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Diritto privato

Quando parliamo di diritto di cosa parliamo?

Il diritto è un insieme di regole che servono a regolamentare il nostro vivere sociale, ma se pensiamo alla nostra vita non sono solo le regole giuridiche che permettono una buona convivenza, ma anche regole religiose e regole morali o di costume. Possiamo raggruppare queste tre regole, religiosa, morale o di costume e giuridiche, in un’unica regola che è quella sociale perché ci servono per una convivenza sociale pacifica.

Quindi, per ritornare alla domanda iniziale, è importante sottolineare che parliamo di un complesso di regole e ci riporta alla frase latina “ubi societas ibi ius”, ovvero ovunque ci sia una società lì c’è diritto e regole che servono a creare dei rapporti che siano di rispetto reciproco.

Perché abbiamo bisogno di regole giuridiche? Perché il diritto?

Perché il diritto è la risposta che l’uomo, essendo un animale sociale, è predisposto alla socialità, a riunirsi in gruppi che possono andare sotto varie etichette. Quando ci uniamo in queste varie società abbiamo bisogno di regole che devono essere più possibili condivise e devono rispettare dei ruoli. Quindi la funzione del diritto è quella di dirimere conflitti sociali.

L’insieme di regole che rappresentano il diritto di solito vengono qualificate con il nome “norme”, la cui osservanza di queste norme è per lo più garantita con la forza, sanzione: il mancato rispetto della norma giuridica comporta una sanzione; ciò è una conseguenza che è combinata da un’istituzione legittima, lo Stato.

Il criterio che utilizziamo per distinguere le regole giuridiche da altre regole è la forma, le regole giuridiche hanno una particolare forma, i destinatari e dove la regola giuridica trae origine.

Forma: la norma giuridica di solito si compone di una fattispecie, che è un enunciato linguistico a carattere prescrittivo e si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, fattispecie, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico.

Es: l’art 2043 del codice civile dice che qualunque fatto, doloso o colposo, che procura un danno ad un altro soggetto. Un ragazzo che tira un calcio ad un pallone che va a rompere la vetrata di un signore: il ragazzo può aver tirato volontariamente il calcio al pallone perché quel signore non gli stava simpatico oppure perché il ragazzo non è stato attento, ma il risarcimento del danno, è la conseguenza che discende da questa fattispecie, da questo comportamento, viene fatta ugualmente perché nell’ambito civilistico doloso e colposo non hanno molta differenza al contrario dell’ambito penale.

Origine: la norma giuridica è generata da una autorità preposta a tale scopo.

Destinatario della norma: la norma giuridica è un sistema che opera su base territoriale, cioè l’autorità preposta alla creazione della norma giuridica è un’autorità che svolge questa sua funzione su di un territorio. In Italia vigono le regole dello Stato italiano che sono diverse da Stato a Stato. L’Italia è divisa in regioni e quindi ci sono le regole regionali che avranno come propri destinatari i cittadini della regione; se facciamo riferimento all’Unione Europea le norme trovano applicazione a tutti i cittadini dell’Europa, ci sono norme che sono sovrastatali.

Diritto e giustizia

Il diritto come insieme di regole che sono imposte da un’autorità ad una collettività non pone in quanto tale un problema di giustizia, cioè un ordinamento giuridico è tale non perché sia giusto o perché sia sbagliato ma perché è un

Il diritto è un insieme di regole accettate o tendenzialmente accettate da quella collettività che appartiene a quel determinato ambito territoriale; queste regole possono non essere accettate dalla società nel corso degli anni e subiscono un cambiamento. Possiamo dire che c’è un rapporto in mutamento, dinamico e di tensione tra il diritto e la giustizia.

Diritto in senso oggettivo e in senso soggettivo

Diritto in senso oggettivo: il diritto qui è un complesso di regole e principi funzionali all’organizzazione di uno Stato e di una comunità che trovano applicazione all’interno di quella situazione e ad una pluralità di individui che si aggregano in queste formazioni sociali.

