DIRITTO COMMERCIALE
20/09
I TITOLI DI CREDITO
I titoli di credito rappresentano il diritto commerciale. Rispetto al diritto privato, il diritto commerciale è il
diritto del commercio, dei traffici commerciali, si basa su molti scambi, ha bisogno di certezza negli
scambi, cioè far circolare la ricchezza; occorre che ci sia una circolazione della ricchezza fondata su
sicurezza e stabilità dei rapporti.
I titoli di credito sono un’invenzione che serve per trasferire la ricchezza utilizzando le regole del
trasferimento dei beni mobili e non le regole sul trasferimento dei crediti.
Diritto privato: contratto cessione del credito -> Accordo in forza del quale il creditore (cedente)
trasferisce il suo credito, anche senza il consenso del debitore (ceduto), ad un terzo (cessionario). Se il
credito viene ceduto deve essere notificato al debitore che deve pagare un altro creditore.
I titoli di credito servono esattamente alla stessa cosa, cioè trasferire il credito, ma senza i passaggi
richiesti dalla legge per la cessione del credito e si fa utilizzando altre regole del diritto privato, quelle
sulla circolazione dei beni mobili.
Es: Possesso vale titolo art 1153 cc: “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da
diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.”
La consegna di un determinato bene mobile accompagnata dal titolo astrattamente idoneo e la
buonafede trasferisce la proprietà del bene mobile.
Presupposti del possesso vale titolo sono quindi: titolo astrattamente idoneo, traditio (consegna del
bene) e buonafede.
Il nuovo possessore è proprietario a titolo originario anche nel caso in cui il soggetto che ha ceduto il
bene non fosse il proprietario. Il vero proprietario originario non può pretendere dal nuovo proprietario la
restituzione del bene -> circolazione della ricchezza e certezza dei traffici -> nessuno mi può togliere
quel bene.
L’invenzione dei titoli di credito sta nel dire che il credito è incorporato nel pezzo di carta che lo
rappresenta.
Il titolo di credito è quindi un diritto di credito che circola sulla base delle regole dei beni mobili dicendo
che il credito è incorporato nel pezzo di carta che lo rappresenta. Circola il pezzo di carta che è una cosa
mobile ma interessa il valore che ha quel pezzo di carta -> PRINCIPIO DI INCORPORAZIONE.
Quando si fanno circolare i titoli di credito bisogna tenere presenti i principi che regolano il trasferimento
dei beni mobili:
PRINCIPIO DI AUTONOMIA: opera in sede di circolazione perché il titolo di credito è destinato a
circolare, cioè quando viene trasferito. Per il principio di autonomia se anche chi mi ha ceduto il
credito non era proprietario ma lo acquisto sulla base del titolo del possesso, del titolo astrattamente
idoneo e della buonafede io a quel punto sono il proprietario del credito e posso esercitare i diritti che
derivano dal titolo di credito.
PRINCIPIO DI LETTERALITÀ: cosa acquisto con il titolo? La lettera, quello che c’è scritto, quello che
risulta dal tenore letterale del titolo.
Nel momento in cui si acquista il possesso se seguo le regole di trasferimento dei beni mobili, acquisto
anche la proprietà a titolo originario, cioè come se fossi proprietario da sempre e nessuno può
rivendicarlo; io sono legittimato a esercitare tutti i diritti che derivano dal titolo di credito.
La legittimazione è presunzione di titolarità e la titolarità deriva dal possesso secondo le leggi di
circolazione del titolo. (Legittimazione: è il potere di esercitare diritti che deriva dal fatto di essere
proprietario del pezzo di carta che a sua volta incorpora il diritto di credito, cioè quello che mi voglio far
pagare. Questo deriva dal fatto di avere in mano il pezzo di carta, essere portatore. Il possesso si
acquista sulla base della consegna più altri eventuali adempimenti previsti dalla legge).
Cosa vuol dire che uno è portatore? Ha in mano il pezzo di carta. Il creditore ha in mano il pezzo di
carta.
