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Diritto privato: i soggetti del diritto e le sue implicazioni

Nel nostro ordinamento è soggetto di diritto la persona fisica, benché sia necessario distinguere questi due concetti. Prima di assurgere a termine che definisce l’uguaglianza degli uomini considerati soggetti di diritto, persona indicava originariamente un ruolo, una maschera teatrale. Il concetto di persona ha registrato nel tempo una variazione di significato nell’evoluzione del pensiero filosofico-giuridico. Oggi la persona è ogni essere umano senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, in quanto soggetto di diritto. I soggetti di diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche e che le movimentano compiendo atti giuridici. La persona fisica costituisce dunque il punto di riferimento e centro unitario di imputazione di rapporti giuridici.

Nel diritto, il concetto di soggettività trascende la corporeità in quanto rappresenta una qualificazione giuridica attribuita dall’ordinamento, e non la mera riproposizione di un dato naturalistico. Possono essere infatti soggetto di diritto anche entità immateriali come le società o le università. Il riconoscimento ad ogni uomo, in quanto tale, della soggettività rappresenta una conquista del diritto moderno. Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani, ma non è sempre stato così. Nel diritto romano agli schiavi non era attribuita alcuna soggettività, così come in tempi più recenti ai servi della gleba, ai neri, in quanto considerati “oggetti di diritto”.

Capacità giuridica e capacità d’agire

Alla persona fisica si collegano le nozioni di capacità giuridica e capacità d’agire. La capacità giuridica esprime l’idoneità, l’attitudine ad essere titolare di poteri, diritti, obblighi, effetti giuridici e situazioni giuridiche in genere. Essa esprime una potenzialità, e non un’effettività: individua, infatti, la “misura” riconosciuta alla soggettività in un determinato ordinamento storicamente dato. Anche se in passato non era così, la capacità giuridica viene riconosciuta ad ogni persona fisica dalla Costituzione.

Nella formulazione del codice civile, l’articolo 1 sancisce che la capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde con la morte. Essa si acquista dunque con la separazione dall’alveo materno e con l’inizio della respirazione polmonare. La capacità giuridica può essere riconosciuta anche al nascituro, cioè colui che, pur essendo concepito, non è ancora nato, e al concepturus, cioè a colui che non sia stato neanche concepito. Non si tratta di una capacità prenatale, essendo i diritti attribuiti al nascituro subordinati all’evento della nascita. Ne consegue che se il concepito non nasce, le attribuzioni a suo favore sono inefficaci e non possono essere diritti che si trasmettono dal concepito ai suoi eredi.

Possiamo dunque dire che durante il periodo della gestazione il concepito è titolare di un’aspettativa. Passando al versante dinamico del diritto, si ha la capacità di agire, ossia la capacità di compiere atti giuridici giuridicamente validi volti ad acquistare diritti e ad assumere obblighi giuridici. Come si desume dalla definizione, con la capacità di agire ciascuno diventa protagonista dell’attività giuridica tesa alla realizzazione dei propri interessi. Essa si acquista al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, occorre precisare che si tratta di una nozione legale, astratta, individuata a priori dal legislatore sulla base di una presunzione esprimente la soglia a partire dalla quale si ha per assunto che ciascuno abbia raggiunto la capacità di intendere e volere. Consiste nella condizione in cui si trova chi è mentalmente in grado di cogliere la portata delle proprie azioni, chi ha maturato una certa capacità di discernimento e di valutazione.

Incapacità legale di agire

Tuttavia, poiché questa presunzione legale non si fonda su concrete valutazioni sullo stato effettivo della persona, ma su un assunto formale del legislatore, l’equazione soggetto maggiorenne uguale soggetto dotato di capacità di agire non necessariamente sarà vera. Si potranno avere soggetti che, ancorché minorenni, manifestano una piena capacità di intendere e volere e viceversa. Questa idoneità si acquisisce infatti in età diverse, o si potrebbe non acquisire mai; tuttavia, il legislatore deve necessariamente fare una presunzione, essendo consapevole che possono esservi delle eccezioni.

La situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale assume la definizione di incapacità legale di agire. L’atto posto in essere da un soggetto incapace legalmente è sempre annullabile, e l’azione di annullamento si prescrive entro 5 anni dal giorno in cui stato compiuto.

Sono innanzitutto incapaci legali i minorenni, sottoposti perciò alla potestà genitoriale. In assenza dei genitori viene nominato un tutore, incaricato di amministrare i beni del minore ed individuato dal genitore nella persona che per ultimo ha esercitato la potestà, altrimenti si sceglie tra i parenti il più prossimo. Il minore è sottoposto alla potestà fino al raggiungimento del 18esimo anno d’età o all’emancipazione con il matrimonio.

Oltre ai minori, sono ritenuti incapaci legali tutti coloro che, a causa dell’intervento di patologie o infermità, perdono temporaneamente o definitivamente la capacità di intendere e di volere. Si fa riferimento a due situazioni giuridiche che hanno come presupposto un accertamento giudiziario della condizione del soggetto, a cui segue la dichiarazione dell’incapacità di agire. Queste sono:

  • Interdizione: tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trova in situazione di abituale infermità mentale e sia cioè incapace di provvedere ai propri interessi. Più precisamente si parla di interdizione giudiziale perché l’incapacità dell’interdetto deriva esclusivamente da un accertamento giudiziario (non è da confondere con l’interdizione legale, la quale si consegue automaticamente alla condanna all’ergastolo).
  • Inabilitazione: condizione del soggetto meno grave della prima che, in considerazione del suo stato mentale o fisico, sia stato dichiarato dall’autorità giudiziaria parzialmente incapace di agire (alcolismo, ludopatia, cechi, sordomuti).

L’interdizione, così come l’inabilitazione, viene pronunciata con sentenza su istanza del coniuge, di un parente, di un affine prossimo, o dal pubblico ministero che dal giorno della sua pubblicazione produce l’effetto dell’incapacità di agire del soggetto.

Per l’interdetto, il codice prevede la nomina di un tutore, chiamato a sostituire completamente la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nei casi di inabilitazione, il codice prevede la nomina di un curatore, questa volta non chiamato a sostituire l’incapace, ma ad assisterlo. Possono essere annullati, su istanza dell’inabilitato, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione da lui compiuti, per i quali è necessaria l’assistenza del curatore, oltre che a una disposizione del giudice tutelare.

Si trattava di un sistema poco rispettoso della dignità umana, schematico, rigido che andava a porre delle etichette a queste categorie di persone. Le problematiche che però possono incorrere sono tante e varie, inoltre con il passare del tempo questi strumenti sono diventati sempre meno consoni al nuovo sentire sociale. Nel 2004 è stata così introdotta una nuova figura, quella dell’amministratore di sostegno, una figura flessibile, innovativa, tramite la quale il giudice può stabilire quali atti il soggetto può compiere da solo, e quali assistito.

Lo scopo della legge è di riconoscere i vari stati di incapacità, apprestando strumenti calibrati con i quali sopperirvi. Vi è dunque un ribaltamento rispetto a quanto prima previsto, il soggetto resta capace di agire, capacità che viene limitata, ristretta, in base alle esigenze, in base al fatto concreto, alla situazione che il soggetto presenta.

Incapacità naturale

Diversa dall’incapacità legale è l’incapacità naturale, quello stato effettivo, non giudizialmente dichiarato, della persona non in grado di intendere e volere per una qualsiasi causa transitoria, che si traduce in un difetto della capacità di discernimento. Quindi sebbene legalmente capace, una persona può trovarsi in una condizione di incapacità. Tale stato di incapacità può essere determinato per esempio dall’utilizzo di sostanze stupefacenti, alcool, delirio febbrile, stato ipnotico.

Siccome al legislatore interessa che i diversi individui compiano atti con consapevolezza, per protezione e tutela, ha posto in essere una regolamentazione a tutte quelle situazioni in cui questa capacità viene meno.

