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Deontologia

Il codice Deontologico degli Ingegneri, approvato il 1° dicembre 2006, è stato adeguato il 9 aprile 2014. Il Codice evidenzia come la figura dell’Ingegnere sia una risorsa che deve essere tutelata e che implica dei doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente, al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, migliorare la qualità della vita, il benessere delle persone e per la sicurezza.

Per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, l’ingegnere è tenuto a migliorare e aggiornare le proprie capacità e conoscenze per garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza e lealtà e qualità della prestazione.

Inoltre, deve svolgere la sua professione nel rispetto delle leggi e dei principi costituzionali, sottrarsi a ogni forma di condizionamento e prestare, mettere a disposizione, le proprie competenze e conoscenze in caso di calamità.

Tale codice deve essere rispettato in ambito nazionale e internazionale nel rispetto dei valori di legalità per la dignità e decoro della professione.

Il Codice si sviluppa in 7 Capi:

  • 1. Parte generale, art. 1-2;
  • 2. Doveri generali, art. 3-12;
  • 3. Rapporti interni, art. 13-16;
  • 4. Rapporti esterni, art. 17-19;
  • 5. Rapporti con l’Ordine, art. 20;
  • 6. Incompatibilità, art. 21-22;
  • 7. Disposizioni finali, art. 23.

Capo I: parte generale, art. 1-2

L’attività dell’Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, tutelando la vita e la salute dell’uomo.

Art. 1 - Principi generali. Il Codice deve essere rispettato dagli iscritti di ogni settore dell’albo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione. Chi esercita la professione di ingegnere in Italia deve rispettare il presente Codice Deontologico, anche se l’ingegnere, che di norma esercita in Italia, per prestazioni svolte all’estero cittadino di altro Stato. Inoltre, deve rispettare le presenti norme, codice deontologico degli ingegneri italiani, unitamente a quelle etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

Capo II: doveri generali, art. 3-12

Art. 3 - Doveri dell’ingegnere. L’Ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della professione, accettando le responsabilità connesse ai compiti e dando garanzia di poter rispondere agli atti professionali svolti. Gli impegni assunti devono essere svolti con diligenza, perizia e prudenza, garantendo i principi di legalità, lealtà, chiarezza e qualità della prestazione, mantenendo la propria autonomia intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno.

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Art. 4 - Correttezza. L’Ingegnere rifiuta l’incarico nel caso in cui non si ritenga pronto ad accettare e/o a svolgere attività professionale per competenza, preparazione o per mancanza di adeguati mezzi per l’adempimento del compito.

L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che ha svolto e/o diretto. Il comportamento assunto dall’ing. deve essere tale da non agevolare, in maniera diretta o indiretta, l’esercizio abusivo dell’attività di ingegnere a soggetti non abilitati o sospesi ed evitare che tali soggetti, ing. abusivi, ne possano ricavare benefici economici. Qualsiasi dichiarazione o attestazione di un dato deve essere preceduta da verifiche.

L’ing. non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione. Non cede a pressioni esterne e non accetta compensi, remunerazioni o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare l’autonomia di giudizio. Non accetta incarichi oppure offerte lavorative che concorrano in operazioni illecite o incompatibili con i principi di lealtà, moralità e qualità.

Art. 5 - Legalità. Lo svolgimento di attività in mancanza di titoli in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione costituisce illecito disciplinare. Costituisce violazione disciplinare la dichiarazione o attestazione di falsi requisiti. Costituisce, invece, grave violazione deontologica la partecipazione o contiguità ad affari illeciti.

Art. 6 - Riservatezza. L’ing. deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell’incarico professionale, anche verso chi ha collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento. Deve costantemente aggiornarsi seguendo corsi di formazione e aggiornamento per migliorare le proprie conoscenze e per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo tecnologico, della legislazione e dello stato dell’arte.

