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La famiglia, la dote, il matrimonio

Definizione di familia nel diritto romano

In diritto romano, il termine familia comprendeva il pater familias e tutte le persone libere a lui sottoposte, come la moglie, i figli con le loro famiglie, ecc. Al pater familias erano sottoposti la moglie, i figli e tutti i beni della comunità familiare, su cui si esercitava la dominica potestas. Quando il pater familias moriva o perdeva la propria capacità giuridica per capitis deminutio, la famiglia si scioglieva e si andavano a formare tante famiglie nuove ed indipendenti quanti erano i soggetti liberi a lui legati.

Cambiamenti nell'età post-classica

In età post-classica l’istituto familiare subì radicali mutamenti: in particolare, fu abolito il cosiddetto ius vitae ac necis (diritto di vita e di morte) del padre sui figli e si affermò la capacità patrimoniale dei figli.

Principi fondamentali del matrimonio romano

Il matrimonio, che costituiva il fondamento della familia propria, si basava sui seguenti principi:

  • Monogamia: non era consentito ad un uomo avere due o più mogli legittime, anzi la bigamia era colpita da infamia.
  • Consensualità: a far sorgere il vincolo coniugale era il consenso, sia dell’uomo sia della donna.
  • Esogamia: per il quale il matrimonio era concepibile solo tra soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi, sia dal punto di vista agnatizio sia da quello cognatizio.

Matrimonio cum manu e sine manu

Il matrimonio cum manu è la forma più antica di matrimonio: la donna che lo contraeva usciva dalla famiglia d’origine ed entrava in una famiglia nuova, in condizione di sottoposta. Il maritus acquistava sulla moglie una particolare potestà, la manus maritalis, la donna perdeva ogni rapporto di agnazione con i suoi familiari d’origine e quindi ogni aspettativa sull'eredità.

La perdita di ogni relazione con la famiglia d’origine era determinata dalla conventio in manum, se la donna era sui iuris, essa apportava al marito sui iuris tutto il suo patrimonio. Successivamente fu previsto un nuovo tipo di unione matrimoniale, il matrimonio sine manu (la sposa conservava lo status familiae originale), che negli ultimi secoli della repubblica fu prevalente e fu considerata il matrimonio tipico del diritto romano.

Il matrimonio nell'epoca postclassica

In epoca postclassica, a seguito dell’influsso del cristianesimo, il matrimonio si andò configurando come negozio giuridico ciò significa che per il sorgere del vincolo non occorreva più l’usus o il permanere dell’affectio, ma bastava il consenso iniziale dei nubendi. Nel diritto romano mai fu richiesta una forma solenne per il matrimonio. Nell’epoca cristiana la benedizione del sacerdote era molto praticata, ma divenne forma legale in età tarda, in conformità al concetto di matrimonio come sacramento.

Requisiti essenziali per un matrimonio valido

  • Il connubium: entrambi i nubendi dovevano essere cittadini romani, o comunque avere la capacità di unirsi in matrimonio con i cittadini romani. Il connubium fu concesso progressivamente ai peregrini, mentre i plebei poterono unirsi in matrimonio con i patrizi in seguito all'emanazione della lex Canuleia (445 a.C.). La Constitutio Antoniniana del 212 d.C. ridusse l'importanza del connubium, poiché estese la cittadinanza a quasi tutti i cittadini dell'Impero. Non potevano contrarre matrimonium, perché privi di connubium, gli schiavi.
  • Capacità di unione sessuale dei coniugi: i coniugi dovevano essere capaci di unirsi in matrimonio ed aver raggiunto l'età.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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