Diritto in senso soggettivo: individua quell’insieme di poteri e di facoltà che sono riconosciuti ad un soggetto da una norma giuridica per la realizzazione di un proprio interesse protetto da un ordinamento giuridico; quindi in senso soggettivo il diritto è la facoltà, il potere che la regola giuridica posta in senso oggettivo attribuisce al soggetto.

Ordinamento

Ordinamento è un sistema di regole e principi tra loro coerentemente coordinati in considerazione dei valori prescelti in quella comunità di individui. È importante sottolineare l’esigenza che l’ordinamento presenti dei valori, anche a cadere delle regole, che siano tra di loro coordinate; ciò non è semplice sia perché gli ambiti del diritto sono molteplici e perché l’ordinamento non perda la sua coerenza e quindi la sua forza, la sua capacità, è necessario che queste regole si combinino tra di loro da mantenere il loro valore senza andare a turbare la coerenza dell’intero sistema.

Fonti del diritto

È qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche; quest’ultime scaturiscono da una serie di situazioni e ci sono una serie di procedimenti che portano alla formazione di queste. Il diritto regola la sua stessa creazione.

Quindi all’interno del sistema giuridico possiamo distinguere tra fonti di produzione, le norme sulla normazione e le troviamo all’interno della carta costituzionale art 70 e seguenti, e fonti di cognizione, cioè ai testi ai quali devo fare appello per capire dove nasce la regola e dove la posso trovare, sono una serie di atti normativi all’interno dei quali io vado a cercare le regole che mi servono per disciplinare quella determinata situazione.

L’Italia fa parte dell’UE e dell’Europa come continente geografico che ha sempre, dal punto di vista giuridico, vissuto delle tradizioni comuni che per lo più discendono dalla tradizione romanistica. È l’impero romano che dopo gli anni delle sue conquiste aveva raccolto intorno a sé quasi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo e governando questo impero ha imposto un sistema legislativo che ancora noi oggi chiamiamo: il sistema romanistico.

Il sistema romanistico si caratterizza per il fatto che i romani per primi hanno iniziato a spostare le norme giuridiche dalla tradizione orale a quella scritta, raccogliendo dei testi normativi che sono stati i primi codici imperiali. Noi questa tradizione l’abbiamo portata fino ai giorni nostri perché nei sistemi chiusi dell’Europa continentale noi abbiamo i codici che sono fonti normative primarie, leggi dello Stato, e sono raccolti in codici cioè in complessi normativi abbastanza ampi che hanno un’ambizione di completezza.

Questo si è evoluto in quasi tutti i paesi europei ad eccezione di quelli angloamericani in cui non si sono sviluppate le norme scritte ma si sono sviluppate le regole giurisprudenziali, cioè man mano che sono sorte delle controversie i giudici sono stati chiamati a dirimere la controversia ma non hanno ricercato la regola in un testo scritto perché non c’è stata questa opera di codificazione come i romani; ma i giudici sulla base di principi e regole condivise dalla collettività hanno di volta in volta applicato la legal rule, cioè la norma giuridica più adatta a risolvere il singolo caso. Questa struttura che oggi identifichiamo come sistemi aperti si fonda che il fatto che il precedente giudiziario fa regole per i casi a venire.

Differenza tra diritto privato e diritto pubblico

  • Diritto pubblico è il campo di tutela degli interessi generali che riguardano tutta la collettività. Tali interessi vengono perseguiti dall’autorità pubblica. È quel diritto che disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici.
  • Diritto privato è il campo di tutela degli interessi “particolari” che riguardano singoli individui o gruppi di individui. Riguardano i rapporti fra privati che di solito si realizzano e si gestiscono con rapporti di reciproca uguaglianza che non esiste nell’ambito del diritto pubblico ma esiste tra i cittadini in quanto sono tutti uguali di fronte allo Stato ma lo Stato in quanto tale ha una situazione di supremazia rispetto ai singoli individui. Disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti privati. Il diritto privato si occupa di enti senza finalità di lucro e quindi di associazioni, fondazioni ecc.