Un rapporto obbligatorio, specie contrattuale, è l’inizio della relazione tra soggetti; da quello nascono
tutta una serie di rapporti che solo in un certo momento tornano a riunificarsi in un unico rapporto, cioè al
momento dell’adempimento. Tutti questi rapporti si moltiplicano perché è possibile far circolare in
parallelo la ricchezza su diversi binari pur essendo uno il rapporto che l’ha originato.
Nell’ambito dei titoli di credito si distinguono essenzialmente due rapporti:
Rapporto fondamentale: rapporto di diritto privato in cui il debitore deve una somma di denaro o
un’altra cosa mobile
Rapporto cartolare: è lo stesso rapporto tra gli stessi soggetti che decidono però di incorporare il
diritto di credito in un pezzo di carta
ESEMPIO 1:
Tizio vende tv
Caio compra tv
Caio va da Tizio e stipula contratto di compravendita (scambio proprietà contro pagamento del prezzo).
La tv di Tizio passa a Caio il quale corrisponderà il prezzo -> rapporto fondamentale.
Continuiamo ad avere il rapporto fondamentale di compravendita ma le parti decidono di creare anche
un altro rapporto, cioè il rapporto cartolare: Caio corrisponde a Tizio una cambiale con cui pagherà tra
60 giorni. Caio diventa proprietario della tv ma anziché pagare in contanti da un pezzo di carta dove è
scritto il diritto di credito di Tizio nei confronti di Caio, diritto di credito per il prezzo della tv.
Questo diritto di credito viene incorporato dentro la carta, detta cambiale. Caio si impegna a pagare una
certa somma, quella della tv, a scadenza 60 giorni. A scadenza Tizio potrà presentarsi a Caio per essere
pagato.
Quando Caio adempierà i due rapporti si fondono e si estinguono reciprocamente. Fino a quel punto
sono autonomi perché Tizio potrebbe anche cedere il suo diritto di credito un altro soggetto (es:
Sempronio che è il fornitore delle tv). Sarà Sempronio dopo 60 giorni a presentarsi da Caio.
Quando Caio adempie si chiudono tutti i rapporti.
La tv si rompe prima che avvenga il pagamento perché aveva dei vizi occulti.
Sulla base del rapporto fondamentale Caio va da Tizio per la restituzione della tv e se Tizio oppone
resistenza Caio potrebbe eccepire il fatto che non pagherà a scadenza. Se Tizio è ancora portatore della
cambiale, questa è un’eccezione che Caio può opporre perché i due soggetti nei due rapporti
coincidono. Dal momento in cui Tizio ha ceduto la cambiale a Sempronio, Sempronio non sa da dove
deriva la cambiale (sul pezzo di carta c’è scritto solo che Caio deve a Tizio la somma che corrisponde al
prezzo della tv ma Sempronio non lo sa che lì c’era una tv, sa solo che gli vengono 100€ da Caio il
perché non lo sa). Nel titolo di credito non c’è menzione del rapporto fondamentale e per il principio di
letteralità non possono essere sollevate eccezioni da parte del debitore al terzo soggetto per questioni
che riguardano il rapporto fondamentale. Il rapporto cartolare nella circolazione si stacca da quello
fondamentale.
Le cambiali sono titoli astratti nella circolazione nel senso che si staccano dal rapporto fondamentale (c’è
scritto solo devo 100€ non perché) ma se tra i 2 rapporti corrono gli stessi soggetti i rapporti sono
collegati, non c’è astrattezza; l’astrattezza si ha nel momento in cui il titolo circola. Quando il titolo circola
chi ha il pezzo di carta in mano vede solo chi deve, cosa deve e a scadenza.
CI SONO
TITOLI ALL’ORDINE: cambiali e assegni
TITOLI CAUSALI: fede di deposito, nota di pegno, lettera di vettura
Fede di deposito:
Si basa sui magazzini generali. È un sistema di deposito di merci per il quale queste merci, prima di
essere vendute, vengono depositate al magazzino generale e quando deposito ricevo la fede di deposito
con su scritto quali beni ho depositato. Trovo da vendere quei beni e consegno il pezzo di carta dove c’è
scritto i beni depositati ai magazzini generali. A quel punto colui che riceve il pezzo di carta si reca ai
magazzini per ritirarli. Faccio circolare i beni avendoli però depositati ai magazzini.
