Giustizia costituzionale
Giustizia costituzionale = assicura il rispetto delle norme della Costituzione attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità degli atti legislativi o alle attribuzioni degli organi e dei soggetti costituzionali. In Italia l’organo che assicura il rispetto della Costituzione e del principio superiore della legalità costituzionale (= primato della Costituzione sulla legge) è la Corte costituzionale.
Origini della giustizia costituzionale
- L'idea del controllo di costituzionalità delle leggi risale alla seconda metà del XVIII secolo, età delle Costituzioni rivoluzionarie nordamericana e francese. L'idea che una legge contro la costituzione sia nulla si sviluppa principalmente a partire da 2 presupposti teorici diffusi tra il movimento di intellettuali di indipendenza nordamericano: 1) matrice giusnaturalista della Costituzione 2) principio della separazione dei poteri. La matrice giusnaturalista della costituzione conduce a pensare alla costituzione quale legge fondamentale perché recepisce i diritti di natura della persona umana e ne sancisce la loro intangibilità e incomprimibilità da parte dei pubblici poteri, mentre la separazione dei poteri invece porta a vedere il potere costituito (= potere esecutivo e giudiziario) sottomesso al potere costituente (= quello che dà vita alla costituzione) e perciò non in grado di modificare la costituzione attraverso la legge ordinaria.
- 3 diverse dottrine di giustizia costituzionale che si sono affermate nel tempo:
- Principio della Sovranità del Parlamento in Inghilterra: dottrina elaborata dal giudice Edward Cook nell’ambito del caso Bonham (1610).
- Judicial review of legislation: dottrina elaborata negli Stati Uniti dal giudice Marshall nell’ambito del caso Marbury vs Madison (1803).
- Custode della Costituzione: dottrina elaborata in Germania da Schmitt (il custode della costituzione è il capo dello stato) e in Austria da Kelsen (il custode della costituzione è la Corte costituzionale).
Modelli di giustizia costituzionale
Si sviluppano 2 modelli di giustizia costituzionale:
- Modello diffuso: nasce dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nell’ambito del caso Marbury vs Madison (1803). Il giudice Marshall parte da 2 proposizioni alternative: o la costituzione è una legge superiore prevalente e non modificabile con gli strumenti ordinari e quindi la legge contraria alla costituzione non è una legge, oppure la costituzione è sullo stesso livello delle leggi ordinarie e quindi modificabile liberamente dal legislatore. Se la seconda proposizione fosse vera allora le Costituzioni scritte sarebbero un assurdo tentativo per limitare un potere illimitabile. Conclusione: il giudice che si trovi a dover scegliere tra l’applicazione della legge con conseguente disapplicazione della costituzione e l’applicazione della costituzione con conseguente disapplicazione della legge può scegliere solo la seconda strada. Tale sentenza ha dato vita alla creazione di un vero e proprio sistema di giustizia costituzionale in cui ogni giudice ordinario è abilitato ad esercitare il controllo sulla legittimità costituzionale disapplicando la legge incostituzionale con efficacia limitata al caso di esame (la legge incostituzionale pur disapplicata rimane in vigore), nel rispetto però del principio dello stare decisis (= precedente giudiziario vincolante).
- Modello accentrato: modello elaborato da Kelsen che prevede un organo ad hoc (= Corte costituzionale) in cui concentrare il controllo di costituzionalità. Kelsen parte dall’idea per cui ci deve essere qualcuno che non si fermi a disapplicare bensì invalidi la legge dichiarata incostituzionale per rispettare pienamente la gerarchia delle fonti e questo compito non può essere affidato al giudice comune perché il giudice non può sovrapporsi all’organo di rappresentanza politica ma deve essere affidato ad un giudice ad hoc altrimenti sarebbe infranto il principio della divisione dei poteri. Da qui la creazione della Corte costituzionale che può invalidare la legge incostituzionale con effetti assimilabili all'annullamento. Il sistema accentrato può essere:
- Preventivo (ex: Francia) o successivo (ex: Germania): il controllo viene attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge oggetto del giudizio.