Ai sensi dell’articolo 428, l’atto posto in essere da un soggetto in stato di incapacità di intendere e volere è sempre annullabile a condizione che si provi l’incapacità del soggetto e la mala fede dell’altro contraente (la consapevolezza dello stato di incapacità dell’altro). In tal caso, il legislatore ha voluto contemperare, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di incapacità legale di agire, la protezione dell’incapace con la tutela dei soggetti che hanno stipulato contratti con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento.

I diritti reali

Il diritto reale è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto e immediato sulle cose. Si parla di diritto reale perché dal latino “res” significa “cose”. Affinché si possa parlare di diritto reale la relazione giuridica che sussiste tra un soggetto e un bene deve presentare i seguenti caratteri:

  • Immediatezza: il diritto si esercita senza la cooperazione, la mediazione di altri soggetti poiché il bene è già allocato nella sfera di appartenenza del titolare. L’immediatezza esprime l’autosufficienza del diritto reale, il cui esercizio prescinde dalla prestazione di altri soggetti, così che il titolare può trarre le utilità del bene in modo autonomo ed indipendente.
  • Assolutezza: è un diritto che si può far valere verso tutti, i quali hanno il dovere di astenersi dal turbarne il godimento, resistente al mutamento di titolarità di beni. Un diritto reale si costituisce mediante lo scambio di consensi delle parti, e deve in seguito assumere forma scritta affinché gli altri possano venirne a conoscenza, essendo un diritto opponibile a terzi. Si parla invece di diritto relativo quando può farsi valere solo verso la controparte specifica (diritto di credito).

L’identità del diritto reale come diritto sulla cosa è stata fortemente messa in crisi dal fenomeno di dematerializzazione della ricchezza, che in taluni casi ha determinato persino la scomparsa di quella dimensione costituita da entità fisica (strumenti finanziari, valuta virtuale). È sorta così l’esigenza di adeguare mediante una interpretazione evolutiva quanto sancito dall’articolo 810 del codice civile, che nel dettare la definizione di bene giuridico, fa riferimento alle “cose” nella loro consistenza corporale. Il concetto di bene, da intendere come ciò che può costituire oggetto di diritto, va dunque oltre l’entità materiale, ricoprendo i beni immateriali e quelli dematerializzati.

Altre caratteristiche

Ai concetti appena visti si connettono i cosiddetti principi di tassatività e tipicità dei diritti reali. In base al primo, i privati non possono creare diritti reali diversi da quelli previsti dalla legge, si dice infatti che i diritti reali sono a numero chiuso. Esso può farsi risalire al Codice napoleonico, nel quale si accoglie il valore della centralità e unità della proprietà. Se una proprietà fosse permanentemente smembrata, in quanto gravata da qualsivoglia diritto altrui, ne deriverebbe un suo svuotamento, impoverimento. Il principio del numero chiuso nasce dunque storicamente come garanzia della proprietà.

Oggi la giustificazione del principio non può essere la stessa, essendo mutato il quadro complessivo nel quale viene ad allocarsi il diritto di proprietà. La spiegazione più plausibile della sua sopravvivenza è quella legata allo sviluppo e alla tutela della circolazione dei beni e quindi dell’affidamento ai terzi. Si può osservare che se le parti creassero un diritto reale diverso da quelli previsti, esso sarebbe inefficace come diritto reale, ma efficace come diritto di natura obbligatoria. Il principio di tipicità, invece, attiene al contenuto del diritto reale, delineato dalla legge.

La proprietà

Il diritto di proprietà ha assunto storicamente il significato di paradigma del diritto soggettivo, quale potere attribuito per il soddisfacimento di un proprio interesse. Attualmente non è più così, costituisce infatti il diritto massimo nel campo dei diritti patrimoniali, subordinati ai diritti della persona.

