in atti chiamati sentenze, che valgono solo per le parti del processo, per ristabilire i rapporti tra le parti che sono stati violati per inadempimento di una delle parti.
Tribunale – corte d’appello – cassazione (La corte costituzionale giudica solo la costituzionalità delle fonti) In tribunale si hanno le sentenze di primo grado, poi è possibile andare alla corte d’appello e infine alla cassazione che può dare un’interpretazione alla norma che varrà poi per tutti i giudici. L’unica ipotesi in cui una sentenza ha valore oltre alle parti in causa è nel caso in cui essa violi i principi giuridici – circa 5000 ogni anno.
Diritto privato e diritto pubblico
Il diritto privato è distinto da quello pubblico. Privato: disciplina i rapporti tra privati, tra cui sussistono diritti e obblighi. Pubblico: regola i rapporti tra pubblica amministrazione e privati, nel pubblico (non si hanno i concetti di diritti e obblighi come nel privato) si ha al massimo un interesse legittimo.
Esempio: se la pubblica amministrazione espropria per fare una strada di interesse pubblico, l’esproprio è stato eseguito legalmente, il proprietario “espropriato” non ha diritti in questo caso.
Giudici diversi
Per un problema che coinvolge l’interesse legittimo ci si rivolge ai Tribunali Amministrativi Regionali - TAR. Se non si è d’accordo con la decisione che viene presa, si va in appello al Consiglio di Stato. Se ancora non si è d’accordo si va in Cassazione che sta in cima all’ordinamento giudiziario e si occupa anche di questi interessi legittimi, anche se di norma ha giurisdizioni diverse.
Norme derogabili e inderogabili
- Norme derogabili: Possono essere cambiate, danno una regola di default. In sostanza, tra le regole di diritto ce ne sono alcune che dicono in che modo si devono comportare le parti salvo diversa volontà delle stesse, con questa forma il legislatore dice alle parti di decidere, se esse non si esprimono si applica la norma di diritto. Questo modo di amministrare la norma si dice disgiuntivo, ovvero salvo diversa volontà dei privati. Possono essere suppletive nel caso in cui il privato non dica nulla.
- Norme inderogabili: Regole che fissano le modalità attraverso cui i privati si devono comportare, regole che stabiliscono le modalità per cui la volontà dei privati diventa giuridicamente rilevante. Non si possono cambiare e la volontà dei privati si esprime solo secondo forme descritte dalla legge che dicono appunto, come i privati devono esprimere la loro volontà. Esempio: un testamento deve obbligatoriamente essere scritto a mano o da un notaio.
- Norme imperative: Danno un comando, pongono dei limiti ai contenuti di un atto privato, incidono sui contenuti di un atto di volontà.
Diritto soggettivo e oggettivo
- Diritto oggettivo: Norma generale e astratta che regola i rapporti tra le parti, norma giuridica, la regola che disciplina i rapporti tra le parti. Quando i rapporti tra le parti sono regolati dal diritto si chiamano rapporti giuridici (in sostanza, quando ci sono norme che stabiliscono come devono comportarsi, danno vita a rapporti giuridici). Vi sono, ovviamente, fatti giuridici e fatti non giuridici: in linea di massima, le cose regolamentate dal diritto, sono fatti giuridici che danno vita a rapporti giuridici.
- Diritto soggettivo: Interesse protetto dal diritto, i diritti soggettivi possono sorgere da un contratto o da un atto giuridico negoziale, anche però da fatti illeciti. Esempio: art. 2093 – responsabilità extracontrattuale. Se una persona viene investita ha il diritto soggettivo al risarcimento del danno, sorge quindi un’obbligazione. Sorge una pretesa, che è l’interesse protetto dal diritto e siccome la persona investita è tutelata dal diritto, si chiama soggetto del diritto perché è il soggetto ad essere tutelato.
Diritti assoluti e relativi
- Diritti assoluti: Riconosciuti a ciascuno nei confronti di chiunque. Esempio: diritto alla salute, diritto al nome, diritto di proprietà (ciò che appartiene ad una persona è di quella persona soltanto che può anche arrivare a distruggere il bene stesso).
