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IMMIGRAZIONE

Definizioni: →

Extracomunitario colui che sta al di fuori della comunità europea

→ all’Unione

Straniero può appartenere Europea, ma non ha cittadinanza italiana

→

Apolide non ha cittadinanza in nessuno stato, la normativa sugli stranieri si applica anche agli

apolidi (testo unico 286 del 1998)

→ →

consegue nell’avere anche cittadinanza europea

Noi siamo cittadini italiani siamo cittadini

comunitari → cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea (testo unico 30 del 2007). Essere

Comunitari all’Unione

cittadini comunitari porta delle agevolazioni nello spostamento ai vari paesi appartenenti

Europea (da non confondere con l’area Schengen)

→ sono un gruppo di paesi, anche extra europei, in cui sono “eliminati” i controlli alle

Schengen

frontiere. I controlli sono fatti a campione.

Naturalmente se si effettua un viaggio extra-Schengen verrà documentato e lo straniero avrà 90 giorni

“ingresso clandestino”.

su 180 per poter circolare liberamente, successivamente sarà denunciabile per

Per i cittadini comunitari che si trasferiscono all’interno dell’Unione Europea, l’unico limite è che

dopo 3 mesi si dovrà registrare all’anagrafe del luogo in cui ha deciso di risiedere. La dichiarazione

di presenza può essere assolta in 3 modi:

→

extra Schengen timbro sul passaporto →

se viene in Italia facendo scalo da un paese in area Schengen la dichiarazione deve essere

compilata entro 8 giorni → ci penserà l’albergatore a inviare i dati del residente

se lo straniero va in albergo

→

Controlli Schengen si fanno controlli randomici, cioè a campione

→

Controlli Extra Schengen si fanno controlli sistematici

Dal 21 ottobre 2023 alla frontiera Italia-Slovenia i controlli interni sono sistematici e non più

randomici.

Per entrare in Italia, uno straniero non proveniente dall’area Schengen ha bisogno di un visto;

successivamente verrà compilata la dichiarazione di presenza e ottenere un permesso di soggiorno.

→

Nel caso in cui un soggetto entra irregolarmente o resta oltre i 90 giorni su 180 giorni art.10 del

testo unico 286 del 1998 prevede un’ammenda da 5000 a 10000 euro.

Se viene trovato senza permesso di soggiorno o visto:

→

respingimento alla frontiera se viene trovato in frontiera, verrà respinto alla frontiera esterna

dell’aerea Schengen, questo però può essere anche fatto successivamente sotto ordine del

questore →

accordi di riammissione se uno straniero arriva in Italia dalla frontiera slovena la polizia di

frontiera può farlo riammettere in Slovenia, solo se ci sono accordi tra gli stati in questione

dell’art.

Uno straniero irregolare viene espulso ai sensi 10 bis.

Se un cittadino straniero irregolare non va fuori dal territorio italiano, dopo essere stato intimato a

farlo, verrà nuovamente denunciato per l’Art. 14 comma 15 e “re-espulso”.

d’origine decorrono

se viene espulso e ritorna al paese 5 anni per i quali si ha il divieto di re-

ingresso in paese

se rientra prima dei 5 anni è previsto l’arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 13 comma 13 →

dell’art.

se viene espulso con pena giudiziaria viene arrestato ai sensi 13 comma 13 bis

l’arresto

prevede in flagranza del reato

→ colto nell’attimo

Per flagranza si vuole intendere che il soggetto è in cui commette il delitto

all’arresto

se lo straniero si ferma in prossimità della frontiera si potrà procedere comunque

Lo straniero, quindi, deve portare con sé 2 documenti:

- passaporto

- permesso di soggiorno →

Se lo straniero con ha con sé questi documenti si potrà procedere ad una contravvenzione

→ il LICHTESTEIN, la Norvegia, la Svizzera, l’Islanda.

Paesi extra-Schengen →Belgio,

Paesi dell’Area Schengen Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia,

Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi,

Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. (tutti i paesi

dell’Unione Europea eccetto Cipro ed Irlanda)

→

PAESI DELL’UE al momento sono presenti 27 Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica

Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro,

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo,

Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

– in base all’articolo 10 bis del testo unico

Lo straniero viene denunciato per ingresso irregolare

sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, introdotto dalla legge del 15

luglio 2009 n° 94, disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte

di uno straniero non comunitario.

Se lo straniero è irregolare va espulso, se non chiede la protezione personale, altrimenti invece non

può essere espulso fin quando non si decide sul suo status di rifugiato o meno.

Uno straniero può essere anche respinto la frontiera, il respingimento è un atto che fa l'autorità di

frontiera alle frontiere esterne dell'Unione europea e che alle frontiere interne non si può parlare di

respingimenti. d’origine

Espulsione dal territorio nazionale e ritorno al paese

visto di libera uscita dall’area Schengen, il soggetto è andato via. C’è il divieto

Entro i 7 giorni, con il

di rientrare in Italia per i prossimi 5 anni.

Se il soggetto è stato espulso e vuole rientrare prima dei 5 anni e prende la via terra, cioè la rotta

→ è previsto l’arresto obbligatorio del soggetto.

balcanica, per raggiungere i controlli

Espulsioni amministrative e giudiziarie dall’autorità

Le espulsioni amministrative sono quelle disposte amministrativa:

 → dell’Interno

espulsioni ministeriali disposte dal ministro nei confronti di stranieri che siano

ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato

 →

espulsioni prefettizie disposte dal Prefetto nei confronti di stranieri che siano in posizione

di soggiorno irregolare disposti dall’autorità

Le espulsioni giudiziarie sono provvedimenti giudiziaria

Art 13 - comma 13

“Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello

Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero

è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento

immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica

nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale

è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito

con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma

13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno

a cinque anni.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche

→

fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI

REINGRESSO NEL PAESE”

l’arresto

Sono casi in cui è previsto obbligatorio fuori flagranza→ cioè dopo la commissione del fatto.

– “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette

ART 12 comma 1.

a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del

presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

→ l’arresto

anche per chi accompagna è previsto obbligatorio

Lo straniero in Italia, anche regolare, deve portare con sé il documento del passaporto e il permesso

di soggiorno. Se non li ha, allora sono soggetti ad una contravvenzione.

– “Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non

ART 6 comma 3.

ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di

identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel

territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovyyf2004 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Carboni Bruno.
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