Gerarchia delle fonti del diritto

I principi fondamentali nel nostro ordinamento giuridico sono fissati per noi all’interno della carta costituzionale, quella che noi comunemente chiamiamo la Costituzione, che è stata emanata nel 1948 in cui i padri costituenti hanno fissato in questa carta le regole fondamentali della nostra convivenza sociale come Stato italiano e all’interno della carta costituzionale abbiamo:

  • Art 1-12 principi fondamentali.
  • Art 13-54 diritti civili, politici, economici e sociali.
  • Art 55 e successivi organizzazione istituzionali ovvero tutte quelle regole sulla produzione normativa.

Queste sono le fonti interne o statuali.

Sotto la costituzionale abbiamo le fonti primarie abbiamo:

  • Legge formale o detta ordinaria ed è tra le prime fonti primarie emanata dal Parlamento, le procedure dell’emanazione delle leggi sono fissate dagli art 70 e seguenti della carta costituzionali. Ci sono le commissioni parlamentari poi c’è un disegno di legge, le due camere devono approvare il disegno e poi diventa legge ordinaria.
  • Atto legislativo, emanati del Governo, Decreto Legge di urgenza, art 77 Costituzione.
  • Atto legislativo, emanati del Governo, Decreto Legislativo Delegato, art 76 Costituzione.
  • Leggi regionali, art 117 Costituzione.

Poi abbiamo le fonti secondarie:

  • Regolamenti governativi.
  • Usi e consuetudini.

Abbiamo le fonti europee, art 11 Cost., che a loro volta hanno una gerarchia e si dividono in fonti originarie o primarie:

  • Trattato sull’UE.
  • Trattato sul funzionamento dell’UE.
  • Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Poi abbiamo le fonti derivate o secondarie:

  • Regolamenti, direttive, decisioni.
  • Raccomandazioni, pareri.

Quindi anche le fonti europee ha rilevanza anche nei rapporti fra i privati.

Che rapporti ci sono tra la Costituzione e il diritto privato?

Il diritto privato è regolato per lo più dal codice civile e da altre leggi, ma il codice civile è del 1942 mentre la Costituzione è del 1948, quindi il codice è stato emanato durante l’epoca fascista e nonostante fosse un frutto di quell’epoca riesce ad avere una notevole validità anche oggi in quanto molte norme riguardano i diritti delle persone. Ma questa validità è largamente dovuta anche al fatto che la Costituzione ha svolto un’influenza positiva al codice civile in vari modi.

Innanzitutto perché alcune regole che riguardo i rapporti che riguardo i privati sono sanciti con carta costituzionale come per es: principi di uguaglianza, diritti di famiglia che è stato riscritto nel 1975 per adeguare la normativa privatistica ai principi costituzionale. Non sempre ciò è stato possibile e succede che spesso il coordinamento tra i principi costituzionali e i principi normativi contenuti nel codice civile è delegato ai giudici e quindi devono far uso della interpretazione costituzionalmente orientata, cioè io devo interpretare le norme contenute nel codice civile in modo tale che quelle norme non entrino in contrasto con le norme costituzionali.

In alcune situazioni le norme sancite a livello costituzionale trovano diretta applicazione tra rapporti fra privati, una norma che ha avuto grande applicazione della carta costituzionale è l’art 32 dedicato al diritto alla salute.

Validità temporale delle norme

Le norme vengono prodotte a vario livello e hanno una validità temporale perché ci sono norme precedenti e successive. La norma vale dal momento della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica se è una norma statale; se è una norma europea verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea, se è una norma regionale sul Bollettino Regionale. La norma ha un periodo di vacatio legis che sono 15 giorni dalla pubblicazione inizia ad essere effettiva, ci possono essere delle eccezioni per i provvedimenti emergenziali che hanno efficacia il giorno successivo dalla pubblicazione.

Altro elemento fondamentale è che vige il principio della ignorantia legis non excusat, cioè l’ignoranza della legge non scusa il cittadino e nel momento in cui la legge è stata pubblica nella gazzetta ufficiale e ha assunto valenza il cittadino non può più essere scusato, salvo ignoranza inevitabile.