- In via diretta o in via indiretta: il controllo di costituzionalità è ammesso senza filtri o soltanto in certi ambiti e a certe condizioni.
La circolazione di questi 2 modelli in realtà subisce una forte ibridazione. Il modello più diffuso infatti è il modello misto, cioè caratterizzato dalla compresenza di elementi del sistema accentrato e di elementi del sistema diffuso: combinazione dell’esistenza di un controllo accentrato ma originato da questioni sollevate dai singoli giudici unitamente alla previsione di effetti articolati e differenti delle pronunce dell’organo di giustizia costituzionale. Ex: il modello italiano è prevalentemente accentrato ma ha anche caratteri di modello diffuso.
Giustizia costituzionale in Italia
Giustizia costituzionale in Italia: modello misto in quanto è istituita una Corte costituzionale (modello accentrato) ma tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità (controllo diffuso). Meccanismo di accesso: combinazione tra accesso diretto (ricorso in via principale o d’azione per lo stato e le regioni) e accesso indiretto (ricorso in via incidentale).
Genesi della Corte costituzionale italiana
Genesi Corte costituzionale italiana: il Ministero per la Costituente incaricò la Commissione Forti (= commissione di studio presieduta dal ministro-giurista Ugo Forti) per lo studio delle possibili forme di riorganizzazione dello Stato (1946). In sede di studio venne per la prima volta affrontato in Italia il tema del controllo di costituzionalità delle leggi. All'interno del dibattito della Commissione emersero 2 orientamenti: 1) volto a concepire il controllo di costituzionalità come forma di tutela dei diritti fondamentali degli individui garantiti dalla Costituzione; 2) rivolto ad introdurre una forma di controllo che limitasse il potere legislativo e preservasse la superiorità della Costituzione. Nella Commissione si affermò il secondo orientamento, per evitare che il potere del Parlamento potesse degenerare in un potere assolutistico. Sulla base dei risultati della Commissione Forti, ci fu un successivo dibattito in sede di assemblea costituente dove prevalse il bisogno di tutela dell'interesse astratto alla legalità costituzionale dell'ordinamento. In particolare, vennero esaminati 3/4 progetti elaborati in sede di seconda sottocommissione (c'erano 3 sottocommissioni: 1) diritti fondamentali 2) ordinamento della repubblica 3) diritto economico-sociali):
- Progetto Calamandrei: controllo di tipo incidentale, azionabile d'ufficio o su istanza di parte, affidato direttamente alla Corte costituzionale. Il controllo si sarebbe concluso con una pronuncia efficace solo inter partes. Inoltre tale controllo sarebbe stato affiancato da una forma di controllo in via principale compiuto dalla Corte a sezioni riunite su ricorso proposto entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge. Calamandrei colse la difficoltà di contenere all’interno dello stesso procedimento di controllo sia la componente soggettiva (= tutela dei diritti dei singoli) sia la componente oggettiva (= osservanza della Costituzione).
- Progetto Leone: modello ibrido tra controllo diffuso e controllo accentrato con la possibilità di esperire un'unica azione di nullità non solo delle leggi ma anche dei regolamenti e degli atti amministrativi, proponibile entro 3 mesi da una serie di organi costituzionali oltre che dal cittadino che avesse uno specifico interesse a ricorrere di fronte alla Corte di giustizia costituzionale. La Corte sarebbe stata eletta interamente tra giuristi dal parlamento in seduta comune. Il giudizio si sarebbe concluso con una dichiarazione di nullità con efficacia ex tunc (retroattiva). È il progetto che più si avvicina alle scelte finali dell'assemblea.
- Progetto Patricolo: controllo sulla costituzionalità e sulla validità delle leggi affidato ad una Suprema Corte costituzionale. È il primo progetto che viene scartato perché lacunoso e per il rischio che una Corte di questo tipo potesse affermarsi come superorgano di controllo del potere politico.