- Diritti relativi: Diritti che sorgono nei confronti di un soggetto ben preciso, sorge quindi un rapporto giuridico tra due o più parti. Esempio: se una persona acquista qualcosa e non la si paga, il venditore ha il diritto nei confronti della persona di essere pagato (poi risarcimento danni).
Diritti potestativi
Il soggetto ha un potere, un diritto che diventa un potere condizionale verso l’altra parte, c’è la possibilità di obbligare l’altra parte a fare qualcosa, c’è una soggezione di dover subire il diritto di un altro soggetto, il diritto di un soggetto di modificare la situazione giuridica dell’altro senza il consenso dell’altra parte (potere - soggezione). Generalmente, con il consenso di entrambe le parti, è possibile modificare i contratti. Nel caso dei diritti potestativi è possibile modificare il contratto anche senza il consenso dell’altra parte. Il potere è attribuito dalla legge ad una parte del rapporto.
Esempio: il diritto di recesso nel contratto di società, in alcuni casi è possibile avvalersi del diritto di recesso senza che le altre parti siano d’accordo, con dati presupposti però. Esempio: il licenziamento, a date condizioni una parte scioglie il contratto di lavoro dell’altra parte senza il consenso della stessa, o, viceversa, le dimissioni.
Fatti giuridici e atti giuridici, negozio giuridico
- Fatti giuridici: Accadimenti naturali o comportamenti umani (delle persone) a cui è collegato un effetto giuridico. Non tutto in generale ha effetto giuridico. Esempio: durante una frana un pezzo di terra appartenente a A finisce in una proprietà altrui (di B) e il proprietario di B compra da A quel pezzo di terra, questo è un fatto giuridico. La pioggia però non lo è, non ha effetto giuridico quindi non è un fatto giuridico.
- Atti giuridici: Atti o dichiarazioni di volontà delle persone a cui è collegato un effetto, la volontà ha un versante interno che è il desiderio che si forma, nel momento in cui lo dichiaro (quindi nel momento in cui dichiaro la volontà), esso assume un effetto giuridico (acquisto quello che desidero). Dopo essersi formata la volontà la esprimo con una dichiarazione. Questo comporta il comportamento di andare a comprare qualcosa e l’effetto del comportamento, ovvero pagare. Si dichiara e si è consapevoli degli effetti della dichiarazione.
- Negozio giuridico: Atti di volontà a cui la legge collega degli effetti (simili agli atti giuridici, spesso i concetti si sovrappongono), normalmente gli atti giuridici danno vita ad obbligazioni di natura contrattuale (i fatti no) ma ci sono degli istituti nel sistema che non sono totalmente aderenti all’idea di scambio tipico del contratto. Il concetto di “negozio” copre tutti quegli atti che non sono proprio contratti, come il matrimonio, il testamento (non c’è un soggetto che rappresenta il testatore che può dire se essere o meno d’accordo, è una cosa quasi unilaterale, chi riceve poi decide ma chi ha fatto il testamento è morto), la donazione (regalare qualcosa, il ricevente può anche rifiutare, si manifesta la volontà del beneficiario), atti unilaterali. In parte comprende contratti ma anche no, per cose più particolari.
Fonti del diritto
Come si formano le norme giuridiche.
Fonti di cognizione del diritto
Codici, raccolte di leggi, riviste giuridiche in cui le norme sono riportate, strumenti attraverso cui veniamo a conoscenza delle norme, testi in cui esse sono contenute.
Fonti di produzione del diritto
In riferimento all’articolo 3 del Codice civile, si dice che le fonti del diritto sono le leggi del parlamento, le leggi dell’esecutivo, gli usi e le consuetudini. Il Codice è del 1942 e contemporaneamente a quel periodo andava bene. Il Parlamento attraverso la legge, il Governo attraverso i regolamenti o gli usi e le consuetudini, facevano le leggi. Il Codice viene superato nel 1948 dalla Costituzione, che diventa poi la fonte più importante. Nel 1957 arriva il trattato di Roma, ovvero il trattato istitutivo dell’Unione Europea, con ordinamento sovranazionale (Comunità Economica). C’è quindi una riconsiderazione delle fonti del diritto: Costituzione – Unione Europea – leggi del Parlamento.
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