Una legge può essere abrogata espressamente quando per es. c’è una legge successiva che cambia la regola che era stata fissata dalla legge precedente e la legge successiva nel cambiare la regola precedente abroga la regola precedente, quindi è lo stesso legislatore che abroga.

Oppure ci potrebbe essere un referendum abrogativo, la carta costituzionale prevede all’art 75 della Costituzione la possibilità che venga indetto l’abrogazione di una legge con una serie di firme che diano la maggioranza.

L’abrogazione può essere tacita ed è quando ci sarà incompatibilità fra la vecchia e la nuova norma o tra norme che sono state emanate da organi diversi e in questi casi si parla di antinomie, quindi di norme che sono chiamate a disciplinare la stessa materia da che si applicano delle regole diverse per cui si crea il caos.

Queste antinomie vengono risolte attraverso il criterio gerarchico per cui è chiaro che se una stessa situazione è disciplinata da una regola di fonte primaria e una regola di fonte secondaria, la fonte primaria prevale su quella secondaria. Vi è il criterio cronologico si ha quando la norma successiva esplicitamente o tacitamente la norma precedente, per cui la norma precedente è incompatibile con la norma successiva anche se la norma successiva non ha previsto la sua abrogazione ci sarà l’abrogazione tacita.

In eccezione a questi criteri vi sono le regole speciali o per competenze, in Italia abbiamo le leggi regionali, all’interno delle regioni l’art 117 della Costituzione stabilisce che sono alcune materie di competenza regionale su quella situazione troveranno applicazione le regole stabilite dalla regione, rispetto anche a quelle statali che possono essere in contrasto con quelle regionali. Lo stesso vale per le regole speciali che trovano applicazione in situazioni speciali cioè che vengono considerate eccezionali rispetto alla regola generale.

Nel momento in cui è stata promulgata la nostra carta costituzionale nel 1948 è stata costituita anche un’istituzione che è la Corte costituzionale che non fa parte del sistema giurisdizionale ordinario, corte di cassazione, tribunale, ecc., ma è un organo che è preposto alla tutela per cui vengano tutelati e preservati i principi costituzionali. Quello che può accadere è che se un giudice per decidere per una determinata situazione che è stato sottoposto al suo giudizio si trova ad applicare una norma ordinaria però vede che applicando quella norma contravviene ad un principio sancito dalla carta costituzionale, il giudice non potrà direttamente disapplicare la norma di legge ma dovrà chiedere alla corte costituzionale di pronunciarsi e di aprire una domanda di legittimità costituzionale di quella norma.

Se la corte costituzionale riconosce che quella norma è incostituzionale sarà la corte costituzionale a dichiararla costituzionalmente illegittima e da quel momento quella norma sarà abrogata per dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Quello che accade ultimamente è che la corte costituzionale anziché abrogare una legge impone una determinata lettura e applicazione di quella norma di legge.

Un altro principio è quello di irretroattività della legge per cui la legge non dispone che per l’avvenire. Questo in alcuni casi può essere percepito nell’ambito civilistico non lo può essere mai in quello penale.

Validità spaziale delle norme

Oltre alla validità temporale le norme hanno anche una validità spaziale perché a seconda della competenza territoriale dell’autorità rispetto a quel territorio avrà una valenza la norma prevista, per cui abbiamo nel territorio dello Stato italiano abbiamo le leggi italiane, vi sono le leggi regionali e a livello sovranazionale necessitano di regole quelle fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto al sistema giuridico italiano, cioè per es io concludo un contratto con una società straniera le regole che vengono applicate sono fissati dall’EU, poi ci sono le norme di diritti internazionale privato e poi c’è il limite dell’ordine pubblico che è una garanzia che viene affermata a livello sovranazionale che impedisce l’applicazione all’interno del territorio del nostro Stato di regole e principi che siano contrarie ai principi fondamentali che noi condividiamo nella nostra società.

Applicare la legge significa attuare concretamente quanto ordinato nella disposizione.

Il nostro codi

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ale.oo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Irti Claudia.
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