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Diritto privato

Argomento 1 – Nozioni introduttive

Nozioni introduttive

Il diritto può essere considerato:

  • In senso soggettivo, per indicare determinati poteri o doveri, o prerogative, in capo a un determinato soggetto, cioè il compartecipe che interagisce con altri all'interno della società civile. Questo compartecipe può essere una persona fisica o una persona giuridica.
  • In senso oggettivo, per indicare l'insieme delle regole da rispettare nella convivenza sociale. In questa seconda accezione, può essere considerato come l'insieme delle cosiddette norme giuridiche. Le norme giuridiche devono essere distinte da altre norme, o regole, quali, ad esempio, quelle etiche o morali.

Quando si tratta di norme giuridiche, è prevista (almeno come potenziale) la reazione da parte del sistema, cioè dell'ordinamento giuridico. La norma giuridica è una regola che comporta l'attivazione della reazione. Le sanzioni possono essere di diverso tipo:

  • Penale: Tendono a punire il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale.
  • Esecutoria: Sono quelle che attuano specificamente l'interesse leso dalla violazione della norma (es.: la violazione della norma di consegnare la cosa al proprietario importa la sanzione del rilascio coattivo: cfr. l'art. 2930 c.c.).
  • Invalidatoria: Sono le sanzioni che tendono a privare di efficacia l'atto compiuto in violazione della norma (es.: una donazione stipulata senza la forma dell'atto pubblico è nulla, cfr. l'art. 782 c.c.).
  • Risarcitorie: Sono le sanzioni che tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione della norma (es.: il danneggiamento del bene altrui importa l'obbligo di risarcire il danno in denaro o di riparare il bene: cfr. l'art. 2043 c.c.).

Alcune regole giuridiche hanno margini, più o meno ampi, di derogabilità. Esistono:

  • Norme derogabili: Entro i limiti previsti dall'ordinamento giuridico, il soggetto può non rispettarle. Ma se il soggetto non pone in essere la deroga, la norma si applica. Ad esempio, fra i vincoli che nascono da un contratto di compravendita è possibile, fra le parti, stabilire regole diverse da quelle indicate nel Codice Civile.
  • Norme inderogabili o imperative: Sono imperative e non possono essere variate dalle parti. Ad esempio, se fra due soggetti viene stipulato un determinato accordo e viene omesso di specificare alcune fattispecie, intervengono le norme derogabili.

Le fonti del diritto

Le norme giuridiche hanno radice diretta nelle fonti del diritto, elencate nel Codice Civile. Tuttavia, il Codice Civile è del 1942 e nel 1948 è entrata in vigore la Costituzione, che è posta all'apice nella gerarchia delle fonti e ispira l'attività del legislatore. Eccezion fatta per gli usi, la norma di diritto privato è frutto di una scelta politica, volta a dare regola alle interrelazioni tra gli interessi dei soggetti.

  • La Costituzione: Entrata in vigore nel 1948, contiene principi fondamentali che la pongono all'apice della gerarchia delle fonti, ma a un livello immediatamente successivo possiamo considerare le limitazioni di sovranità che si hanno quando ci si conforma a principi di diritto internazionale (sancito all'art. 10 della Costituzione).
  • Le norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.
  • Le leggi e gli altri atti aventi valore di legge: Regole approvate con forza di legge dal Parlamento o dal Governo, che in alcuni casi ha potestà legislativa (D.L. – D.lgs.) ma sempre con un controllo del Parlamento.
  • I regolamenti: Norme che il Governo pone in essere in attuazione di determinate leggi al fine di dare contenuto concreto e che, per loro caratteristiche, non possono essere sempre dettagliate, ma necessitano di chiarimenti dai regolamenti.
  • Gli usi: Consuetudini scaturenti da comportamenti simili posti in essere da una categoria. È un esempio l'uso agricolo che, ove non sia niente stabilito, alcune merci vengono vendute a forfait e non a peso. Viene quindi deciso da una certa categoria di seguire un comportamento unitario.