- Progetto Einaudi: controllo di costituzionalità affidato ai giudici comuni secondo il modello diffuso nordamericano. Modello che venne subito scartato dall'assemblea costituente.
Risultato del dibattito costituente
Risultato: a seguito di un dibattito estremamente confusionario ne derivò un articolato (Artt. 134-137 Cost.) sufficientemente definito riguardo alle competenze dell’organo (= controllo sulle leggi e sui conflitti), alla sua natura (= natura giurisdizionale e di garanzia) e all’efficacia delle sue decisioni (= efficacia generale), ma lacunoso riguardo le modalità di accesso al sindacato di legittimità costituzionale (l’emendamento Arata, infatti, rinviò ad una futura legge costituzionale le modalità e le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale). La legge costituzionale (l. 1/48) è stata approvata nel 1948, la quale elimina l’ipotesi del ricorso diretto ed astratto alla Corte favorendo quindi il giudizio in via incidentale corretto con l’adozione di un meccanismo di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte da parte dei giudici comuni.
La Corte costituzionale ha trovato attuazione solo nel 1956 perché?
- I governi centristi egemonizzati dalla Democrazia Cristiana hanno omesso di istituire molti organi previsti dalla Costituzione (cd. ostruzionismo di maggioranza).
- Il parlamento eletto nel ’48 riuscì ad approvare solo alla scadenza della legislatura (’53) la legge ordinaria per il funzionamento della Corte (legge prevista dall’Art. 137 co. 2 Cost.).
- Mancato accordo in Parlamento per l’elezione di 5 giudici costituzionali di derivazione parlamentare.
Controversie prima dell'entrata in vigore della Corte costituzionale
Fino a che non è entrata in vigore la Corte costituzionale, chi decideva delle controversie relative alla legittimità costituzionale?
- VII disposizione transitoria Cost.: fino a quando non entri in vigore la Corte costituzionale, la decisione delle controversie relative alla legittimità costituzione, ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e alle accuse contro il PdR ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione. I giudici comuni quindi potevano esercitare il sindacato incidentale fino a che la Corte costituzionale non fosse in grado di operare. Tale disposizione avrebbe potuto favorire, nella fase di inattuazione della Corte Costituzione, lo sviluppo del sindacato diffuso, dichiarativo ed incidentale ma tale sistema si rivelò quantitativamente scarso.
- Alta Corte per la Regione Siciliana: soggetto ordinamentale legittimato dallo statuto speciale a procedere al controllo di costituzionalità delle leggi. È un organo composto da persone di speciale competenza in materia giuridica elette dal Parlamento in seduta comune e dall’assemblea regionale. L’Alta Corte ha continuato ad esistere anche dopo l’entrata in vigore della Corte costituzionale fino alla dichiarazione da parte di quest’ultima d’illegittimità dello statuto speciale per violazione dei principi costituzionali che non consentono la coesistenza di più organi di giurisdizione costituzionale.
Fonti della giustizia costituzionale
Fonti giustizia costituzionale:
- Leggi:
- Art. 134 Cost: funzioni della corte.
- L. Cost. 1/1953: ha modificato l’Art. 134 Cost. attribuendo alla Corte il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo (inizialmente, infatti, non era previsto che la Corte sindacasse il referendum abrogativo).
- Art. 135 Cost: composizione Corte.
- L. Cost. 2/1967: ha sostituito l’art. 135 Cost. con il testo vigente (composizione della Corte) e disciplinato per i relativi giudici le modalità di elezione (da parte del Parlamento e delle supreme magistrature) e di nomina (da parte del Presidente della Repubblica) e il giudizio sui titoli dei giudici stessi.
- Art. 136 Cost.: effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
- Art. 137 Cost.:
- Co. 1: pone una riserva di legge costituzionale in ordine alle condizioni, alle forme, ai termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e alle garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Questa riserva di legge è stata attuata dalla l. Cost. 1/1948 sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza dei giudici.
- Co. 2: pone una riserva di legge ordinaria per la disciplina relativa alla Costituzione e funzionamento della Corte. La riserva è stata attuata dalla l. 87/1953 che disciplina la costituzione e il funzionamento della Corte.
