Norma giuridica
Norma giuridica: regola che condiziona e orienta i comportamenti dei consociati.
Norme soggettivamente vincolanti: norme significative per un individuo solo se legate ad una scelta personale.
Norme oggettivamente vincolanti: norma giuridica = regola che si impone a prescindere dalla personale adesione dei singoli consociati.
La norma giuridica è costituita da un precetto primario, cioè dalla regola che l'ordinamento vuole che sia seguita dai consociati e da un precetto secondario, cioè la sanzione che l'ordinamento infliggerà in caso di mancato rispetto della norma primaria.
Coattività = capacità di imporsi a prescindere dalla volontà e anche contro il volere del destinatario.
Generalità = la norma deve essere idonea a regolare tematiche e ampie e comprensive senza soffermarsi su situazioni personali e soggettivamente rilevanti.
Astrattezza = possibilità di ripetere e applicare per un numero indeterminato di volte il precetto contenuto nella norma perché questa si rivolge all'intera comunità sociale e non ai singoli destinatari.
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Fonte = sorgente del diritto.
Le fonti del diritto sono costituite da atti o da fatti in zona in essere norme giuridiche e rientrano in questa categoria sì le fonti originate da un'attività volitiva di un soggetto o di un'asta nobilitata dall'ordinamento a produrre diritto (atti normativi), sia alle fonti che nascono in seguito ad accadimenti ai quali in presenza di determinate circostanze è lo stesso ordinamento attribuisce valore normativo (fatti normativi).
Fonti di produzione = fonti finalizzate a produrre norme capaci di rinnovare e modificare l'ordinamento giuridico.
Fonti di cognizione = documenti che permettono la conoscenza del testo legale delle fonti di produzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettini ufficiali delle regioni, Raccolte ufficiali degli usi, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e testi unici compilativi).
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana = fonte di cognizione nella quale vengono pubblicati i testi normativi statali.
Essa innanzitutto svolge un ruolo notiziale e di pubblicità permettendo la conoscibilità e l'ufficializzazione delle normative di nuova adozione i nostri viene utilizzato come strumento necessario ai fini dell'entrata in vigore e quindi dell'efficacia delle fonti di produzione.
Solo in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i testi legislativi acquisteranno efficacia vincolante all'interno dell'ordinamento giuridico.
Le disposizioni in essere
Norma giuridica
Norma giuridica: regola che condiziona e orienta i comportamenti dei consociati.
Norme soggettivamente vincolanti: norme significative per un individuo solo se legate ad una scelta personale.
Norme oggettivamente vincolanti: norma giuridica = regola che si impone a prescindere dalla personale adesione dei singoli consociati.
La norma giuridica è costituita da un precetto primario, cioè dalla regola che l'ordinamento vuole che sia seguita dai consociati e da un precetto secondario, cioè la sanzione che l'ordinamento infliggerà in caso di mancato rispetto della norma primaria.
Coattività = capacità di imporsi a prescindere dalla volontà e anche contro il volere del destinatario.
Generalità = la norma deve essere idonea a regolare tematiche e ampie e comprensive senza soffermarsi su situazioni personali e soggettivamente rilevanti.
Astrattezza = possibilità di ripetere e applicare per un numero indeterminato di volte il precetto contenuto nella norma perché questa si rivolge all'intera comunità sociale e non ai singoli destinatari.
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Fonte = sorgente del diritto.
Le fonti del diritto sono costituite da atti o da fatti in zona in essere norme giuridiche e rientrano in questa categoria sì le fonti originate da un'attività volitiva di un soggetto o di un'asta nobilitata dall'ordinamento a produrre diritto (atti normativi), sia alle fonti che nascono in seguito ad accadimenti ai quali in presenza di determinate circostanze è lo stesso ordinamento attribuisce valore normativo (fatti normativi).
Fonti di produzione = fonti finalizzate a produrre norme capaci di rinnovare e modificare l'ordinamento giuridico.
Fonti di cognizione = documenti che permettono la conoscenza del testo legale delle fonti di produzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettini ufficiali delle regioni, Raccolte ufficiali degli usi, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e testi unici compilativi).
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana = fonte di cognizione nella quale vend
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