Art. 8 - Assicurazione professionale. Nei casi previsti dalla legge, l’ing., a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Inoltre, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa. La pubblicità deve rispettare il decoro della professione, con lo scopo di sola informazione dei servizi offerti dal professionista e può riguardare l’attività professionale, i titoli e le specializzazioni ottenute, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le diverse prestazioni. Le informazioni devono essere veritiere, trasparenti e soprattutto non ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente. Deve sempre operare nell’interesse del committente lavorando secondo i principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi. Deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e gli oneri correlati alla prestazione. L’ing. deve comunicare al committente eventuali situazioni che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione. La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. L’ing. può fornire prestazioni professionali gratuite solo quando sussistono valide motivazioni ideali e umanitarie. Possono essere considerate prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla giovane età o per situazioni professionali gravose, si trovano in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni. L’incarico deve essere svolto in maniera compiuta, tenendo conto di tutte le prestazioni pattuite. L’ing. deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante la prestazione. L’ing. deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o rinuncia all’incarico. L’ing. deve, inoltre, informare il committente nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi per lavori attinenti all’incarico, per non generare sospetto di parzialità professionale o violazione delle norme etiche. L’ing. è tenuto a consegnare al committente i documenti ricevuti dallo stesso e necessari all’espletamento dell’incarico, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.

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Capo III: rapporti interni, art. 13-16

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti. L’ing. deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza. Costituisce infrazione alla deontologia l’utilizzo di espressioni sconvenienti oppure offensive nell’attività professionale, nei confronti dei colleghi ma anche di controparti e terzi. L’ing. deve astenersi da critiche denigratorie o altre azioni che possano ledere la reputazione degli altri colleghi e professionisti. L’ing. non deve assumere comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o tecnico già incaricato per una specifica prestazione.

L’ing. può subentrare in un incarico già affidato ad altri solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell’Ordine. In questo ultimo caso di subentro ad altri professionisti, l’ing. subentrante non deve arrecare danni alla committenza e al collega a cui subentra. Così come l’ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo all’ing. subentrante tutte le informazioni per la prosecuzione dell’incarico. L’ing. può sottoscrivere prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in gruppo, solo quando sono rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e le responsabilità dei singoli membri del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione. L’ing. collabora con i colleghi e li supporta nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 14 - Rapporti con i collaboratori. L’ing. può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e all’utilizzazione di una organizzazione stabile. I rapporti tra ing. e collaboratori devono essere improntati alla massima correttezza. L’ing. si assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che usa per eseguire l’incarico affidatogli, nonché del prodotto dell’organizzazione stessa e si assume la responsabilità dei collaborati per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere. Nello svolgimento di un incarico, l’ing. si impegna ad evitare collaborazioni che possano identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale e a rifiutare di legittimare il lavoro abusivo.

L’ing. deve avere con i suoi collaboratori e tirocinanti un rapporto di massima chiarezza e trasparenza. L’ing. deve assicurare condizioni di lavoro e compensi adeguati ai suoi collaboratori e dipendenti. Nei rapporti con i tirocinanti, l’ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale; il tirocinante deve garantire verso il professionista presso il quale svolge il tirocinio massima correttezza, astenendosi da qualsiasi atto diretto all’acquisizione di clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza. La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche. L’ing. deve mantenere la propria dignità per ottenere incarichi professionali, evitando di esaltare le proprie qualità e di denigrare quelle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. È disciplinarmente sanzionabile la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo anormalmente basso, l’ing. potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di qualità della prestazione. L’illecita concorrenza si manifesta in diverse forme:

  • 1. Critiche denigratorie sull’operato di un collega;
  • 2. Attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione;
  • 3. Attribuzione a sé di un lavoro eseguito da un altro professionista;
  • 4. Utilizzare le proprie conoscenze per ottenere incarichi professionali presso Amministrazioni o Enti Pubblici;
  • 5. Partecipare come consulente presso enti banditori di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi di progettazione che è stata oggetto del concorso;
  • 6. Abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere la dignità della professione.

