Istituzione di diritto pubblico
Divisione costituzione della Repubblica italiana
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Parte I – Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I: Rapporti etico-sociali (artt. 13-28)
- Titolo II: Rapporti economici (artt. 35-47)
- Titolo IV: Rapporti politici (artt. 48-54)
Parte II – Ordinamento della Repubblica
- Titolo I: Il Parlamento (le Camere; la formazione delle leggi)
- Titolo II: Il Presidente della Repubblica
- Titolo III: Il Governo (il consiglio dei ministri; la pubblica amministrazione; gli organi ausiliari)
- Titolo IV: La Magistratura (ordinamento giurisdizione; norme sulla giurisdizione)
- Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni
- Titolo VI: Garanzie costituzionali (la corte costituzionale; revisione della costituzione; leggi costituzionali)
Differenza fra norme religiose, morali, sociali e giuridiche
Le norme sociali sono le buone regole di condotta seguite dall'individuo. Es. in autobus lascio il posto ad una donna incinta.
Le norme morali sono le regole dettate dalla coscienza dell'uomo. Es. non uccido perché trovo l'omicidio un atto ripugnante.
Le norme religiose sono: i precetti aventi natura divina e le regole fissate dalle autorità religiose. Sono osservate dai credenti di una certa confessione religiosa. Es. i cattolici partecipano all'Eucarestia la domenica, digiunano tutti i venerdì di quaresima, festeggiano il Natale e la Pasqua.
Le norme giuridiche sono le regole imposte dallo Stato. Hanno come scopo quello di garantire lo svolgimento pacifico ed ordinato della vita collettiva prevenendo comportamenti illeciti. La principale differenza esistente tra queste categorie di norme è che le norme sociali, le norme morali e le norme religiose riguardano la coscienza dell'individuo, il suo modo di pensare, le sue credenze. Non sono obbligatorie e la loro osservazione è solamente spontanea. Le norme giuridiche, invece, sono obbligatorie: nei confronti di chi non le rispetta si applica la sanzione. Per questo diciamo che le norme giuridiche sono munite di sanzione giuridica.
Regola giuridica → conseguenza della trasgressione della regola, se c'è A allora c'è B.
Anche se le norme sociali, quelle morali e religiose non sono obbligatorie, sono comunque importanti perché regolano la convivenza tra le persone e, spesso, vengono osservate spontaneamente. Inoltre, sono unilaterali: impongono dei doveri, ma non attribuiscono facoltà o pretese. Le norme giuridiche, invece, prevedono doveri in capo ad un soggetto, ma gli riconoscono anche dei diritti: si dicono bilaterali.
Caratteri fondamentali delle norme giuridiche
- Generalità → è una regola impersonale, non identifica un soggetto specifico, si rivolge a tutti;
- Astrattezza → regola ripetuta un numero infinito di volte perché descrive un'ipotesi;
- Bilaterale → l'ordinamento impone una regola e deve essere rispettata da tutti;
- Coercibilità → soggette a sanzione in caso di inosservanza, può essere applicata con la forza.
La fattispecie è una situazione particolare che è disciplinata da una legge. Proprio per questo è descritta in modo preciso. Una fattispecie può essere costituita da: Meri fatti, cioè fatti in cui la volontà degli attori è irrilevante.
Ordinamento giuridico → insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i membri di una determinata collettività (insieme di norme giuridiche di un gruppo sociale, es. cittadini italiani, studenti Unipd, società sportiva, cittadini europei), in un dato momento storico (concetto relativo che va contestualizzato in un certo tempo e spazio, es. carne di maiale irrilevante per lo stato italiano ma importante per quello ebraico).
Lo Stato
Stato: istituzione politica, culturale e sociale formato da tre elementi costitutivi: il territorio, il popolo e un apparato che esercita in modo stabile il potere politico su un determinato territorio e su un determinato popolo. Unico ente territoriale sovrano che può produrre norme giuridiche che prevedono sanzioni. Nel panorama del diritto internazionale esistono più ordinamenti giuridici sovrani (più Stati). Esso è costituito maggiormente dal popolo, dal territorio, dall'ordinamento giuridico e dall'apparato governante.
Ente → Il termine ente nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio. Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico → apparati organizzativi che possono essere privati o giuridici.
Possiamo interpretare lo stato in due modi differenti:
- Stato come comunità, ordinamento o società → intendiamo l'intera organizzazione sociale
- Stato come persona, apparato o soggetto → intendiamo l'apparato dello Stato, l'organizzazione del potere pubblico, i soggetti che governano.
Soggettività giuridica: I soggetti
Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (persona giuridica e persona fisica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli enti privi di personalità giuridica (per es., le associazioni non riconosciute). La persona fisica indica un individuo identificato da nome e cognome, mentre la persona giuridica è l'insieme organizzato di persone e di beni che l'ordinamento considera un soggetto di diritto.
Elementi costitutivi dello stato
Com'è composto? La scienza giuridica spesso usa un concetto, in origine proposto dal giurista tedesco Georg Jellinek, incentrato su tre elementi costitutivi: un territorio dai confini determinati, un popolo stanziato su tale territorio, un'autorità suprema in grado di governare popolo e territorio.
- Popolo dello Stato, elemento personale: legge n. 91, 5 febbraio 1992, ente: popolo, è formato da tutti coloro che godono della cittadinanza, NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA, modificata successivamente in senso restrittivo dalla legge 15 luglio 2009, n.94;
- Territorio, spazio di sovranità, di validità, di sopravvivenza. Criterio di delimitazione della competenza di ciascun ordinamento statale e quindi della sovranità dello stesso (terraferma, mare territoriale, piattaforma continentale);
- Apparato governante
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