EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE
IL DIRITTO ROMANO, IL PERIODO MEDIEVALE e LO STATO
ASSOLUTO
Periodo Romano
- Età monarchica = I poteri erano concentrati tutti nelle mani del sovrano, che
conduceva personalmente il processo fino all’esecuzione della pena.
- Età Repubblicana = Nel passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano,
la giustizia venne:
a. Dapprima amministrata direttamente dal popolo, attraverso le assemblee comiziali.
queastiones perpetuae,
b. Successivamente vennero istituiti tribunali stabili, le
costituiti da una giuria popolare presieduta da un magistrato. Si procedeva con rito
dai caratteri fortemente accusatori.
- Età Imperiale = I poteri vengono riaccentrati nelle mani del potere centrale, in un
Delegato Imperiale, che svolgeva ruolo di accusa e giudicante, sulla base di un rito
cognitio extra ordinem;
dai caratteri inquisitori e noto come i cittadini potevano
presentare impugnazione all'imperatore in persona.
Periodo Medievale e Stati Assoluti
- Post Caduta Impero Romano = I regimi barbarici si orientarono verso una
concezione irrazionale del processo penale, fondata sul giudizio divino (c.d.
Ordalia): l’accusato veniva sottoposto a prove di resistenza fisica, nel corso delle
quali, se innocente, sarebbe stato in qualche modo aiutato dalla divinità.
- Il sistema probatorio ordalico, venne, tuttavia, messo in discussione e nel 1215
il Quarto Concilio lateranense vietò ai sacerdoti di consacrare i riti ordalici e di
benedire gli strumenti utilizzati per compierli. Il conseguente vuoto
giuridico venne riempito in maniera differente:
A. Nei nascenti STATI ASSOLUTI dell’EUROPA CONTINENTALE = Venne
inizialmente utilizzato il modello processuale al tempo inaugurato dalla Chiesa per
Inquisitio
la persecuzione delle eresie, ossia la cosiddetta , a sua volta ispirata alla
cognitio extra ordinem romana.
Con il tempo tali Stati si dotarono di un sistema processuale dai caratteri
sempre più inquisitori, soprattutto in Francia, dove il modello si affermò con
particolare purezza (criticato da Breccaria e Voltaire). Tra i modelli ricordiamo le
ORDONNANCE CRIMINELLE del 1670 (considerato il sistema processuale
concreto più vicino al modello astratto puro inquisitorio). Esso si articolava in tale
modo: FASE
1) FASE ISTRUTTORIA > Avviata d’Ufficio dal PM e suddivisa in: 1.
DELL’INFROMATION (il giudice istruttore sentiva i testimoni unilateralmente e in
FASE DELL’INSTRUCTION
segreto decidendo se sentire anche l’imputato); 2.
DEFINITIVE (il giudice istruttore sentiva di nuovo unilateralmente e in segreto i
testimoni, le cui dichiarazioni, da questo momento, erano immodificabili a pena di
FT). COLLEGIO
2) FASE DEL GIUDIZIO > Condotta da un che ascoltava la relazione del
giudice istruttore e interrrogava l’imputato. Non erano risentiti i testimoni e si
visionavano i verbali della fase precedente. SISTEMA DI PROVE LEGALI
3) FASE DELLA DECISIONE > Fondata sul rigido con
legittimo uso della tortura.
B. In INGHLITERRA = Per il suo isolamento geografico, prende piede un modello
Trial by jury,
processuale diverso, il tipicamente accusatorio. Il potere del sovrano
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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