Eccezion fatta per gli usi che sono scelte concrete della società, nell'ambito della legge, che compie determinati comportamenti ritenuti quali norme giuridiche, le norme di diritto privato sono frutto di scelte politiche. La scelta politica volta a dar regola ai comportamenti va a riempire una di queste fonti del diritto privato.

I caratteri della norma giuridica

La norma giuridica è caratterizzata dai caratteri della generalità, cioè deve essere rivolta a una platea di soggetti che si trovano in una situazione uguale (tutti coloro che comprano un bene devono pagare un prezzo. La regola è generale e non applicata solo a determinate persone o oggetti). Questa generalità ed astrattezza rende flessibile la norma, più generale ed astratta e più si può applicare a varie tipologie di casi.

Assume rilevanza anche il grado di concreta applicazione della norma, la cosiddetta effettività della norma. A tal fine, possono essere utilizzate, a livello normativo, per la duttilità della norma, le cosiddette clausole generali. In alcuni casi, si fa riferimento al buon costume, principio accettato in un determinato contesto sociale, piuttosto che alla buona fede, la correttezza, alla diligenza del buon padre di famiglia.

Ruolo centrale è anche la giurisprudenza e gli orientamenti della Corte di Cassazione, titolata a dare uniformità all'applicazione della norma che si deve applicare in caso di controversie. Tali orientamenti danno peso a tali applicazioni giurisprudenziali.

Il diritto privato e il principio di uguaglianza

Il diritto privato, quando è inteso in senso oggettivo, può considerarsi come l'insieme delle norme giuridiche dirette a regolare i rapporti tra i soggetti di un determinato sistema (ordinamento giuridico), soggetti che sono da considerare in situazione di parità tra loro. Vige nel diritto privato la massima espressione del principio di uguaglianza. I soggetti, cioè coloro che partecipano a un determinato sistema, vengono considerati tutti allo stesso modo, con pari facoltà e prerogative, a parità di situazione di riferimento. A nessuno è consentita, per legge, la prevaricazione in danno di altri. Serve sempre una ragione che giustifichi ogni movimento patrimoniale. Non è consentito un contratto senza causa, né, in generale, un arricchimento senza causa, né una responsabilità senza collegamento causale tra un soggetto e il pregiudizio subito da altri. La reazione alla violazione della norma dipende, normalmente, nel caso di norme giuridiche di diritto privato, dall'iniziativa, normalmente disponibile in ambito patrimoniale, di un altro soggetto.

Diritti patrimoniali e non patrimoniali

Il Codice Civile è retto da una logica di carattere prevalentemente patrimoniale. Assume tuttavia sempre maggior rilevanza nel diritto privato, per via delle applicazioni giurisprudenziali, la tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali, la cui lesione comporta danni a beni che non hanno valore di mercato. In questi casi, si attribuisce comunque un valore convenzionale al risarcimento. Si corrisponde del denaro ma si parla, a tal riguardo, di danni non patrimoniali. Viene quindi inserita una connotazione non patrimoniale che fino ad ora era quasi assente a differenza di quanto è accaduto negli ultimi decenni nei quali vengono risarciti i danni non patrimoniali.

Il codice civile

Il Codice Civile è diviso in sei libri:

  • I libro – Delle persone e della famiglia
  • II libro – Delle successioni per causa di morte
  • III libro – Della proprietà (diritti reali - sui beni e sulle limitazioni della proprietà privata)
  • IV libro – Delle obbligazioni (vincoli fra i due soggetti, debitore e creditore)
  • V libro – Del lavoro
  • VI libro – Della tutela dei diritti (strumenti per la tutela dei diritti quali, ad esempio, la trascrizione degli atti ai fini dell'opponibilità a terzi - art 2643 c.c.)

