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La funzione giudiziaria: la magistratura

Ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale

Ruolo dei giudici: A causa delle violazioni delle regole civili e penali che comportano la lesione di diritti altrui, è necessario che esistano organi imparziali, i magistrati, che hanno il ruolo di accertare se un diritto sia stato violato e di applicare le sanzioni previste. I magistrati sono reclutati con concorsi riservati ai laureati in giurisprudenza; in alcuni casi previsti dalla costituzione sono ammessi giudici onorari (giudici di pace) e giudici popolari (Corte d'Assise in materia penale).

La funzione giurisdizionale consiste nell'amministrare la giustizia in nome del popolo ed è esercitata dai magistrati; trova fondamento nell'articolo 24, che afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (viene confermato il titolo di Stato di diritto).

Elementi della funzione giurisdizionale: l'esercizio di questa funzione si basa su alcuni elementi:

  • Esistenza di un conflitto tra due o più soggetti, c'è la violazione di un diritto o di un interesse legittimo, ovvero l'accusa pubblica verso un soggetto per la violazione di legge.
  • Dovere dei magistrati di risolvere il conflitto o di valutare la responsabilità degli accusati attraverso una sentenza.
  • Impossibilità dei giudici di sottrarsi al compito di risolvere il caso a loro sottoposto (divieto di non liquet).
  • Necessità per i giudici di attenersi alle norme giuridiche in base ai criteri dell'interpretazione giudiziale.
  • Imparzialità dei giudici durante le loro funzioni.

Sono diversi principi costituzionali riguardo alla posizione dei giudici, i più rilevanti sono quelli del giudice naturale, della riserva di legge, dell'indipendenza, dell'imparzialità, dell'inamovibilità e della distinzione funzionale.

Principi costituzionali

Principio del giudice naturale: Art. 25, la scelta dell'autorità giudiziaria cui sottoporre una controversia o il giudizio su reato non compete alle parti ma si basa sull'applicazione di criteri oggettivi, di luogo e di competenza.

Riserva di legge: Art. 108, sono le leggi dello Stato che possono disciplinare l'apparato giudiziario; è esclusa qualsiasi ingerenza in materia da parte del governo.

Indipendenza dei magistrati: Art. 104, i magistrati sono indipendenti, non sono sottoposti ad altri poteri o ad altri organi superiori. La loro indipendenza è garantita dall'esistenza di un organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Imparzialità dei giudici: Art. 111, i giudici devono essere al di sopra delle parti e devono essere estranei agli interessi coinvolti nella causa loro sottoposta, la loro posizione deve essere di terzietà e imparzialità; se un magistrato ha un interesse personale nella causa, deve dichiararlo e astenersi dal giudizio, in caso contrario può essere una delle parti a chiederne la ricusazione.

Principio di inamovibilità dei magistrati: Art. 107, è una garanzia dell'indipendenza dei giudici che non possono essere rimossi dalle proprie funzioni o dal luogo in cui si svolgono se non ricorrono specifiche e tassative condizioni. La rimozione infatti può essere disposta solo dal Consiglio Superiore della Magistratura se ci sono motivi stabiliti dalla legge oppure quando c'è il consenso dell'interessato.

Il ministro della Giustizia può promuovere azioni disciplinari ma la decisione spetta al CSM, queste disposizioni hanno lo scopo di consentire ai giudici di svolgere serenamente le proprie funzioni.

La distinzione funzionale: Art. 107, l'ordinamento giudiziario non è organizzato gerarchicamente, ma i giudici si distinguono per le diverse funzioni esercitate:

  • Funzione giudicante: compito di risolvere le controversie.
  • Funzione requirente: pubblici ministeri nei processi penali, compito di individuare le persone responsabili di reati e perseguirle in sede penale. I giudici requirenti sono organizzati in uffici denominati procure, nel quale opera un procuratore e più sostituti del procuratore (unica eccezione al principio che non prevede gerarchie).
  • Funzione di legittimità: controllo della corretta applicazione delle leggi (Corte di Cassazione).
  • Funzione di merito: esame dei fatti per poter risolvere un caso giudiziario.

Giudici ordinari e giudici speciali

Art. 102, la costituzione prevede che la funzione giurisdizionale venga esercitata dai magistrati ordinari e vieta i giudici speciali o straordinari (a causa del fascismo), anche se in alcuni casi esistono:

  • Consiglio di Stato (giudice di secondo grado nella giurisdizione amministrativa).
  • Corte dei conti (organo di giurisdizione contabile).
  • Tribunali militari (giudicano reati commessi dagli appartenenti alle forze armate).

La giurisdizione civile

Tipi di giurisdizione: In base al tipo di controversia si possono individuare tre tipi di giurisdizione: quella civile, penale e amministrativa. Si parla di giurisdizione civile in relazione alle controversie che insorgono tra soggetti privati.

Parti della giurisdizione civile: La parte che vuole ottenere giustizia assume il nome giuridico di attore, quella citata in giudizio prende il nome di convenuto, la questione si risolve attraverso la sentenza. La sentenza deve sempre essere motivata e la parte non soddisfatta può presentare appello contro di essa e aprire un secondo processo chiamato di secondo grado davanti a un altro magistrato. Contro la sentenza di secondo grado è ammesso un nuovo ricorso presso la Corte di Cassazione e si apre un giudizio di terzo grado; se tutti e tre i gradi di giurisdizione sono stati percorsi o se le parti non hanno presentato ricorsi, la sentenza passa in giudicato, cioè diventa definitiva.