La norma del codice civile relativa alla proprietà deriva in forma pressoché simile dal codice napoleone, che seguiva il chiaro intento di affermare con forza l’assolutezza e l’unità della proprietà, non delimitata e astrattamente priva di vincoli. L’articolo 832 afferma infatti che la proprietà è la facoltà di godere (utilizzare, sfruttare) e disporre (alienare, costituire diritti a favore di terzi) delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il diritto di proprietà è dunque, in via di principio, esercitabile e godibile in modo completo.

Tale aspetto subisce però un’attenuazione nella seconda parte della norma, che lima l’iniziale assoluta affermazione con limiti e obblighi. Può sembrare una contraddizione ma è in ragione di questa seconda parte della formula che il principio riesce a sostenere la pressione dei mutamenti socio-economici, scongiurando pericoli di invecchiamento e di obsolescenza, e delineando allo stesso tempo, l’esigenza di tutela e garanzia della funzione sociale della proprietà.

L’ordinamento giuridico ricerca infatti il punto di equilibrio tra due opposti interessi: l’interesse del proprietario da un lato, e dall’altro quello della collettività, che se non è teso ad un vantaggio generale, quanto meno non arrechi pregiudizio alla stessa. Possiamo allora dire che la proprietà si piega alle esigenze della collettività. È infatti la natura del bene, il ruolo sociale che esso ricopre a determinare una restrizione o una dilatazione della pienezza di godimento e disposizione attribuita al proprietario.

La legge prevede e disciplina i modi di acquisto della proprietà in relazione al fatto in base al quale si produce il diritto, se per trasmissione da un precedente titolare, si parla allora a titolo derivato, o in assenza di esso, a titolo originario. Si hanno modi di acquisto a titolo derivativo con contratto o per successione a causa di morte. Si hanno modi di acquisto a titolo originario con:

  • L’occupazione, che consiste nell’impossessamento di cose mobili non appartenenti ad alcun soggetto o volontariamente abbandonate.
  • L’invenzione, che indica il ritrovamento di cose mobili smarrite.
  • L’accessione individua il fenomeno di congiunzione di una cosa considerata accessoria con un’altra ritenuta principale.
  • La specificazione, che consiste nella rielaborazione di una cosa altrui mediante la propria opera.
  • L’usucapione, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in forza dell’uso continuato di un bene nel tempo.

Ogni diritto soggettivo ha un suo contenuto attivo, nel senso della sua esplicazione, ma anche un versante patologico di protezione, di tutela, nei confronti di chi lo viola. Un interesse della persona, che non sia tutelabile in giudizio vuol dire che non è ritenuto rilevante come diritto soggettivo. La proprietà, in quanto tutelabile, individua una situazione soggettiva garantita dalla legge.

La tutela è allora il riscontro effettuale della rilevanza giuridica della situazione soggettiva che un individuo ritiene di vantare. Contro le violazioni del diritto di proprietà, la legge accorda quattro azioni in giudizio dette petitorie:

  • L’azione di rivendicazione, diretta, sulla base dell’accertamento del titolo proprietario mediante prova, ad ottenere la restituzione del bene da chiunque. Se l’acquisto del bene non è a titolo originario, non sarà sufficiente produrre il proprio titolo di acquisto derivativo, ma occorrerà risalire ai titoli di acquisto dei precedenti titolari fino a giungere ad un eventuale acquisto a titolo originario.
  • L’azione negatoria, con cui il proprietario mira a far dichiarare l’inesistenza di diritti altrui sul bene, a cui può aggiungersi la richiesta di risarcimento del danno eventualmente subito.
  • L’azione di regolamento di confini, che mira ad accertare ove vi sia incertezza il confine tra due fondi, l’azione di apposizione di termini, che presuppone la certezza del confine e mira a far apporre o ripristinare i termini o segni di riconoscimento.

I diritti reali minori

I diritti reali diversi dalla proprietà si chiamano diritti reali su cose altrui, e nascono da un processo di derivazione dalla stessa proprietà. È il proprietario che privandosi, o com...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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