Le fonti del diritto includono:

  • La Costituzione
  • Le leggi ordinarie. I codici
  • Il codice civile
  • Leggi speciali e testi unici
  • Le leggi regionali
  • Il regolamenti
  • Il contratti collettivi (rinvio)
  • Gli usi
  • Gli usi negoziali
  • I regolamenti comunitari
  • La giurisprudenza
  • L'equità
  • Ricerche di legislazione
  • Ricerche di giurisprudenza

Le fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie. Tali categorie hanno differente efficacia normativa in quanto le une prevalgono sulle altre (ad es., la legge prevale sul regolamento). L'ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza costituisce la gerarchia delle fonti del diritto. L'indicazione gerarchica delle fonti del diritto è contenuta nelle disposizioni preliminari al Codice Civile secondo una formula che, nel testo originario, menzionava le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi (art. 1). La caduta del regime corporativo (non più in vigore e valido solo nel regime fascista) e la nuova realtà della Costituzione repubblicana e dell'Unione Europea hanno peraltro modificato e integrato tale ordine.

Fonti formali del diritto devono ritenersi attualmente:

  • A) Le leggi costituzionali
  • B) Le leggi ordinarie
  • C) I regolamenti
  • D) Gli usi

Al vertice di quest'ordine, accanto alle leggi costituzionali, si pongono inoltre A') i regolamenti comunitari, cioè le norme dell'Unione Europea aventi diretta e generale applicazione nell'ordinamento statale.

La prevalenza delle fonti normative secondo la loro gerarchia non deve essere confusa con l'ordine di applicazione delle norme, e cioè con l'ordine di preferenza nell'applicazione delle norme alle fattispecie giuridiche concrete. Tale ordine può variare secondo le previsioni contenute nelle norme di grado superiore. Così, la legge può dettare regole da applicarsi in mancanza di un diverso accordo delle parti o di norme consuetudinarie (sul luogo dell'adempimento dell'obbligazione v., ad es., l'art. 1182 c.c.). In tal caso si applicherà anzitutto la disposizione contrattuale, senza che per questo il contratto divenga una norma di primo grado della gerarchia delle fonti.

La legge è un precetto emanato dallo Stato nell'esercizio della sua suprema potestà normativa, che è appunto la potestà legislativa. La legge è posta tradizionalmente al vertice della gerarchia delle fonti (v. l'art. 1 disp. prel.). Ma nell'ambito delle leggi statali una formale preminenza è stata attribuita alla Costituzione (emanata il 27 dicembre 1947) e alle altre leggi costituzionali, deliberate dal Parlamento mediante la speciale procedura di normazione costituzionale (art. 138 Cost.). La Costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione e funzione dei pubblici poteri. La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettare i principi costituzionali. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte Costituzionale, la quale ha il compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi, cioè della loro conformità ai principi costituzionali (art. 134 s. Cost.).

Cenni storici dei codici

La nascita dei codici avviene negli Stati europei alla fine del sec. XVIII e nasce per introdurre un insieme razionale e ben determinato di norme scritte facilmente comprensibili e applicabili. I primi importanti codici furono il codice prussiano (emanato nel 1794), il Codice civile austriaco (emanato nel 1811) e il Codice civile francese, detto anche codice Napoleone dal nome di Napoleone I che ne promosse l'emanazione (1804). Più tardi fu emanato il Codice civile tedesco (entrato in vigore nel 1900).

Il Codice civile francese, ancora oggi vigente, ebbe una vasta influenza sugli ordinamenti europei, e in particolare sull'Italia. Gli Stati italiani preunitari nella quasi totalità avevano adottato codici ispirati al modello francese (nel Lombardo-Veneto vigeva invece il Codice civile austriaco). L'unificazione del Regno vide nel 1865 l'emanazione di un Codice civile italiano destinato a restare vigente fino al 1942.

Oltre al Codice civile furono emanati un codice di commercio (1865), poi, sostituito da un nuovo codice di commercio (1882) e altri codici per le materie processuali e penali.

Attualmente sono vigenti nel nostro ordinamento il Codice Civile, il codice della navigazione del 1942, il Codice di procedura civile del 1940, il Codice penale (1930) e il codice di procedura penale (1989).

