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EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE

IL DIRITTO ROMANO, IL PERIODO MEDIEVALE e LO STATO

ASSOLUTO

Periodo Romano

- Età monarchica = I poteri erano concentrati tutti nelle mani del sovrano, che

conduceva personalmente il processo fino all’esecuzione della pena.

- Età Repubblicana = Nel passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano,

la giustizia venne:

a. Dapprima amministrata direttamente dal popolo, attraverso le assemblee comiziali.

queastiones perpetuae,

b. Successivamente vennero istituiti tribunali stabili, le

costituiti da una giuria popolare presieduta da un magistrato. Si procedeva con rito

dai caratteri fortemente accusatori.

- Età Imperiale = I poteri vengono riaccentrati nelle mani del potere centrale, in un

Delegato Imperiale, che svolgeva ruolo di accusa e giudicante, sulla base di un rito

cognitio extra ordinem;

dai caratteri inquisitori e noto come i cittadini potevano

presentare impugnazione all'imperatore in persona.

Periodo Medievale e Stati Assoluti

- Post Caduta Impero Romano = I regimi barbarici si orientarono verso una

concezione irrazionale del processo penale, fondata sul giudizio divino (c.d.

Ordalia): l’accusato veniva sottoposto a prove di resistenza fisica, nel corso delle

quali, se innocente, sarebbe stato in qualche modo aiutato dalla divinità.

- Il sistema probatorio ordalico, venne, tuttavia, messo in discussione e nel 1215

il Quarto Concilio lateranense vietò ai sacerdoti di consacrare i riti ordalici e di

benedire gli strumenti utilizzati per compierli. Il conseguente vuoto

giuridico venne riempito in maniera differente:

A. Nei nascenti STATI ASSOLUTI dell’EUROPA CONTINENTALE = Venne

inizialmente utilizzato il modello processuale al tempo inaugurato dalla Chiesa per

Inquisitio

la persecuzione delle eresie, ossia la cosiddetta , a sua volta ispirata alla

cognitio extra ordinem romana.

Con il tempo tali Stati si dotarono di un sistema processuale dai caratteri

sempre più inquisitori, soprattutto in Francia, dove il modello si affermò con

particolare purezza (criticato da Breccaria e Voltaire). Tra i modelli ricordiamo le

ORDONNANCE CRIMINELLE del 1670 (considerato il sistema processuale

concreto più vicino al modello astratto puro inquisitorio). Esso si articolava in tale

modo: FASE

1) FASE ISTRUTTORIA > Avviata d’Ufficio dal PM e suddivisa in: 1.

DELL’INFROMATION (il giudice istruttore sentiva i testimoni unilateralmente e in

FASE DELL’INSTRUCTION

segreto decidendo se sentire anche l’imputato); 2.

DEFINITIVE (il giudice istruttore sentiva di nuovo unilateralmente e in segreto i

testimoni, le cui dichiarazioni, da questo momento, erano immodificabili a pena di

FT). COLLEGIO

2) FASE DEL GIUDIZIO > Condotta da un che ascoltava la relazione del

giudice istruttore e interrrogava l’imputato. Non erano risentiti i testimoni e si

visionavano i verbali della fase precedente. SISTEMA DI PROVE LEGALI

3) FASE DELLA DECISIONE > Fondata sul rigido con

legittimo uso della tortura.

B. In INGHLITERRA = Per il suo isolamento geografico, prende piede un modello

Trial by jury,

processuale diverso, il tipicamente accusatorio. Il potere del sovrano

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erica.ambro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Scomparin Laura Maria.

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