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Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria. Se l’attività professionale è svolta in forma associativa o societaria, le prestazioni professionali devono essere effettuate sotto la direzione di uno o più soci, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente. Gli ingegneri, che intendono esercitare in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni, la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del gruppo inoltre tali limiti vanno dichiarati sin dall’inizio della collaborazione. Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l’ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscono i fatti specifici commessi.

Capo IV: rapporti esterni, art. 17-19

Art. 17 - Rapporti con le istituzioni. L’ing. non deve avvalersi per lo svolgimento di incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente autorizzati. L’ing. non deve trarre vantaggio ai fini professionali da rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi nelle Istituzioni. L’ing. che assume incarichi istituzionali o che sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il suo mandato senza abuso diretto o per interposta persona dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre vantaggi per sé o per gli altri. Quanto appena detto è valevole anche per rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici che non devono essere utilizzati per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per gli altri.

Art. 18 - Rapporti con la collettività. L’ing. è responsabile del suo operato nei confronti del committente e della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio. L’ing. nell’esercizio della sua attività cerca soluzioni ai problemi che gli vengono posti, mirando allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche. L’ing. deve inoltre evitare di arrecare nell’ambiente nel quale opera alterazioni tali da influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio. L’ing. non può progettare o dirigere opere abusive.

Capo V: rapporti con l’Ordine, art. 20

Art. 20 - Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno. Compito dell’ing. è quello di collaborare con il Consiglio dell’Ordine professionale a cui appartiene. Ogni ing. ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine, di presentarsi e di fornire i chiarimenti richiesti. L’ing. deve provvedere regolarmente agli adempimenti economici nei confronti dell’Ordine e deve adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine.

L’ing. che riceve una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell’Ordine, della Consulta/Federazione o CNI, deve:

  • 1. Comunicare al Consiglio le nomine ricevute;
  • 2. Svolgere il mandato nei limiti della durata;
  • 3. Accettare la riconferma solo nei casi ammessi da Consiglio;
  • 4. Prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, in maniera assidua e diligente e segnalando al Consiglio dell’Ordine eventuali violazioni deontologiche delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgere l’incarico comunque ricevuto;
  • 5. Presentare le dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto;
  • 6. Controllare l’osservanza delle norme che regolano i lavori a cui partecipa.

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Capo VI: incompatibilità, art. 21-22

Art. 21 - Incompatibilità. L’ingegnere non svolge prestazioni professionali incompatibili con il proprio stato giuridico né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. C’è incompatibilità quando si partecipa a concorsi le cui condizioni del bando siano giudicate pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’Ing da parte del CNI o dagli Ordini tramite diffida formale comunicata tempestivamente agli iscritti. L’ing. che ha redatto un Piano di Governo del Territorio o un altro strumento urbanistico di iniziativa pubblica, deve astenersi dall’accettare da committenti privati incarichi professionisti inerenti all’area oggetto dello strumento urbanistico, dall’incarico all’approvazione dello strumento urbanistico. Tale incompatibilità si estende a quei professionisti che abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa con il redattore del piano urbanistico.

L’ing. non può accettare la nomina di arbitro o ausiliario del giudice o di qualsivoglia soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da un professionista a lui socio. L’ing. che ha partecipato alla programmazione e definizione di atti di attività pubbliche è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

L’ing. deve astenersi dall’assumere incarichi nei seguenti casi:

  • 1. Giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente un altro professionista con il quale abbia rapporti di parentela o collaborazione professionale continuativa;
  • 2. Esercizio della professione in contrasto con norme che lo vietino e senza autorizzazione delle attività competenti, nel caso di ingegneri dipendenti.
  • 3. Collaborazione di qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, manutenzione di impianti, macchine, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico di
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Ingegneria civile e Architettura ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jack di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esame di stato per ingegnere civile ed ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Maffucci Antonio.
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