Ci sono scritti i beni, non è semplicemente circolazione di ricchezza ma di beni. Se quei beni non sono
funzionanti si può far valere subito l’eccezione che quei beni non sono funzionanti perché il rapporto
fondamentale risulta dal titolo. Sui titoli all’ordine c’è solo menzionato l’importo, la scadenza, il soggetto
che deve pagare e quello che si era originariamente impegnato ma non viene menzionato il rapporto
fondamentale, in quelli causali sì (si vedono i beni e quindi il tipo di contratto) e le eccezioni possono
essere fatte valere anche tra soggetti diversi dal rapporto fondamentale.
COME CIRCOLANO I TITOLI DI CREDITO?
Secondo la legge sulla circolazione possiamo avere titoli al portatore, all’ordine e nominativi:
TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE: art 2003 cc “Il trasferimento del titolo al portatore si opera con
la consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso
-> Per il trasferimento della titolarità basta la
menzionato in base alla presentazione del titolo.”
consegna. Una volta consegnato il titolo, quel soggetto diventa legittimato di diritti che si esercitano
presentando quel titolo. Sono essenzialmente quelli previsti dalla legge: azioni al risparmio, titoli
partecipazione ai fondi, denaro.
TITOLI DI CREDITO ALL’ORDINE: art 2008 cc: “Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato
-> Il trasferimento si
all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.”
basa non solo sul trasferimento del possesso ma occorre che ci sia la girata (gesto che si fa quando
si pone in essere questo istituto giuridico -> il creditore gira il pezzo di carta e da un ordine
incondizionato al debitore di non pagare sè ma un altro soggetto cioè con l’istituto della girata il
girante ordina al debitore di pagare il giratario (girata in pieno).
C’è anche la girata in bianco: anziché usare tutta la formula nella prassi normalmente si usa la girata
in bianco che corrisponde alla firma del girante e non compare il nome del giratario e succede che il
giratario è colui che effettivamente ha in mano il titolo di credito. Art 2009 cc:” La girata deve essere
scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. È valida la girata anche se non conti ene l'indicazione del
Art 2011 cc: “La
giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco”. girata trasferisce tutti i
-> Il nuovo possessore potrà esercitare tutti i diritti che risultano dalla carta).
diritti inerenti al titolo”.
Sono gli assegni e le cambiali.
TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI: art 2021 cc: “Il possessore di un titolo nominativo è legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo
-> Il nome del creditore deve figurare sia sul titolo che sul registro
e nel registro dell'emittente”.
dell’emittente. Il trasferimento risente di tutto questo -> art 2022 cc: “Il trasferimento del titolo
nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro
dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta
-> Ci deve essere sempre coincidenza tra quello che risulta dal titolo e
annotazione nel registro.”
quello che risulta dal registro dell’emittente quindi se trasferisco il titolo di credito nominativo devo
cambiare il nome sul titolo e aggiornare anche il registro dell’emittente.
C’è anche un modo più semplice per traferire i titoli nominativi -> l’art 2023 cc consente il
trasferimento con girata: “Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere
trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve
-> È possibile trasferire
essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario.”
il titolo di credito nominativo con girata e consegna. Non è una girata libera perché deve essere
autenticata da un notaio la sottoscrizione del girante con indicazione anche del nuovo titolare (girata
in pieno).
Il titolo potrà circolare mediante girata e consegna ma quando vorrò esercitare i diritti nei confronti
dell’emittente, l’emittente deve aggiornare il registro dell’emittente con il nuovo titolare.
(Es: Tizio può girare a Caio, Caio a Sempronio e Sempronio a Nevio ma se Nevio vuole esercitare i
suoi diritti come azionista della società Alfa, si presenta alla società con il titolo e le girate autenticate
e la società aggiornerà il libro soci e Nevio potrà esercitare i suoi diritti -votare in assemblea-).
Emittente è il soggetto che ha emesso i titoli e sulla base dei quali si può esercitare dei diritti.