Il codice civile

Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle aventi carattere costituzionale. La menzione di legge ordinaria è usata appunto per indicare che non si tratta di legge costituzionale. Tra le leggi ordinarie troviamo il Codice Civile ed altri codici. Nell'ambito delle leggi ordinarie si distingue tra codici e leggi speciali. Il codice è una legge che disciplina organicamente un'intera materia. Il codice non è una legge formalmente superiore ad altre leggi. L'importanza del codice risiede tuttavia nella sistematicità e compiutezza della sua disciplina. Il fenomeno della codificazione è relativamente recente. Esso è legato all'istanza illuministica intesa a ridurre la complessità e l'oscurità del diritto vigente.

Il primo libro è il libro delle persone e della famiglia. Esso contiene principalmente la disciplina delle persone fisiche e giuridiche, del matrimonio e della filiazione. È il libro che ha subito i maggiori mutamenti.

Il secondo libro è quello delle successioni. Esso tratta delle successioni a causa di morte (successione legittima e testamentaria) e della donazione.

Il terzo libro è il libro della proprietà. Esso riguarda la disciplina dei beni, dei diritti reali di godimento e del possesso.

Il quarto libro è quello delle obbligazioni. Esso contiene la disciplina delle obbligazioni, dei contratti e di altri fatti produttivi di obbligazioni (in particolare, dei fatti illeciti).

Il quinto libro è intitolato del lavoro. In questo libro sono contenute le norme relative al rapporto di lavoro, all'impresa e alle società.

Il sesto libro, infine, è quello della tutela dei diritti. In esso trovano disciplina vari istituti attinenti, tra l'altro, alle prove, alle garanzie del credito (pegno, ipoteca, ecc.), all'esecuzione forzata.

Il Codice Civile vigente è stato emanato nel 1942 ed ha sostituito il vecchio Codice Civile del 1865 e il codice di commercio del 1882. Il 1942 è una data importante perché questo codice è stato emanato durante il regime fascista, regime che di lì a poco sarebbe caduto con tutta l'ideologia che tale regime comportava. Di fatto, l'influenza dell'ideologia fascista fu limitata. Il codice conteneva, in effetti, norme indegne, ispirate a quella ideologia, quali quelle che sancivano la discriminazione razziale. Ma, eliminate queste norme e quelle che facevano riferimento al sistema corporativo, anch'esso abrogato, la struttura fondamentale del Codice Civile è rimasta. Mutamenti radicali si sono avuto solo relativamente al diritto di famiglia.

Il Codice Civile si compone di articoli numerati (2969). Ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in più periodi separati da un a capo, detti commi. Il testo del codice si divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in generale. Le disposizioni preliminari riguardano le fonti del diritto, l'interpretazione (mod. IV) e l'applicazione della legge nel tempo (mod. V).

Pur offrendo il codice una disciplina compiuta e organica della materia, sarebbe inesatto pensare che esso esaurisca la legislazione di diritto privato. A questo riguardo bisogna piuttosto considerare che il codice è largamente integrato dalle comuni leggi statali, dette anche speciali per distinguerle rispetto al codice. Le legge che lo Stato emana nel corso del tempo sono numerose e poiché non sempre la legge successiva abroga interamente la legge precedente può risultare talvolta non agevole stabilire quali norme relative a un dato istituito sono ancora vigenti e quali, invece, tacitamente decadute. A questo inconveniente tendono ad ovviare i testi unici, che sono raccolte di norme vigenti unitariamente coordinate ad opera di organi pubblici. Se il testo unico è emanato nell'esercizio del potere legislativo esso costituisce una nuova legge, e le norme anteriori che non siano incluse nel testo devono considerarsi abrogate (perché l'istituto riceve una nuova completa disciplina). Se, invece, il testo unico è emanato nell'esercizio del potere regolamentare (senza delega legislativa), le norme vigenti non subiscono modifica alcuna, e conservano il loro vigore anche se non richiamate nel testo. In considerazione dell'ampiezza e importanza del loro oggetto alcuni testi unici hanno avuto formalmente la denominazione di codici: così, ad esempio, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che raccoglie le disposizioni in tema di tutela del consumatore è intitolato “codice del consumo”. Questi codici settoriali non sono tuttavia paragonabili ai codici che disciplinano parti generali del diritto privato o pubblico. Con i testi unici non devono essere confuse.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolococchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Napoli Gaetano.
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