Giudici competenti in materia civile: Competente è il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio, i giudici competenti in relazione ai diversi gradi di giudizio sono:

  • Primo grado
    • Giudice di pace: organo monocratico, composto da una sola persona, si occupa di cause di valore economico.
    • Tribunale: organo composto da tre giudici ma opera attraverso uno solo (composizione monocratica) nelle controversie di minor valore economico; opera in composizione plenaria o collegiale nelle altre cause.
  • Secondo grado
    • Tribunale: Cause decise dal giudice di pace.
    • Corte d'appello: Tre giudici, cause decise dal tribunale.
  • Terzo grado
    • Corte di Cassazione: Cinque membri (nove in casi di maggiore rilevanza) è unica e ha sede a Roma; giudica una sentenza solo per quanto attiene all'esatta osservanza e all'uniforme interpretazione della legge, non può sindacare nel merito la sentenza del giudice precedente; è giudice di diritto e non di fatto.

Processo telematico

Per accelerare la giustizia civile è possibile automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni e uffici giudiziari; possibilità riconosciuta alle parti, al giudice e alla Cancelleria di formare e comunicare gli atti processuali tramite documenti informatici.

Semplificazione del processo civile

La normativa in materia di processo civile è stata razionalizzata e semplificata con il decreto 150/2011, che prevede tre tipologie di procedimento, ovvero il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione:

  • Rito del lavoro: Collocate le opposizioni alle sanzioni amministrative, i procedimenti per l'applicazione del codice della privacy e le sanzioni in materia di stupefacenti.
  • Rito sommario di cognizione: Controversie in materia di immigrazione, opposizione alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause per materia elettorale.
  • Rito ordinario di cognizione: Opposizione alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici e quelle alle stime effettuate nell'ambito di procedimenti di espropriazione.

Negoziazione assistita

Legge numero 162/2014, i processi civili sono stati ulteriormente semplificati, è la possibilità per le parti coinvolte di cooperare in buona fede per risolvere il caso in via amichevole tramite l'assistenza dei propri avvocati.

Arbitrato

L'arbitrato è l'alternativa al processo civile ed è ammesso esclusivamente per le liti che hanno per oggetto diritti disponibili delle parti, è un istituto in cui sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno la loro controversia, gli arbitri. Gli arbitri sono soggetti privati a cui le parti affidano la soluzione di una lite attraverso un accordo successivo al sorgere di essa (il compromesso), è possibile che il ricorso all'arbitrato venga preventivamente previsto dalle parti che concludono un contratto tramite la stipulazione di una convenzione arbitrale, denominata clausola compromissoria, con cui si deferisce a privati il potere di decidere controversie presenti e future, sottraendola al giudice ordinario.

Il numero degli arbitri nominati deve essere sempre dispari (di solito uno o un collegio di tre arbitri), così si raggiunge una decisione netta. La legge non richiede particolari requisiti per l'assunzione dell'incarico di arbitro, sono la piena capacità di agire, gli arbitri devono essere imparziali e non avere interessi connessi alla controversia; gli arbitri hanno l'obbligo di non rinunciare una volta accettato l'incarico se non per giustificato motivo e devono pronunciare la loro decisione entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge. Hanno il diritto di avere il rimborso delle spese sostenute e di ricevere il pagamento dell'onorario per l'opera prestata.

Lodo arbitrale: Così è chiamata la decisione presa dagli arbitri ed è simile a una sentenza ma non ha la stessa efficacia; per assumere forza sentenzia le è necessario un procedimento giurisdizionale che prevede il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente, successivamente per azione, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo; può essere impugnato dall’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in primo grado.

Giurisdizione penale

Supposti del processo penale: Quando un soggetto venga accusato di aver commesso un reato, ricorre la giurisdizione penale quando si giudica una persona accusata di un reato, ovvero quando non colpisce solo un determinato soggetto ma anche l'intera collettività.

Parti nel processo penale: L'accusa è rappresentata dal pubblico ministero, che agisce in nome dello Stato e chiede, a carico dell’imputato, cioè la persona accusata, la pena che ritiene più idonea. La vittima del reato si può costituire parte civile per ottenere il risarcimento dei danni economici e morali.

Organizzazione giustizia penale

I giudici sono organizzati in:

  • Primo grado
    • Giudice di pace: Competenza per reati minori, è un giudice onorario nominato tra i laureati in giurisprudenza con più di 50 anni.
    • Tribunale: Tre giudici operano attraverso uno solo di essi per i reati di minore gravità (composizione monocratica), opera in composizione plenaria o collegiale per le cause di media gravità; nei capoluoghi di regione ha una sezione specializzata, il tribunale per i minorenni competente per processi penali per i giovani tra 14 e 18 anni.
    • Corte d'assisi: Due magistrati e sei giudici popolari, cittadini scelti da un sorteggio, competente per i processi di maggiore gravità.
  • Secondo grado
    • Tribunale: Cause decise dal giudice di pace.
    • Corte d'appello: Cause decise dal tribunale.
    • Corte d'assisi d'appello: Cause decise in corte d'assisi.
  • Terzo grado
    • Corte di Cassazione

Prima fase del processo penale: le indagini preliminari

Il processo penale inizia con la fase delle indagini preliminari, in cui operano due organi della magistratura.

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