21/09
REGIME DELLE ECCEZIONI OPPONIBILI
Le eccezioni sono strumenti di difesa, le difese che può opporre il debitore nei confronti del
portatore/creditore.
Che tipi di eccezioni ci sono? Art 1993 cc: “Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le
eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del
titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di
rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio
dell'azione.”
ECCEZIONI REALI: sono quelle che hanno a che fare con la res, la cosa. Deriva quindi
dall’incorporazione del diritto di credito nel pezzo di carta. Le posso opporre nei confronti di chiunque
perché non si sta facendo eccezioni sui rapporti personali ma su ciò che c’è scritto sul pezzo di carta.
I titoli di credito servono a trasferire il credito sulla base delle regole di circolazione delle cose.
Abbiamo parlato di incorporazione cioè il credito si incorpora nel pezzo di carta. Si ha a che fare con
eccezioni reali cioè eccezioni che riguardano il pezzo di carta. Le eccezioni che derivano dalla carta
sono quelle che si risalgono sulla carta (principio di letteralità):
Eccezioni per difetto di forma: il titolo deve avere dei requisiti di forma previsti dalla legge (es: se
sul pezzo di carta non c’è scritto che è una cambiale ci si può opporre al pagamento se viene
presentata come tale);
Eccezioni per difetti che si formano sul contesto letterale: es: Caio ha sottoscritto una cambiale
ma è diversa da quella che gli si sottopone al momento del pagamento, c’erano delle indicazioni
diverse). È il debitore che deve dimostrare di aver sottoscritto una cosa diversa, che il titolo che
gli viene sottoposto per il pagamento è stato alterato o falsificato.
Eccezioni per difetto di falsità di firma: ha firmato una persona diversa dal soggetto
Eccezioni per difetto di capacità legale al momento dell’emissione del titolo: quando ci si obbliga
occorre avere la capacità d’agire. Se quando mi sono obbligato nel rapporto cartolare non ero
capace d’agire ci si può opporre al pagamento.
(secondo alcuni autori anche l’incapacità naturale può rientrare in queste ipotesi -es: firmato una
cambiale da ubriaco-. Assecondando invece un’altra parte della dottrina proprio per il carattere
che deve avere l’eccezione reale cioè essere direttamente dimostrabile, l’incapacità legale è solo
per minor età, per incapacità dichiarata da un giudice con la nomina di un
tutore/curatore/amministratore di sostegno con atti formali facilmente dimostrabili).
ECCEZIONI PERSONALI: quelle che derivano dal particolare rapporto tra soggetti, debitore e
creditore.
Secondo l’esempio 1, se il rapporto è tra Caio e Tizio allora Caio può far valere anche i vizi legati
al rapporto fondamentale ma se si presenta Sempronio a lui non possono essere fatti valere vizi
della cosa che sono legati invece al rapporto fondamentale. Caio potrà opporre solo a Tizio i vizi
della cosa, quello che è legato al rapporto fondamentale.
Nelle eccezioni personali quindi si devono considerare lo specifico creditore e specifico debitore:
se debitore e creditore sono gli stessi del rapporto fondamentale, il debitore potrà opporre al
creditore tutte le eccezioni che derivano anche dal rapporto fondamentale. Nei confronti di
Sempronio si potrà far valere un’eccezione a lui personale.
Un’altra eccezione personale è un’eccezione che si ricava dall’art 1994 cc: “Chi
ha acquistato in
buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la
Le eccezioni personali non le posso opporre a
circolazione, non è soggetto a rivendicazione”.
soggetti diversi da quelli in cui l’eccezione effettivamente matura, quello specifico debitore e
quello specifico creditore.
TITOLI ALL’ORDINE
Circolano sulla base della consegna + la girata. Sono titoli formali perché si basano su requisiti previsti
dalla legge (regio decreto: uno per la cambiale 14 dicembre 1933 n^ 1669 e uno per l’assegno 21
dicembre 1933 n^ 1736).
La cambiale è uno titolo di credito che ha funzione di credito, l’assegno è un titolo di credito che ha
funzione di pagamento.
Titolo di credito: si fa riferimento agli strumenti
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