- L. Cost. 1/1948 (a cui rinvia l’Art. 137 Cost.): disciplina la modalità di accesso alla corte in via incidentale. Perché una legge costituzionale? Perché l’assemblea costituente si è occupata della disciplina sulla Corte costituzionale nella parte conclusiva dei lavori di “produzione” della Costituzione e si accorse che non c’era abbastanza tempo per disciplinare tutto puntualmente in costituzione.
- Art. 127 Cost.: modalità di accesso alla Corte in via principale.
Fonti di autorganizzazione e autonormazione della corte
- Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale (Art. 22 l. 87/1953): fonti autonome, paragonabili ai regolamenti parlamentari per ciascuna camera, capaci di integrare le fonti legislative che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Corte (ex: hanno previsto l'estinzione del giudizio in via principale e dei conflitti di attribuzione a seguito di rinuncia accettata dalla controparte; prima che la Corte intervenga, se la Regione modifica la norma lesiva e lo stato rinuncia al ricorso si estingue perché quello in via principale è un processo di parti). Per ciò che non è disciplinato dalla legge ordinaria, la Corte può intervenire con le norme integrative. Qual è la natura delle norme integrative? C'è qualche incertezza sulla loro natura giuridica perché la Corte stessa ha affermato che esse non hanno valore di legge quindi sono estranee al sindacato di costituzionalità, anche se rimangono comunque fonti di rango primario (come per i regolamenti parlamentari). Le norme integrative oltre a disciplinare l’organizzazione disciplinano anche i procedimenti della Corte: queste regole processuali hanno un valore più elastico rispetto a quelle sui giudizi comuni; il processo costituzionale si svolge secondo canoni precostituiti ma senza che la Corte ne risulti troppo legata in quanto può essa operare una politica giurisdizionale (ex: per attenuare l’asimmetria tra stato e regioni nell'accesso al giudizio costituzionale è stata introdotta la regola della ridondanza per cui quando la legge statale, anche se non viola il reparto di competenze che spettano alla Regione, è in contrasto con un'altra norma della costituzione, questa violazione si riflette sulla violazione della norma competenziale quindi la Regione può impugnare la legge statale, dimostrando che essa influisce sul riparto delle competenze). Le norme integrative hanno quindi un carattere ambivalente perché sono da un lato espressione di autonomia della Corte in quanto abilitanti alla regolazione di alcuni aspetti del processo, dall'altro lato sono un mezzo tramite il quale la Corte vincola se stessa alla risoluzione delle problematiche che si presentano durante il giudizio secondo determinate modalità.
- Regolamento generale della Corte costituzionale (Art. 14 l. 87/1953): la Corte ha la facoltà di disciplinare le sue funzioni con un regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
- Regolamenti "minori": disciplinano l'amministrazione della corte.
Attenzione!! Quando non sono sufficienti tutte le fonti della giustizia costituzionale per offrire la regola del caso, l'Art. 22 l. 87/1953 rinvia alle norme per la procedura innanzi al Consiglio di Stato. È un rinvio mobile cioè rinvia a tutte le norme che quella fonte produce.
Di cosa si occupa la Corte costituzionale?
- Controllo degli atti legislativi sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale.
- Decidere sulle controversie tra organi e soggetti costituzionali relative alle loro competenze costituzionali.
- Tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Composizione della Corte costituzionale
Composizione Corte costituzionale (Art. 135 Cost. come modificato dalla l. Cost. 2/1967): 15 giudici scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio. In particolare:
- 5 componenti nominati dal PdR. La nomina avviene con decreto del presidente della repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 5 componenti nominati dal Parlamento in seduta comune. Per l’elezione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’assemblea nei primi 3 scrutini, dopo è sufficiente la maggioranza qualificata dei 3/5. A causa delle particolari maggioranze richieste, spesso si verificano dei ritardi nella designazione dei giudici in violazione del termine di 1 m
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